Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto della Corte d'appello che, con riferimento all'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo da parte di proposto titolare di reddito appena sufficiente alle immediate necessità del suo nucleo familiare, aveva escluso la sussistenza della sproporzione affermando che il patrimonio si era formato in larga parte "attraverso il ricorso al sistema bancario", anche in virtù di una garanzia personale prestata dal padre del destinatario della misura ablatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 31751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31751 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/06/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 973
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 1708/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
AL MO N. IL 24/05/1974;
inoltre:
AL MO N. IL 24/05/1974;
avverso il decreto n. 26/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 17 settembre 2014, depositato il 5 dicembre 2014, la Corte d'appello di Torino, in riforma del decreto emesso il 27 marzo 2014 dal Tribunale di Torino, ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anno uno e mesi sei nei confronti di AT OS, confermando nel resto il decreto appellato, che aveva respinto la richiesta di confisca dei beni immobili, dei mobili e dei rapporti creditizi a lui intestati, già oggetto del provvedimento anticipato di sequestro emesso dal medesimo Tribunale in data 2 luglio 2013. 2. Nell'interesse del AT ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Carlo Maria Romeo deducendo violazioni di legge con riferimento al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. a) e art. 10, comma 2, nonché il vizio di motivazione apparente circa l'attualità del presupposto della pericolosità sociale, tenuto conto del fatto che il soggetto proposto è stato assolto dal delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e che l'impugnato decreto indica quali circostanze di fatto elementi già smentiti dalla sentenza di assoluzione, senza prendere in considerazione altri aspetti come l'incensuratezza, l'assenza di precedenti di polizia e la mancata frequentazione di persone pregiudicate ovvero contigue ad ambienti criminali, oltre il fatto che due anni or sono il Tribunale di Torino aveva disposto la revoca della misura cautelare per l'insussistenza delle esigenze cautelari.
3. Avverso il su indicato decreto della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il P.G., deducendo l'inosservanza del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, nella parte in cui impone al proposto un rigoroso onere di allegazione circa l'acquisto di un immobile attraverso l'accensione di un mutuo.
Sulla base dell'allegata annotazione della D.I.A. in data 20 giugno 2013, non considerata nella decisione del Tribunale, è emerso, inoltre, che il nucleo familiare composto dal AT e dalla moglie, dal 1999 al 2009, ha prodotto un reddito appena sufficiente alla propria sussistenza, ma del tutto incompatibile con le operazioni immobiliari e commerciali effettuate in quel periodo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di AT OS è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. Un., n. 33451 del 29/05/2014, dep. 29/07/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, dep. 14/05/2013, Rv. 257007), nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dal L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9, il caso della motivazione inesistente o meramente apparente. Entro questa prospettiva, inoltre, si è precisato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, per vero, il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, mira in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle correlative doglianze, le ragioni poste alla base dell'assetto motivazionale del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi che sorreggono il giudizio di pericolosità sociale formulato e la connessa misura di prevenzione nei suoi confronti adottata.
Il decreto impugnato, infatti, è sorretto da un apparato argomentativo corretto e logicamente correlato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principi normativi esattamente interpretati ed applicati. Al riguardo, considerando i tratti della pericolosità sociale qualificata alla luce dei plurimi elementi indiziari tratti dalle risultanze del procedimento penale definito con sentenza di assoluzione - ritenuti sintomatici dell'appartenenza del AT alla struttura della "locale" di Siderno operante nel torinese poiché dalle conversazioni telefoniche intercorse fra gli affiliati è emerso, in particolare, il conferimento della dote di "santa", con il conseguente passaggio dalla società "minore" a quella "maggiore" in occasione di una cerimonia tenutasi presso un luogo di abituale ritrovo degli associati - del tutto coerentemente il Giudice distrettuale ha ritenuto presente, con motivazione completa e immune da vizi logico-giuridici, il requisito della attualità, desunta dalla prossimità temporale della condotta e dall'assenza di elementi tali da giustificare, allo stato, una rescissione del legame dal proposto intrattenuto con tale consorteria.
Sul punto deve altresì ribadirsi che, in tema di misure di prevenzione, l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura ben può avvalersi, come avvenuto nel caso in esame, di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione. Ne discende che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, dep. 04/12/2014, Rv. 261591; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, dep. 22/07/2014, Rv. 260482).
3. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Fondato, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Torino, ove si consideri, alla luce della regula iuris al riguardo stabilita da questa Suprema Corte, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, dep. 21/05/2014, Rv. 260402). Nel caso in esame, contrariamente alla linea interpretativa in questa Sede tracciata, emerge dalla motivazione che la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza del requisito della sproporzione reddituale per essersi il patrimonio formato "in larga parte attraverso il ricorso al sistema bancario", tenuto conto anche della garanzia fideiussoria prestata dal padre del proposto, senza tuttavia avvedersi, da un lato, che la valorizzazione di tali profili non è sorretta da dati certi ed oggettivi, introducendo un elemento di valutazione di per sè neutro rispetto alla corretta individuazione del rapporto tra il reddito ed il valore dei beni acquistati - non avendo quella garanzia alcun effetto di incremento, diretto o indiretto, della capacità reddituale - e, dall'altro lato, che nessuna ulteriore giustificazione risulta esser stata congruamente fornita dal proposto in merito alla verifica della su indicata proporzionalità.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino, che dovrà porre rimedio alla su rilevata omissione motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G., annulla il decreto impugnato limitatamente alla misura patrimoniale e rinvia alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame.
Rigetta il ricorso di AT OS e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015