Articolo 1 del Codice antimafia
Articolo 2
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13 ottobre 2011
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22 aprile 2017
Art. 1. Soggetti destinatari 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto ((, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa)) , che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.
Entrata in vigore il 22 aprile 2017
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