Sentenza 8 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2017, n. 33038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33038 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2017 |
Testo completo
33038-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 815 Dott. Aniello NAPPI - Presidente- Sent. n. sez. Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - CC - 8/6/2017 R.G.N. 19856/2016 Dott. Caterina MAZZITELLI Consigliere Dott. Umberto SCOTTI - Consigliere - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: IO NA, nata a [...], il [...]; Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Nella loro qualità di terzi interessati nel procedimento di prevenzione a carico di LE Fortunato, nato a, il 6/7/1962; avverso il decreto del 4/3/2016 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Francesca Loy, la quale ha richiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento di precedente decreto per motivi processuali, ha confermato per quanto qui di interesse la confisca di prevenzione di alcuni beni immobili intestati formalmente a IO NA e ad alcune società (confermando quanto a questi ultimi anche la cancellazione delle ipoteche gravanti sugli stessi in favore di B.N.L. s.p.a.), ritenuti invece nella disponibilità di LE Fortunato, nei confronti del quale i giudici del merito hanno contestualmente confermato il giudizio di pericolosità sociale qualificata, trattandosi di soggetto indiziato, tra l'altro, di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. La Corte territoriale in parziale accoglimento del ricorso della IO, ha per contro annullato il decreto emesso dal Tribunale in relazione alla disposta confisca anche di un altro immobile acquistato dalla suddetta nel 2005. 2. Avverso il decreto ricorrono autonomamente nella loro qualità di terzi interessati sia la IO, che la B.N.L. s.p.a.
2.1 Il ricorso proposto dalla IO attraverso il proprio difensore deduce vizi esclusivamente con riguardo alla ritenuta fittizietà dell'intestazione in capo alla ricorrente degli immobili alla stessa confiscati.
2.1.1 In tal senso viene eccepita innanzi tutto l'eccessiva ed apodittica dilatazione della presunzione di intestazione fittizia in ragione del rapporto di convivenza intercorrente tra la IO e il proposto. In secondo luogo si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la produzione e conseguentemente ingiustificatamente non considerato i documenti depositati dalla difesa il 7 marzo 2016, posto che era stata la stessa Corte all'udienza del precedente 4 marzo ad invitare la ricorrente, che aveva chiesto di produrli nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, a imporle di provvedere prima ad ordinarli.
2.1.2 Ed i giudici del merito avrebbero poi omesso di confutare l'ulteriore documentazione attestante gli aiuti economici prestati dai familiari alla ricorrente e il suo godimento della pensione di invalidità del padre, mentre illogicamente avrebbero ritenuto irrilevanti ai fini del superamento della predetta presunzione le somme, anche rilevanti, che la IO ha dimostrato di aver ricevuto nel corso degli anni dall'ex marito ed a seguito della vendita di una vettura.
2.1.3 La ricorrente critica poi la scelta della Corte territoriale di non considerare i redditi da attività lavorativa non dichiarati ai fini fiscali, in grado invece di dimostrare l'effettiva capacità di accumulo patrimoniale della ricorrente a fronte del documentato svolgimento di tale attività. Del resto è lo stesso provvedimento impugnato a sottolineare come i redditi dichiarati dalla medesima sarebbero stati insufficienti alla sua sopravvivenza, deducendosene inevitabilmente la loro inattendibilità e dunque l'esistenza di ulteriori redditi occultati all'erario. Ingiustificatamente poi sarebbe stata attribuita al LE la provenienza della liquidità versata sui conti della IO tra il 2005 e il 2006, nonostante la fonte di tali versamenti fosse stata documentata. Ed erroneamente i giudici dell'appello avrebbero omesso di tenere conto delle somme erogate alla ricorrente dalla IC e dall'NP durante la sua gravidanza. Infine la ricorrente lamenta, con riferimento alle singole operazioni di acquisizione degli immobili confiscati, vizi nelle valutazioni compiute dai giudici del merito sull'effettiva entità degli impegni finanziari sostenuti per il loro acquisto, sull'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei danti causa e sul significato attribuibile alla rilevata partecipazione del LE alle trattative o alla conclusione dei relativi negozi.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di B.N.L. s.p.a. articola tre motivi.
2.2.1 Con i primi due viene dedotta violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni immobili acquistati dalle società ritenute riferibili al LE e al difetto di motivazione sul punto. In proposito la ricorrente eccepisce che la provvista necessaria ai suddetti acquisti sia stata integralmente costituita attraverso i mutui fondiari erogati dall'istituto di credito, sussistendo dunque prova certa della sua lecita provenienza, circostanza sufficiente ad escludere la ricorrenza dei presupposti oggettivi per l'adozione della misura ablativa, posto che l'art.
2-ter l.n. 575/1965 richiede i beni assoggettati alla medesima siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Conclusione che deve ritenersi valida per la ricorrente quantomeno con riguardo al valore degli immobili corrispondente alla parte dei mutui non ancora restituita e comunque non destinato a rientrare nella disponibilità del proposto in ragione dell'esecuzione delle ipoteche gravanti sui beni ingiustificatamente cancellate dal provvedimento impugnato.
2.2.2 Con il terzo motivo viene dedotta ulteriore violazione di legge in merito all'esclusione dei presupposti per ritenere l'incolpevole affidamento dell'istituto di credito nell'erogazione del credito. In tal senso i giudici del merito avrebbero omesso di valutare la circostanza che l'erogazione dei mutui è frutto di una truffa perpetrata in concorso dai richiedenti i finanziamenti e da un impiegato infedele ed alla cui consumazione la banca è rimasta non solo estranea, ma della quale è stata altresì vittima, conseguendone l'irrilevanza di qualsiasi accertamento sulla sua buona fede, posto che la stessa non ha tratto alcun vantaggio dall'operazione che ha portato all'acquisto dei beni confiscati. Non di meno la ricorrente evidenzia come alcun elemento consente di escludere l'incolpevole affidamento, posto che i mutui sono stati concessi a soggetti incensurati ed i cui legami con la famiglia LE sono emersi solo successivamente a seguito delle indagini dell'autorità. Né in senso contrario assume rilevanza il rapporto ispettivo della Banca d'Italia evocato dai giudici dell'appello, il quale oltre a non occuparsi specificamente delle operazioni di cui si tratta, si è limitato ad evidenziare responsabilità del collegio sindacale nell'espletamento della sua funzione di controllo e cioè omissioni consumate logicamente successivamente all'erogazione dei mutui e dunque inconferenti ai fini della valutazione della buona fede dell'istituto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della IO è inammissibile sotto diversi profili.
1.1 Manifestamente infondata è l'obiezione sollevata dalla ricorrente in merito alla regula iuris applicata per l'accertamento della disponibilità in capo al proposto dei beni oggetto della misura ablativa. Infatti la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio per cui, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 575/1965, deve essere distinta la posizione del coniuge, dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio da quella degli altri terzi. La disponibilità dei beni costituente il presupposto per la - confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario. Nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta (nel senso di seguito precisato), senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che la disposizione da ultima citata considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (ex multis Sez. 5, n. 8922/16 del 26 ottobre 2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247).
1.2 Inammissibili sono altresì le altre doglianze proposte dalla ricorrente. La citata presunzione ex art.
2-bis, comma 3 I. n.575/1965 deve essere posta in correlazione con l'accertata assenza di disponibilità economiche proprie del terzo intestatario - sintomatica della fittizietà dell'intestazione quale lecito criterio interpretativo della - situazione di fatto, non comportante illegittime inversioni dell'onere della prova a carico dei terzi. L'accertamento incidentale del carattere fittizio degli atti traslativi costituisce, quindi, parte integrante del ragionamento giudiziale posto a fondamento della pronuncia ablativa del bene ritenuto nella disponibilità di fatto del prevenuto, pur se nella formale titolarità del terzo. In applicazione di tali consolidati principi, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulle ragioni della ritenuta insufficienza delle risorse lecitamente accumulate dalla IO a consentire l'acquisto degli immobili confiscati, talchè le censure svolte con il ricorso sul punto si risolvono nella mera critica del discorso giustificativo del provvedimento impugnato. Critica che, come noto, non è ammessa in questa sede, giacchè nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge e dunque, con riguardo alla giustificazione della decisione assunta nel merito, esclusivamente deducendo l'inesistenza della motivazione ovvero la sua natura meramente apparente, ipotesi che, come detto, non ricorrono nel caso di specie (ex multis Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
1.3 Peraltro la maggior parte delle deduzioni difensive si rivelano altresì generiche, nella misura in cui, costituendo la mera riproposizione di quelle sollevate con il ricorso d'appello, non si confrontano con la puntuale confutazione che delle stesse ha fatto la Corte territoriale ovvero risultano in ogni caso non spendibili dinanzi al giudice di legittimità, traducendosi nella soggettiva interpretazione del significato probatorio di risultanze processuali teso a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione che non gli è consentito. Non meno generiche si rivelano, infine, le plurime denunzie di travisamento per omessa considerazione delle produzioni difensive, di cui non viene specificato il contenuto e men che meno la decisività, mentre, per quanto riguarda i documenti depositati in cancelleria il 7 marzo 2016, nulla risulta dal verbale dell'udienza del precedente 4 marzo in merito ad un pregresso tentativo di produzione dei medesimi.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di BNL s.p.a. è parimenti inammissibile.
2.1 Manifestamente infondati sono i primi due motivi. Va ricordato come le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirino a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, risultando in tal senso sufficiente per dimostrare la illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi (ex multis Sez. 2, n. 43145 del 27 giugno 2013, Gatto e altri, Rv. 257609). Contrariamente a quanto dimostra di credere la ricorrente, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale fondata sulla sproporzione del valore dei beni confiscati e dell'assenza di prova della loro legittima provenienza è dunque autonoma base giustificativa dell'intervento ablativo qualora non sia stata dimostrato che gli stessi non vengano direttamente identificati con i proventi dell'attività illecita o non venga accertato costituiscano il frutto del reimpiego dei medesimi.
2.2 Ciò precisato, è allora evidente come l'eventuale finanziamento dell'acquisto del bene confiscato mediante il ricorso al credito bancario non dimostri la liceità di tale acquisto, posto che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì il costo. E' dunque con riferimento alla impossibilità di sostenere tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse di fonte lecita da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (ex multis Sez. 6, n. 31751 del 9 giugno 2015, P.G. in proc. Catalano, Rv. 264461). Nell'applicare tali consolidati principi la Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto integrati i presupposti per la confisca degli immobili di cui si tratta in ragione della rilevata sproporzione tra il loro valore e l'assenza di risorse lecite sufficienti a garantire il rimborso delle risorse mutuate per il loro acquisto.
2.3 Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo. Per altrettanto consolidato insegnamento di questa Corte in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che ad essere denunziato non sia il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Ipotesi quest'ultima che certamente non ricorre nel caso di specie, atteso che il provvedimento impugnato ha ampiamente articolato le ragioni per cui ha escluso la buona fede della ricorrente nell'erogazione della provvista utilizzata per l'acquisto degli immobili confiscati. In tal senso le doglianze svolte sul punto dal ricorso nemmeno si confrontano con tale apparato argomentativo ed in particolare con la confutazione svolta dalla Corte territoriale in merito al carattere non assorbente dell'eventuale infedeltà del funzionario che ha istruito le pratiche relativi ai diversi mutui, riducendosi per il resto alla per l'appunto non consentita deduzione di sostanziali vizi della motivazione mascherati attraverso al formale denunzia di violazioni di legge, quando non addirittura degenerano nella mera prospettazione di valutazioni alternative della piattaforma cognitiva.
2.4 Manifestamente infondata è poi la singolare pretesa della ricorrente di vedere affermato il principio per cui il creditore ipotecario sarebbe sempre da considerarsi in buona fede quando danneggiato dal mancato ristoro integrale del suo credito al momento dell'intervento ablativo. Principio che all'evidenza svuoterebbe il senso medesimo della previsione normativa che condiziona la possibilità di far valere il diritto reale di garanzia alla prova della buona fede nell'erogazione del credito, posto che se tale diritto tuttora esiste al momento della confisca sul bene che ne è oggetto, necessariamente tale credito non è stato ancora integralmente soddisfatto. Né d'altra parte le disposizioni in materia di misure di prevenzione condizionano la cancellazione dell'ipoteca alla dimostrazione che il suo titolare non abbia tratto alcun vantaggio dall'operazione di finanziamento del prevenuto, ma solo e per l'appunto a quella - che egli non abbia dispiegato le ordinarie cautele nell'erogazione del credito (ex multis Sez. 6, n. 32524 del 16 giugno 2015, Ag.N.per Amm.e dest.beni conf.crim. org.in proc. Banca Ragusa, Rv. 264374; Sez. 2, n. 41353 del 11 giugno 2015, P.G. in proc. Di Giacomo, Rv. 264655; Sez. 2, n. 2894 del 16 gennaio 2015, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., Rv. 262289).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 8/6/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore. Aniello Nappi Luca Pistorelli Recenz adji - 6 LUU 2017 IL FUNZIONARIO GIUD