Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto.
Commentario • 1
- 1. Vecchie condanne non giustificano confisca di polizia (Cass. 46553/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 gennaio 2019
In tema di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati dell'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità dell'interessato. Cassazione penale sez. I, 01/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 04/11/2016), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
4 9 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da :. : Sent. n. sez. 15 Francesco Ippolito - Presidente - CC - 12/01/2016 Carlo Citterio Angelo Costanzo R.G.N. 6343/2015 Alessandra Bassi : Antonio Corbo -Relatore - : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HA EP, nato a [...] il [...]; VI AS, nata in [...] il [...]; AD FE, nato in [...] il [...]; VI HB, nato in [...] il [...]; VI JA, nato in [...] il [...]; EJ ET, nato in [...] il [...]; VI NO, nato in [...] il [...]; IC NO, nato a [...] il [...]; VI SA, nata in [...] il [...]; IC NO, nato a [...] il [...]; VI NA, nato a [...] il [...]; FE RA, nato in [...] il [...]; VI TO, nato a [...] il [...]; VI ES, nato in [...] il [...]; FE OM, nato a [...] il [...]; M : VI OL, nato a [...] il [...]; ' EJ AG, nata in [...] il [...]; VI CA, nata in [...] il [...] avverso il decreto del 17/06/2014 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. RITENUTO IN FATTO ! 1. Con decreto emesso il 17/26 giugno 2014, la Corte di appello di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha confermato in tutto o in parte, per quanto di interesse in questa sede, il decreto con il quale il Tribunale di Roma, in data 12 giugno 2013, aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti dei proposti HA EP, VI AS, DU FE, OV HB, DO ET, VI NO, OL NO, VI SA, TO NO, OV NA, VI ES, RO RA, RO OM, OV TO, VI JA e OV OL, nonché nei confronti di DO AG e OV CA, quali terzi fittizi intestatari, rispettivamente, di DO ET e di VI JA. Precisamente, la Corte di appello di Roma, muovendo da un accertamento incidentale della pericolosità sociale dei proposti, qualificata come "generica" per essere i precisati soggetti dediti a reati contro il patrimonio e ad attività illecite, . ha confermato la confisca: nei confronti di HA EP, della somma di circa 115.000 Euro, rinvenuta su conti correnti, depositi e libretti intestati a lui o a lui e a VI HE;
nei confronti di VI AS, della somma di circa 44.000 Euro (altri 13.000 Euro circa erano invece restituiti), rinvenuti su libretti postali e su un conto corrente a lui intestato;
nei confronti di DU FE, della somma di 40.000 Euro rinvenuta su un libretto postale a lui intestato;
nei confronti di OV HB della somma di circa 100.000 Euro, rinvenuta su libretti postali intestati a lui o a lui e a VI UD;
nei confronti di DO ET, e della terza intestataria DO AG, della somma di circa 53.000 Euro, rinvenuta su un libretto postale ad entrambi cointestato;
nei confronti di VI NO, della somma di circa 14.000 Euro, rinvenuta su un libretto 2 postale cointestato a lui e alla moglie IC Ajka;
nei confronti di OL GIULIANO, della somma di circa 70.000 Euro, rinvenuta su libretti a lui intestati;
nei confronti di VI SA, della somma di circa 250.000 Euro, rinvenuta su un libretto ed un deposito titoli a lei intestati;
nei confronti di TO NO, della somma di circa 120.000 Euro, rinvenuta su libretti e deposito ! titoli;
nei confronti di OV NA, della somma di circa 46.000 Euro, rinvenuta su un libretto a lui intestato;
nei confronti di VI ES, della somma di circa 236.000 Euro, rinvenuta su libretti ed un deposito titoli a lui intestati;
nei confronti di RO RA, della somma di circa 220.000 Euro, rinvenuta su libretti bancari e postali a lui intestati;
nei confronti di RO OM, della somma di circa 73.000 Euro, rinvenuta su un libretto a lui intestato;
nei confronti di OV TO, della somma di circa 40.000 Euro, rinvenuta su libretti postali a lui intestati;
nei confronti di VI JA, e della terza intestataria OV CA, della somma di circa 270.000 Euro, rinvenuta su libretti postali e deposito titoli ad entrambi cointestati (era invece restituito il contenuto di una cassetta di sicurezza); nei confronti di OV OL, della somma di circa 100.000 Euro, rinvenuta su libretti postali e depositi . titoli a lui intestati. :
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso il precisato decreto della Corte di Appello i proposti ed i terzi interessati indicati in epigrafe.
2.1. Nel ricorso presentato nell'interesse di HA EP dagli avvocati Piergiorgio Manca e Valentino Brunetti si deduce un unico motivo, per violazione dell'art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione al principio di attualità della pericolosità sociale ed ai suoi presupposti. Si osserva che il decreto impugnato non avrebbe compiuto alcun accertamento in ordine alla necessaria attualità della pericolosità sociale, ma si sarebbe limitato ad elencare i precedenti del proposto «senza in alcun modo effettuare quel giudizio di natura prognostica» che è indefettibilmente richiesto dall'ordinamento, e che non può essere fondato su presunzioni nemmeno nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quale del resto non è l'HA, tanto più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013. Si aggiunge, inoltre, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle «pezze di appoggio» prodotte in primo ed in secondo grado «dalle quali si evinceva l'assoluta liceità di parte delle somme», e che la rappresentato dal tribunale in sede di giudizio di primo grado», sarebbe in realtàM motivazione offerta, siccome consistente nel «riporta[re] sostanzialmente quanto 3 'mancante', perché priva di analitica descrizione dei fatti e di completezza in relazione alle doglianze prospettate nell'atto di appello.
2.2. Nel ricorso presentato nell'interesse di VI AS dagli avvocati Nicolò Paoletti e Dario Piccioni si deduce, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1, 4, lett. c, 8, 16 e 24 d. lgs. settembre 2011, n. 159, 200 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. Si osserva, in particolar modo, sotto il profilo della pericolosità, che il provvedimento impugnato, come quello di primo grado, non «fanno mai riferimento al momento in cui la VI si sarebbe illegittimamente procurata le somme oggetto di confisca», che l'applicazione della confisca in difetto di attualità della pericolosità del proposto è ammissibile solo per fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge del 2009 che ha introdotto tale potere, e che, all'atto di applicazione della misura, gli unici elementi indicativi della pericolosità della VI erano sentenze di condanna per furti commessi in epoca anteriore al 2000. Si aggiunge, poi, con riferimento all'aspetto più strettamente patrimoniale, che l'assenza di indagini «sul momento in cui la somma di circa 44.000 euro è entrata a far parte del patrimonio della VI'> non consente di «escludere» che tale disponibilità «costituisse un patrimonio anche molto risalente (o tale anche solo in parte), del tutto sganciato dalle attività illecite attestate dalle sentenze di condanna».
2.3. Nel ricorso presentato nell'interesse di DU FE dall'avvocato Carla Giordano si deduce, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si osserva, in particolar modo, che le disponibilità finanziarie confiscate non possono ritenersi sproporzionate rispetto all'attività economica svolta dal DU, sia perché questi vive in un villaggio attrezzato senza corrispondere oneri di occupazione e senza obblighi di pagamento delle utenze, sia perché egli e la moglie hanno sempre svolto attività economiche lecite, seppure «in nero» (egli, in particolare, come rivenditore di auto usate). Si rileva, poi, che i precedenti penali sono anteriori al 2007, ossia al momento in cui il DU ottenne il permesso di soggiorno in Italia, e che quindi il requisito dell'attualità della pericolosità è stato desunto sulla base di precedenti remoti e nonostante l'inammissibilità di presunzioni in materia, specie in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013. 2.4. Nel ricorso presentato personalmente da OV HB si deduce raccoglitore di materiali ferrosi da parte dell'intero nucleo familiare facente capoM che la somma confiscata è in realtà il frutto di anni di attività svolta come 4 ' al proposto, e che la Corte d'appello non ha motivato «adeguatamente» a tal proposito.
2.5. Nel ricorso presentato nell'interesse di DO ET e della terza interessata DO AG dall'avvocato Antonio Raffaele Greco, si formulano due motivi con riferimento alla posizione del primo e tre motivi in relazione alla : posizione della seconda. In riferimento al DO ET, si deduce, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza dei presupposti applicativi della confisca, in particolare per insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto: in particolare, si censura l'erroneità dell'osservazione della Corte di appello secondo cui sarebbe irrilevante che la pericolosità non si sia manifestata dopo il 2007. Si deduce, in secondo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza dei presupposti applicativi della confisca perché le somme ablate sarebbero entrate a far parte del patrimonio del proposto e della moglie solo a partire dal 9 giugno 2003 (data di rilascio del libretto postale), mentre i reati sarebbero molto risalenti negli anni, ed il proposto e la moglie hanno documentato di aver svolto attività lavorativa. In riferimento a DO AG, si lamenta, in primo luogo, violazione di legge processuale, perché sarebbe stata omessa la citazione del secondo difensore di fiducia, avvocato Susanna Zorzi, nominato in data 19 aprile 2013, con conseguente nullità ex art. 179 cod. proc. pen. di tutti i successivi atti. Si censura, in secondo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal difensore della terza interessata, per l'assenza di procura speciale, sia perché il difensore era munito di procura speciale, in atti», sia perché la DO AG non era mera portatrice di interessi civilistici in quanto destinataria di misura di prevenzione patrimoniale, sia perché, in subordine, sarebbe stato comunque possibile concedere un termine ex art. 182 cod. proc. civ. «per consentire al difensore di ottenere il conferimento di procura speciale». Si osserva, in terzo luogo, nel merito, che la contestazione del libretto postale sul quale erano state rinvenute le somme non era fittizia, perché la donna aveva documentato di aver svolto attività lavorativa.
2.6. Nel ricorso presentato personalmente da VI NO si deduce, da un lato, che la somma confiscata è il frutto della sua attività nello smaltimento di materiali ferrosi tra il 2006 e il 2013, nonché dei proventi percepiti per il lavoro ма svolto nei periodi di detenzione, e degli interessi maturati, risalendo l'apertura del conto al 1986, e, dall'altro, che la pericolosità sociale è desunta da precedenti molto risalenti nel tempo. 5 2.7. Nel ricorso proposto nell'interesse di OL NO, VI SA, TO NO, OV NA, VI ES dall'avvocato Luciano Bason si deduce violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 1, lett. a) e b), 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 192 cod. proc. pen. Si censura, sotto il profilo della pericolosità personale, e in termini generali, che il giudizio è stato illegittimamente fondato sul mero richiamo dei precedenti giudiziari e di polizia, che le informative di P.G. indicate non sono state acquisite agli atti del procedimento, né hanno portato a sentenze di condanna, che non si è tenuto conto della titolarità di regolare permesso di soggiorno;
si aggiunge, con particolare riferimento alle posizioni dell'OV NA e del OL NO, che i reati giudizialmente accertati sono due (per il primo i fatti sono del 1992 e del 2012, per il secondo i fatti risalgono al 1996 e 1997), che all'OV è stata concessa anche la sospensione condizionale della pena. Si lamenta, quanto all'aspetto della provenienza illecita dei beni, in linea generale, che la Corte non aveva tenuto conto del fatto che le disponibilità si spiegavano in ragione della limitata entità delle spese, vivendo i proposti in campi attrezzati concessi dal Comune, della concentrazione, per ragioni di tradizione, dei risparmi di tutto il gruppo familiare nella persona del capo famiglia, e degli interessi bancari percepiti;
si aggiunge, in particolare, che, nonostante la documentazione prodotta con riguardo ad una liquidazione di sinistro effettuata da una società di assicurazione a VI SA e VI ES, il decreto impugnato si era limitato ad affermare del tutto illogicamente che non vi è alcun elemento certo» da cui desumere che i versamenti da cui nascevano le disponibilità ablate fossero riconducibili alle somme incassate dalla società assicurativa.
2.8. Nel ricorso proposto nell'interesse di RO RA dall'avvocato Rosalba Turco si deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 16, 20, 22 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 42 Cost. Si lamenta, con riguardo al profilo della pericolosità personale, che la Corte di appello ha motivato sulla base dei precedenti penali, senza tener conto dello svolgimento, da parte del proposto, di costante attività lavorativa e di volontariato, e della risalenza delle condanne. Si censura, in relazione all'aspetto dell'illecita provenienza dei beni, che la motivazione del decreto impugnato è carente, perché si limita a ricondurre le disponibilità ai reati, e ad escludere la rilevanza delle fatture prodotte in quanto 6 M concernenti redditi non dichiarati», sebbene «la mera condotta evasiva non [sia] riconducibile all'ambito della attività "illecita"», come comprova la giurisprudenza di legittimità in materia di confisca disposta a norma dell'art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992. proposto nell'interesse di RO2.9. Nel ricorso OM dall'avvocato Rosalba Turco, il motivo e le argomentazioni sono identici a quelli enunciati nel ricorso presentato nell'interesse di RO RA.
2.10. Nel ricorso proposto nell'interesse di OV TO dall'avvocato Luigi Ciotti si deduce violazione degli artt. 1, 4, 16 e 19, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, erronea applicazione della legge, erronea valutazione delle risultanze processuali e motivazione contraddittoria. Si lamenta, con riferimento al profilo della provenienza illecita del denaro, che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'attività di raccolta e commercio di materiale ferroso svolta dall'OV, seppure con una modalità non confacente alle normative di carattere fiscale», delle fatture prodotte, della oculata scelta degli investimenti, degli interessi maturati sui depositi e libretti, della estrema modestia del tenore di vita, e dell'assenza di spese vive in conseguenza dell'abitazione in un campo nomadi. Si osserva, inoltre, che non si è proceduto ad indagini [...] al fine di documentare la somma iniziale di deposito e i successivi accrescimenti della stessa nel tempo, in violazione dell'art. 19 del citato D.lvo 159/2011», e che tale accertamento, invece, avrebbe consentito di constatare che le disponibilità sono «proporzionate e coerenti, con i documenti depositati dalla difesa». Si censura, poi, in relazione all'aspetto della pericolosità personale, che questa deve essere «desumibile ed esistente nel momento in cui è effettuata la valutazione dei requisiti per l'applicazione» della misura, e che, invece, nel caso in esame, i reati accertati sono risalenti nel tempo e attengono a fatti di microcriminalità», mentre la rapina commessa nel 2011 non è stata oggetto di condanna irrevocabile.
2.11. Nel ricorso proposto nell'interesse di VI JA e della terza interessata OV CA dall'avvocato Luigi Ciotti, si formulano due motivi. Con il primo motivo, si censura la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da OV CA per difetto di procura speciale, sia perché la stessa era stata comunque rappresentata e difesa attraverso un rapporto di rappresentanza tecnica davanti al Tribunale e alla Corte di appello, sia perché far risaltare un difetto di carattere formale, costitutivamente sanabile in maniera estremamente agevole, mediante semplice regolarizzazione 7 he della procura, non appare aderente alla logica di un rapporto di proporzionalità tra le finalità perseguite e gli strumenti impiegati» nel sistema delle impugnazioni;
in altri termini, il rilievo del difetto della procura avrebbe potuto essere sanato a norma dell'art. 182 cod. proc. civ. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 1, 4, 16 e 19, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, erronea applicazione della legge, erronea valutazione delle risultanze processuali e motivazione contraddittoria. Si lamenta, con riferimento al profilo della provenienza illecita del denaro, che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'attività di raccolta e commercio di materiale ferroso svolta dall'VI e della OV, seppure con una modalità non «confacente alle normative di carattere fiscale», delle fatture, dichiarazioni fiscali e documentazioni bancarie prodotte, della oculata scelta degli investimenti, degli interessi maturati sui depositi e libretti, della estrema modestia del tenore di vita, dell'assenza di spese vive in conseguenza dell'abitazione in un campo nomadi, delle somme pari ad Euro 49.988,67 percepite a titolo di pensione di invalidità per il figlio LE quando questi aveva solo sette anni, delle ulteriori somme guadagnate dal figlio LE nel 2009, e della autonoma capacità di produzione di redditi della OV. Si censura, poi, in relazione all'aspetto della pericolosità personale, che questa deve essere «desumibile ed esistente nel momento in cui è effettuata la valutazione dei requisiti per l'applicazione» della misura, e che, invece, nel caso in esame, i reati accertati sono molto risalenti nel tempo, ammontando l'ultima informativa a carico dell'VI a circa dieci anni fa, e attengono a fatti di microcriminalità».
2.12. Nel ricorso presentato personalmente da OV OL si deduce l'esistenza di gravi carenze nella motivazione» perché non si è tenuto in debito conto che la somma confiscata è in realtà il frutto di anni di lavoro svolti dal padre, ricevuto dal proposto attraverso procura speciale depositata in giudizio, e perché la pericolosità sociale è stata affermata sulla base di «due fatti modesti >> e di una imputazione per la quale è intervenuta assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di VI JA e OV OL sono fondati nei limiti di cui in motivazione e impongono l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio. M I ricorsi presentati nell'interesse di DO ET, VI SA e VI ES sono infondati e debbono essere rigettati. 8 ' I ricorsi presentati nell'interesse di HA EP, VI AS, DU FE, OV HB, VI NO, OL NO, TO NO, OV NA, RO RA, RO OM ed OV TO, sono inammissibili perché manifestamente infondati, così come quelli proposti nell'interesse di DO AG e OV CA, quali terzi fittizi intestatari, rispettivamente, di DO ET e di VI JA.
2. L'esame dei ricorsi implica la trattazione di alcune questioni di carattere generale, che assumono rilevanza per tutti i ricorrenti, o per tutti i terzi intestatari. Per ragioni espositive, pertanto, si procederà dapprima ad un approfondimento unitario delle questioni di carattere generale, e, poi, ad un'analisi delle doglianze sollevate nei singoli ricorsi.
3. Prima questione di carattere generale, attinta, direttamente 0 indirettamente, da tutti i ricorsi dei proposti, riguarda la rilevanza del profilo della pericolosità sociale del soggetto e della correlazione tra tale condizione personale e l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. I ricorrenti, invero, hanno censurato il mancato accertamento o della attualità della loro pericolosità sociale, o del collegamento tra l'attività illecita ad essi riferibile e l'acquisizione delle somme ablate, o di entrambe le circostanze.
3.1. In effetti, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, e che si ribadisce in questa sede, la pericolosità sociale del destinatario del provvedimento resta un presupposto ineludibile per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca;
tale pericolosità, però, non deve necessariamente ricorrere «al momento della richiesta», atteso quanto prevede espressamente l'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, ma è sufficiente che risulti accertata come sussistente «al momento dell'acquisto del bene» (cfr., per quest'ultima precisazione, con specifico riferimento alla disciplina dettata dalle leggi 24 luglio 2008, n. 125, e 15 luglio 2009, n. 94, ma con affermazioni senz'altro estensibili al regime regolato dal d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-262605). Conseguentemente, mentre sono manifestamente infondate, per effetto del preciso disposto di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, tutte le doglianze che lamentano il mancato accertamento dell'attualità della pericolosità, richiedono, invece, un esame più approfondito le censure riguardanti la 9 correlazione tra pericolosità sociale e momento di acquisto del bene sottoposto a confisca.
3.2. Sempre secondo il condiviso e già citato indirizzo giurisprudenziale, la pericolosità segna la "misura temporale" dell'ablazione», e, nel caso di pericolosità generica, come appunto quella addebitata a tutti i proposti del presente procedimento, quali soggetti dediti a reati contro il patrimonio e ad attività illecite, «l'individuazione dell'arco temporale di riferimento>> può avvenire senza «particolari difficoltà», posto che si tratta «di determinare, sulla base di incontrovertibili parametri di riferimento (quali i precedenti penali e giudiziari [...]) il periodo in cui si è manifestata l'abituale dedizione al delitto del proposto>> (cfr., ancora, in motivazione, Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-262605). Questa indicazione - oltre a definire il perimetro cronologico entro il quale è ammissibile la confisca consente anche di risolvere il problema dei limiti del - controllo rimesso alla Corte di legittimità in ordine alla sussistenza della correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto e acquisto dei beni, quando il provvedimento impugnato non offre puntuali indicazioni in proposito, ma riporta, datandoli, i fatti sintomatici della dedizione del soggetto ad attività illecite, e collega globalmente a queste ultime le acquisizioni patrimoniali sottoposte ad ablazione. Invero, in materia di misure di prevenzione, il sindacato di legittimità sulla motivazione, siccome consentito solo per violazione di legge, può aver riguardo esclusivamente ai casi di motivazione mancante o apparente (così, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), e tale è, secondo una condivisibile interpretazione letterale e logico-sistematica, la motivazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali, ovvero caratterizzata da argomentazioni di puro genere, o da asserzioni apodittiche o da proposizioni prive di efficacia dimostrativa (cfr., tra le diverse, Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100, nonché Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214308). Di conseguenza, quando nel testo del decreto oggetto di ricorso risultano espressamente indicati, e collocati temporalmente, i fatti ritenuti sintomatici della pericolosità sociale del proposto, quali appunto i precedenti penali e giudiziari del medesimo, è configurabile il vizio di motivazione mancante o manifestamente apparente solo se il ricorrente evidenzia, da un lato, di aver allegato elementi specifici idonei a determinare una diversa perimetrazione dell'ambito cronologico della sua pericolosità sociale, o comunque, tali da "spostare" fuori dal periodo rilevante la data di acquisto dei beni sottoposti ad ablazione, e, dall'altro, di non aver ottenuto alcuna risposta in н 10 proposito (o di avere ottenuto una risposta priva di contenuto dimostrativo) da parte del giudice di merito.
4. Altra questione di carattere generale posta nei ricorsi è quella dei limiti alla retroattività della confisca. Principio consolidato in argomento, e condiviso dal Collegio, è quello secondo cui la confisca di prevenzione si applica anche ai fatti di pericolosità ed agli acquisiti precedenti alla entrata in vigore della legge che prevede, in relazione ad essi, l'utilizzabilità dello strumento ablatorio, attesa la natura preventiva dell'istituto, e, quindi, la sua assimilabilità alle misure di sicurezza patrimoniali, con conseguente operatività della regola di cui all'art. 200 cod. pen. (così, per tutte, Sez U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602- 262603, la quale, proprio in applicazione del principio, e in ragione dell'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 per effetto del D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 125 del 2008, ha affermato l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali della confisca e del sequestro nei confronti dei cosiddetti "pericolosi generici"). L'unico aspetto oggi in discussione nella giurisprudenza di legittimità è se l'applicabilità della disciplina della confisca presuppone che la disposizione normativa di riferimento debba essere entrata in vigore alla data della decisione del giudizio di primo grado (così Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768), o se, invece, è sufficiente che tale disposizione sia efficace alla data della pronuncia del provvedimento di appello (così Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322). Tale questione, però, è irrilevante nel presente procedimento, perché la confisca è stata disposta in primo grado con provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma nelle date del 12 giugno 2013, del 23 ottobre 2013 e del 28 ottobre 2013, quindi ben dopo l'entrata in vigore non solo delle leggi 24 luglio 2008, n. 125, e 15 luglio 2009, n. 94, ma anche del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 5. Ulteriore tema evocato da pressoché tutti i ricorsi è quello relativo alla ammissibilità della confisca di prevenzione nonostante l'allegazione, da parte dei proposti, dello svolgimento di attività in sé non illecite, ma produttive di redditi in situazione di evasione fiscale.
5.1. Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, sia pure con riferimento all'art.
2-ter della legge 31 11 M maggio 1965, n. 575, è quello secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e a differenza di quanto previsto per la confisca disposta a norma dell'art. 12-sexis del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (così, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244).
5.2. Questo principio deve essere esteso anche nei confronti dei soggetti portatori di pericolosità generica. Innanzitutto, nessun ostacolo a questa più ampia operatività del principio deriva dalle ragioni poste a base dell'orientamento giurisprudenziale in questione. A fondamento del principio indicato, infatti, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 33451 del 2014, evidenziano, in particolare, che: la confisca di prevenzione mira ad «impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza»; il «massiccio e continuativo» ricorso a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza una provvista finanziaria qualificabile come provento di reato;
l'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 prevede il sequestro, nonché la successiva confisca, dei beni che risultano essere «il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego», e l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato>>; l'ablazione di utilità che potrebbero essere il provento di evasione fiscale non sanziona quest'ultima, ma incide su disponibilità indebitamente acquisite da soggetti di cui aliunde è stata accertata la pericolosità. Tali argomenti, per quanto espressi in relazione agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, risultano senz'altro pertinenti anche con riguardo ai soggetti portatori di altre tipologie di pericolosità sociale. In secondo luogo, poi, la soluzione prospettata risulta trovare un riferimento (anche) letterale nel regime fissato dal d.lgs. n. 159 del 2011, ed applicato nel presente procedimento. Invero, l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 equipara espressamente, sotto il profilo della operatività della disciplina relativa alle misure di prevenzione patrimoniale, gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed i soggetti inquadrabili nelle altre categorie di persone socialmente pericolose. Nell'ambito di questa disciplina unitaria, poi, l'art. 24, comma 1, d.lgs. cit. precisa testualmente che «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona [...] non possa giustificare le legittima provenienza e di cui [...] risulti essere titolare o avere la disponibilità a 12 AM qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». La previsione di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. cit., ancora, è molto simile, anche sotto il profilo letterale, all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, posto che questa contemplava, al secondo comma, «il sequestro dei beni dei quali la persona [...] risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego», e, poi, al terzo comma, disponeva «la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza». In sintesi, la vigente disciplina deve essere interpretata in termini unitari, nel senso, quindi, che la stessa o consente o esclude, nei confronti di "tutte" le categorie di soggetti pericolosi, la confisca dei beni il cui acquisito sia giustificato adducendo proventi da evasione fiscale. Nella scelta tra le due alternative, poi, la prima si presenta come quella più coerente con il sistema e la lettera della legge: il testo normativo di riferimento è pressoché identico a quello previsto dall'art.
2- ter della legge n. 575 del 1965, ossia a quello che, secondo la dominante interpretazione giurisprudenziale, ha imposto di ritenere la legittimità della ablazione, né risultano mutate le ragioni addotte a fondamento di tale soluzione ermeneutica;
l'alternativa opposta, invece, precluderebbe, pur in assenza di rilevanti novità normative in relazione a tale profilo, la confisca di beni nella disponibilità di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, ove venissero addotte giustificazioni legate all'evasione fiscale.
5.3. Deve perciò concludersi che, quando si procede per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, quale che sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto, e quindi anche al di fuori del caso di indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere in alcun modo giustificata adducendo proventi da evasione fiscale.
6. Questione pregiudiziale per l'esame dei ricorsi proposti da entrambi i terzi interessati, infine, è quella che attiene alla necessità del conferimento di procura speciale al difensore quale condizione di ammissibilità dell'appello da questo proposto.
6.1. In proposito, tuttavia, è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali hanno testualmente enunciato, in riferimento ad un ricorso per cassazione proposto da un terzo interessato proprio nell'ambito di un 13 procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, il seguente principio di diritto: «La mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). A fondamento di tale conclusione, si è osservato, in particolare, che l'art. 100 cod. proc. pen. «è norma chiara e specifica e le oscillazioni giurisprudenziali, peraltro minoritarie, non riguardano l'interpretazione della stessa nel senso di contrasto sulla necessità della procura speciale, ma soltanto la possibilità o meno di una sanatoria», e che questa possibilità, a sua volta, non può ritenersi ammissibile in quanto «la norma processuale penale, siccome autosufficiente nel disciplinare la materia, potrebbe essere integrata da disposizioni del codice di procedura civile soltanto in presenza di uno specifico richiamo che, invece, non vi 1- è nel codice di procedura penale». Può essere utile inoltre evidenziare che la conclusione contraria alla interpretazione estensiva dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. ha costituito oggetto di uno specifico punto della motivazione anche con riferimento ad impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione: Conclusivamente si deve ritenere che non sia applicabile : nell'ambito del procedimento penale e quindi in quello di prevenzione - la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69 né per il ricorso per cassazione né per ogni altra impugnazione, non apparendo possibile distinguere fra il primo e le altre impugnazioni».
6.2. Di conseguenza, deve ritenersi inammissibile l'appello proposto, avverso il decreto che dispone la confisca di prevenzione, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale.
7. Anche alla luce dei principi di diritto precedentemente esposti, sono manifestamente infondati, quando non privi della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen., e, quindi, comunque inammissibili, sia i ricorsi presentati nell'interesse dei proposti HA EP, VI AS, DU FE, OV HB, VI NO, OL NO, TO NO, OV NA, RO RA, RO OM, OV TO, sia i ricorsi presentati nell'interesse dei terzi interessati DO 14 M AG e OV CA.
7.1. Il ricorso di HA EP, al quale è stata confiscata la somma di circa 115.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato o comunque privo della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. Alla luce di quanto precedentemente esposto in linea generale nei §§ 3., 3.1. e 3.2., la censura relativa al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale è manifestamente infondata, poiché fa riferimento ad un presupposto non necessario ai fini dell'applicazione della confisca, mentre la censura inerente al mancato esame della documentazione asseritamente prodotta nel giudizio di merito è del tutto generica, in quanto priva di qualunque indicazione sia in ordine agli estremi dei documenti che sarebbero stati pretermessi nella valutazione compiuta nel decreto impugnato, sia in ordine alla loro concreta rilevanza. La censura è manifestamente infondata anche laddove lamenta la mancanza di motivazione, e quand'anche venisse intesa come riferita all'insussistenza di una correlazione tra il periodo di riferimento cronologico della pericolosità sociale del proposto e l'acquisizione delle utilità ablate. Il decreto impugnato ha ritenuto di ascrivere il ricorrente nella categoria dei soggetti dediti ad attività delittuose, evidenziando che lo stesso era stato condannato per resistenza a p.u. commessa nel 1997, e sottoposto a numerosi procedimenti penali, quali, in particolare, quelli per ricettazioni commesse nel 1996 (per questo fatto è intervenuta condanna in primo grado) e nel 2003, per ricettazione e riciclaggio consumate nel 2006 (per questa pendenza è stato assoggettato a fermo di P.G. ed ha reso parziali ammissioni), per tentato furto di un furgone commesso in data 6 ottobre 2012 in ora notturna ed in concorso con un complice (nell'occasione è stato sottoposto agli arresti domiciliari). A fronte di questi fatti, ritenuti - con motivazione di certo non apparente sintomatici di pericolosità sociale relativa - ad un lungo arco di tempo, non è stato addotto o semplicemente allegato alcun elemento idoneo a rappresentare che le disponibilità finanziarie fossero riconducibili ad epoca ai medesimi anteriore o successiva.
7.2. Il ricorso di UD AS, al quale è stata confiscata la somma di circa 44.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato о comunque privo della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. La censura relativa alla mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, sebbene si tratti di fattispecie i cui elementi sintomatici sarebbero anteriori al 2009, e quindi all'entrata in vigore del regime giuridico che ha eliminato la necessità di tale requisito per l'applicazione della confisca, è manifestamente infondata, perché non tiene conto dei principi 15 M generali in materia di retroattività delle misure di prevenzione, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'unico (e controverso) limite alla retroattività può derivare dalla pronuncia del decreto di primo grado in data precedente all'operatività delle nuove disposizioni (cfr. quanto esposto in linea generale nei §§ 3., 3.1., 3.2. e 4.). La censura relativa al difetto di pericolosità sociale è manifestamente infondata, poiché la Corte di merito ha indicato, a fondamento della sua decisione, l'esistenza di ben undici condanne per furti commessi dal 1980 al 1996, una denuncia per l'esibizione di un contrassegno assicurativo contraffatto nel 2005, e la pendenza di procedimenti anche del 2012 per falso e truffa;
la motivazione del decreto impugnato, quindi, non può definirsi mancante o meramente apparente. La censura relativa al mancato accertamento dell'origine temporale delle disponibilità, ed interpretabile come riferita all'insussistenza di una correlazione tra il periodo di riferimento cronologico della pericolosità sociale del proposto e l'acquisizione delle utilità ablate, si caratterizza per essere, da un lato, priva di specificità, e, dall'altro, manifestamente infondata. La doglianza, infatti, è priva di specificità, laddove colloca con riferimenti del tutto indeterminati - - l'acquisizione delle risorse confiscate in un'epoca molto datata: il ricorso afferma che non si può «escludere» che la disponibilità confiscata «costituisse un patrimonio anche molto risalente (o tale anche solo in parte), del tutto sganciato dalle attività illecite attestate dalle sentenze di condanna»; è manifestamente infondata, poi, se la si intende come riferita ad un passato databile negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, poste le undici condanna per furti commessi dal 1980 al 1996. 7.3. Il ricorso di DU FE, al quale è stata confiscata la somma di circa 40.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura relativa alla mancanza di attualità della pericolosità sociale del proposto è manifestamente infondata, per le ragioni indicate, in linea generale, nei §§ 3., 3.1. e 3.2. La stessa, inoltre, è tale anche se la si voglia intendere riferita al mancato accertamento di qualunque pericolosità sociale: il decreto impugnato ha infatti evidenziato, tra l'altro, che il DU ha riportato due condanne per furti nel 2000 e nel 2005 e due denunce per reati contro il patrimonio nel 2005 e nel 2010, ed ancora che nei confronti del medesimo pende un procedimento per circonvenzione di incapace commessa nel 2008. La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, anche in considerazione delle modestissime spese vive sostenute, è - in disparte da ogni considerazione 16 M sulla specificità del motivo manifestamente infondata perché, in realtà, giustifica le utilità acquisite con redditi da evasione fiscale, come si evince dalla totale assenza di redditi dichiarati (nel ricorso, del resto, si afferma che il DU e 5 la moglie hanno svolto attività lecite, ma «in nero»); possono sul punto richiamarsi le osservazioni esposte, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3. Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
7.4. Il ricorso di OV HB, al quale è stata confiscata la somma di circa 100.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura proposta, che riguarda unicamente la mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, è anche in questo caso e sempre in disparte da ogni considerazione sulla specificità del motivo manifestamente infondata: anch'essa, infatti, giustifica le utilità - acquisite con redditi da evasione fiscale, come si evince dalla totale assenza di redditi dichiarati (per l'irrilevanza di questa giustificazione cfr. le osservazioni esposte, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3.). : Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca e i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto (il decreto impugnato evidenzia che il medesimo ha riportato «numerose condanne sin dal 1975 fino al 2008, prevalentemente per reati contro il patrimonio» ed è attualmente indagato in otto procedimenti penali per furto, ricettazione e truffa). :
7.5. Il ricorso di VI NO, al quale è stata confiscata la somma di . circa 14.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato e privo della specificità richiesta dall'art. 581 cod proc. pen. La censura relativa alla mancanza di attualità della pericolosità sociale del proposto è manifestamente infondata, per le ragioni indicate, in linea generale, nei §§ 3., 3.1. e 3.2. La stessa, inoltre, è tale anche se la si voglia intendere riferita al mancato accertamento di qualunque pericolosità sociale o al mancato accertamento della correlazione temporale tra il periodo di manifestazione della pericolosità sociale e l'acquisizione delle disponibilità finanziarie. Il decreto impugnato, infatti, ha evidenziato, tra l'altro, che l'VI ha riportato due condanne per ricettazione e per furto commessi, rispettivamente, nel 1996 e nel 1999, è stato arrestato per rapina nel 1999, è stato denunciato per ricettazione nel 2011, ed è persona nei cui confronti risultano pendenti vari procedimenti per reati contro il patrimonio;
ha poi così concluso: «Si tratta, dunque, di condotte illecite reiterate e persistenti, in quanto poste in essere in un arco temporale che va dal 1996 al 17 2011, che denotano, quindi, un'abitualità con le condotte illecite sintomatica della pericolosità sociale del proposto>> La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, è in parte manifestamente infondata e in parte priva di specificità. E' manifestamente infondata laddove adduce l'attività di smaltimento di materiali ferrosi ed il lavoro in ambito carcerario, perché in tal modo giustifica le utilità acquisite facendo riferimento a proventi conseguiti in situazione di evasione fiscale, come si evince dalla totale assenza di redditi dichiarati, o a somme di assoluta modestia (per l'attività lavorativa in carcere risultano percepiti Euro 698,17, mentre a titolo di indennità F di fine rapporto risultano incassati Euro 2.000); possono perciò sul punto richiamarsi le osservazioni esposte, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3. . Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
7.6. Il ricorso di OL NO, al quale è stata confiscata la somma di } circa 70.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato e privo della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, o comunque alla adozione, sul punto, di una motivazione meramente apparente, è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello ha posto a fondamento del suo giudizio sia le condanne riportate per due furti commessi nel 1996 e nel 1997, sia le pendenze di procedimenti iscritti presso la Procura di Roma per reati contro il patrimonio, tra i quali uno per ricettazione commessa nel 2008, sia la ! stessa disponibilità di somme considerevoli (circa 70.000 Euro) a fronte di redditi dichiarati irrisori (pari a 1.874 nel 2008). La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, poi, è manifestamente infondata e del tutto priva di specificità, perché il ricorso non indica neppure quale fosse la fonte dei redditi, o il periodo in cui gli stessi sarebbero stati conseguiti, ma si limita ad allegare genericamente l'estrema modestia delle spese vive sostenute, la consuetudine di concentrare i risparmi di tutto il gruppo familiare nella persona del capo famiglia, e la redditività degli interessi bancari percepiti. Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una 써 correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca. 18 7.7. Il ricorso di TO NO, al quale è stata confiscata la somma di circa 120.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato e privo della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, o comunque alla adozione, sul punto, di una motivazione meramente apparente, è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello ha posto a fondamento del suo giudizio sia le condanne riportate per sette furti commessi tra il 1992 ed il 2011, sia le pendenze di circa venti procedimenti iscritti presso la Procura di Roma anche per reati contro il patrimonio, sia un arresto per tentato furto nel 2012, sia la stessa disponibilità di somme considerevoli (circa 120.000 Euro) a fronte della totale assenza di redditi dichiarati. La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, poi, è manifestamente infondata e del tutto priva di specificità, perché il ricorso non indica neppure quale fosse la fonte dei redditi, o il periodo in cui gli stessi sarebbero stati conseguiti, ma si limita ad allegare genericamente l'estrema modestia delle spese vive sostenute, la consuetudine di concentrare i risparmi di tutto il gruppo familiare nella persona del capo famiglia, e la redditività degli interessi bancari percepiti. Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca. .
7.8. Il ricorso di OV NA, al quale è stata confiscata la somma di circa 46.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato e privo della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, o comunque alla adozione, sul punto, di una motivazione meramente apparente, è . manifestamente infondata, poiché la Corte di appello ha posto a fondamento del suo giudizio sia le condanne riportate per un furto ed una rapina con lesioni commessi, rispettivamente, nel 2000 e nel 2005, sia le pendenze di circa sei procedimenti iscritti presso la Procura di Roma anche per reati contro il patrimonio, sia un arresto per illecita detenzione di cocaina commesso nel dicembre del 2012, sia la stessa disponibilità di somme considerevoli (circa 46.000 Euro) a fronte della estrema modestia dei redditi dichiarati (1.200 Euro nel 2009, 2.531 Euro nel 1999). La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, poi, è manifestamente 19 M infondata e del tutto priva di specificità, perché il ricorso non indica neppure quale fosse la fonte dei redditi, o il periodo in cui gli stessi sarebbero stati conseguiti, ma si limita ad allegare genericamente l'estrema modestia delle spese vive sostenute, la consuetudine di concentrare i risparmi di tutto il gruppo familiare nella persona del capo famiglia, e la redditività degli interessi bancari percepiti. Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
7.9. Il ricorso di RO RA, al quale è stata confiscata la somma di circa 220.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, all'attualità della stessa, e, comunque, alla adozione, in proposito, di una motivazione meramente apparente, è manifestamente infondata: la Corte di appello ha richiamato, a fondamento della sua valutazione, la pluralità di condanne per diversi reati contro il patrimonio tra il 1996 ed il 2010, la pluralità di procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio, la disponibilità di somme davvero considerevoli (circa 220.000 Euro) a fronte della estrema modestia dei redditi dichiarati (6.052 Euro nel 2009); inoltre, secondo quanto si è rappresentato nei §§ 3., 3.1. e 3.2., non è richiesta l'attualità della pericolosità al momento dell'applicazione della misura patrimoniale. La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, nonché all'assenza di - $ motivazione del decreto impugnato in ordine a tale aspetto, è manifestamente infondata, perché è incentrata sui postulati della giustificabilità delle (considerevoli) disponibilità finanziarie rinvenute quali redditi non dichiarati» e della non riconducibilità della «mera condotta evasiva [...] nell'ambito della attività "illecita">>: possono infatti richiamarsi in argomento le osservazioni esposte, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3. Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
7.10. Il ricorso di RO OM, al quale è stata confiscata la somma di circa 73.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, all'attualità della stessa, e, comunque, alla adozione, in proposito, di una motivazione meramente apparente, è manifestamente infondata: la Corte di 20 洲 appello ha richiamato, a fondamento della sua valutazione, una condanna per furto commesso nel 2010, numerose denunce per reati di falso, una per istigazione alla corruzione ed una per furto (tutti fatti commessi tra il 2005 ed il 2011), la pendenza di vari procedimenti iscritti presso la Procura di Roma per furto, rapina, ricettazione e truffa); inoltre, secondo quanto si è rappresentato nei §§ 3., 3.1. e 3.2., non è richiesta l'attualità della pericolosità al momento dell'applicazione della misura patrimoniale. Anche la censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, nonché all'assenza di motivazione del decreto impugnato in ordine a tale aspetto, è manifestamente infondata, perché è incentrata sui postulati della giustificabilità delle (significative) disponibilità finanziarie rinvenute quali «redditi non dichiarati» e della non riconducibilità della «mera condotta evasiva [...] nell'ambito della attività "illecita">>: possono infatti richiamarsi in argomento le osservazioni esposte, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3. Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
7.11. Il ricorso di OV TO, al quale è stata confiscata la somma di circa 40.000 Euro, è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura relativa al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale è manifestamente infondata, poiché fa riferimento ad un presupposto non necessario ai fini dell'applicazione della confisca (cfr. quanto esposto in linea generale nei §§ 3., 3.1. e 3.2.). Né diversa può essere la conclusione se si ritiene che la doglianza deduca anche, più in generale, il mancato accertamento della pericolosità: il decreto impugnato ha evidenziato di aver desunto la negativa qualità del proposto da due condanne, una per un furto commesso nel 2002 ed una per una rapina commessa nel 2005, nonché da un ulteriore fatto di rapina, commesso nel 2011, di notte, in concorso con altre sette persone, e per il quale pende attualmente un procedimento penale. La censura relativa al mancato accertamento dell'origine temporale delle disponibilità, ed interpretabile come riferita all'insussistenza di una correlazione tra il periodo di riferimento cronologico della pericolosità sociale del proposto e l'acquisizione delle utilità ablate, nonché alla mancata considerazione dell'attività economica svolta, si caratterizza per essere, da un lato, priva di specificità, e, dall'altro, manifestamente infondata. La doglianza, infatti, è priva di specificità laddove richiede un'indagine per accertare l'entità somma iniziale depositata, senza però allegare alcunché, né indicare alcun dato temporale. La stessa, 21 ঘ inoltre, è manifestamente infondata nella parte in cui intende valorizzare oltre che la modestia delle spese vive e l'asserito elevato rendimento degli investimenti compiuti (non documentati, né allegati) - redditi provenienti da attività mai dichiarata (l'OV non risulta aver mai presentato dichiarazioni fiscali;
nello stesso ricorso si riconosce che l'attività in questione è stata svolta con una modalità non «confacente alle normative di carattere fiscale>>): è infatti sufficiente richiamare in proposito quanto già evidenziato, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3. 7.12. Il ricorso della terza interessata DO AG è inammissibile perché manifestamente infondato. E' manifestamente infondato il motivo che afferma la nullità del giudizio di appello, per l'omessa citazione del secondo difensore di fiducia la cui nomina era stata depositata nel corso del giudizio di primo grado. Invero, costituisce principio consolidato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, quello secondo cui l'omessa citazione di uno dei due difensori di fiducia nel giudizio di appello integra una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dall'altro difensore, о dal sostituto eventualmente nominato, immediatamente (così Sez. 6, 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529) o comunque prima della decisione che definisce il grado (cfr. Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010, Pepa, Rv. 246542), e ciò anche se si tratti di procedimento camerale (v., specificamente, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651). Di tale principio deve farsi applicazione anche nel presente procedimento, avente natura camerale, posto che la nullità non risulta essere mai stata eccepita (né alcunché in proposito dice il difensore nel ricorso) nel corso del giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma. E' poi manifestamente infondato il secondo motivo, che contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per l'assenza di procura speciale in capo al difensore. Invero, come sostanzialmente ammesso anche nel ricorso, la DO aveva conferito nomina, ma non procura speciale al suo difensore. Tuttavia, come si è osservato in via generale nei §§ 6., 6.1. e 6.2., il rilascio di procura speciale al difensore è requisito di ammissibilità dell'atto di appello, ed il difetto di tale documento non può essere sanato mediante la concessione di un termine ex art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. L'inammissibilità dell'appello preclude la possibilità di esaminare il terzo motivo di ricorso, nel quale la DO afferma la non fittizietà della intestazione congiunta con DO ET del libretto postale sul quale erano perché manifestamente infondato. ·M state rinvenute le somme confiscate.
7.13. Il ricorso della terza interessata OV CA è inammissibile 22 E' infatti manifestamente infondato, per le ragioni esposte in via generale nei §§ 6., 6.1. e 6.2., il motivo che contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per l'assenza di procura speciale in capo al difensore. L'inammissibilità dell'appello preclude la possibilità di esaminare gli altri motivi proposti nel ricorso ed attinenti al merito della decisione impugnata.
7.14. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di HA EP, VI AS, DU FE, OV HB, VI NO, OL NO, TO NO, OV NA, RO RA, RO OM, OV TO, DO AG e OV CA, al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.500. 8. Sono, invece, da rigettare i ricorsi presentati nell'interesse dei proposti DO ET, VI SA ed VI ES.
8.1. Il ricorso di DO ET, al quale è stata confiscata la somma di circa 53.000 Euro, è infondato, in parte ai limiti della inammissibilità. La censura relativa al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale è manifestamente infondata, poiché fa riferimento ad un presupposto non necessario ai fini dell'applicazione della confisca (cfr. quanto esposto in linea generale nei §§ 3., 3.1. e 3.2.). Né diversa può essere la conclusione se si ritiene che la doglianza deduca anche, più in generale, il mancato accertamento della pericolosità: il decreto impugnato ha evidenziato di aver desunto tale negativa qualità del proposto, in particolare, dalle condanne per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel 1991, furto continuato, commesso nel 1992, ricettazione, commesso nel 1997, e per ulteriori due furti commessi nel 2003, nonché da un fermo eseguito per il delitto di riciclaggio commesso nel 2008 e dalla iscrizione di diversi procedimenti penali presso la Procura di Roma, per delitti di ricettazione, falso e truffa. La censura riguardante la mancata correlazione temporale tra i fatti sintomatici di pericolosità sociale e l'acquisizione delle utilità confiscate, asseritamente risalente al 9 giugno 2003, data di rilascio del libretto postale, invece, è infondata. Infatti, il proposto offre un riferimento cronologico preciso ai fini della datazione dell'origine delle proprie risorse. Tuttavia, il decreto impugnato evidenzia che anche nel 2003 continuavano a manifestarsi fatti sintomatici della dedizione del DO all'attività illecita in particolare con la т commissione di due furti accertati con sentenza irrevocabile. 23 La censura alla mancata considerazione dell'attività lavorativa svolta, infine, è manifestamente infondata, perché fa riferimento a redditi provenienti da attività mai dichiarata all'Amministrazione finanziaria (il DO non risulta aver mai presentato dichiarazioni fiscali): in proposito è sufficiente richiamare quanto già evidenziato, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3. 8.2. Il ricorso di VI SA, alla quale è stata confiscata la somma di circa 250.000 Euro, è infondato, in parte ai limiti della inammissibilità. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, o comunque alla adozione, sul punto, di una motivazione meramente apparente, è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello ha posto a fondamento del suo giudizio non solo le condanne riportate per cinque furti commessi tra il 1990 ed il 2001 nonché per una rapina consumata nel 1999, ma anche l'arresto e la conseguente sottoposizione a custodia domiciliare per oltre un anno per una tentata rapina aggravata commessa in concorso con altri all'interno di un esercizio pubblico nel 2010, nonché le pendenze di procedimenti iscritti presso la Procura di Roma per reati contro il patrimonio, e la stessa «disponibilità di una somma molto considerevole» (circa 250.000 Euro) a fronte dell'assenza di redditi dichiarati. La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, poi, è infondata, quasi ai limiti della inammissibilità. Il ricorso, infatti, indica in termini sufficientemente specifici un unico introito, derivante dalla liquidazione, da parte di una società assicurativa, di un sinistro che aveva cagionato la morte di due congiunti. La Corte di appello, analizzando la documentazione prodotta, ha quantificato questa entrata in complessivi 14.000 Euro percepiti nel 2008, ma ha escluso l'esistenza di alcun elemento certo» dal quale desumere che la somma in questione sia stata incassata sul conto sottoposto a confisca, ed ha inoltre evidenziato la sproporzione tra l'importo precisato e la somma complessivamente sottoposta a confisca (pari a 250.000 Euro); tale motivazione non può dirsi inesistente o meramente apparente. Per il resto, il ricorso non evidenzia in termini specifici le ulteriori fonti dei redditi o il periodo in cui gli stessi sarebbero stati conseguiti, ma si limita ad allegare genericamente l'estrema modestia delle spese vive sostenute, la consuetudine di concentrare i risparmi di tutto il gruppo familiare nella persona del capo famiglia, e la redditività degli interessi bancari percepiti. Dal decreto impugnato, del resto, risulta che la VI non ha mai presentato h dichiarazioni fiscali. 24 Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
8.3. Il ricorso di VI ES, al quale è stata confiscata la somma di circa 236.000 Euro, è infondato, in parte ai limiti della inammissibilità. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale, o comunque alla adozione, sul punto, di una motivazione meramente apparente, è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello ha posto a fondamento del suo giudizio le condanne riportate per otto episodi di furto aggravato commessi tra il 1979 ed il 2002, le denunce per fatti di ricettazione e riciclaggio del 2003 e del 2004, il controllo avvenuto nel 2008 mentre era alla guida di un autocarro con telaio contraffatto, le pendenze di procedimenti iscritti presso la Procura di Roma per reati contro il patrimonio, e la stessa disponibilità di una somma considerevole» (circa 236.000 Euro) a fronte dell'assenza di redditi dichiarati. La censura relativa alla mancanza di sproporzione tra le disponibilità finanziarie accumulate e l'attività economica svolta, poi, è infondata, quasi ai limiti della inammissibilità. Il ricorso indica, oltre allo svolgimento di attività economiche di tipo imprenditoriale, per le quali avrebbe comunque dovuto presentare dichiarazioni fiscali, anche altre attività di lavoro dipendente, come quella di facchino addetto ai mercati ortofrutticoli: mentre le prime sono giuridicamente irrilevanti per le ragioni già evidenziate, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3., le seconde potrebbero astrattamente essere prese in considerazione, ma come osserva il decreto impugnato, non contraddetto specificamente sul punto nel ricorso, hanno implicato la produzione di «risorse [...] irrisorie». Nessun rilievo risulta sollevato con riferimento alla insussistenza di una correlazione cronologica tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e le date di acquisto delle utilità sottoposte a confisca.
8.4. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna di DO ET, VI SA ed VI ES al pagamento delle spese processuali.
9. Sono, infine, fondati, nei limiti di seguito precisati, i ricorsi presentati nell'interesse dei proposti VI JA ed OV OL.
9.1. Il ricorso di VI JA, al quale è stata confiscata la somma di circa 270.000 Euro, è fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione 525 M meramente apparente con riferimento alla mancata considerazione della somma percepita a titolo di pensione di invalidità dal figlio LE;
è (manifestamente) infondato nel resto. 2 La censura relativa al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale è manifestamente infondata, poiché fa riferimento ad un presupposto non necessario ai fini dell'applicazione della confisca (cfr. quanto esposto in linea generale nei §§ 3., 3.1. e 3.2.). Né diversa può essere la conclusione se si ritiene che la doglianza deduca anche, più in generale, il mancato accertamento della pericolosità: il decreto impugnato ha evidenziato di aver desunto la negativa qualità del proposto, in particolare, dalle sei condanne per furti commessi tra il 1992 ed il 2002, da una ulteriore denuncia per furto nel 2007 e dalla iscrizione di diversi procedimenti penali presso la Procura di Roma, per delitti di furto . aggravato e ricettazione. La censura relativa alla mancata provenienza illecita del denaro è manifestamente infondata o priva del requisito di specificità nella parte in cui richiama l'attività di raccolta e commercio di materiale ferroso, la modestia del tenore di vita, l'elevata redditività degli investimenti finanziari: per quanto attiene all'attività commerciale, il decreto impugnato ha evidenziato che il proposto non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (anche nel ricorso si ammette che si tratta di attività svolta con una modalità non «confacente alle normative di carattere fiscale»), e, quindi, della stessa, per le ragioni già evidenziate, in via generale, nei §§ 5., 5.1., 5.2. e 5.3., non può tenersi conto;
: l'elevato rendimento degli investimenti finanziari è solo asserito e non risolve comunque il problema relativo all'origine delle somme investite. La medesima censura, invece, è fondata quando lamenta il vizio di motivazione apparente con riferimento alla mancata considerazione della somma di Euro 49.988,67, percepita a titolo di pensione di invalidità dal figlio LE. decreto impugnato, infatti, si limita ad osservare che «si tratta di somme destinate al [figlio], sicché non sono riferibili al proposto e non possono, dunque, giustificare somme trovate nella sua disponibilità». E' però previsto dalla legge (art. 320 cod. civ.) che le somme spettanti ad un minore (nel ricorso si afferma che lo stesso al momento dell'introito aveva solo sette anni) possono essere riscosse dai genitori, previa autorizzazione del giudice, e fermi restando provvedimenti di vincolo di destinazione. Conseguentemente, si impone, nei confronti di VI JA, e in ordine a questo specifico profilo, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio. giudice del rinvio dovrà accertare se e come dette somme siano state riscosse, e quali siano stati i vincoli di destinazione alle stesse impressi, prima di escludere che le medesime abbiano concorso alla formazione delle disponibilità finanziarie 26 M confiscate. Laddove, poi, si dovesse ritenere che questa somma abbia contribuito, in tutto o in parte, alla formazione delle risorse di cui i giudici di merito avevano disposto l'ablazione, occorrerà rideterminare l'importo da sottoporre a confisca.
9.2. Il ricorso di OV OL, al quale è stata confiscata la somma di circa 100.000 Euro, è fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione meramente apparente con riferimento alla mancata considerazione della somma ricevuta dal padre attraverso procura speciale;
è infondato nel resto. La censura relativa al difetto di accertamento di pericolosità sociale è • infondata, poiché la Corte di appello ha posto fondamento del suo giudizio le denunce per due fatti di ricettazione del 2006 e del 2008, aventi ad oggetto beni di significativa rilevanza o potenzialità economica, e le pendenze di procedimenti iscritti presso la Procura di Roma per reati contro il patrimonio. La censura relativa alla mancata provenienza illecita del denaro è, invece, fondata. La Corte di appello ha escluso il nesso di derivazione delle risorse confiscate dall'eredità del padre (VI AD, divenuto, per mutamento del cognome, MI AD), sebbene la difesa abbia prodotto documentazione da cui desumere che quest'ultimo, nel giugno del 2011, poco prima di morire, aveva conferito al figlio procura speciale a ritirare una somma pari a circa 120.000 Euro. La motivazione è stata la seguente: «la documentazione depositata dalla difesa dimostra, al più, che VI AD/MI AD ha conferito al proposto procura speciale per ritirare, per nome e per conto del mandante, la somma anzidetta, ma nulla prova circa l'effettivo ritiro della somma e circa la destinazione della stessa», e, quindi, «le allegazioni difensive non [sono] idonee a dimostrare che il proposto ha effettivamente ricevuto, in eredità, la somma di centoventinovemila euro». Tale argomentazione è però meramente apparente ed in violazione di legge, perché, a fronte di un'allegazione circostanziata, si limita ad addossare al proposto la mancanza di piena prova sulla giustificazione addotta, sottraendosi ad una verifica documentalmente possibile, almeno in parte praticabile già sulla base dei libretti postali e depositi titoli oggetto di : confisca, ed avente ad oggetto le modalità di formazione delle disponibilità presenti sugli stessi. Conseguentemente, si impone, anche nei confronti di OV OL, e in ordine a questo specifico profilo, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà procedere agli accertamenti necessari, verificando innanzitutto quando sono pervenute sui libretti postali e depositi titoli intestati ad VI OL le somme su di essi appostate, e poi se vi sia corrispondenza e 27 M compatibilità tra i versamenti eseguiti sugli stessi e gli incassi effettuati dai libretti di risparmio intestati ad VI AD/MI AD a partire dal giugno 2011, avendo riguardo sia al profilo strettamente cronologico, sia alle modalità delle operazioni effettuate. Solo all'esito di tali accertamenti, infatti, sarà possibile determinare se, e in che misura, le disponibilità oggetto delle richieste di confisca debbano essere sottoposte ad ablazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di VI JA e VI OL e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi proposti da EJ ET, VI SA e VI ES, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente affort Francesco Ippolito Antonio Corbo, Abou DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB 2016 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DCAS M E R P Piera Esposto E N O !. 28