Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Non sussiste alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale e quello di prevenzione ed è dunque possibile utilizzare in quest'ultimo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi.
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La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 47764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47764 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2981
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 010331/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NI N. IL 29/04/1971;
avverso ORDINANZA del 27/04/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. STABILE C., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 27 aprile 2007 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da VA ME avverso il decreto del locale Tribunale di Catanzaro in data 27 giugno 2006 che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ME, il quale lamenta:
a) erronea applicazione di legge con riferimento ai requisiti applicativi richiesti dalla L. n. 1423 del 1956, tenuto conto dell'assenza di elementi obiettivi su cui fondare il giudizio di attuale pericolosità sociale, del carattere risalente nel tempo delle condotte, dell'intervenuta espiazione della pena in relazione ai fatti criminosi del 2005 e della conseguente positiva incidenza dell'opera di risocializzazione del trattamento penitenziario, dell'insufficienza delle frequentazioni del proposto, costituenti solo un sospetto e non un indizio;
b) carenza e illogicità della motivazione in ordine all'imposizione della cauzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, "limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305;
Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2^, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1^, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello nella valutazione degli indizi, nell'accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e dell'attualità della stessa.
2. Tanto premesso in ordine all'ambito del controllo riservato a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso formulati dalla difesa, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è esente dai denunciati vizi di violazione di legge, avendo correttamente argomentato in ordine alla condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione, ossia l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, da accertare con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Il sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale è funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati e la pericolosità sociale del soggetto apprezzata in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte Cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419). In tale prospettiva la Corte d'appello di Catanzaro ha correttamente richiamato le vicende giudiziarie che hanno interessato ME e sono obiettivamente indicative di una spiccata pericolosità sociale, i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, l'emissione nei confronti del proposto, nell'agosto del 2005, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di usura e di tentata estorsione.
In proposito il Collegio osserva che, nel corso del giudizio di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.
Tale potestà incontra due limiti:
a) il giudizio deve essere fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi;
b) gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale non debbono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 192 c.p.p. (Cass., Sez. 6^, 7 aprile 1997, Crimi;
Cass., Sez. 6^, 19 gennaio 1999, Consolato). È, infine, da escludere ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione (Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2000, Mammone;
Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1999, Castelluccio;
Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1999, Bonanno). Alla stregua dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto emergenti da procedimenti penali, prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che, a tali fini e in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un puntuale esame critico, al fine di affermare l'esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale (Cass., Sez. 1^, 18 marzo 1994, La Cava;
Cass., Sez. 1^, 3 novembre 1995, Repaci). Alla luce di questi principi l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo, con argomentazione corretta e logicamente articolata, illustrato il discorso giustificativo posto a base della decisione adottata ed enunciato analiticamente le specifiche e obiettive circostanze di fatto (pregresse, allarmanti vicende giudiziarie, svariati precedenti penali per delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, recente commissione, nel corso degli anni 2004-2005 di fatti costituenti reato, espressione di attuale pericolosità sociale, per alcuni dei quali è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, intervenuta applicazione concordata della pena) su cui ha fondato il giudizio di attuale pericolosità sociale e ha ritenuto sussistenti i presupposti indicati dalla L. n.1423 del 1956, pur alla luce delle generiche argomentazioni sviluppate dalla difesa.
3. Manifestamente priva di pregio è anche la censura concernente l'entità della cauzione imposta, avendo la Corte territoriale enunciato i parametri (periodo di applicazione della misura e condizioni economiche del proposto) alla stregua dei quali l'ha quantificata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008