Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poichè le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è sufficiente per dimostrare la illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato il provvedimento di confisca di numerosi beni nei confronti di un soggetto indiziato di svolgere attività di usura e di abusivo esercizio dell'attività creditizia sulla scorta di una comparazione, effettuata a mezzo perizia, dei flussi economici leciti del proposto e della sua famiglia e dei beni acquistati nel corso degli anni anche precedenti l'inizio dell'attività illecita).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2013, n. 43145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43145 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/06/13
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1553
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 48557/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO SC n. Palermo il 20 agosto 1941;
LD AR ET n. Santa Ninfa il 6 ottobre 1944;
ME AR ET n. Monreale il 5 maggio 1943;
avverso il decreto emesso il 9 maggio 2012 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Il Tribunale di Palermo con decreto del 26 settembre 2008 disponeva nei confronti di TT SC l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, imponendogli di versare alla Cassa delle ammende una cauzione di 10.000,00 Euro. Il Tribunale con il medesimo provvedimento rigettava, invece, la proposta di confisca, revocando il sequestro già imposto con propri decreti del 16 marzo 2001, del 6 aprile 2001, del 19 aprile 2001, del 28 maggio 2001 e del 14 giugno 2001 e ordinando la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto. Con decreto in data 19 settembre 2012 la Corte di appello di Palermo, accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero, ha ordinato la confisca nei confronti del TT di vari beni immobili intestati a lui stesso e a suoi familiari (la moglie LD AR ET, le figlie TT NO e TT RI), di crediti garantiti da iscrizioni ipotecarie (o risultanti da trascrizioni di pignoramenti immobiliari), di una cassetta di sicurezza, di titoli obbligazionari C.C.T. del valore nominale di L. 15.000.000, ordinando invece la restituzione a ER MA TO di un immobile sequestrato, ed ha confermato nel resto il decreto, che era stato appellato anche da TT SC.
Avverso il predetto decreto TT SC, LD AR ET e OM AR ET hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, separati ricorsi per cassazione. Con il ricorso presentato nell'interesse di TT SC si deduce:
1) la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, l'illogicità e l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti del proposto e l'omessa valutazione degli elementi a favore dello stesso;
in particolare il ricorrente si duole della mancata considerazione della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine ai reati di usura ed estorsione emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Palermo il 15 luglio 2011, sentenza che in mancanza di ulteriori elementi fattuali rispetto a quelli valutati all'esito della complessa istruzione probatoria espletata costituiva un ostacolo insormontabile alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale;
si era infatti desunto che il TT fosse abitualmente dedito ad attività delittuose sulla base della documentazione relativa a settanta rapporti di prestito da lui intrattenuti negli anni 1986-1999, documentazione che il giudice di merito aveva ritenuto - indipendentemente dalla natura usuraia dei prestiti e dall'intestazione alla società finanziaria Italprestiti s.r.l., regolarmente costituita dal TT e dal socio LA ST nell'anno 1984, dei moduli sequestrati - indicativa dell'esercizio abusivo di attività bancaria (il reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, contestato al TT nell'ambito del processo penale a suo carico era estinto per prescrizione, come si desumeva dalla motivazione della sentenza di assoluzione pur in mancanza della relativa statuizione nel dispositivo), senza indicare quali e quanti tra i settanta rapporti di prestito fossero successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993;
2) la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, poiché, quanto alla confisca, si sarebbe potuto affermare la sussistenza di proventi illeciti derivanti dal reato di esercizio abusivo del credito, sia pure a livello indiziario, solo relativamente ai proventi illeciti percepiti dal TT dopo l'entrata in vigore della norma incriminatrice, mentre i beni confiscati al TT era stati acquistati tutti in epoca antecedente a tale data tranne il box acquistato l'11 settembre 1994 dalla consorte LD AR ET e l'appartamento di via Monte San Calogero 5 acquistato in data 24 marzo 1997; comunque nel decreto impugnato non era indicato se nel periodo 1994-97 risultavano erogati finanziamenti tali da giustificare proventi illeciti reinvestiti nel box e nell'appartamento, che erano stati acquistati facendo ricorso a mutui bancari;
la perizia del rag. TO sarebbe erronea nella parte in cui era stata inserita sotto la voce "uscite", dal 1980 al 1986, la somma di L. 15.288.239 per "lavori Trabia" mentre l'altro perito ing. NA aveva determinato il valore dell'immobile sito in Trabia con riferimento al 1997 che era la data di costruzione dell'immobile.
Quanto alla restituzione a ER TO MA dell'immobile sito in Palermo alla via Ausonia 150, nel ricorso si osserva che il giudice di appello si era illegittimamente basato solo sulla sentenza di primo grado, non irrevocabile perché era stato proposto appello, emessa l'11 aprile 2008 nell'ambito del procedimento civile pendente tra TT SC e TT AN da una parte e il ER dall'altro e avente ad oggetto la nullità del contratto di mutuo e del successivo contratto di compravendita dell'immobile stipulato tra ER TO MA e TT AN.
Con il ricorso proposto nell'interesse di LD AR ET si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del locale box sito in Palermo alla via Monte San Calogero nn.3/7 acquistato dalla ricorrente, in regime di separazione dei beni tra coniugi, confisca disposta senza tener conto della produzione allegata alla memoria difensiva depositata il 19 giugno 2001, in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado;
si rileva che la ricorrente, attraverso la documentazione suddetta, aveva provato di aver percepito, quale insegnante di scuola materna alle dipendenze della Regione Sicilia in servizio dal 1 febbraio 1964 al 31 agosto 1992 e successivamente come pensionata, emolumenti per circa L. 30.000.000 all'anno e, inoltre, di aver percepito nell'anno 1992 a titolo di indennità di buonuscita L. 75.207,968 al netto delle ritenute erariali, così dimostrando di essere stata in grado di acquistare autonomamente sia nel 1993 l'appezzamento di terreno, del valore secondo il perito di oltre L. 70.000.000, sia nel 1994 il box pagato, come si desumeva dal rogito notarile, L.
7.000.000. Con il ricorso proposto nell'interesse di OM AR ET si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata restituzione dell'appartamento di via Plauto alienato dalla ricorrente, commerciante di abbigliamento, al TT per non aver potuto restituire i prestiti dallo stesso ricevuti;
la Corte territoriale aveva ritenuto che la consapevolezza della OM circa l'illiceità della condotta del TT fosse di ostacolo alla richiesta restituzione, mentre la ricorrente sostiene che comunque il TT aveva approfittato della sua situazione di disagio e di bisogno che l'aveva indotta a cedere l'immobile ad un prezzo assolutamente irrisorio.
I ricorsi sono inammissibili.
In ordine al ricorso presentato nell'interesse di TT SC la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nel decreto impugnato si rammenta il consolidato principio giurisprudenziale dell'autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione. Questa Corte ha infatti più volte affermato, anche recentemente (Cass. sez. 6^ 8 gennaio 2013 n. 4668, Parmigiano;
sez. 5^ 17 gennaio 2006 n. 9505, Pangallo;
sez. 5^ 31 marzo 2000 n. 1968, Mannone;
sez. 6^ 29 gennaio 1998 n. 332, Consolato;
Sez. Un. 10 dicembre 1997 n. 18 Pisco;
Sez. Un. 3 luglio 1996 n. 18, P.G. in proc. Simonelli;
sez. 1^ 3 novembre 1995 n. 5522, Repaci), che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici dell'attuale pericolosità del proposto. Nel giudizio di prevenzione vige infatti la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto (Cass. sez. 2^ 28 maggio 2008 n. 25919, Rosaniti). Nell'ambito di tale valutazione, il giudice della prevenzione non è vincolato all'osservanza dell'art. 192 c.p.p., norma che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa (Cass. sez. 6^ 8 gennaio 2013 n. 4668, Parmigiano;
sez. 6^ 29 gennaio 1998 n. 332, Consolato). A detti principi giurisprudenziali si è attenuto nel provvedimento impugnato il giudice di merito che quanto al reato di esercizio abusivo del credito - indipendentemente dalla rilevata discrasia, nella sentenza di appello emessa nel procedimento penale a carico del TT, tra la motivazione, in cui si da atto dell'intervenuta prescrizione del reato, e il dispositivo - si è attenuto ai fatti concreti emersi nel corso del procedimento penale (in particolare all'acquisizione di documentazione idonea ad individuare circa settanta persone che avevano intrattenuto rapporti di prestito con il TT dal 1986 al 1999) da cui risultava che il proposto aveva "svolto con continuità e professionalità un 'attivita' finanziaria e creditizia che non gli era consentita, al fine di acquisire illeciti vantaggi economici, a fronte di svantaggi della medesima natura nei confronti di coloro che gli richiedevano prestiti, sottoposti ad interessi che, seppur non usurai, costituivano il lucro illegittimo che il TT traeva da tali rapporti". Quanto meno una parte, anche secondo il giudice penale che aveva evidenziato la continuità e sistematicità dell'abusivo esercizio dell'attività creditizia da parte del TT, dei singoli rapporti di prestito poteva ritenersi riferibile ai sei anni successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993. Relativamente all'utilizzo della modulistica della Italprestiti s.r.l. per la gestione in modo lecito dell'attività finanziaria, nel decreto impugnato la Corte territoriale ha legittimamente e opportunamente richiamato quanto affermato nella sentenza penale di primo grado a carico del TT in cui la tesi difensiva era disattesa sul rilievo che la documentazione sequestrata era stata utilizzata "unitamente a tanta altra documentazione di natura bancaria, titoli ed altro, per la regolamentazione dei vari prestiti erogati nel corso di diversi anni personalmente dal TT in alcun modo riconducibili alla costituita società, e, quindi, al di fuori dell'esercizio di un'attività di intermediazione del credito regolarmente autorizzata e controllata". Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Nel decreto impugnato si è fatta corretta applicazione del principio secondo il quale, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno del tipo mafioso, è sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Cass. sez. 6^ 25 gennaio 2012 n. 6570, Brandi;
sez. 6^ 27 maggio 2003 n. 36762, Lo Iacono). È sufficiente quindi che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni.
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto di provenienza illecita la formazione iniziale dell'accumulazione patrimoniale del proposto (e della sua famiglia), sulla base dell'esame peritale (rag. TO) in cui si effettuava puntualmente la comparazione, al momento dell'acquisizione dei singoli beni, del reddito ufficialmente disponibile dalla famiglia TT con l'incremento patrimoniale determinato dall'acquisto del bene, tenendo conto del valore attribuito all'immobile e del tenore di vita di una famiglia media;
il perito, peraltro, aveva evidenziato l'importo rilevantissimo dei prestiti concessi dal TT a terzi dal 1984 al 1987 (oltre L. 450 milioni). Nel decreto impugnato i rilievi difensivi, basati sulla consulenza di parte, risultano essere stati esaminati e disattesi con articolate argomentazioni, nemmeno contestate specificamente dal ricorrente, e le conclusioni circa la provenienza dei beni immobili in sequestro dall'esercizio della prolungata attività di esercizio abusivo del credito sono ampiamente giustificate, in mancanza di un'adeguata giustificazione circa la progressiva formazione di un consistente patrimonio immobiliare con i redditi documentati del nucleo familiare. Si è inoltre dato conto delle ragioni per le quali anche la percezione di mutui o altri finanziamenti bancari non costituiva, in presenza del vizio di origine costituito dalla percezione dei proventi dall'abusiva attività di finanziamento a terzi, elemento idoneo a scalfire l'illegittimità della costante formazione del patrimonio del proposto. L'errore del perito evidenziato nel ricorso risulta infine, come sottolineato anche dal Procuratore generale, irrilevante rispetto alla complessiva ricostruzione degli investimenti immobiliari effettuati dal TT e dai suoi familiari.
È inoltre principio giurisprudenziale consolidato che, in tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (Cass. sez. 5^ 21 aprile 2011 n. 27228, Cuozzo;
sez. 1^ 20 ottobre 2010 n. 39798, Stagno;
sez. 6^ 15 gennaio 2010 n. 4702, Quartararo;
sez. 1^ 29 maggio 2009 n. 35466, Caruso;
sez. 1^ 4 giugno 2009 n. 35175, Sicolo;
sez. 2^ 16 aprile 2009 n. 25558, Di Salvo;
sez. 2^ 8 aprile 2008 n. 217171, Failla). Quanto all'immobile restituito al ER, la Corte osserva che il TT non è legittimato a dolersi del fatto che il bene immobile sia stato restituito al ER sulla base della sentenza civile, appellata e quindi non definitiva, con la quale è stata dichiarata la nullità della vendita. Infatti dalla motivazione del decreto impugnato si desume che la Corte territoriale ha solo inteso risolvere in favore del ER, che poteva vantare un titolo di proprietà anteriore rispetto al sequestro di prevenzione, il conflitto (non coinvolgente direttamente il TT) tra lo stesso ER, che rivendicava l'originaria proprietà dell'immobile, e lo Stato che rivendicava l'acquisto conseguente alla possibile confisca. Il ricorso presentato nell'interesse di LD AR ET è manifestamente infondato.
Il giudice di merito ha fornito congrua motivazione in ordine alla confisca del box formalmente intestato alla ricorrente, moglie del proposto. Al box acquistato nell'anno 1994, infatti, è stato attribuito un valore di stima di L. 41.025.710. La Corte territoriale - che pure ha riconosciuto la lecita provenienza dell'acquisto del terreno effettuato dalla LD nell'anno 1993 sulla base dell'allegazione difensiva relativa all'indennità di buonuscita percepita circa due mesi prima, indennità di importo (L. 75.207.968) di poco superiore al valore di stima del terreno (L. 71.262.048) - ha indirettamente escluso che la donna potesse aver effettuato nell'anno 1994 l'ulteriore acquisto del box di valore superiore al suo reddito annuo con il quale avrebbe anche dovuto contribuire alle necessità sue e del nucleo familiare (considerato anche il saldo negativo, tra entrate e uscite, rilevato dal perito). Si è infatti ritenuto (f. 41 decreto impugnato), indipendentemente dalla formale intestazione, che il resto dei beni immobili sequestrati e intestati ai congiunti del proposto (moglie, ancorché in regime di separazione dei beni, e figli) - rientranti nel novero dei soggetti, stretti congiunti o conviventi, considerati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, separatamente da tutti gli altri terzi e nei cui confronti operava una presunzione di essere solo "prestanomi" del proposto, salvo rigorosa e fondata prova contraria - fossero, in mancanza di una dimostrazione idonea a superare la presunzione, solo fittiziamente intestati agli stessi.
Il ricorso presentato nell'interesse di OM AR ET coinvolge il merito ed è, comunque, del tutto generico. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione di legge e segnatamente dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla predetta L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Non è questo il caso del provvedimento impugnato in cui la Corte, nell'esaminare la specifica posizione dell'interveniente OM che aveva chiesto la restituzione dell'appartamento di via Plauto alienato al TT, ha osservato che la ricorrente, al pari di altri soggetti che erano entrati in rapporto finanziario con quest'ultimo e la cui posizione era stata valutata nell'ambito del procedimento penale a suo carico, era perfettamente consapevole dei rischi connessi alla posizione di illiceità del TT (che esercitava abusivamente il credito) cui si era rivolta per ottenere un finanziamento e al quale risultava aver regolarmente venduto il suo immobile, nulla di significavo emergendo in contrario dalla documentazione prodotta. La Corte territoriale ha altresì motivatamente evidenziato la d.versità della situazione del ER, sulla base di quanto emergeva dalla sentenza civile dichiarativa della nullità, per illiceità della causa, del contratto di compravendita dell'immobile venduto al figlio del TT.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processi e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013