Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 4
Il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, atteso che la norma sopra richiamata richiede, quale presupposto applicativo della misura preventiva, la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito. (In motivazione la S.C. ha affermato che l'unica ipotesi di possibile valutazione autonoma dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a condanna riguarda la sentenza di proscioglimento per prescrizione in cui il fatto sia delineato con sufficiente chiarezza).
La confisca di prevenzione può essere disposta se prevista, in relazione ai fatti per i quali si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione ovvero al momento della decisione emessa in primo grado oppure in secondo grado, purché, in quest'ultimo caso, sia stato adeguatamente sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell'istituto.
In sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b) dlgs. 6 settembre 2001, n. 159, il giudice della prevenzione, ove il reato oggetto di previa cognizione in sede penale sia rappresentato dal delitto di corruzione, non può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della effettiva derivazione di profitti illeciti dal reato commesso, in ragione della testuale formulazione del citato art.1, che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito.
In sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma, 1, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti.
Commentari • 8
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In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 31209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31209 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/03/2015
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 802
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 31257/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CA N. IL 28/04/1962;
LA RO IO N. IL 02/10/1970;
avverso il decreto n. 12/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 26/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta P. che ha chiesto (in data 17.10.2013) la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi con decreto emesso - nel procedimento numero 60/2006 - in data 26 novembre 2007, applicava a LI CA la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre. Con tale decisione veniva altresì disposta la confisca di prevenzione nei confronti del medesimo LI CA e del coniuge La RO IO di numerosi beni, analiticamente indicati nel dispositivo di detto decreto. Si tratta, in sintesi, di numerosi beni immobili intestati a LI CA (due appartamenti in Brindisi) nonché alla moglie La RO IO (un immobile in Roma e due in Brindisi), di quote societarie, di beni immobili intestati alla I.S.S. e ritenuti nella disponibilità dei coniugi nonché di beni intestati alla I.W.M. e ritenuti nella disponibilità dei coniugi.
Le considerazioni relative alla pericolosità sociale di LI CA, contenute nella decisione di primo grado, prendono in esame numerose vicende giudiziarie nel modo che segue.
Si afferma che:
- nel 1997 LI fu denunziato per falso in bilancio e violazioni di natura fiscale;
- il 7 luglio del 1997 LI venne tratto in arresto per il reato di concorso in riciclaggio, contestato nel periodo 1994 - 1997. Si tratta di un procedimento di una certa complessità nel cui ambito è stata contestata allo LI - quale amministratore delegato della Tecnimare - la condotta di concorso in riciclaggio in riferimento all'acquisto di due imbarcazioni ecologiche, operazione che avrebbe in realtà mascherato il reimpiego di somme di denaro provenienti dal contrabbando di tabacchi svolto dalla famiglia facente capo a EO IU e D'AN LV OM. Il Tribunale evidenzia che nel prosieguo del procedimento la decisione di condanna di LI CA (per fatto qualificato come reimpiego) è stata oggetto di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità ma ritiene tale dato ininfluente, trattandosi di decisione che pone in evidenza un difetto di motivazione circa la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato;
- il data 8 ottobre 2003 LI CA venne tratto in arresto per fatti di corruzione, relativi al periodo 2002/2003. Si tratta del procedimento cd. Brindisium nel cui ambito sono state esaminate condotte corruttive poste in essere unitamente all'allora sindaco di Brindisi GI NT;
- nel 2004 si verifica un nuovo arresto per tentata concussione e nel 2005 si apre un procedimento presso la Procura Federale di Lugano per corruzione e riciclaggio. Nella vicenda risulta coinvolto lo LI unitamente all'ora sindaco della città di Brindisi GI NT;
- inoltre, nel febbraio del 2007 si è verificato un nuovo arresto per titolo cautelare in riferimento al reato di corruzione continuata (tra ottobre del 1999 e marzo del 2003) sempre in riferimento alla complessa rete di rapporti intrattenuta dallo LI con l'ex sindaco GI NT.
Si evidenzia inoltre che lo LI nella gestione delle società di volta in volta amministrate (Discovermare, I.S.S. e I.W.M.) avrebbe realizzato condotte di elusione fiscale non dichiarando redditi in nero (per lo più anticipazioni verso soci) utilizzati per il sostentamento personale in modo consistente. Le condotte corruttive, protrattesi sino al 2003, e quelle elusive degli obblighi fiscali e societari, protrattesi sino al 2006, portano il Tribunale ad affermare l'attualità (al novembre del 2007) della pericolosità sociale cd. "semplice", intesa quale la condotta tenuta da chi "vive, sia pure in parte, dei proventi di attività delittuose".
Quanto alla confisca dei beni, il Tribunale ritiene - ratione temporis - applicabile la previsione di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14, dato che uno dei reati contestati allo LI (quello commesso tra il '94 e il '97) rientra in tale previsione di legge, trattandosi della fattispecie di cui all'art. 648 ter cod. pen.. Si ritiene, in particolare, dimostrata la sproporzione di valori tra investimenti e risorse lecite, cio' in riferimento al fatto che le societa' dello LI avrebbero incrementato i profitti in modo illecito (attraverso la corruzione di funzionari pubblici) da un lato e dall'altro le entrate personali dei coniugi LI - La RO sarebbero derivate dagli introiti delle società in modo da eludere la normativa fiscale.
2. La Corte di Appello di Lecce decideva in secondo grado su tale vicenda con decreto emesso il 26 febbraio 2013 (a seguito di riserva assunta il 5.12.2012).
Il lungo intervallo temporale tra le due decisioni (pari a 5 anni e 3 mesi) determinava talune acquisizioni fattuali successive, oltre a comportare modifiche nel quadro normativo di riferimento. Il dispositivo emesso dalla Corte territoriale è di "conferma" del decreto impugnato, che prevedeva sia misura personale che confisca dei beni.
In motivazione si precisa che la misura personale è stata medio tempore revocata dal Tribunale con decreto emesso in data 22 febbraio 2010 e tale revoca è stata emessa in rapporto a "informazioni fornite dalla Questura di Brindisi con nota del 16 gennaio 2010 nonché del comportamento collaborativi del proposto". Si tratta pertanto di revoca anticipata ex nunc che non smentisce la valutazione soggettiva di pericolosità al momento della decisione di primo grado (al novembre 2007).
Può affermarsi pertanto che la Corte di Appello ha condiviso la valutazione del Tribunale in tema di pericolosità sociale dello LI e le valutazioni espresse in tema di "confiscabilità" dei beni assoggettati al vincolo al termine del procedimento di primo grado.
Ciò posto, la Corte territoriale espone una premessa iniziale in diritto ed adotta successivamente un particolare metodo di redazione del provvedimento, esponendo partitamente i motivi di appello in una con le considerazioni che conducono al rigetto di ogni singola doglianza.
Ciò comporta la necessità di evidenziare - sia pure in sintesi - le valutazioni espresse nella sequenza contenuta nel provvedimento qui impugnato.
2.1 Nella premessa in diritto si evidenzia l'applicabilità al caso in esame del nuovo assetto normativo in tema di confisca di prevenzione di cui alla L. n. 125 del 2008 (successiva alla definizione del primo grado di giudizio).
Ciò, in particolare, al fine di ritenere che con l'abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 (norma cui era correlata la decisione di confisca in primo grado, dato che nella constatazione di pericolosità generica dello LI era ricompresa la considerazione della esistenza di una decisione di condanna per il delitto previsto dall'art. 648 ter cod. pen.) sia venuta a "riespandersi" la generale previsione di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19 con possibile emissione del provvedimento di confisca in rapporto alle ipotesi contemplate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 (si cita sul tema Sez. U. n. 13426 del 2010). Tale assetto risulta applicabile nel giudizio di secondo grado in rapporto alla natura giuridica delle misure di prevenzione - assimilabile a quella delle misure di sicurezza - secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen.. 2.2 Ciò posto, la Corte afferma che:
- in riferimento al presupposto della "attualità della pericolosità" la questione posta dalla difesa (che evidenzia una cessazione della attività pericolosa all'anno 2003) non appare rilevante posto che le modifiche normative dell'anno 2008 (e successive) hanno introdotto in ogni caso la possibilità di operare confisca "disgiunta" il che consentirebbe il mantenimento del provvedimento ablativo anche in ipotesi di cessazione della pericolosità prima della decisione di primo grado;
- in riferimento alla pretesa inapplicabilità del sequestro e della confisca a beni ricadenti in un fondo patrimoniale, la questione è infondata posto che i tre beni immobili in questione (tra quelli ricompresi nel decreto di primo grado) risultano rimasti in proprietà di entrambi i coniugi che ne hanno mantenuto la disponibilità.
Nella parte successiva della motivazione la Corte territoriale si sofferma sui motivi relativi alla fondatezza della valutazione di pericolosità cd. semplice - il vivere, sia pure in parte, dei proventi di attività delittuose - espressa dal giudice di primo grado.
Nel compiere tale valutazione, si afferma che:
- le condotte emerse nei diversi procedimenti penali, nonché le irregolarità gestionali societarie riscontrate dal consulente del P.M. e dall'amministratore giudiziario consentono di ritenere sussistente la pericolosità semplice dello LI dal 1994 al 2006, con pericolosità protrattasi sino alla decisione di primo grado (novembre 2007);
- quanto alla intervenuta assoluzione dello LI in relazione alla vicenda del reimpiego (art. 648 ter) contestatagli nell'anno 1997 (sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto in data 12.4.2011) se ne afferma la sostanziale irrilevanza, essendo dipesa l'assoluzione da un precedente annullamento con rinvio motivato in rapporto alla esistenza di dubbi circa la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato;
- si evidenzia altresì che lo LI è stato condannato per i delitti di corruzione, concorso in concussione, finanziamento illecito di campagne elettorali, riciclaggio commesso in Svizzera (fatti complessivamente commessi tra il 1998 e il 2003) e le declaratorie di parziale estinzione per prescrizione di altri fatti corruttivi (commessi tra il 1999 e il 2003) hanno confermato la ricorrenza storica dei fatti. La successiva collaborazione (non si afferma quando è intervenuta, nde) non comporta una "automatica recisione con il precedente sistema di vita" e non è dunque idonea a determinare valutazione di insussistenza della pericolosità al momento della decisione di primo grado. Quanto al rapporto tra la constatata pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali, la Corte territoriale premette che non vi è necessità alcuna di "correlazione temporale" tra l'epoca del commesso reato e l'acquisizione dei beni (si citano arresti giurisprudenziali sul tema).
Da ciò deriva la fondatezza della impostazione seguita dal giudice di primo grado, posto che "il tenore di vita dello LI è risultato sproporzionato rispetto alle fonti di reddito ed alla attività economica svolta e tenuto conto altresì che i suoi beni costituiscono certamente il frutto di attività illecita e comunque ne costituiscono il reimpiego".
Si citano sul punto le considerazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero prof. Adamo, che ha svolto verifica sulla capacità di produzione del reddito dello LI e sul valore degli investimenti realizzati a partire dall'anno 1987 e sino al 2005 e su quella della La RO dal 1999 al 2005. A parere del consulente vi è un incongruo squilibrio che assurge al rilievo di fatto sintomatico di provenienza illecita del patrimonio, dovendosi tenere conto delle spese di sostentamento.
Tale valutazione è stata operata in riferimento ai gravi illeciti compiuti dallo LI, attraverso le società allo stesso riconducibili, che comportano la impossibilità per il consulente di imputare i relativi emolumenti a lecita giustificazione delle disponibilità accumulate.
In particolare, viene evidenziato che secondo il consulente " le casse sociali della ISS (e la considerazione è estesa alla Discovermare) hanno svolto per i soci-amministratori LI - La RO funzione di vero e proprio portafoglio personale, essendo rilevante l'entità delle anticipazioni concesse agli stessi in relazione al sostenimento di spese di carattere meramente personale e del tutto estranee all'attività e alla gestione aziendale" . Tali anticipazioni sarebbero rientrate nella disponibilità dei coniugi senza essere oggetto di dichiarazione e tassazione in capo alle persone fisiche. La Corte, sul tema, esamina la consulenza difensiva redatta dal dott. Caforio e ne afferma la infondatezza in rapporto alle controdeduzioni del dott. Adamo (si veda quanto affermato a pag. 17). In particolare non si ritiene corretto il metodo proposto, basato sull'analisi delle disponibilità finanziarie, atteso che "assumere il reddito complessivo, anziché quello imponibile, quale indicatore della capacità reddituale e finanziaria, sconta, ad ogni evenienza, il limite di prescindere dalla considerazione di una serie di esborsi monetari che di fatto sono stati sostenuti dal soggetto indagato e che hanno dunque ridotto la sua disponibilità finanziaria nell'anno di riferimento". Si conferma pertanto la disposta confisca anche in riferimento alla sproporzione di valori tra il reddito lecito e gli investimenti operati.
3. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori - LI CA e La RO IO. Si premettono alla illustrazione dei sette motivi di ricorso alcune circostanze di fatto, riepilogative della vicenda procedimentale e di taluni fatti correlati. LI CA esercita l'attività di Agente Raccomandatario Marittimo dall'anno 1983 mentre la coniuge La RO IO ha svolto attività di avvocato e successivamente responsabile commerciale per alcune società e pubblicista. Quanto alle date di acquisizione dei beni, diversamente intestati a persone fisiche o giuridiche, si evidenzia che:
- un bene immobile risultata acquistato nel 1988;
- un bene immobile risulta acquistato nel 1995;
- due beni immobili risultano acquistati nel 2000;
- un bene immobile risulta acquistato nel 2001;
- un bene immobile risulta acquistato nel 2002;
- le quote della DISCOVERMARE (attuale DAFF srl) sono possedute dal 1983, quelle della AN srl dal 1986, quelle della ISS dal 1999, della IWM dal 1999, della ISS ENERGY dal 2000, della MEDUERRANEAM CONSORTIUM dal 2002, della BRINDISI TURISMO dal 2000, della MIX dal 2002, della INTERPROGETTI BRINDISI dal 2002, della SPG dal 2006.
Quanto alle vicende di tali acquisti si precisa, tra l'altro, che:
- l'immobile acquistato formalmente nel 1988 sarebbe frutto di donazione indiretta da parte dei genitori;
- l'immobile formalmente acquistato nel 1995 sarebbe frutto di donazione indiretta da parte di una zia;
- l'immobile acquistato da a RO IOnel 2000 è stato oggetto di preliminare del 1998, con accollo di mutuo così come - in parte - l'ulteriore immobile acquistato nel 2001 e quello acquistato nel 2002.
- la AN srl è stata posta in liquidazione prima dell'avvio della procedura di prevenzione così come la I.W.M. srl e la ISS ENERGY srl.
Circa le vicende processuali, in sintesi, quanto ai fatti qui rilevanti:
- vi è stata assoluzione con sentenza irrevocabile dalla contestazione di falso in bilancio per i fatti contestati nel 1997 e relativi al periodo 1995/1997;
- vi è stata assoluzione con sentenza irrevocabile in riferimento alla contestazione di riciclaggio, poi mutata in reimpiego, per i fatti 1994/1997;
- LI ha prestato attività collaborativa nel processo cd. Brundisium per fatti di corruzione in concorso con GI NT sin dall'aprile del 2007 con restituzione piena delle somme di denaro depositate in Svizzera;
- LI dal 2003 ha cessato ogni carica sociale ad esclusione di quelle ricoperte nella I.W.M. srl.
Si compie inoltre ampio riferimento alle intervenute condanne per fatti corruttivi (1999 - 2003) evidenziando che le stesse derivano tutte dal rapporto intercorso con l'ex sindaco di Brindisi NT.
I ricorrenti sintetizzano le doglianze che erano state poste all'attenzione del giudice di secondo grado al fine di prospettare l'omessa valutazione nel merito di diversi punti e svolgono ampie considerazioni preliminari in diritto circa gli aspetti ritenuti rilevanti e consistenti nella applicazione di novum normativo in secondo grado (L. n. 125 del 2008) e nella problematica estensione - in diritto - all'area della pericolosità cd. "semplice" di istituti e principi elaborati nel send3 di normativa antimafia. Quanto ai motivi di ricorso, nei limiti di sintesi imposti dalla previsione di legge di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, può dirsi che:
a) al primo motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta applicabilità in secondo grado della novella legislativa di cui alla L. n. 125 del 2008. Il ricorrente evidenzia come il giudizio di primo grado - quanto alla misura della confisca - abbia visto applicata la previsione di legge, allora vigente, di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14 in ragione di una pendenza giudiziaria dello LI per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen.. Il Tribunale, pur in presenza - dato noto al collegio - di un annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità della decisione di condanna per tale reato, riteneva di poter includere tale fattispecie nel giudizio di pericolosità, ritenuta sussistente al momento della decisione (novembre 2007). La Corte di Appello, a fronte della definitiva assoluzione dello SC da tale contestazione, riteneva in ogni caso di poter applicare la normativa sopravvenuta (luglio 2008) al fine di confermare la confisca, posto che con le norme entrate in vigore nel 2008 da un lato risulta possibile la confisca per l'intera area della pericolosità semplice (L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2) dall'altro è ammissibile anche la confisca disgiunta. Il ricorrente contesta tale applicazione delle norme sopravvenute nel giudizio di secondo grado, trattandosi di interpretazione retroattiva, in contrasto con i principi generali del sistema sanzionatorio che impediscono l'applicazione di norma sfavorevole entrata in vigore in un momento posteriore (2008) rispetto a quello delle manifestazioni di pericolosità (1999-2003 per quanto riguarda i fatti di corruzione, al più 2006 per le pretese violazioni fiscali e tributarie).
Si citano arresti giurisprudenziali in tal senso, evidenziandosi in particolare che è del tutto evidente l'assenza di pericolosità dello LI al momento della decisione di secondo grado e pertanto risulta realizzata - di fatto - anche una confisca disgiunta.
Seppure si volesse considerare lo LI pericoloso al momento della decisione di primo grado (novembre 2007) la Corte avrebbe regolato la fattispecie in rapporto alla normativa sopravvenuta, essendo venuto meno il presupposto in fatto e in diritto (la condanna per riciclaggio) che consentiva - in quel momento - la confisca dei beni ai sensi della L. n. 55 del 1990. La Corte di Appello, in altre parole, avrebbe agito come un giudice di primo grado, con violazione - oltre che del principio di irretroattività - delle regole interne al sistema delle impugnazioni.
b) al secondo motivo si deduce violazione di legge per l'assenza dei presupposti applicativi della misura personale e nullità per assenza di motivazione su tale aspetto.
Si evidenzia che a fronte della assoluzione emessa - su rinvio da questa Corte di legittimità - per la vicenda del presunto riciclaggio o reimpiego (fatti 1994-1997) è venuto meno uno dei dati essenziali che avevano concorso alla formulazione del giudizio di pericolosità.
La immissione di denaro "sospetto" nella società Tecnimare, proveniente dal socio D'AN, non può essere ritenuto, per lo LI, fatto rilevante essendo stata accertata l'assenza di ogni consapevolezza, in capo allo LI, della provenienza illecita.
Ciò avrebbe dovuto determinare la "restrizione" dell'ambito valutativo della pretesa pericolosità semplice ai fatti corruttivi avvenuti tra il 2000 e il 2003, lì dove la Corte di secondo grado ha continuato a considerare - in violazione di legge - anche i fatti coperti da giudicato di assoluzione.
I fatti di presunto riciclaggio avevano, peraltro, pesantemente condizionato la valutazione del consulente del Pubblico Ministero in tema di ricostruzione della capacità patrimoniale e anche su tale aspetto l'intervenuta assoluzione non ha comportato rivalutazione alcuna in punto di liceità dell'attività economica svolta in tali anni dallo LI.
Quanto ai fatti corruttivi si evidenzia - anche in rapporto al contenuto delle decisioni citate - che la restituzione dei fondi accantonati nel conto elvetico ha esaurito l'incidenza della fattispecie di reato sul piano strettamente patrimoniale, posto che l'accordo corruttivo aveva ad oggetto la fornitura di carbone presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord, fornitura che è stata comunque realizzata dalle società dello LI senza vizi relativi al materiale fornito. In rapporto a tale considerazione lo stesso Tribunale elvetico ha escluso i valori patrimoniali (contrattuali) di spettanza degli accusati derivanti dal commercio del carbone potessero considerarsi di "origine criminale" in rapporto a quanto previsto dalla legislazione ivi vigente.
La revoca intervenuta medio tempore della misura personale, dunque, non determinava alcuna carenza di interesse alla rivalutazione effettiva dei presupposti di applicabilità della misura personale, dato anche il rilievo della correlazione tra pericolosità e misura patrimoniale.
In particolare si evidenzia come il dato storico della intervenuta assoluzione dalla contestazione di reimpiego sia stato solo "citato" nella decisione ma non sia stato affatto valutato.
La valutazione della pericolosità, nel senso imposto dalla norma di riferimento (L. n. 1423 del 1956, art. 1) non sarebbe pertanto stata effettuata in concreto, mancando da un lato l'analisi del rilievo di tale assoluzione e dall'altro l'analisi del rapporto tra i contenuti della previsione di legge (vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) e i fatti accertati nei procedimenti conclusi con condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
c) al terzo motivo si deduce l'assenza di motivazione circa espressi motivi di censura in tema di pericolosità, formulati nei motivi di appello.
Il motivo espone ragioni in punto di "assenza" di motivazione, che si ritengono deducibili in rapporto alla nota di limitazione del ricorso per cassazione - in tema di prevenzione - alla violazione di legge. Lì dove vi sia censura espressa vi è pertanto obbligo per il giudice di secondo grado, secondo quanto afferma il ricorrente, di fornire risposta.
Il vizio, pertanto, può rinvenirsi lì dove la risposta sia meramente assertiva, indichi in modo del tutto generico la ricorrenza dei presupposti di legge o si limiti a riepilogare - come nel caso in esame - talune pendenze giudiziarie senza compiere alcuna analisi del rilievo dei fatti emersi in tali sedi rispetto alla tematica specifica del giudizio di prevenzione.
Il ricorrente evidenzia pertanto che l'attualità della pericolosità va desunta - per costante orientamento di questa Corte - da fatti concreti, espressivi non già di un pericolosità innominata ma del particolare "tipo criminologico" che il legislatore ha ritenuto di contenere attraverso l'applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in esame non si è tenuto conto della risalente attività imprenditoriale lecita posta in essere dallo LI, fermo restando il suo coinvolgimento nei fatti di corruzione dei primi anni 2000 (cd. Tangentopoli brindisina) e si sarebbe in modo del tutto immotivato desunta la pericolosità "prevenzionale" dall'esito di tali procedimenti.
I procedimenti giudiziari sono stati solo "nominati", senza peraltro tener conto degli esiti assolutori di taluni, ampiamente evidenziati in precedenza.
Peraltro anche in sede penale, lì dove si è emessa condanna, si è tenuto conto, ai fini commisurativi della pena, della condotta processuale ampiamente collaborativa e della restituzione delle somme depositate in Svizzera, argomenti che la Corte di secondo grado sostanzialmente ritiene ininfluenti.
Si evidenzia inoltre che le somme depositate in Svizzera sono state ritenute di pertinenza del soggetto corrotto (dunque il Sindaco) e non dello LI, che si era prestato ad occultarle. Anche da ciò deriva che dalla esecuzione del contratto - di per sè regolare - della fornitura del carbone (sia pure aggiudicato in rapporto all'antecedente accordo corruttivo) non è derivato un utile di per sè illecito, come invece sembra essere ritenuto dalla Corte territoriale.
d) al quarto motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sempre in punto di affermazione della pericolosità sociale.
Si censura la sottovalutazione del percorso collaborativo che sin dall'inizio dell'anno 2007 LI ha intrapreso, con piena rottura della abituale omertà correlata al fenomeno degli accordi corruttivi.
Tali apporti sono stati utilizzati nei processi di pubblica amministrazione, così come hanno consentito il recupero del denaro depositato presso i conti svizzeri.
I giudici della prevenzione, in modo del tutto generico, hanno affermato l'irrilevanza di tale collaborazione, intervenuta prima della definizione del procedimento in primo grado.
e) al quinto motivo si deduce violazione di legge in rapporto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni. La prima doglianza riguarda la - dichiarata - disapplicazione del criterio della cd. "correlazione temporale" tra la insorgenza della pericolosità e l'acquisto dei beni.
Si tratta, a parere del ricorrente, di un criterio di validità sistematica della misura della confisca, il cui abbandono determina una totale assenza di riferimenti logici e costituzionali. Sono stati appresi nella presente procedura beni entrati nel patrimonio della coppia ictu oculi in periodi antecedenti alla pretesa insorgenza della pericolosità, del tutto proporzionati alle risorse lecite del periodo.
Si ripropone, in ogni caso, l'analisi delle capacità reddituali di LI e della La RO (e delle società gestite), nel corso del tempo, che ampiamente giustificava - anche mediante il ricorso al credito bancario - gli acquisti operati.
Si tratta di entrate lecite consistenti, riepilogate in tabella incorporata nel ricorso, anno per anno, anche in riferimento a valori di imponibile rettificati in virtù di adesione ad accertamenti successivi a verifiche fiscali.
In rapporto alle pretese evasioni di imposta (non accertate) correlate alla gestione delle società si richiamano i contenuti della consulenza di parte e si denunzia la scarsa chiarezza dell'analisi riportata nel provvedimento impugnato in rapporto alla necessaria distinzione tra gli utili di bilancio della persona giuridica (reddito soggetto a tassazione) e il reddito dichiarato a fini fiscali per la persona fisica che abbia ricevuto anticipazioni. Si ripropone pertanto la distinzione tra il reddito dichiarato da un imprenditore commerciale e le risorse lecite di cui lo stesso ha avuto la disponibilità nel corso dell'esercizio.
Si contesta pertanto il metodo ricostruttivo su cui è basata la consulenza del Pubblico Ministero, posto che la stessa non tiene conto di tali flussi finanziari e dell'imponente ricorso al credito bancario.
Si richiama, sul tema, l'assoluzione per reati fiscali relativi al periodo '94 - '97.
f) al sesto motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento alla ritenuta pericolosita' per reati fiscali.
Il ricorrente contesta in radice la possibilita' di applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali in ipotesi di accertate violazioni di carattere tributario.
Mancherebbe, in tesi, il requisito della pericolosità per l'ordine pubblico e la disciplina di settore è orientata - con caratteri di specialità - a regolamentare l'intero fenomeno con relativo apparato sanzionatorio.
L'attività di impresa produttiva di ricchezza è attività di per sè lecita e la sottrazione di imposta non la rende contra legem, abilitando l'ordinamento al solo recupero dell'imposta evasa. Nel caso concreto non vi è dubbio che nel corso degli anni lo LI e la Le RO hanno posto in essere lecite attività di impresa.
Quanto all'ipotesi di reimpiego - unica che poteva astrattamente illuminare in modo negativo un settore di attività - la stessa è stata esclusa.
La successiva ipotesi di evasione per irregolarità societarie commesse sino all'anno 2006 è tuttora in corso di esame nel relativo giudizio di merito.
Non poteva pertanto essere affermata la pericolosità e la sproporzione patrimoniale su dati non certi e frutto di una approssimata considerazione dei fatti da parte del consulente del Pubblico Ministero.
g) al settimo motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla confisca dei beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale determina vincolo in favore dei figli minori, non coinvolti nel procedimento e la priorità di tale interesse rende insuscettibili i beni di sequestro o confisca.
h) all'ottavo motivo si deduce violazione di legge e nullità del decreto di secondo grado in riferimento alla identificazione dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione in secondo grado. Il decreto emesso in sede di prevenzione ha pacificamente natura giuridica di sentenza. La deliberazione collegiale ne è pertanto presupposto di validità ma nel caso in esame il decreto - dato l'impedimento per malattia del Presidente del Collegio - è sottoscritto in data 26 febbraio 2013 dal consigliere più anziano e dal consigliere estensore.
Non vi è prova, a fronte di una riserva incamerata in data 5 dicembre 2012, circa la effettiva presenza fisica del Presidente del Collegio al momento della deliberazione.
4. La trattazione del presente procedimento è stata in più occasioni differita in attesa del deposito delle decisioni emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento alla possibile applicazione nel giudizio di prevenzione di sopravvenienze normative ed in merito alla opponibilità dei redditi da evasione fiscale (Sez. U. n. 4880 del 2014 depositata il 2.2.2015; Sez. U. n. 33451 del 2014, dep. il 29.5.2014).
All'esito i difensori hanno depositato, per l'odierna udienza, ulteriore memoria, nel corso della quale si prospetta la ricaduta nel caso in esame di alcuni principi in diritto espressi nelle decisioni citate.
Si insiste, in particolare sulla intervenuta dimostrazione della lecita provenienza dei beni acquistati nel corso del tempo e si evidenzia come manchi - in ogni caso - una solida base cognitiva in tema di ricorrenza delle ipotesi di pericolosità rilevanti a fini di prevenzione. Si ribadisce, quantomeno, il dato dell'assenza di alcuna perimetrazione cronologica tra il momento di insorgenza della pretesa pericolosità e quello dell'acquisto dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel suo complesso, fondato, per le ragioni che seguono.
2. Le tematiche trattate si riferiscono, in particolare, alla identificazione dei parametri concreti in fatto sulla cui base può essere affermata la ricorrenza di "pericolosità generica" nel senso imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art.
1. Vi è inoltre la necessità di chiarire - sempre in via preliminare - l'effettivo contenuto decisorio del provvedimento di secondo grado, i limiti di rilevabilità dell'assenza di motivazione da parte di questa Corte di legittimità nonché le complesse tematiche in diritto relative al fenomeno della successione di leggi nel tempo nello specifico settore delle misure di prevenzione, per quanto riguarda l'istituto della confisca.
3. Appare utile, pertanto, premettere alcune considerazioni di fondo - mutuate dagli arresti giurisprudenziali più recenti di questa Corte - circa l'intera tematica del giudizio di prevenzione, lì dove venga in rilievo lo scrutinio di una della ipotesi previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, attualmente trasfuse nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 con piena continuità normativa.
Sul tema, va ribadito (si veda ex multis Sez. 1 n. 23641 del 11.2.2014, rv 260104) che nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di "fatti" idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle "categorie specifiche" di pericolosità espressamente "tipizzate" dal legislatore all'art. 1 o all'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n. 159 del 2011 (norme che riproducono la stratificazione legislativa intervenuta nel corso del tempo, dal 1956 a seguire). L'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 38471 del 13.10, 2010, rv 248797) di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso "congiunta" a misura patrimoniale, lì dove in ipotesi di pericolosità tipica sussistente, ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca "disgiunta" (per tutte, Sez. U. n. 4880 del 2015, ric. Spinelli). Ora, prima ancora di passare ad esaminare il complesso fenomeno della successione nel tempo di norme regolatrici (nel caso in esame la decisione di primo grado è stata emessa nel novembre 2007) è il caso di soffermarsi sulla distinzione tra "parte constatativa" e "parte prognostica" del giudizio di prevenzione.
Affermare la "attualità" della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è infatti operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria "prognosi di probabile e concreta reiterabilità" di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione.
Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche "categorie" di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi "tipizzanti" e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al "perimetro descrittivo" di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, attuali artt. 1 e 4.
Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone idi ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come "fonte giustificatrice" di dette limitazioni.
4. Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità.
L'iscrizione in tali categorie criminologiche - rapportata ai sottostanti elementi di fatto - è condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nella legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia;
.. che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto.
Ciò, peraltro, rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n. 177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei "soggetti proclivi a delinquere": .. invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale.., nonché l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerosi questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della L. n. 1423 del 1956: "... non è esatto che dette misure ..possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;
l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona...
Non vi è dubbio alcuno, dunque, circa la volontà espressa dal legislatore delegante del 2010 di rimarcare - al di là del mero inquadramento criminologico del soggetto - la necessità di un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva legittimante l'applicazione della misura, con norma ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo nella presente sede di legittimità.
Peraltro, circa il requisito della "attualità" della suddetta pericolosità (che va ovviamente rapportato al momento della decisione di primo grado, sia per la natura di impugnazione dell'appello che per la immediata esecutività del provvedimento applicativo della misura personale) è evidente che la valutazione in parola, una volta constatato il modello criminologico, deve rapportarsi alla "intensità" dei sintomi di deviazione riscontrati ed alla loro "prossimità temporale" rispetto al momento della decisione.
5. Ciò posto, per restare sul piano dell'inquadramento soggettivo del proposto LI CA, va apprezzato il significato della previsione utilizzata dai giudici del merito come modello in cui calare l'analisi delle condotte emerse: il vivere abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b).
Tale inquadramento, da operarsi sulla base di idonei elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore di vita) presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche:
a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento);
c) la destinazione, alimento parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.
L'attività contra legem (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito.
In ciò la norma non eleva a presupposto di "pericolosità generica rilevante" la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si è affermato in precedenza.
Nel caso portato all'attenzione di questa Corte l'analisi del presupposto della ritenuta pericolosità generica del proposto (che la Corte di secondo grado ha in più punti della decisione ritenuto sussistente sino al novembre del 2007, data della decisione di primo grado, salvo affermare - in altri passaggi - la possibile applicazione di confisca "disgiunta") è affetto da vizi espressivi che rendono non comprensibile il ragionamento giustificativo della decisione, denunziabili e rilevabili anche in un sistema che vede limitato il ricorso per cassazione, in tema di prevenzione, alla violazione di legge, con fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Va ricordato infatti che in tema di ricorso per cassazione - avverso le decisioni applicative di misure di prevenzione - la L. n. 1423 del 1956, art. 4 prevede che il ricorso è ammesso per le sole violazioni di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta" - illogicità della motivazione. Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, rv 242887). In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e richiamato dalla legge regolatrice n. 1423 del
1956, stesso art. 4 (Sez. 5 n. 19598 del 8.4.2010, rv 247514).
6. In particolare, va osservato che la Corte di secondo grado omette di valutare in modo espresso il rilievo delle intervenute decisioni di assoluzione sia nel procedimento penale per violazioni fiscali risalenti al periodo 1995 - 1997 che nell'ambito del procedimento sorto nel 1997 in riferimento alla contestazione di riciclaggio, poi mutata in reimpiego.
Sul punto, se è vero che l'autonomia del procedimento di prevenzione - rispetto a quello penale - consente in termini generali la valutazione del "fatto" comunque accertato, quale eventuale sintomo di pericolosità è pur vero che tale affermazione esige da un lato la "effettività" di una autonoma valutazione, che nel caso in esame manca del tutto (si veda sul tema Sez. 1 n. 7585 del 22.1.2014 rv 259672) ma soprattutto va rapportata alla tipologia di pericolosità "prevenzionale" che si ipotizza sussistente.
Il principio della "autonoma valutazione" (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è infatti affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416 bis) la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità - ove accertate - pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità).
Ma nel settore della pericolosità "semplice" di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, ed in particolare per quanto riguarda l'ipotesi della lettera b - su cui si incentra la decisione - molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività prima descritta, una simile operazione. La norma di riferimento, come si è detto, impone di constatare la ricorrente commissione di un delitto (attività delittuose) produttivo di reddito. Se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all'elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie. Di ciò il giudice della prevenzione ha l'obbligo di tener conto, pena la violazione del principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell'ordinamento e di non contraddizione (in termini generali, nel settore delle impugnazioni, si veda Sez. 6 n. 624 del 14.2.1997, rv 208003). Nel caso in esame, per la vicenda Tecnimare ed acquisto delle due motobarche anti- inquinamento, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto con sentenza del 22 dicembre 2009 ha assolto LI CA perché il fatto non sussiste, con successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale da parte di questa Corte (sent. n. 802 del 2012 emessa dalla Sez. 6). In particolare la Corte di rinvio evidenziava che la condotta dell'imputato non poteva essere inserita - ne' sul piano oggettivo ne' su quello soggettivo - nell'alveo dell'impiego consapevole di denaro di provenienza delittuosa, in rapporto a specifiche circostanze di fatto.
Analogamente, l'assoluzione per le ipotesi di falso in bilancio e violazioni fiscali per gli anni 1994-1997 non consente una autonoma rivalutazione dei fatti, ai fini qui considerati e per le ragioni prima descritte.
L'unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei "fatti accertati" in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dove si discuta dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti.
Va pertanto, al di là del profilo di nullità del provvedimento per omessa motivazione su un punto di particolare rilievo della ricostruzione in fatto (l'analisi delle ricadute della assoluzione definitiva dalla contestazione di concorso in reimpiego), enunciato, anche al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio, il seguente principio di diritto:
- in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b il giudice della prevenzione non può ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di assoluzione, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito.
7. Il constatato vizio, rilevante anche al fine della eventuale "perimetrazione cronologica" della constatazione di pericolosità (dovendosi in ogni caso escludere il rilievo a fini prevenzionali delle condotte tenute dallo LI sino alla fine degli anni '90) non esaurisce le incompletezze e incongruenze rinvenibili, sulla base dei motivi proposti, nel provvedimento impugnato. Se infatti è certa la realizzazione di attività delittuose da parte dello LI, dati gli esiti dei diversi giudizi, nel periodo 1999/2003 (in particolare reati di corruzione) non è al contempo stato debitamente ricostruito in sede di merito il secondo aspetto previsto dalla norma di riferimento.
Il delitto commesso - anche in via ripetuta - deve essere produttivo, in quanto tale di un provento qualificabile come illecito. Anche su tale aspetto gran parte delle doglianze difensive risultano fondate.
Per il principio, già ricordato, della unitarietà dell'ordinamento giuridico, il giudice della prevenzione non può limitare il suo esame alla verifica della sussistenza dell'illecito - nel caso in esame la corruzione - ma è altresì tenuto a considerare in che termini il reato in questione possa dar luogo - ed abbia dato luogo - a un profitto illecito.
Solo ove emerga - nella parte constatativa del giudizio - l'effettiva percezione di un provento illecito, destinato, anche in parte, al soddisfacimento dei bisogni di vita può dirsi integrata la fattispecie di riferimento.
Ora, è noto come sia problematica - nella giurisprudenza di questa Corte - l'individuazione del profitto del reato corruttivo (in capo al corruttore) lì dove la prestazione oggetto del contratto sia stata comunque eseguita.
Non può dunque prescindersi, anche in sede di prevenzione, dalla verifica di tutti gli aspetti rilevanti sul tema, tenendo presente l'orientamento più volte ribadito da questa Corte di legittimità per cui in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corrizione di pubblici funzionari, la nozione di profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la pubblica amministrazione, dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo eseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione della illiceità della causa remota (Sez. 6 n. 17897 del 26.3.2009 rv 243319, con ulteriori riferimenti alla linea seguita).
In altre parole, se è vero che la commissione di più fatti di corruzione - in un non trascurabile arco temporale - è di per sè fattore che orienta verso una pericolosità sociale (nel senso comune, di cui all'art. 203 cod. pen.), in caso di erogazione di prestazioni contrattuali non può sostenersi - senza una verifica della produzione e della entità del profitto derivante dal reato - che ciò sia di per sè sufficiente a ritenere il soggetto iscrivibile nella previsione di legge di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b.
Anche su tale aspetto, dunque - pure a fronte di stimoli provenienti dalla difesa del ricorrente, che ha prospettato la regolarità delle forniture di carbone presso la centrale elettrica e la pertinenza a soggetto diverso (il corrotto) delle somme di denaro recuperate in svizzera - la motivazione manca del tutto, non potendosi ritenere "illecita" l'intera attività imprenditoriale nel cui ambito si sia fatto ricorso alla agevolazione corruttiva, a differenza di quanto stabilito (anche da questa Corte) per l'impresa cd. mafiosa (tra le molte Sez. 1 n. 29667 del 2014). Nel caso della impresa mafiosa, infatti, vi è tendenza al reimpiego nella attività aziendale di capitali provenienti da esponenti della consorteria (e pertanto derivanti da pregressa attività illecita) o vi è espressione del potere di intimidazione della consorteria tale da condizionare ed alterare in modo stabile l'ordine economico, il che giustifica la qualificazione di piena illiceità degli interi profitti conseguiti, senza distinzione tra componente lecita e componente illecita dell'attività aziendale.
Nel caso di ottenimento di appalto tramite attività corruttiva vi è di certo alterazione delle regole in punto di concorrenza e buon andamento della pubblica amministrazione ma, per quanto detto sopra, va operata una verifica in concreto della entità del profitto conseguito e della sua incidenza nell'ambito della prosecuzione della attività aziendale, non essendo applicabile la presunzione generalizzante di illiceità della intera attività svolta. La Corte di secondo grado non ha espresso, come si è detto, alcuna verifica sul tema e vi è pertanto omissione di motivazione. Sul tema, appare necessario, anche al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio, esprimere il seguente principio di diritto:
- in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b il giudice della prevenzione, lì dove il reato oggetto di previa cognizione in sede penale sia rappresentato dal delitto di corruzione - stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito - non può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della effettiva derivazione di profitti illeciti dal reato commesso.
8. Ed ancora, anche in tema di esistenza - ai fini della constatazione di pericolosità rilevante - delle pretese violazioni societari e fiscali il percorso motivazionale non brilla per chiarezza e non consente di ricostruire l'effettivo percorso di sostegno alla decisione.
In presenza di giudicato assolutorio va esclusa, per quanto detto sopra, la rilevanza di un procedimento penale apertosi nell'anno 1997.
Quanto alle condotte successive (si assume sino all'anno 2006) la Corte essenzialmente compie rinvio alle considerazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero - in assenza di perizia - che hanno evidenziato il ricorrente fenomeno delle anticipazioni di utili da parte delle società gestite dallo LI, per spese non correlate all'oggetto sociale.
In ciò va affermato che è senz'altro possibile - in assenza di giudicato penale - la ricostruzione in via autonoma da parte del giudice della prevenzione dei "fatti" rilevanti al fine di inquadramento della pericolosità del proposto.
Tuttavia, anche in tal caso, deve trattarsi - dato il contenuto della norma azionata, più volte ricordato - di delitti produttivi di reddito, successivamente impiegato per le proprie esigenze di vita. In tal senso, la valutazione autonoma - da parte del giudice della prevenzione - deve dar conto di ogni aspetto della punibilità, ponendosi come valutazione incidentale idonea a produrre l'effetto di un accertamento penale mancante.
Nel caso in esame, vi è descrizione generica di condotte apparentemente "distrattive" di utili percepiti dalle compagine societarie ma non è chiaro se tale comportamento sia stato produttivo di danno nei confronti della società e/o di sottrazione di imponibile.
In particolare, dovendosi escludere una doppia imposizione fiscale (in capo alla società ed alla persona fisica) non è chiaro se trattasi di utili comunque dichiarati, nel bilancio di esercizio, dalle persone giuridiche (e dunque assoggettati ad imposta, con potenziale irrilevanza penale dell'omessa dichiarazione da parte della persona fisica destinataria della anticipazione) o se tali utili "di fatto" siano stati accantonati e destinati a spese personali con costi riversati sul bilancio delle società (in tal caso vi è sottrazione di imponibile, posto che nel bilancio delle società sarebbero stati riportati costi estranei al perseguimento delle finalità sociali, con corrispondente riduzione dell'utile dichiarato).
Sul tema, appare necessario, anche al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio, esprimere il seguente principio di diritto:
- in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale sul tema, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti.
Ora, è peraltro evidente che lì dove fosse congruamente dimostrata (per quanto sinora detto, in sede di rinvio) la "serialità" e l'incidenza penalmente rilevante della evasione fiscale da parte dello LI CA legittima sarebbe la constatazione di pericolosità "prevenzionale" ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 dovendosi disattendere, in tale parte, i rilievi formulati al sesto motivo di ricorso.
Questa Corte, infatti, nella decisione Sez. 1 n. 32032 del 10.6.2013, rv 256540, ampiamente ripresa da Sez. U. n. 33451 del 29.5.2014 ric. Repaci, si è pronunziata sul tema, ritenendo il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi "iscrivibile" nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b. In tale arresto, si è infatti affermato - rispondendo ad analoga doglianza - che ... quanto alla possibilità di inquadrare il soggetto che realizza ingenti profitti illeciti mediante condotte violatrici degli obblighi tributari nella categoria di riferimento di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, questa Corte condivide il percorso seguito dalla Corte territoriale, dovendo ritenersi sussistente la previsione di cui al numero 2 di detto comma. Ed invero, va sul punto constatato che il soggetto dedito - in modo massiccio e continuativo - a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi quale "provento" di delitto (inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 9149 del 3.7.1996). Ora, anche lì dove la quota indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo commerciale - come nel caso qui in esame - è al contempo evidente che i profitti di tale attività risultano inquinati dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attività elusive. Lì dove il soggetto proposto tragga mezzi di sostentamento - anche in via di fatto - da tali attività, può senza dubbio affermarsi che costui "viva abitualmente, anche in parte" con i proventi di attività delittuose, in ciò risultando integrato il presupposto di legge.
Da ciò deriva che il tema - con le precisazioni in diritto prima evidenziate - va rimesso alle valutazioni del giudice del rinvio. Tale giudice, peraltro, sarà tenuto a valutare - in rapporto al momento della decisione di primo grado - la eventuale permanenza della pericolosità semplice (ove riconosciuta) in riferimento al tema delle condotte processuali di tipo collaborativo poste in essere dallo LI, e ciò in rapporto al fatto che la parte cd. prognostica del giudizio di prevenzione (quella rivolta al futuro) non può prescindere dalla concreta verifica di rilevanza di simili comportamenti;
inoltre, per quanto si dirà in seguito, andrà esplicitato il momento temporale di insorgenza di detta pericolosità (sempre in ipotesi di ritenuta sussistenza) e la sua durata.
9. Da quanto sinora detto consegue che l'intero tema della ricorrenza o meno della pericolosità "prevenzionale" (id est rilevante ai fini di applicazione di una misura di prevenzione) di LI CA alla data della decisione di primo grado (novembre 2007) e in periodo antecedente va rimessa alle nuove valutazioni del giudice del rinvio. Ciò, tuttavia, non comporta il totale assorbimento dei motivi residui, sia in virtù della necessità di identificare detto giudice in quello di primo o di secondo grado (dato il contenuto dei motivi di ricorso) che in virtù della correlata necessità di esprimere le dovute valutazioni sul tema della successione nel tempo delle previsioni regolatrici in tema di misura patrimoniale. In effetti, il primo dato che viene in rilievo circa il tema della confisca è la evidente contraddizione interna del percorso motivazionale del provvedimento impugnato su un tema essenziale. La Corte di secondo grado non chiarisce in che termini si sia effettivamente "servita" delle norme sopravvenute del 2008 e del 2009.
Se da un lato esprime condivisione circa la permanenza della pericolosità dello LI sino al momento della decisione di primo grado (dunque confisca congiunta, sia pure regolata dalla previsione normativa di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14) in altri passaggi fa espresso riferimento alla possibilità di realizzare confisca "disgiunta" (dunque ipotizzando la cessazione della pericolosità prima della decisione di primo grado) e in ogni caso dichiara applicabile l'estensione derivante dalla L. n. 125 del 2008 in punto di confiscabilità dei beni derivanti dalle ordinarie forme di pericolosità generica di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
1. Ora, è opinione del Collegio che la Corte di Appello abbia inteso confermare il provvedimento di primo grado nella sua interezza (ritenendo la pericolosità sussistente al momento della decisione di primo grado, pur se la misura personale era stata oggetto di revoca ex nunc) e pertanto il riferimento alla possibile applicazione di confisca "disgiunta" è stato apposto come argomento meramente teorico e non incidente sulla decisione emessa. Il giudice di secondo grado (in chiave di controllo della decisione emessa dal primo giudice del merito) avrebbe realizzato - infatti - una forma di confisca disgiunta solo in ipotesi di mancata condivisione della "permanenza" della pericolosità al momento della decisione di primo grado ed al contempo di constatazione della sua esistenza in un periodo antecedente, con applicazione del novum normativo in secondo grado, ferme restando le risultanze di fatto. Non vanno dunque valutate le doglianze del ricorrente che vengono mosse sul presupposto della applicazione da parte del giudice di secondo grado di una confisca "disgiunta", fermo restando quanto si dirà in seguito, a fini di orientamento dei poteri del giudice di rinvio. Poco chiara risulta anche la ipotizzata applicazione del novum normativo rappresentato dall'effetto di abrogazione del limite contenuto nella L. n. 55 del 1990 da parte del legislatore del 2008 (D.L. n. 92 del 2008, art. 11-ter convertito in L. n. 125 del 2008) con riespansione della generale previsione di applicabilità di sequestro e confisca all'intera area della pericolosità semplice (L. n. 152 del 1975, art. 19) come ribadito da Sez U. n. 13426 del
25.3.2010 rv 246272.
In effetti, tutto ruota intorno alla intervenuta assoluzione dello LI dal delitto di reimpiego di cui all'art. 648 ter cod. pen. - verificatasi dopo la decisione di primo grado - posto che la condizione di condannato per tale delitto "specializzante" aveva consentito la confisca in primo grado in un momento in cui era vigente il limite (L. n. 55 del 1990) rimosso nel 2008. Il giudice di secondo grado ne prende atto, mantiene tuttavia la valutazione di pericolosità dello LI (come si è detto omettendo di valutare l'incidenza effettiva di tale assoluzione) e al contempo "conferma" il decreto di primo grado, anche mediante il riferimento alla norma sopravvenuta.
Ora, in riferimento a tale incostante andamento motivazionale (e fermo restando l'annullamento per i vizi già individuati della decisione) il tema rilevante sta - anche in rapporto al giudizio di rinvio - nella individuazione dei poteri del giudice di secondo grado in rapporto alla possibilità o meno di applicare una norma sopravvenuta in tema di prevenzione.
Ad avviso del Collegio tale possibilità va ritenuta sussistente, per le ragioni e con i limiti che seguono.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente decisione n. 4880 del 2015 ric. Spinelli hanno affermato che le modifiche normative del 2008 e del 2009 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l'assimilazione alle misure di sicurezza e dunque l'applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.. Da ciò deriva che lì dove il procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura patrimoniale sia pendente, all'atto della entrata in vigore di nuova disciplina (pur se peggiorativa) in fase di merito (e dunque anche in secondo grado) il giudice procedente può tener conto - ovviamente garantendo il rispetto del contraddittorio - della modifica del quadro normativo. Ciò deriva, ad avviso del Collegio e pur nella consapevolezza di interpretazioni difformi (si veda quanto recentemente affermato da Sez. 6 n. 21491 del 16.2.2015) da un complesso di considerazioni, che vanno espresse nel modo che segue.
L'art. 200 c.p., comma 1 esprime il principio generale - applicabile anche all'ipotesi di confisca in virtù di quanto previsto dall'art. 236 c.p., comma 2 - della regolazione delle misure dalla legge vigente al tempo della loro "applicazione" senza compiere riferimento alcuno, data la natura di norma regolatrice sostanziale, alle diverse fasi del procedimento di merito.
Non vi è dubbio che l'applicazione della misura è fenomeno che va ordinariamente correlato al contenuto della decisione di primo grado, lì dove il giudizio di secondo grado ha funzione di controllo della fondatezza della decisione adottata, sulla base dei motivi di doglianza proposti, ferma restando la rilevante differenza circa il regime di esecutività delle decisioni in tema di misura personale (ove l'appello non ha effetto sospensivo) rispetto a quelle di confisca (nel cui ambito la esecuzione resta sospesa sino alla definitività del provvedimento).
Tuttavia, la lettura della norma e la sua correlazione in via logica alle diverse fasi processuali del giudizio di merito va impostata sulla possibilità o meno di emissione di una "conferma" in appello del medesimo provvedimento applicativo di primo grado (la confisca, rimasta sospesa) in ragione non già di una sopravvenienza in fatto o di una indebita estensione dell'oggetto in assenza di impugnazione dell'accusa (anche in materia di prevenzione vige il principio del divieto di reformatio in peius secondo quanto affermato da Sez. 1 n. 545 del 5.2.1991, rv 186445) quanto in ragione della esistenza di una ragione giuridica diversa che esplichi i suoi effetti sulla situazione di fatto, così come elaborata nel giudizio di primo grado.
In tal caso l'operazione interpretativa nel senso della applicabilità dell'art. 200, comma 1 consiste nella presa d'atto della esistenza - in diritto - di ragioni sopravvenute tali da giustificare la conferma del medesimo provvedimento di primo grado (che quella confisca aveva applicato) e dunque idonee a determinare, in una con gli aspetti fattuali - e sia pure con valutazione ora per allora - il mantenimento della disposta confisca.
Detta opzione non appare - ad avviso del Collegio - in contrasto con la previsione di legge in esame, sempre che nell'ambito del giudizio di secondo grado sia stato stimolato in modo adeguato il contraddittorio sul tema giuridico, con i "prevedibilità" di una conferma del provvedimento di confisca da correlarsi non solo alla emergenza dei dati fattuali già scrutinati (su cui il contraddittorio è stato ampiamente esercitato) ma che si estenda ai profili normativi di regolamentazione dell'istituto (in termini generali sul rilievo del contraddittorio in secondo grado in tema di prevenzione Sez. 6 n. 10148 del 4.10.2012, rv 254409). Ciò perché non vi è ampliamento - in tale ipotesi - della base cognitiva del giudizio in secondo grado o differenza di oggetto materiale, il che rende possibile la modifica delle ragioni giustificatrici in diritto, trattandosi di una fase di merito. Dunque, nel caso in esame, risulta astrattamente possibile - e qui lo si afferma al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio - la conferma della confisca disposta in primo grado pur se la valutazione di pericolosità sociale venga ritenuta insussistente al momento di tale decisione (ma presente in fasi temporali antecedenti) realizzandosi (ora per allora) confisca disgiunta, così come non può dirsi di ostacolo alla conferma della confisca di primo grado la "riespansione" della confiscabilità all'intera area della pericolosità generica derivante dalla scelta normativa del 2008, ferma restando la ricognizione in fatto della sussistenza della pericolosità nei termini prima descritti.
È evidente tuttavia che nella verifica della sproporzione tra valori (redditi/investimenti) o comunque nella eventuale valutazione di pertinenzialita o derivazione diretta, non possono essere appresi i beni la cui acquisizione si sia verificata in un "tempo" che preceda le manifestazioni di pericolosità, secondo il parametro della necessaria "correlazione temporale" tra manifestazioni di pericolosità ed accumulazioni patrimoniali, recentemente evidenziato come principio regolatore dell'istituto della confisca proprio dalla già citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ric. Spinelli.
In tal senso, le statuizioni patrimoniali contenute nel decreto impugnato, dichiaratamente derivanti dalla ritenuta inapplicabilità del suddetto principio vanno - in ogni caso - rivisitate alla luce delle chiare argomentazioni contenute in tale decisione, cui si compie ampio rinvio, evidenziandosi esclusivamente la sintesi massimata per cui .. la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U. n. 4880 del 26.6.2014 rv 262605). 10. Le ulteriori deduzioni difensive vanno ritenute assorbite nelle individuate ragioni del disposto annullamento, che conducono alla necessità di una rielaborazione complessiva del provvedimento, a partire dal tema fondante della ricorrenza o meno (nonché della perimetrazione temporale) della possibilità di inquadramento - in fatto e in diritto - del soggetto proposto nella categoria criminologica che si è ritenuto di individuare.
Nel richiamare, sul tema, i principi di diritto già espressi in parte motiva, va esclusivamente precisato - in via ulteriore - che la ricostruzione patrimoniale esige non soltanto la esatta perimetrazione temporale degli acquisti (intendendo per tali il momento, anche prolungato, della incidenza dei medesimi sul patrimonio del soggetto acquirente) in rapporto alla pericolosità soggettiva ma anche la esplicita comparazione dei valori tra entità dell'investimento e risorse disponibili nel periodo, considerando le fonti lecite ed escludendo le quote di reddito derivante da evasione fiscale (Sez. U. n. 33451 del 2014). Inoltre, nessun rilievo può essere attribuito al vincolo di destinazione del fondo patrimoniale, dato che pacificamente i beni restano nella disponibilità del soggetto che li ha costituiti ed il vincolo di destinazione - in ipotesi di confisca di prevenzione - non è opponibile, posto che la disciplina pubblicistica prevede la prevalenza dell'interesse generale al recupero di patrimoni "derivanti" dalla constata attività illecita del soggetto che ha realizzato l'accantonamento. La derivazione dalla attività illecita - ove ritenuta sussistente - consente attualmente il recupero del bene anche in ipotesi di successione mortis causa, ipotesi che pure vede soccombenti i diritti di terzi estranei alla realizzazione degli illeciti, così come alla realizzazione degli investimenti.
Per le ragioni sinora esposte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015