Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 31751
CASS
Sentenza 9 giugno 2015

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto della Corte d'appello che, con riferimento all'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo da parte di proposto titolare di reddito appena sufficiente alle immediate necessità del suo nucleo familiare, aveva escluso la sussistenza della sproporzione affermando che il patrimonio si era formato in larga parte "attraverso il ricorso al sistema bancario", anche in virtù di una garanzia personale prestata dal padre del destinatario della misura ablatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 31751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31751
    Data del deposito : 9 giugno 2015

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