Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 25919
CASS
Sentenza 28 maggio 2008

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Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse legittimamente valutato come indizi di pericolosità - insieme ad altri elementi - i risultati di intercettazioni telefoniche che, quantunque dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale, non erano tuttavia viziate da profili di radicale patologica inutilità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 25919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25919
Data del deposito : 28 maggio 2008

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