Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse legittimamente valutato come indizi di pericolosità - insieme ad altri elementi - i risultati di intercettazioni telefoniche che, quantunque dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale, non erano tuttavia viziate da profili di radicale patologica inutilità).
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La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 25919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25919 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/05/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 835
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 038231/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RO N. IL 17/03/1955;
2) ST LI N. IL 27/10/1963;
3) IN IZ N. IL 17/12/1974;
4) ZZ TA AS N. IL 06/04/1958;
avverso DECRETO del 06/12/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con decreto del 18.4.2005 il Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di SA ES, per durata di anni tre e mesi otto, e di AN LI, per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo per entrambi di soggiorno nel Comune di Messina;
con il medesimo decreto il Tribunale disponeva la confisca di alcuni beni, intestati ai predetti o alle rispettive mogli DI GA QU e CC AT, il dissequestro dei restanti beni già oggetto di precedente provvedimento di sequestro, ed il sequestro di un ulteriore appartamento di proprietà del SA e della DI.
Avverso tale decreto proponevano ricorso in appello il SA e lo AN unitamente alle rispettive mogli DI GA QU e CC AT.
Con un secondo decreto del 10.11,2005 il Tribunale di Messina disponeva la confisca dell'immobile in precedenza sequestrato nei confronti del SA e della DI.
Anche avverso tale decreto proponevano ricorso in appello gli interessati.
Con provvedimento in data 6.12.2006 la Corte di Appello di Messina rigettava i proposti gravami.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, con differenti atti, tutti i soggetti interessati lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo del ricorso in data 18.10.2007 SA ES, AN LI e CC AT lamentano violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art.
1. Rileva in particolare la difesa, per quel che riguarda la misura di prevenzione personale, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l'esistenza nei confronti dei proposti di seri elementi atti a qualificarli come soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ed in quanto tali portatori di una qualificata pericolosità sociale, atteso che i giudici di merito, sebbene avessero rilevato che i predetti SA e AN erano stati assolti dal Tribunale di Messina con sentenza del 6.6.2005 dall'imputazione di associazione mafiosa, nel procedimento penale "Panta rei", perché il fatto non sussiste, avevano confermato il giudizio di pericolosità sociale degli interessati quali indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, attraverso il riferimento alla condanna contro agli stessi inflitta per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, richiamando il principio di autonomia del processo di prevenzione rispetto al processo penale, ed operando il ripescaggio di mezzi di prova (intercettazioni telefoniche ed ambientali) dichiarate inutilizzabili nel suddetto procedimento penale.
In ordine alla predetta condanna, peraltro non definitiva, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la pericolosità sociale fosse una sorta di corollario imprescindibile di siffatta affermazione di responsabilità per violazione della normativa sugli stupefacenti, non avendo in realtà tenuto conto del necessario profilo della attualità della pericolosità sociale, che deve ancorarsi a parametri oggettivi e non basarsi su mere presunzioni, attualità che nel caso di specie deve ritenersi insussistente atteso che tutte le propalazioni dei collaboratori di giustizia, concernenti il suddetto reato associativo in materia di stupefacenti contestato siccome commesso sino all'anno 2000, si riferivano in realtà a periodi ben risalenti nel tempo anche rispetto alla suddetta data di contestazione. E pertanto il generico riferimento operato dalla Corte territoriale a presunte illecite frequentazioni che testimonierebbero il mantenimento della pregressa condotta di vita, si traducono in una motivazione meramente apparente e non conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità.
Col secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n.575 del 1965, art. 2 ter. In particolare rileva la difesa, in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale, che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la copiosa documentazione prodotta ed acquisita nonché il contenuto della relazione contabile di parte ritenuta congrua e logica dallo stesso perito d'ufficio, da cui emergeva la totale assenza del fondamentale requisito della notevole sperequazione fra il valore dei beni e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati nonché la legittima provenienza dei beni sottoposti a confisca, rifugiandosi in un continuo richiamo alle argomentazioni del giudice di primo grado ed agli esiti di una contestabile perizia effettuata in tale sede.
Con ulteriore ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SA ES la difesa ribadisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 ed alla L. n. 575 del 1965, art.
2. In particolare la difesa, per quel che riguarda la misura di prevenzione personale, ribadisce i concetti in precedenza espressi circa l'insussistenza di elementi atti a far ritenere il ricorrente quale indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, a seguito dell'avvenuta assoluzione per insussistenza del fatto dall'imputazione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ed in considerazione della inutilizzabilità delle intercettazioni operate nel predetto giudizio, della inconferenza dei presunti rapporti di frequentazione con soggetti indicati quale esponenti della criminalità organizzata messinese, della mancanza di "attualità" della dedotta pericolosità sociale.
E ribadisce altresì la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter in relazione alla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva disposto la confisca dei beni oggetto di sequestro in quanto derivanti dal denaro ottenuto tramite il traffico di sostanze stupefacenti, omettendo di considerare che la suddetta misura di prevenzione patrimoniale riguardava i beni provenienti dalla attività criminale organizzata, nella quale non era compresa l'attività, se pur illecita, relativa al traffico di sostanze stupefacenti. Rileva altresì la difesa che la Corte territoriale non aveva chiarito per quale motivo avesse ritenuto che i redditi ricavati dall'attività lavorativa anteriormente all'anno 1989 fossero di pura sopravvivenza, che l'attività odontoiatrica svolta dal 1982 non fosse produttiva di reddito, che le somme utilizzate per l'acquisto della società Novamedica non fossero di provenienza lecita, che i gioielli sequestrati non fossero regali ricevuti dalle figlie in occasione di particolari ricorrenze, che la valutazione dell'immobile di RO operata dalla Banca erogatrice del mutuo fosse corretta, essendo notorio che le stime degli immobili ai fini della erogazione del mutuo per l'acquisto venivano gonfiate in quanto all'epoca il finanziamento non poteva superare il cinquanta per cento del valore dell'immobile.
Con ulteriore motivo di gravame la terza interessata DI GA QU propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, trattando la posizione della ricorrente unitariamente a quella del proprio coniuge SA ES, aveva ritenuto che l'applicazione della misura patrimoniale si fondasse sulla assenza di elementi atti a dimostrare che i beni fossero stati acquistati con denaro proveniente da attività lecite. In siffatto contesto peraltro i giudici di merito non avevano tenuto in considerazione che la ricorrente svolgeva una propria attività professionale e quindi godeva di redditi propri. In particolare doveva ritenersi documentalmente accertato che la DI era presente in tutte le compagnie societarie indicate negli atti di causa partecipando con proprie quote individuali alle associazioni professionali che le consentivano di esercitare la propria professione, di talché era evidente che non si trattava di partecipazioni fittizie;
e del pari i giudici di merito non avevano tenuto conto dei redditi della ricorrente riferibili al suo studio dentistico, redditi che giustificavano ampiamente la capienza di spesa necessaria per l'acquisto di piccoli macchinari da utilizzare nello studio dentistico, avuto riguardo altresì alla circostanza che le relative spese non erano avvenute in un'unica soluzione ma erano state distribuite in una congruo arco temporale.
In ordine ai gioielli confiscati, tutti di modesto valore, rileva la difesa che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che gli stessi non fossero regali ricevuti dalle figlie in occasione di particolari ricorrenze, mentre, in ordine all'appartamento sito in RO, aveva erroneamente ritenuto che la valutazione operata dalla Banca erogatrice del mutuo fosse corretta, essendo notorio che le stime degli immobili ai fini della erogazione del mutuo per l'acquisto venivano gonfiate in quanto all'epoca il finanziamento non poteva superare il cinquanta per cento del valore dell'immobile. Alla stregua degli argomenti in precedenza espressi, i ricorrenti chiedano l'annullamento dell'impugnato decreto di confisca. Con nota in data 8.1.2008 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
DIRITTO
I motivi di ricorso relativi alla applicabilità della misura di prevenzione personale non sono fondati.
È costante, nella giurisprudenza di questa Corte, sia l'affermazione del principio dell'autonomia del procedimento penale e di quello di prevenzione, sia l'esclusione di ogni pregiudizialità dell'accertamento penale.
Tra i due procedimenti sussistono infatti profonde differenze funzionali e strutturali, in quanto il processo penale è ricollegato ad un determinato fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione riguarda la valutazione di pericolosità di un soggetto, effettuata attraverso condotte che non necessariamente costituiscono illecito penale.
Lo stesso legislatore è intervenuto per dirimere eventuali problemi di pregiudizialità e, con l'abrogazione della L. n. 646 del 1982, art. 23 bis, commi 3 e 4, che regolava gli effetti nel procedimento di prevenzione del giudicato penale con riguardo ai reati di cui all'art. 416 bis c.p., ha rafforzato l'autonomia del procedimento di prevenzione;
ed anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 22.7.1996 n. 275, ha confermato che il mutamento del quadro normativo ha reso i due procedimenti autonomi.
Deve ritenersi pertanto che, secondo un principio ormai consolidato, il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione, personale o patrimoniale, non risiede necessariamente nella condanna per alcuni dei reati associativi indicati dalla L. n. 575 del 1965 (o dalla novella introdotta con la L. n. 646 del 1982, art. 23 bis, comma 1), essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale;
ne' assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione (Cass. sez. 2^, 16.2.2005 n. 19423); ciò in quanto l'accertamento della pericolosità si basa essenzialmente su condotte sintomatiche, contrariamente a quanto richiesto nel procedimento penale per supportare una pronuncia di condanna.
Posto ciò, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6^, 15.3.1999 n. 893) ha rilevato che, quale logica conseguenza e corollario di quanto sin qui rilevato, "nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, desumibile anche da procedimenti penali in corso e persino da quelli definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione. Tali indizi possono essere desunti direttamente anche dai provvedimenti giudiziari non essendo necessaria l'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni e dei provvedimenti autorizzativi (per quanto riguarda le intercettazioni) esistenti nel diverso procedimento. Ciò in quanto nel procedimento di prevenzione il giudizio di pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato anche su semplici indizi ovvero su situazioni che giustificano sospetti e presunzioni (Cass. sez. 1^ sent. n. 110 16.3.1994 RV 196823; Cass. sez. 1^ sent. n. 4967 del 17.1.95 RV 200328; Cass. sez. 2^ RV. 195586)"; evidenziando altresì che nel giudizio di prevenzione vige la "regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario, desumibile da procedimenti penali diversi in corso e persino definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice, che è ampiamente discrezionale, in ordine alla pericolosità sociale del proposto (Cass. sez. 1^ sent. n. 4967 del 17.1.95 ric. B RV. 200328)". Nè tale principio appare scalfito dal contenuto della ulteriore sentenza di questa Corte n. 39953 del 30.9.2005 laddove è stato rilevato che l'autonomia del procedimento di prevenzione non può comportare sempre e comunque una indiscriminata utilizzazione degli elementi provenienti dal procedimento penale, potendo essere individuati limiti alla utilizzazione in presenza di vizi che determinano una "patologica" inutilizzabilità degli stessi. Ed a tal proposito la Corte, proprio in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, ha posto in rilievo che mentre una violazione delle regole e dei presupposti previsti direttamente dall'art. 15 Cost. determinerebbe l'inutilizzabilità di tali risultati anche nel procedimento di prevenzione, lo stesso effetto non si verifica allorché si tratti di inutilizzabilità conseguente ad una violazione di una regola interna al processo penale perché questa non proietta i suoi effetti nell'ambito del processo di prevenzione;
"con termine atecnico - ha rilevato la Corte - potrebbe parlarsi di una inutilizzabilità specifica al processo penale, nel senso che si tratta di un vizio relativo che non intacca in maniera sostanziale la validità della prova che è stata disposta e che per questa ragione può essere acquisita nel giudizio di prevenzione per essere valutata sulla base del diverso regime probatorio". Orbene, nel caso di specie i giudici della Corte territoriale hanno legittimamente acquisito e valutato i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento penale (non avendo la difesa evidenziato motivi di inutilizzabilità assoluta, conseguente a violazione di regole diverse da quelle specifiche del processo penale e relative al regime probatorio nell'ambito del procedimento penale), ed in base anche (ma non solo) a tali risultati hanno formulato un giudizio di pericolosità qualificata dei ricorrenti sorretta da una motivazione corretta e correlata alle risultanze in atti, fondate anche su altri elementi, quali le relazioni di servizio, i rapporti di frequentazioni con altri pregiudicati, la condanna alla pena di diciotto anni per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Ritiene il Collegio che, in relazione a siffatte conclusioni, si appalesino senz'altro inconferenti i rilievi della difesa circa la mancanza di attualità delle asserite frequentazioni continue e costanti dei ricorrenti con ambienti malavitosi sia di natura mafiosa sia di semplice criminalità comune (rilievo sviluppato in particolare dalla difesa del SA), e quindi circa la mancanza di attualità della ritenuta pericolosità sociale.
Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello è ammesso solo per violazione di legge, in forza della disposizione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, alla quale rinvia espressamente la L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che essa non sia totalmente carente ovvero sia puramente apparente, essendo il giudice di merito venuto meno all'obbligo di provvedere, con decreto motivato, in ordine ad un provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale (Cass. sez. 2^, 10.3.2000, n. 703; Cass. sez. 6^, 17.12.2003 n. 15107). Pertanto, il sindacato devoluto alla Corte di Cassazione ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); ne consegue che, in sede di ricorso alla corte di legittimità avverso i decreti di cui sopra, la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando essa non presenti i caratteri minimi di coerenza, di completezza e logicità richiesti, perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico attraverso il quale il giudice di merito sia pervenuto ad applicare e a giustificare l'applicazione delle misure stesse, ovvero, ancora, quando le linee argomentative del decreto siano scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, in maniera tale da far risultare oscure le ragioni che avevano giustificato l'applicazione della misura.
Non è invece, possibile procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze di fatto acquisite, da contrapporre a quella posta dal giudice di merito a fondamento del suo provvedimento;
invero, in tal caso, la Corte perverrebbe ad una diversa decisione, con invasione del campo di intervento del giudice di merito (Cass. sez. 5^, 28.3.2002 n. 23041). E pertanto sul punto va ritenuta la evidente infondatezza dei proposti ricorsi, avendo la Corte territoriale posto in rilievo che il quadro complessivo delineato dai giudici di primo grado, che non poteva ritenersi sostanzialmente modificato dalla circostanza che singoli rapporti di frequentazione in realtà fossero irrilevanti ai fini che qui interessano, evidenziava "non solo la sussistenza di uno stato di pericolosità ma anche ovviamente la attualità (nonostante che determinati specifici fatti di rilevanza penale, in base alla contestazione del processo Panta rei, possano sembrare datati) di questo stato, che permane sino ad oggi e permarrà sino a quando non sarà accertata la totale rottura dei sottoposti con il loro passato e con le loro frequentazioni. E di tutto ciò non vi è certo traccia, anzi vi è prova esattamente del contrario, per come risulta dagli elementi acquisiti, cui fanno riferimento i giudici di primo grado, elementi che permettono di arrivare sino alla soglia dell'anno 2000, cioè poco prima che del resto venisse avanzata la proposta del Questore di Milano".
Per tutte le argomentazioni svolte, i ricorsi relativi alla applicazione della misura di prevenzione personale non possono trovare accoglimento.
E alla medesima conclusione ritiene il Collegio di dover pervenire per quel che riguarda i motivi di ricorso relativi alla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, proposti dal SA e dallo AN e, in qualità di terzi interessati, dalla CC e, con atto autonomo, dalla DI.
Ed invero, a proposito della contestata sussistenza dei parametri indiziari necessari per la adozione del provvedimento di confisca, occorre rammentare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, anche con riferimento alla applicazione della misura patrimoniale, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge;
ne consegue che, quando in sede di legittimità si deduce una violazione di legge che si risolve, nel concreto, nell'allegazione di un vizio di motivazione, deve rilevarsene la non deducibilità, se non nelle ipotesi in precedenza evidenziate di totale carenza della stessa, di motivazione meramente apparente, ovvero di motivazione priva dei necessari passaggi logici atti ad evidenziare le linee argomentative sulle quali dovrebbe trovare fondamento il provvedimento impugnato, traducendosi in tal caso il vizio di motivazione in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo, sancito dal comma 10, citato art. 4, di provvedere con decreto motivato.
Ove così non fosse, infatti, da un lato si finirebbe per conferire al vizio di legittimità una portata eccedente i confini delle attribuzioni istituzionalmente demandate a questa Corte;
mentre, per altro verso, si rievocherebbe, sotto mentite spoglie, la possibilità di un controllo sulla tenuta intrinseca del tessuto motivazionale, anch'esso, come si è visto, normativamente precluso. Alla stregua di tali rilievi, le doglianze prospettate nei ricorsi in questione finiscono, dunque, per dissolversi, trattandosi di censure concentrate essenzialmente su profili di merito, atteso che su questioni di merito verte l'addebito che i ricorrenti muovono ai giudici della prevenzione di non aver adeguatamente valutato gli elementi addotti dalla difesa al fine di evidenziare la capacità reddituale dei predetti.
Posto ciò osserva per contro il Collegio che nel provvedimento impugnato deve ravvisarsi una sufficiente esposizione delle ragioni del convincimento espresso. Ed invero il complesso motivazionale di merito ha compiutamente e coerentemente operato una ricostruzione della capacità reddituale dei ricorrenti, evidenziando tra l'altro, per quel che concerne gli elementi addotti dalla difesa in ordine alla attività svolta dalla DI, che, "a fronte di entrate non certo esaltanti (o addirittura perdite), la stessa doveva far fronte comunque a consistenti uscite dovute proprio per l'impianto e la successiva conduzione della sua attività professionale, concretizzatasi in diverse e diversificate maniere". Ed analogamente, per quel che riguarda il SA, la Corte territoriale ha tracciato un percorso reddituale che tiene conto delle diverse attività svolte, degli incrementi reddituali ma anche dai gravosi impegni economici derivanti sia dall'acquisto delle apparecchiature inerenti all'attività odontoiatrica dallo stesso svolta, sia dal gravoso impegno economico conseguente all'acquisto delle quote della società "Novamedica", richiamando espressamente l'analitica descrizione contenuta nel decreto emesso dai giudici di primo grado e gli esiti degli accertamenti contabili effettuati in tale giudizio, e giungendo alla conclusione della esistenza "di una notevole sproporzione tra le uscite in generale (comprese le non trascurabili spese quotidiane che qualunque famiglia deve affrontare) e le entrate dichiarate ed accertate".
Le stesse argomentazioni vanno effettuate con riferimento ai coniugi AN - CC, avendo anche in tal caso i giudici di merito evidenziato la sproporzione esistente fra tutti i possibili ed accertati redditi degli stessi e le varie uscite effettuate, pur considerando le eventuali "regalie matrimoniali" ed il "contributo" paterno;
ed hanno altresì rilevato che "le dichiarazioni dei redditi mostrano entrate non certo esaltanti, neppure in grado di coprire le spese (non solo relative all'attività professionale ma anche quelle, notevoli ed accertate in sede peritale, personali e familiari)". In ordine all'assunto della difesa secondo cui erroneamente la Corte territoriale avrebbe disposto il sequestro dei beni in questione atteso che tale misura concerneva i beni provenienti da attività criminale organizzata, nella quale non era compresa l'attività relativa al traffico di sostanze stupefacenti, osserva il Collegio che, per come già evidenziato, presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale non è la condanna per determinati reati associativi, bensì la condizione in capo al proposto di indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso: condizione che, per le considerazioni in precedenza espresse, deve ritenersi nel caso di specie sussistente.
Deve quindi ritenersi che la decisione impugnata sia conforme, quanto alla sua struttura argomentativa, ai principi di diritto che connotano la materia, di talché non si ravvisa alcuna incompatibilità della motivazione svolta con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, e quindi non si ravvisa alcuna manifesta illogicità di tale motivazione o contraddittorietà per l'esistenza di insormontabili incongruenze nell'ambito della stessa. Di conseguenza, dovendosi ritenere la verifica dell'apparato argomentativo senz'altro positiva, atteso che il decreto impugnato è sorretto da ampio, adeguato ed articolato percorso motivazionale, nessuna censura e nessun rilievo possono sollevarsi sotto il profilo della violazione di legge.
E pertanto neanche sotto tale profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Alla stregua di quanto sopra i ricorsi proposti non possono trovare accoglimento. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2008