Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di annullamento con rinvio al grado di appello del decreto di conferma della confisca, nel giudizio di rinvio, in assenza di un'espressa disciplina normativa, trova applicazione il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che decorre "ex novo" dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'annullamento del provvedimento emesso in grado di appello comportante il regresso alla fase di primo grado, l' annullamento con rinvio al giudice d'appello non elimina la confisca ove disposta, ma solo la sua conferma ed ha escluso la possibilità di considerare nel calcolo del termine di un anno e sei mesi il periodo già trascorso durante la precedente fase di appello, non essendo applicabile analogicamente la disciplina relativa al termine massimo di durata della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b), 4, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, poiché, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente, il giudizio di pericolosità generica non si fonda su meri sospetti, ma sulla verifica, obiettivamente riscontrabile, della consumazione abituale, o, comunque, non episodica, di condotte criminose qualificabili come delitti, fonte di illeciti arricchimenti, nonché, per la sola ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1, della successiva destinazione di tali proventi al mantenimento del proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2017, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
02385-18 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1922 - Presidente - Giovanni Conti Sent. n. sez. C.C. 11/10/2017 Massimo Ricciarelli Relatore - R.G.N. 26126/2017 Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IO SM LE, nato a [...] il [...] 2. BB FR, nato a [...] il [...] 3. DEFI CA, nato ad [...] il [...] 4. IO EN, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzione e concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 5/4/2017, depositato il 4/5/2017, la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, dopo l'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 12/5/2016, del decreto della Corte di appello dell'Aquila in data 2/7/2015 (depositato il 24/7/2015), ha confermato il decreto R del Tribunale di Chieti del 23/7/2013, che aveva disposto la confisca di prevenzione di: 1) un'unità immobiliare intestata a IO SM LE;
2) quote sociali e beni aziendali di VI RE s.r.l., comprendenti numerosi immobili, quote intestate a BB FR e DEFI CA;
3) quote sociali e beni aziendali di RO s.r.l., intestate a BB FR e CI ND;
4) quote sociali e beni aziendali di Erpool srl, intestate a RO, ad BB e CI;
5) quote sociali e beni aziendali di L'Era Antica s.r.l., intestate a IO SM LE ed RO s.r.l. La Corte, dopo essersi pronunciata su talune questioni preliminari, ha dato conto dei temi relativamente ai quali era stato disposto l'annullamento con rinvio. In tale prospettiva ha in particolare segnalato che nei confronti di IO EN era stato separatamente emesso nel 2012 decreto applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, in relazione alle ipotesi di pericolosità generica di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 159 del 2011. Ha inoltre ritenuto che, con riguardo al IO EN, dovesse reputarsi sussistente tale tipologia soggettiva, in ragione dell'attribuibilità al predetto di reati di bancarotta e di reati fiscali, che la pericolosità dovesse reputarsi sussistente in periodo includente le epoche di acquisizione dei vari beni confiscati e che non influisse su tale giudizio la sentenza di assoluzione del IO e di altri imputati, pronunciata con riguardo ad una serie di reati fiscali dal Tribunale di Lanciano in data 29/4/2015. La Corte ha inoltre ritenuto che dovesse confermarsi sia la riferibilità dei beni confiscati al citato IO e sia il giudizio di sproporzione dell'accumulo di risorse patrimoniali rispetto ai redditi dichiarati, non incidendo in senso contrario le relazioni del consulente tecnico della difesa.
2. Ha proposto ricorso IO EN tramite il proprio difensore.
2.1. Con primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 4, comma 1, lett. c), d.lgs 159 del 2011, nonché dell'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 59 del 2011, per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 2 Prot. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in conseguenza della sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo, nel caso De AS
contro
Italia. La questione, già sollevata in termini analoghi dalla Corte di appello di Napoli in altro procedimento, avrebbe dovuto ritenersi rilevante anche nel caso in esame, giacché avrebbero dovuto valutarsi le conseguenze dei rilievi della Corte di Strasburgo anche sui presupposti per l'applicazione di misure 2 2 patrimoniali in relazione all'art. 1 Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di appello di Perugia aveva fornito sul punto risposte inidonee, essendo fra l'altro irrilevante che il sindacato della Corte di Strasburgo avesse riguardato la legge 1423 del 1956 invece del d.lgs. 159 del 2011 e non potendosi affermare con riguardo ad una sentenza della Grande Camera che non fosse ravvisabile un indirizzo consolidato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 24 e 27 d.igs. 159 del 2011, in relazione al superamento del termine stabilito a pena di inefficacia della confisca. A seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, avrebbe dovuto unitariamente conteggiarsi, a partire dal deposito dell'appello, con esclusione della fase svoltasi in sede di legittimità, il termine massimo di anni due e mesi sei, comprensivo di tutte le possibili proroghe, stabilito dall'art. 27 in relazione all'art. 24 d.lgs. 159 del 2011, in analogia con quanto stabilito per le misure cautelari personali, stante la necessità di prevedere riferimenti certi e prevedibili circa la durata della compressione dei diritti attinti dal provvedimento ablatorio. Non avrebbe potuto invece farsi nuovamente decorrere il termine per intero, fermo restando che non avrebbe potuto farsi riferimento alla data in cui gli atti erano stati ritrasmessi alla Corte di appello, ma a quella della pronuncia di annullamento. Nel caso di specie dal 24 settembre 2013, data del deposito dell'appello, erano decorsi anni due, mesi sei e giorni venti già alla data della prima udienza dinanzi alla Corte di appello di Perugia, essendo peraltro trascorso anche un ulteriore lasso di tempo prima della successiva udienza e del deposito del provvedimento. Nel caso di diversa interpretazione la disciplina avrebbe dovuto ritenersi sospetta di incostituzionalità, nella parte in cui, violando il principio di uguaglianza e di razionalità, a fronte di fattispecie equivalenti, non prevede un momento certo e congruo di decorrenza del termine di efficacia della confisca di prevenzione in relazione al giudizio di rinvio.
2.3. Con il terzo, articolato motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 24 e 26 d.lgs. 159 del 2011, per apparenza della motivazione con cui era stata disposta la confisca di VI RE s.r.l. in assenza dei presupposti di legge. Il ricorrente ripercorre i principi che presiedono al riparto probatorio in materia di misure di prevenzione, ribadisce l'oggetto di ciò che era stato 3 devoluto alla Corte di appello, anche alla luce di quanto rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio, e sottolinea quali erano gli elementi che sorreggevano le precise allegazioni volte a suffragare l'assenza di prove della fittizia intestazione dei beni a terzi, la disponibilità in capo a questi ultimi, in particolare a DEFI e ad Abruzzese, delle risorse sufficienti per la costituzione di VI RE, l'autonomia patrimoniale delle aziende e la progressione del patrimonio. In particolare il ricorrente rievoca i passaggi salienti delle valutazioni esposte nella consulenza del dott. Repaci. A fronte di ciò segnala che la Corte di appello di Perugia aveva del tutto omesso di esaminare tali elementi, fornendo risposte meramente apparenti e apodittiche, nonostante quanto indicato dalla Corte di cassazione in sede di rinvio. Quanto poi al tema della pericolosità, il ricorrente rileva che la Corte aveva elencato una serie di eventi e di vicende giudiziarie, senza chiarire se si trattasse di fatti certi e di sicura natura delittuosa, omettendo inoltre di dar conto dell'esito di quelle vicende. In particolare la Corte, muovendo dal presupposto che il IO fosse evasore fiscale, non aveva precisato in che misura egli fosse in grado di vivere con proventi leciti e in che misura fossero ravvisabili delitti in ragione dell'evasione fiscale. La Corte aveva altresì omesso una specifica verifica con riguardo all'epoca di costituzione di VI RE, risalente al 1997. Ribadisce il ricorrente che la Corte aveva confuso il patrimonio societario e la modalità di acquisto e accumulazione con il patrimonio personale dei soci. Relativamente alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lanciano nei confronti fra gli altri di IO e di BB, la Corte ne aveva ritenuta l'irrilevanza ai fini del giudizio sulla pericolosità, senza peraltro considerare che la veste di amministratore di VI RE era stata attribuita ad BB e che nel contempo era stato escluso che la società si avvalesse di fatture inesistenti.
3. Ricorrono inoltre BB FR e DEFI CA, tramite il loro difensore.
3.1. Con il primo motivo ripropongono le medesime censure del secondo motivo formulato nel ricorso di IO EN.
3.2. Con il secondo articolato motivo deducono violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, 125, comma 3, cod. proc. pen., 19, 24 e 26 d.lgs 159 del 2011, nonché in да relazione agli artt. 1, 4, 16 1 18 d.lgs. 159 del 2011, per apparenza della motivazione riguardante la confisca -disposta in assenza dei presupposti di legge delle quote delle società VI RE, RO ed Erpool. Ripercorre i medesimi argomenti sui quali si fonda il terzo motivo del ricorso di IO EN, deducendo l'apparenza della motivazione con cui la Corte di appello di Perugia aveva esaminato tema della fittizietà dell'intestazione delle quote delle varie società, della pericolosità correlata a fatti di evasione fiscale, della capacità reddituale dei ricorrenti in funzione della valutazione della fittizietà e della sproporzione. Sottolinea che la Corte territoriale, non osservando il principio esposto nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva omesso di valutare le relazioni del consulente dott. Repaci, rilevanti al fine di verificare la fittizietà dell'intestazione o la capacità dei soci di acquisire le quote all'origine e l'autonomia patrimoniale delle società, in grado da sole di realizzare un adeguato equilibrio, senza apporti esterni. La Corte aveva formulato conclusioni apodittiche in ordine all'inidoneità della relazione del dott. Repaci, a fronte di accertamenti svolti, di cui non aveva chiarito la natura. Aveva inoltre omesso di esaminare il cruciale tema dell'acquisizione da parte di VI RE dell'immobile di NA AP e le considerazioni del dott. Repaci in ordine all'inaffidabilità delle valutazioni dell'Amministratore giudiziario. Non era stata valutata la capacità dei soci di acquisire le quote, anche in relazione al mancato esame della situazione riguardante il primo socio di VI RE, cioè Di TO AL. Non era circostanziata l'affermazione che l'BB «avrebbe>> in non meglio chiarito procedimento penale affermato di essere mero prestanome. La Corte non aveva esaminato gli argomenti esposti con riguardo all'utilizzo da parte del IO di villa inclusa nel patrimonio di VI RE, mentre del tutto apoditticamente aveva escluso che fosse estranea alla sfera della procura rilasciata al predetto la sua partecipazione alla stipula del mutuo del 1/7/2010. In conclusione all'omessa e apparente motivazione si accompagnava l'elusione del dictum della Corte di cassazione, formulato nella sentenza di annullamento con rinvio.
4. Ricorre anche IO SM LE, tramite il suo difensore.
4.1. Con il primo motivo riproduce gli argomenti del secondo motivo di IO EN e del primo motivo di BB e DEFI. 5 яя 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 19, 24, 26 d.lgs. 159 del 2011, nonché in relazione agli artt. 1, 4, 16 e 18 d.lgs. 159 del 2011, per apparenza o mancanza della motivazione alla base della disposta confisca di un immobile e delle quote di L'Era Antica, in assenza dei presupposti di legge e in violazione di quanto devoluto con la sentenza di annullamento con rinvio. Rileva che la confisca era stata disposta in ragione dell'assenza di redditi in capo al ricorrente e ai familiari, della riconducibilità della società a IO EN, anche alla luce di quanto dichiarato da AR JE, e dell'esistenza di legami tra le società. Ma segnala come tali argomenti fossero stati soggetti a specifica critica, a fronte della disponibilità di redditi da parte della famiglia e dello stesso ricorrente in relazione alla modestia delle somme occorrenti per la costituzione della società, della inattendibilità delle dichiarazioni della AR e dell'autonomia della società. In particolare era stata anche prodotta documentazione e una relazione del dott. Repaci, da cui era possibile desumere che lo svolgimento dell'attività non richiedeva specifiche risorse. A seguito dell'annullamento con rinvio, disposto anche in ragione della mancata valutazione della documentazione e delle relazioni prodotte, la Corte aveva fornito risposte apodittiche, senza tener conto della documentazione e delle argomentazioni difensive dedotte, o addirittura aveva omesso di motivare al riguardo. Ciò valeva anche per l'immobile di Montesilvano, in ordine al quale erano state spiegate le ragioni dell'intestazione al ricorrente, nel quadro di accordi intercorsi tra RO e Orizzonte Costruzioni. La Corte era partita dal presupposto della pericolosità del IO EN, peraltro senza tener conto del valore concretamente attribuibile alla sentenza di assoluzione pronunciata con riguardo a reati fiscali dal Tribunale di Lanciano in data 29/4/2015, e non aveva inoltre motivato in ordine ai temi della fittizietà dell'intestazione e della configurabilità di una sproporzione rispetto alle risorse finanziarie disponibili.
5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo che sia dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale e concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. す 6 да CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo deve essere esaminato il tema oggetto del primo motivo di ricorso di IO ZO: la questione di illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di misure di prevenzione, alla luce della sentenza De AS
contro
Italia della Grande Camera della Corte di Strasburgo del 23/2/2017. Premesso che la questione, esaminata dalla Corte di Strasburgo con riferimento alle misure di prevenzione personali, assume rilievo anche ai fini di quelle patrimoniali, che pur sempre si fondano sulla pericolosità del soggetto, valutata al momento delle acquisizioni patrimoniali e correlata alle tipologie delineate dal legislatore ai fini delle misure personali, deve altresì osservarsi che la sentenza De AS ha formulato le proprie censure con riguardo alle ipotesi di pericolosità generica, tra le quali rientrano quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), in relazione all'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159 del 2011, nelle quali è stata inquadrata la pericolosità di IO EN. Ciò posto, si osserva che la questione è già stata ritenuta in precedente occasione manifestamente infondata (Sez. 6, n. 43446 del 15/6/2017, Cristodaro, sul punto non massimata) e tale deve essere reputata anche in questa sede. Deve invero osservarsi come la Corte di Strasburgo abbia valutato un caso nel quale la misura di prevenzione era stata applicata dai Giudici di merito sostanzialmente in relazione a tendenze criminali, non adeguatamente supportate dall'attribuzione di comportamenti specifici o di rilevanza penale. Si trattava di applicazione non rispondente ai canoni interpretativi progressivamente invalsi nella materia, allorché, rifuggendo dalle semplificazioni incentrate sul riferimento a meri sospetti, si è dato rilievo all'oggettiva valutazione di fatti, ritenuti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto, in modo da escludere apprezzamenti incontrollabili e condizionati da imperscrutabili intuizioni soggettive. Ha osservato la citata sentenza n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, che quanto agli "elementi di fatto", in particolare, le sentenze Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 e Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321 offrono, infatti, un'analisi dettagliata delle modalità e dei termini con cui il giudice della prevenzione può attingere alle acquisizioni probatorie del procedimento penale, delimitando, sostanzialmente, l'ambito del suo potere discrezionale. E', inoltre, possibile, ricostruire il "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dall'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla realizzazione abituale o, comunque, non episodica di delitti 7 89 fonte di illeciti arricchimenti, nonché, per la sola ipotesi di cui alla lett. b), con riferimento alla successiva destinazione dei proventi derivanti da tali attività per il mantenimento del proposto>>. In altre parole deve ritenersi che, in base alla attuale interpretazione della disciplina vigente, le figure di pericolosità generica debbano essere apprezzate nel loro prevedibile significato e non in relazione ad un'indecifrabile connotazione soggettiva, giacché alla base della verifica deve pur sempre esserci il riscontro di condotte sussumibili in fattispecie corrispondenti a delitti e l'ulteriore riscontro del carattere non episodico di tali condotte, in modo che il profilo sintomatico da esse desumibile possa essere con nitidezza correlato alla configurazione di traffici delittuosi o alla destinazione dei proventi, almeno in parte, alla diretta fruizione da parte del soggetto per le sue esigenze di vita. Tali principi hanno trovato ulteriore conferma in altra sentenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, non mass.), nella quale si è segnalato che proprio al fine di scongiurare il rischio che pericolosità generica si risolva in ipotesi genericamente delineate, tali da offrire eccessivi margini di discrezionalità nel loro apprezzamento, sono necessarie «pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione a determinate condotte (i traffici delittuosi di cui alla lett. a) o della consumazione di condotte costituenti reato dai quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento», non potendosi reputare bastevole la mera veste di indiziato del soggetto proposto, ove non specificamente qualificata dal riscontro e dalla puntuale descrizione di condotte di penale rilievo. Ciò assume ancora maggiore significato nel campo delle condotte che si risolvono nell'evasione fiscale, nozione generica, che non è automaticamente correlabile a ipotesi delittuose e, ancor più specificamente, a traffici delittuosi. Sta di fatto che la necessità, diffusamente avvertita, di un canone interpretativo rigoroso e la concreta, riscontrabile utilizzazione dello stesso nella verifica delle ipotesi di pericolosità c.d. generica, vale a rendere la proposta questione di illegittimità costituzionale manifestamente infondata, in quanto originata da un presupposto che non corrisponde all'effettiva applicazione della disciplina vigente, la quale in tale prospettiva si sottrae alla censura di aspecificità e imprevedibilità degli esiti, formulata dalla Corte di Strasburgo in relazione ad un canone di apprezzamento largamente superato.
2. Venendo ora al tema (oggetto di tutti i ricorsi) della dedotta inefficacia della confisca, per superamento del termine previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 159 del 2011, deve rilevarsi l'infondatezza dei relativi motivi. 8 एक 2.1. E' stato in particolare prospettato che, in conseguenza della sentenza di annullamento con rinvio, detto termine avrebbe dovuto essere calcolato unitariamente, conteggiando sia il periodo decorso dal deposito del ricorso in appello fino al deposito del decreto della Corte di appello dell'Aquila sia l'ulteriore periodo, successivo al disposto annullamento da parte della Corte di cassazione, con la conseguenza che già alla data della prima udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello di Perugia, a fortiori dopo tale data, il termine complessivo, pari ad anni due e mesi sei, comprensivo delle proroghe semestrali, previsto a pena di inefficacia, avrebbe dovuto ritenersi decorso. Si tratta tuttavia di deduzione infondata.
2.2. In primo luogo va rimarcato che, anche seguendo la prospettiva dei ricorrenti, e dunque computando unitariamente il periodo decorrente dal 24/09/2013, cui deve farsi risalire il deposito del ricorso in appello, al 24/07/2015, data del deposito del decreto della Corte di appello dell'Aquila, e poi il periodo successivo all'annullamento con rinvio, il termine di anni due mesi sei, assunto dai ricorrenti quale parametro di riferimento, non avrebbe potuto reputarsi decorso neppure alla data del 04/05/2017, cui risale il deposito del decreto della Corte di appello di Perugia. Ed invero, contrariamente a quanto prospettato nei motivi di ricorso, avrebbe dovuto semmai considerarsi il periodo successivo non alla pronuncia del dispositivo da parte della Corte di cassazione ma al deposito della sentenza, avvenuto il 26/09/2016, ciò in considerazione del fatto che l'intera fase dinanzi alla Corte di cassazione è disciplinata da termini ordinatori e che inoltre prima del deposito non risulta precisamente definibile l'ambito del nuovo giudizio di appello. In conclusione avrebbero dovuto sommarsi anni uno e mesi dieci per il primo periodo e mesi sette e giorni otto per il secondo periodo, per un totale di anni due mesi cinque e giorni otto.
2.2. Ma soprattutto deve rimarcarsi come non possa condividersi l'assunto su cui fa leva l'impostazione dei ricorrenti. Il legislatore ha delineato un primo termine, stabilendo all'art. 24, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 che il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Ha inoltre previsto che il termine può essere prorogato due volte per periodi di sei mesi e che si applicano le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto 7 89 compatibili, e che inoltre il termine è sospeso nel tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali. L'art. 27, comma 6, d.lgs. 159 del 2011 contempla altresì un autonomo termine, stabilendo che il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, salva l'applicazione dell'art. 24, comma 2. Già sul piano terminologico (anche se nella Relazione ministeriale al d.lgs. 159 del 2011 si fa genericamente riferimento all'efficacia del sequestro) è apprezzabile una distinzione tra l'inefficacia prevista dall'art. 24, che è riferita al provvedimento di sequestro, e quella stabilita dall'art. 27, che è invece riferita al provvedimento di confisca, emesso in primo grado. Nessuna specifica disciplina è peraltro dettata per l'eventuale giudizio di rinvio. Nessun contributo fornisce al riguardo il fatto che risultino richiamate le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare: va infatti considerato che, se da un lato l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. disciplina l'ipotesi della regressione ad una precedente fase, anche a seguito di annullamento con rinvio, tuttavia la stessa va correlata alla previsione di termini massimi di durata, previsti dall'art. 303, comma 4, e soprattutto alla previsione di termini invalicabili anche in presenza di cause di sospensione o di regresso, stabiliti dall'art. 304, comma 6, previsioni che non sono applicabili in materia di confisca di prevenzione, essendo a tal fine previsti solo termini di fase e cause di sospensione operanti all'interno della fase e non termini complessivi, operanti dall'esterno, cosicché non supplisce allo scopo neppure la prospettazione dei ricorrenti, incentrata sul computo del termine massimo, comprensivo di tutte le potenziali proroghe. Va aggiunto che la disciplina della custodia cautelare è volta a salvaguardare un bene diverso da quello che può essere compresso dalle misure patrimoniali, dovendosi dunque escludere la cogenza di un'applicazione analogica. D'altro canto si è segnalata la distinzione terminologica tra inefficacia del sequestro e inefficacia della confisca: una volta che quest'ultima sia stata disposta, anche se non ancora esecutiva, la fase ulteriore è volta alla sua conferma o meno, cioè alla verifica della sua fondatezza, senza che l'eventuale annullamento con rinvio valga di per sé ad eliminarla, comportando invece semplicemente la rinnovazione della fase volta a quella verifica. In tale ottica il problema avrebbe potuto concretamente porsi, ove fosse stata ravvisata una causa di annullamento del provvedimento emesso in grado di appello, comportante il regresso alla fase di primo grado, in quanto l'annullamento avrebbe determinato l'eliminazione della confisca, a fronte di un 10 termine comunque globalmente decorso e a quel punto interpretabile unitariamente al fine di trarne le dovute conseguenze circa l'efficacia del sequestro. Ciò sembra trovare riscontro, a contrario, nelle modifiche all'art. 27, introdotte di recente con legge 161 del 2017, essendo stato aggiunto il comma 6-bis, alla stregua del quale l'annullamento con effetto regressivo al primo grado di giudizio implica che il termine di efficacia del sequestro decorra nuovamente dalla data di trasmissione degli atti. Tale norma sembra specificamente destinata a porre rimedio alle incertezze che avrebbero potuto derivare dalla previgente disciplina, essendo comunque ragionevole alla luce di essa affermare che il regresso, soprattutto se derivante da violazione di norme a tutela del contraddittorio, non implicasse un nuovo decorso del termine ma il conteggio unitario dell'intero periodo nel frattempo decorso. Ciò non vale però per l'eventuale annullamento con rinvio al grado di appello, giacché tale annullamento non elimina la confisca, ma semplicemente la conferma di essa, ripristinando, come detto, in assenza di specifiche disposizioni, la fase successiva al provvedimento del Tribunale. Appare in tale ottica significativo che nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge 161 del 2017 non sia stato approvato un emendamento proposto dai Senatori Albertini e Bianconi, volto ad introdurre un comma 6-ter, con il quale si intendeva prevedere un termine perentorio di un anno per il giudizio di legittimità e uno specifico termine, decorrente dalla restituzione degli atti, per il caso di giudizio di rinvio. Del resto nella materia delle misure cautelari era pacifico, prima della riforma introdotta dalla legge 47 del 2015, che a seguito di annullamento di provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame non valessero in sede di rinvio i termini perentori previsti per il giudizio di riesame (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204463), fermi restando inoltre i limiti di applicabilità della nuova disciplina alle misure cautelari reali (si rinvia sul punto a Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266788-90).
2.3. Sta di fatto che, in assenza di una specifica disciplina concernente il giudizio di rinvio, potrebbe, quale prima opzione, prospettarsi quella dell'assenza di termini perentori nella ripristinata fase. D'altro canto non può dirsi che la complessiva analisi della materia delle misure cautelari reali fornisca ai fini in esame un decisivo contributo, giacché le misure funzionali alla confisca non sono legate a termini specifici, essendo invece potenzialmente destinate a protrarsi per l'intera durata del procedimento fino al momento in cui la sentenza che dispone la confisca diventi irrevocabile. 11 Va tuttavia sottolineato che in materia di misure di prevenzione la disciplina processuale è volta a regolamentare non un procedimento servente bensì il vero e proprio procedimento principale, destinato alla verifica dei presupposti nel contraddittorio tra le parti dinanzi al giudice. In tale prospettiva, proprio la previsione di un termine di fase esprime in materia di confisca di prevenzione l'intendimento del legislatore di stabilire cadenze procedimentali volte ad assicurare che l'accertamento di quei presupposti si svolga senza arrecare una compressione dei diritti del proposto, eccedente la soglia di quanto ragionevolmente tollerabile, a garanzia di beni che godono di tutela costituzionale e convenzionale, in relazione agli artt. 42 Cost. e 1, Prot. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si impone dunque un'interpretazione che, pur a fronte dell'inapplicabilità in via analogica di una disciplina mutuata dalle misure cautelari personali e in assenza di previsioni specifiche, dedicate al giudizio di rinvio, sia comunque idonea ad assicurare in pari misura idonee cadenze procedimentali, nel rispetto di quei valori oggetto di presidio costituzionale e convenzionale. Deve dunque ritenersi che a seguito di annullamento con rinvio si ripristini la fase del giudizio di appello e parimenti decorra di nuovo il relativo termine. Non vale in senso contrario la circostanza che sia espressamente prevista solo la decorrenza dal deposito del ricorso in appello. Si è già detto che, a rigore, in mancanza di specifica disciplina, nessun termine dovrebbe ritenersi applicabile al giudizio di rinvio, dovendosi nondimeno addivenire ad un'interpretazione adeguatrice, in grado di salvaguardare tutti gli interessi in gioco: tale interpretazione impone dunque di adattare alla peculiare situazione anche la decorrenza del termine, in caso di giudizio di rinvio, ciò che induce a ravvisare il la nuova decorrenza dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio, costituente il momento in cui si chiude la fase di legittimità, non vincolata da termini perentori, e si precisa l'effettivo ambito del giudizio di rinvio, esattamente come il ricorso in appello definisce il devolutum di quella fase. Non può costituire argomento decisivo a sostegno della tesi dei ricorrenti il fatto che possano essere disposti più annullamenti con rinvio, prima della decisione irrevocabile: si tratta di evenienza che riguarda tutti i tipi di procedimento, anche quelli ordinari, volti alla verifica della penale responsabilità, pur soggetti al canone della ragionevole durata, senza che ne debba discendere in questi come in quello di prevenzione un limite temporale invalicabile, ove - risulti comunque garantita una ragionevole durata delle diverse fasi. Su tali basi la doglianza dei ricorrenti in ordine alla sopravvenuta inefficacia della confisca è infondata, dovendosi aver riguardo al termine nuovamente 12 decorso dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio, non ancora maturato alla data del deposito del decreto della Corte di appello.
3. Prima di procedere oltre nell'analisi di ricorsi, deve rilevarsi che la Corte di appello di Perugia era stata chiamata a provvedere in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento del decreto di conferma emesso dalla Corte di appello dell'Aquila. La Corte di cassazione aveva al riguardo osservato: 1) «La sussistenza della pericolosità sociale al momento dell'acquisto risulta tema non svolto nell'ambito dell'impugnato provvedimento sia in conseguenza del richiamo a orientamento medio tempore disatteso da questa stessa Corte, sia in conseguenza della mancata esplicita valutazione della sentenza del Tribunale di Lanciano di assoluzione con formula piena da una serie di reati fiscali imputati a PO EN e AB AB e che sembrerebbe aver fondato il giudizio stesso di pericolosità»; 2) «l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non si è concretizzato nella mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, avendo piuttosto avuto ad oggetto elementi fattuali specifici e attinenti all'origine delle società e delle iniziative immobiliari. La mancata valutazione, nemmeno in termini sommari, della relazione tecnico contabile depositata in data 5 dicembre 2014 e della documentazione reddituale dei presunti prestanome AB AB e L'FI CA depositata in data 10 aprile 2014 ha di fatto determinato una apparenza della motivazione in punto determinazione degli oneri assunti e conseguente sproporzione tra questi e le disponibilità patrimoniali effettive;
profilo la cui mancata valutazione non permette di ritenere effettiva la motivazione sulle modalità di acquisto dei beni». In buona sostanza alla Corte di appello di Perugia era stato richiesto di motivare specificamente sulla perimetrazione della pericolosità del proposto IO EN in relazione alle diverse epoche delle acquisizioni patrimoniali (secondo quanto desumibile da Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605) e di motivare in ordine alle allegazioni difensive, documentalmente suffragate anche da relazioni di consulente tecnico, al fine di verificare il tema della sussistenza o meno di una sproporzione tra le disponibilità patrimoniali, pur facenti capo ai presunti prestanome, e gli oneri a mano a mano assunti.
4. Ciò posto, deve rilevarsi che sono innanzi tutto fondati i motivi formulati con riguardo al tema della pericolosità del proposto in relazione alle epoche delle acquisizioni patrimoniali. 13 да 4.1. La Corte di appello di Perugia ha inteso dar conto di una condizione di pericolosità protrattasi a partire dal 1993: a tal fine ha elencato una serie di risultanze, asetticamente riportate, assemblando dati del tutto eterogenei, quali: 1) condanne per reati contravvenzionali;
2) fallimenti di ditte, caratterizzati da ingente debito tributario;
3) condanna per il reato di cui all'art. 464 cod. pen.; 4) patteggiamento per bancarotta semplice;
5) denuncia per attività illecite inerenti al periodo dal 2006 al 2008, correlate alla qualità di gestore di fatto di alcune società; 6) richiesta di rito abbreviato per bancarotta fraudolenta riguardante la società DNC Costruzioni, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per occultamento e distruzione di documenti fiscali, fatti risalenti al 2005/2008; 7) condotte di gestione anomale tenute nel 2006/2007, nel rapporto con Cavaleri di Arkdomus;
8) misura cautelare richiesta nei confronti del IO il 24/11/2010 per fatti relativi a fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti negli anni 2005/2008; 9) gestione di fatto di varie società, comprese quelle oggetto della confisca di prevenzione;
10) condanna per bancarotta relativa al fallimento di ENNE 2, per fatti risalenti al 2008/2010. A fronte di ciò la Corte ha reputato irrilevante l'assoluzione del IO, pronunciata dal Tribunale di Lanciano con sentenza del 29/04/2015 per fatti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al procedimento nel quale era stata chiesta a carico del proposto la misura custodiale, senza dar conto di tale sovrapposizione di risultanze e del contrasto emergente al loro interno e senza indicare non solo se e in che misura i fatti oggetto di quella sentenza, pronunciata con formula dubitativa, potessero ancora valorizzarsi ai fini in esame ma neppure quali altri fatti, risalenti ai medesimi anni, potessero valere da soli a rendere inconferente quell'esito assolutorio.
4.2. Tenendo conto di quanto si è già rilevato in ordine alla specifica necessità di porre a fondamento di misure di prevenzione, correlate a pericolosità generica, elementi di fatto precisi e lo specifico accertamento di fatti delittuosi, essendo insufficiente sia il riferimento alla mera pendenza di procedimenti penali, in assenza della specifica indicazione degli elementi idonei a lumeggiare fattispecie delittuose, sia la generica attribuzione della qualità di evasore fiscale, di per sé non comportante un'attività delittuosa, è d'uopo rilevare come la Corte si sia in concreto sottratta all'onere di procedere ad un'attenta perimetrazione della pericolosità del IO, in rapporto alla progressiva acquisizione di quote sociali e beni. Relativamente agli anni '90 fino al 2000, peraltro periodo rilevante in relazione all'acquisizione delle quote di VI RE s.r.I., la Corte ha fatto riferimento a condanne per reati fiscali di natura contravvenzionale, per il reato di cui all'art. 464 cod. pen. e alla qualità di evasore fiscale, emergente da 14 fallimenti subiti: ma in concreto non ha esposto le ragioni per cui tali elementi consentissero di affermare che il IO all'epoca fosse soggetto dedito a traffici delittuosi o avvezzo a vivere con i proventi di attività delittuose, non meglio precisate. Correlativamente, per il periodo successivo, la Corte ha dato conto di un patteggiamento per bancarotta semplice e di una condanna per bancarotta fraudolenta, oltre che di procedimenti in ordine ai quali non ha specificato l'esito e neppure puntualmente descritto gli elementi idonei a delineare a carico del IO fattispecie delittuose, tali da consentire di affermare non sulla base di generiche attitudini, bensì in rapporto a fatti precisi e non sporadici, che egli fosse dedito a traffici delittuosi o incline a vivere dei proventi di delitti. Per contro la Corte ha reputato irrilevante, come si è detto, la sentenza di assoluzione, peraltro senza indicare, a fronte dell'analisi iniziale che quel procedimento comprendeva, in che misura gli altri elementi valessero a suffragare la pericolosità del proposto al momento dell'ulteriore acquisizione di beni e quote societarie. Per tale via risulta ravvisabile una violazione del principio esposto nella sentenza di annullamento con rinvio, rilevante agli effetti dell'art. 627 cod. proc. pen., e la violazione dei presupposti previsti per l'adozione della confisca di prevenzione.
5. Sono inoltre fondati gli altri motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di legge derivante da omessa o apparente motivazione in ordine ai presupposti fondanti la confisca, in particolare relativi al giudizio di sproporzione.
5.1. A fronte del canone dettato nella sentenza di annullamento con rinvio, alla cui stregua la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto procedere alla puntuale disamina della documentazione prodotta dalle difese, destinata a suffragare le allegazioni difensive, concernenti sia, in prima battuta, il carattere non fittizio delle intestazioni sia comunque la disponibilità di risorse idonee all'acquisizione delle quote societarie e l'autonoma capacità patrimoniale delle società acquisite, la Corte ha fatto leva sul preteso accumulo da parte del IO di ricchezze illecitamente provenienti da evasione fiscale e bancarotte e sul progressivo accrescimento delle sue proprietà, in assenza di risorse finanziarie, emergenti dagli accertamenti svolti. Ha dunque valorizzato la qualità di dominus delle varie società, attribuita al IO, desumendola dalle procure a lui rilasciate, dal fatto di disporre di una grossa villa, costituente la sua residenza, intestata a VI RE s.r.l., dall'assenza di disponibilità in capo agli apparenti soci, a lui legati da rapporti di parentela o affinità. 15 L 5.2. Va però osservato che in tale percorso la Corte ha sostanzialmente riprodotto gli argomenti del Tribunale, che la Corte di appello dell'Aquila aveva confermato, senza dar conto delle relazioni tecniche poste dalle difese a sostegno dei propri assunti, il che aveva comportato l'annullamento con rinvio. In particolare le allegazioni difensive erano volte a dimostrare che tutte le società a mano a mano acquisite attraverso esborsi modesti, di per sé rientranti nelle disponibilità dell'BB e del DEFI, erano state in grado di acquisire un autonomo equilibrio patrimoniale e finanziario, avvalendosi di mutui bancari ma non di contributi esterni, se del caso provenienti da risorse immesse dal IO. Ciò avrebbe dovuto valere anche per l'acquisizione di numerosi immobili, secondo quanto esposto nella propria relazione dal dott. Repaci, che con riguardo a VI RE aveva anche posto in luce la favorevole contingenza costituita da una prima acquisizione da NA AP, non accompagnata da ulteriori esborsi. D'altro canto era stata dedotta la ragione della disponibilità della villa da parte del IO ed era stato segnalato come la disponibilità di risorse in capo ai soci valesse a disarticolare il ragionamento incentrato sulla qualità di dominus rivestita dal IO. A fronte di tutto ciò, la Corte ha sostanzialmente omesso di fornire una corrispondente motivazione, essendosi limitata ad affermazioni apodittiche in ordine all'inidoneità delle relazioni del consulente dott. Repaci, senza alcun specifico esame dei contenuti delle stesse e delle argomentazioni difensive a supporto. Il pur esiguo valore di acquisizione delle quote e il consistente valore degli immobili a mano a mano acquisiti avrebbe dovuto dunque essere valutato in rapporto alle deduzioni formulate dalle difese e alle relazioni tecniche destinate a suffragarle, solo alla luce di tale analisi potendo la Corte giungere alla conclusione dell'inadeguatezza di quelle deduzioni, fermo restando che la stessa Corte ha omesso di dar conto di quali diversi accertamenti si sia avvalsa. Tutto ciò vale per VI RE, RO e Erpool, omogenee risultando le ragioni di censura e analoghi i profili di motivazione apparente emergenti dal decreto in questa sede impugnato. D'altro canto l'omessa analisi di tali specifici punti si riflette anche sul collegato tema del carattere fittizio o meno delle intestazioni, a fondamento del quale un ruolo centrale era stato attribuito alla mancanza in capo agli intestatari di risorse adeguate.
5.3. Relativamente alla società L'Era Antica s.r.l., intestata al ricorrente IO SM LE, figlio del EN, la Corte ha parimenti omesso di 16 valutare le deduzioni difensive, incentrate sulla modestia delle somme necessarie per la costituzione, di cui il ricorrente aveva la disponibilità, sull'autonomia di detta società da tutte le altre, avuto riguardo al carattere del tutto eterogeneo del suo oggetto, sulla circostanza che la società si occupava di vendita di cose usate in conto terzi, senza necessità di esborsi, sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese da AR JE. La Corte ha finito per valorizzare la presunzione correlata al rapporto di stretta parentela, ma ha omesso di confrontarsi con le deduzioni concernenti la disponibilità delle modeste somme di impianto e ha inoltre avvalorato quanto emergente dalla deposizione della AR, senza esaminare le articolate doglianze formulate dalla difesa in ordine al contenuto della deposizione e alla credibilità della dichiarante. Quanto poi all'immobile sito nel Comune di Montesilvano, la Corte si è limitata a rilevare che il IO SM LE, che ne risulta intestatario, non disponeva di risorse idonee, peraltro non esaminando la deduzione difensiva riguardante le ragioni di quell'intestazione, nel quadro di rapporti intercorsi tra RO e Orizzonte Costruzioni.
5.4. Si tratta in tutti questi casi di violazione di legge riconducibile sia all'art. 627 cod. proc. pen., essendo stata elusa la precisa direttiva contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio, sia all'art. 125 cod. proc. pen,. essendo ravvisabili altrettanti profili di omessa o apparente motivazione, inidonea a dar conto del convincimento della Corte, fondato sulla valutazione critica di tutti gli elementi acquisiti in contraddittorio e specificamente dedotti nei motivi di impugnazione.
6. In conclusione, sulla base dei rilievi fin qui formulati, si impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Così deciso l'11/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Giovanni Conti. Sqruk Depositato In Cancelleria 19 GEN 2018 oggi, IL FUNZIONARIO CAUDIZIARIO Pieta Esposito