Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale.
Commentari • 2
- 1. Misure di prevenzione e Corte europea, in attesa della CorteFrancesco Menditto · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La Corte di cassazione, con la sentenza che si segnala, affronta il tema della compatibilità con la Cedu delle misure di prevenzione personali applicabili ai soggetti cd. pericolosi generici, divenuto di stringente attualità dopo la sentenza della Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia. Il Giudice di legittimità, ribadendo una giurisprudenza risalente al 2015 e ormai consolidata, delinea la tassatività delle categorie di pericolosità – conformemente a quanto richiesto dalla Corte europea – attraverso un articolato ragionamento che sembra rivolgersi alla Corte costituzionale che dovrà a breve …
Leggi di più… - 2. GANGEMI C. ITALIA: UN NUOVO PARADIGMA INTERPRETATIVO PER L’APPLICAZIONE DELLE CONFISCHE DI PREVENZIONE AI PERICOLOSI GENERICI?Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
00349-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - Sent. n. sez. 2196/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.29460/2016 - Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS IO nato il [...] a [...] avverso il decreto del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA RM sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG M.F. Loy, che le chiesto didicerarsi impermissibile il ricorso.місолю -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania, con decisione del 31 maggio 2016 ha disposto la revoca della misura di prevenzione personale applicata a SC MA (classe '55) in primo grado (che era stata indicata in anni tre di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e, al contempo, ha confermato in parte la confisca dei beni oggetto di apprensione in primo grado, così realizzando una confisca disgiunta, basata sulla valutazione incidentale di pericolosità relativa ad un determinato arco temporale (anni 2007/2009). I beni oggetto di confisca sono analiticamente indicati in dispositivo e sono rappresentati da due unità immobiliari nella misura di un terzo, dalle quote sociali di pertinenza del SC MA nella srl Supermercato Umberto, e nei valori depositati su numerosi depositi bancari accesi tra il 2007 e il 2009 (intestati allo stesso proposto e al coniuge MI RA IA). In sintesi, la Corte di secondo grado : -riteneva di circoscrivere la constatazione di pericolosità soggettiva di SC MA al periodo 2007/2009, con revoca ex tunc della misura personale per assenza del presupposto della attualità della pericolosità (la decisione di primo grado è intervenuta RY nel 2015, quando il soggetto non poteva più dirsi 'pericoloso' per assenza di dati dimostrativi a sostegno di simile prognosi); - al contempo riaffermava in positivo tale condizione soggettiva, relativamente agli anni 2007-2009, in ragione dell'esame dei contenuti di un titolo cautelare emesso in sede penale per il delitto di usura, attività commessa in danno di più persone e per tempo consistente.
1.1 La valutazione incidentale di pericolosità viene ribadita, per detto periodo, in virtù dei contenuti di intercettazioni di conversazioni (già oggetto di valutazione in sede cautelare penale) che 'delineano una attività ben avviata e organizzata di prestiti di denaro da parte dei camponenti della famiglia SC in cambio di assegni con scadenza a breve termine e tassi variabili tra il 5 e il 10% mensile' (così a pag. 14 del decreto). Le attività di captazione hanno fatto emergere l'esistenza di più soggetti vessati (oltre a quelli identificati nel titolo cautelare) e il coinvolgimento attivo del proposto si desume dai contenuti delle conversazioni, sì da poter affermare senza dubbio alcuno che tale 272 of attività illecita era in corso tra il 2007 giugno 2009. Ne deriva l'inquadramento 'storico' nelle categorie criminologiche di cui all'art. 1 d.lgs. n.159 del 2001, lettere a) e b).
1.2 Quanto alla confisca disgiunta (realizzata sulla base del principio di correlazione temporale valorizzato da Sez. U. ric. Spinelli del 2014) la Corte di merito evidenzia inoltre che: negli anni 2007 e 2008 è stata verificata una manifesta sproporzione tra redditi conseguiti e investimenti realizzati (si rinvia, sul punto, ai contenuti del provvedimento di primo grado) che il SC non è stato in grado di giustificare, anche valutandosi i contenuti della consulenza di parte (che viene definita scarsamente attendibile e generica circa il prelievo di somme elargite come premi di produttività, peraltro di spettanza delle compagini societarie e non dei singoli soci); corretto è l'impiego, da parte del Tribunale in primo grado, delle tabelle ISTAT in tema di spesa media del nucleo familiare. Vengono pertanto confiscati i soli beni realizzati con investimenti sproporzionati e acquisiti nel periodo di ricostruita pericolosità.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - SC MA. E' stata, inoltre, depositata memoria in data 31.5.2017. 2.1 Al primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e mera apparenza di motivazione in riferimento alla valutazione incidentale di pericolosità di SC MA. Si contesta in particolare il riferimento contenuto nel decreto impugnato alla esistenza di una struttura organizzata - su base familiare - dedita all'usura. Non vi è stata contestazione associativa in sede penale ove sono state elevate contestazioni solo in riferimento a due persone offese e il riferimento appare del tutto - লা abitrario. Non poteva parlarsi, pertanto di 'abitualità delittuosa' (neanche per il limitato arco temporale stabilito dalla Corte di Appello) nè è stata realmente argomentata la tendenza a servirsi di profitti illeciti per sostenere il tenore di vita. Si trattava, infatti, di condotte episodiche e correlate alla tipologia di attività di impresa commerciale svolta dal nucleo familiare.
2.2 Al secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione in riferimento al giudizio di sproporzione. Si ripropone il tema dei 'premi di produzione', indicati come fattore di riequilibrio. Si evidenzia che la spiegazione di tale modalità di accrescimento del reddito personale fornita nella consulenza di parte era del tutto congrua e la si ripropone nel testo del ricorso. Si ripropone, inoltre, il tema della 'capitalizzazione delle risorse', con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza e si contesta l'avvenuto utilizzo degli indici Istat sui consumi medi del nucleo familiare.
2.3 Nella memoria depositata in vista dell'udienza si introduce, inoltre, l'ipotesi di contrasto della vigente disciplina delle misure di prevenzione personali per pericolosità 'generica' con i principi contenuti nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sulla 3 base dell'arresto Corte Edu De MM
contro
Italia del febbraio 2017, con correlata richiesta di sollevare incidente di legittimità costituzionale (ai sensi dell'art. 117 Cost.).
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
3.1 Conviene esaminare, in premessa, il tema sollevato con la memoria da ultimo depositata, risultando preliminare la valutazione circa l'effettiva necessità o meno di investire la Corte Costituzionale dell'invocata questione di compatibilità tra il sistema legislativo delle misure di prevenzione ed i principi contenuti nella Convenzione Europea (in particolare rilevano l'art. 7 della Conv. in punto di prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli delle proprie condotte e l'art. 1 prot. 1 in tema di tutela della proprietà). Va anzitutto affermato, sul tema, che lì dove sia individuabile una «potenziale tensione>> tra una o più norme di legge ordinaria e i principi della Convenzione Europea (per come gli stessi vivono nella interpretazione loro data dalla Corte di Strasburgo, primo - anche se non unico interprete di quel testo) il giudice interno, prima di investire la Corte - Costituzionale (ai sensi dell'art. 23 legge n.87 del 1953 ed in rapporto ai parametri di rilevanza e non manifesta infondatezza) ha il preciso dovere più volte sottolineato dal - giudice delle leggi di ricorrere allo strumento della interpretazione -costituzionalmente e convenzionalmente - conforme delle disposizioni in rilievo, nel senso che la questione va を 17 sollevata solo nel caso in cui il testo della disposizione (o delle disposizioni) non sia interpretabile in modo tale da evitare ogni potenziale conflitto di significato precettivo. Si veda, in proposito, quanto di recente ribadito da Corte Cost. sent. n. 109 del 5 aprile 2017: [..] nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima (sentenze n. 68 del 2017, n. 276 e n. 36 del 2016). In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso - convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto disposto dall'art. 117, primo comma, Cost. deve - sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009). C.-) Dunque, per stare al caso in esame, soltanto nell'ipotesi in cui le disposizioni applicate al SC art. 1,co.1 lett. a) e b), del d.lgs. n.159 del 2011 per il loro obiettivo contenuto - - linguistico e significato precettivo, si rivelassero inconciliabili con i principi della Convenzione (per come interpretati dalla Corte Edu e dallo stesso giudice comune) si 4 verrebbe a determinare la necessità di rimettere la quaestio all'esame del giudice delle leggi.
3.2 Il ricorrente, al fine di stimolare la rimessione del ricorso alla Corte Costituzionale cita l'arresto della Grande Camera Corte Edu nel caso De MM
contro
Italia, del 23.2.2017, dei cui contenuti è necessario - sia pur brevemente - dare conto. E' noto che con tale decisione la Corte Edu ha evidenziato, in un caso in cui era stata riconosciuta (esclusivamente in primo grado, ma con immediata sottoposizione, come previsto dalla legge, e annullamento in secondo grado) l'appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna ( al par. 117 di tale decisione si ritiene che che la legge esaminata - n.1423 del '56 - non contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare - in simile visione - la scelta applicativa dall'apprezzamento di condotte predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di pericolosità, con eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2 Protocollo n.4 della Convenzione, del 16 novembre 1963, disposizione posta a tutela della libertà di Riy circolazione). Giova, in particolare, riportare un passaggio argomentativo di tale sentenza, nel modo che segue : [ .. 116. A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte costituzionale italiana ha annullato la legge nei confronti di una categoria di persone che ha ritenuto non fossero definite in maniera sufficientemente dettagliato, ovvero coloro "che per le manifestazioni cui hanno dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere"(si veda la sentenza n. 177 del 1980, paragrafo 55 supra). La disposizione pertinente non era più in vigore all'epoca in cui sono state applicate al ricorrente le misure contestate. Per quanto riguarda tutte le altre categorie di soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione, la Corte costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956 conteneva una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di comportamento che si riteneva rappresentassero un pericolo per la società. Ha concluso che la semplice appartenenza a una delle categorie di persone di cui all'articolo 1 della Legge non era un motivo sufficiente per l'applicazione di una misura di prevenzione;
al contrario, era necessario accertare l'esistenza di uno specifico comportamento che indicasse che l'interessato costituiva un pericolo reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione non potevano quindi essere adottate sulla base di un semplice sospetto, ma dovevano essere basate su una valutazione oggettiva degli "elementi fattuali", che rivelavano il comportamento abituale della persona e il suo tenore di vita, o specifici segni esteriori delle sue tendenze criminali (si veda la giurisprudenza della Corte costituzionale esposta ai paragrafi 45-55 supra) . 117. La Corte osserva che, nonostante il fatto che la Corte costituzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri da utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero necessarie, l'applicazione di tali misure resta legata a un'analisi prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le "prove fattuali" o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione. La Corte ritiene pertanto che la Legge in questione non contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società ...] . Ora, la valutazione espressa dalla Corte Edu sulla 'cattiva qualità' della legge (viene esaminata, in tale arresto, la l.n.1423 del '56, ma ciò non ha rilievo di ridimensionamento della valenza della decisione, essendovi sostanziale continuità normativa con il testo di legge vigente) in punto di chiarezza e precisione delle categorie criminologiche astratte, con riflessi negativi in punto di prevedibilità delle 'conseguenze sfavorevoli' del proprio agire (e correlato eccesso di discrezionalità del giudice) è, indubbiamente, un segnale di 'sofferenza' di un sistema come quello della prevenzione italiana (quantomeno nel rapporto tra contenuti degli arresti di legittimità e decisioni di merito non sempre in linea con i medesimi), sistema che tende a porsi con sempre maggior forza in termini di R 'alternativa' alla risposta sanzionatoria penale, con avvertita necessità di cautela sul terreno delle garanzie fondamentali. Tuttavia pare di poter affermare che tale giudizio, a ben vedere influenzato da un caso concreto (avvenuto nel 2008) che indubbiamente reca in sè elementi di sfiducia verso la reale portata 'tassativizzante' delle previsioni di legge (ma con avvenuta esclusione della pericolosità in appello), da un lato non può atteggiarsi a giudizio demolitorio dell'intera piattaforma normativa interna (posto che la stessa Corte Edu ha in più occasioni evidenziato la legittimità convenzionale e, in qualche caso, la sostanziale doverosità di una frazione dell'ordinamento giuridico che contenga aspetti, anche individualizzanti, tesi alla prevenzione delle condotte aggressive verso beni giuridici primari) dall'altro tende a valorizzare quell'atteggiamento interpretativo - espresso in tempi più recenti da questa Corte di legittimità già teso a riconoscere portata 'tassativa' alla fase cd. constatativa - del giudizio di prevenzione, con necessario rispetto della portata di 'connotazione' delle scelte linguistiche operate dal legislatore nella costruzione del primo 'gradino' del giudizio prevenzionale, rappresentato dalla iscrizione del proposto nella categoria criminologica tipica sulla base di 'fatti'. In altre parole, la valutazione negativa espressa dalla Corte Edu nel caso De MM può essere recepita e posta a fondamento di un incidente di legittimità costituzionale in 6 quanto si condivida il passaggio 'centrale' di tale arresto, rappresentato (al di là delle circostanze del caso di specie portato a Straburgo) dall'assenza di «denotazione fattuale>> contenuta nelle previsioni di legge incidenti sul tema, che in virtù di tale eccessiva - elasticità consegnerebbero nelle mani del giudice un congegno normativo essenzialmente discrezionale e basato su 'sospetti', nel cui ambito il giudizio prognostico di pericolosità sociale (inteso come concreta probabilità della commissione di condotte devianti e lesive di beni fondamentali) finisce con il non derivare da una precedente analisi di 'fatti', unica operazione che, in teoria, lo consentirebbe. Se ciò fosse rispondente al quadro normativo, sia per come scritto che per come applicato dalla giurisprudenza interna restando qui all'esame delle lettere A e B dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 -, la proposizione della questione di legittimità costituzionale sarebbe indubbiamente doverosa. Ma il Collegio ritiene che l'analisi del testo di legge e dei più recenti arresti interpretativi, al di là dei sempre possibili casi di 'cattiva applicazione' delle disposizioni in rilievo (che è fenomeno diverso rispetto alla 'cattiva qualità' della legge) conducano ad un apprezzamento diverso. RM 3.3 Va infatti rilevato che, seguendo il percorso tracciato da questa Corte in diversi arresti, addirittura antecedenti rispetto alla citata pronunzia della Corte Edu (si veda, in particolare, quanto affermato da Sez. I,n. 31209 del 24.3.2015, ric. IA;
Sez. II,n. 26235 del 4.6.2015, ric. Friolo;
Sez. I,n. 43720 del 11.6.2015, ric. Pagone;
Sez. I¸n. 16038 del 2.2.2016, ric. Targia), il giudizio di prevenzione, con riferimento, alla fondamentale attribuzione alla persona del proposto della condizione di «pericolosità»>, lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di 'inquadramento' del soggetto in virtù dell'apprezzamento di fatti in una delle categorie criminologiche 'tipizzanti' di rango legisitivo, e ciò sia sul fronte della cd. pericolosità generica che di quella qualificata. In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due fasi (secondo una linea espressa in Sez. I, n. 23641 del 11.2.2014, ric. Mondini, cui si rinvia per le argomentazioni) è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 cod.pen.. Come è stato osservato in diverso arresto (sentenza IA, cit.), che il Collegio condivide e fa proprio, nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di fatti>> idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e 7 all'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n.159 del 2001 :[ .. l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. VI¸n. 38471 del 13.10.2010, rv 248797 ), di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta' a misura patrimoniale, lì dove in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca 'disgiunta' . Affermare la «attualità» della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicchè la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, RT condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da rienersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo n.159 del 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010), le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva), il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come 'fonte giustificatrice' di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile 8 componente «ricostruttiva» del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di «fatti» idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto «colpevole» o «non colpevole>> in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso>> in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di pericolosità. L'iscrizione in tali categorie criminologiche rapportata ai sottostanti - elementi di fatto è condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nell'art. 1 comma 3 della legge-delega del 13.08.2010 n. 136 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonche' la delega al Governo in materia di normativa antimafia), che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia;
che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di E prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosita' del soggetto. Ciò, peraltro, rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n.177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei 'soggetti proclivi a delinquere' : invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale..; nonchè l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerose questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della legge 1423 del '56: ' non è esatto che dette misure ..possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;
l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona.. ].
3.4 Dunque, nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura della legge vigente fornite da questa Corte di legittimità - già negli anni 2014-2016 - è ben presente la considerazione 9 del giudizio di prevenzione come giudizio «ricostruttivo» di condotte materiali, tali da consentire il - preliminare ma non decisivo - inquadramento criminologico del soggetto in una delle 'descrizioni legislative' integranti la specifica categoria di destinatari, e ciò esclude che ci si trovi in presenza di un effettivo 'contrasto' tra il testo di legge in esame (art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011) e i principi convenzionali. La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli 'ordinari' compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da 'quelle' risultanze probatorie è oggettivamente influenzato (come accade, a ben vedere, nel sistema cautelare penale, ai sensi degli articoli 273 e 274 del codice di rito). In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, dal caso esaminato in sede sovranazionale e dai contenuti di tale decisione è necessario ad avviso del Collegio - - trarre, come conseguenza, non già la denunzia di incostituzionalità quanto il rafforzamento della - già espressa considerazione per cui la descrizione della 'categoria RM criminologica' di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha il medesimo valore>> che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica).
3.5 Ciò rende, come si è detto, non condivisibile anche alla luce delle più recenti linee interpretative interne il giudizio negativo espresso dalla Corte Edu nel caso De - MM in punto di 'qualità della legge', nel senso che le disposizioni di riferimento, qui limitate ai casi di "dedizione abituale a traffici delittuosi" (lettera a, art. 1 co.1), e/o al H 11 'vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose (lettera b)" contengono spunti tassativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto del canone logico- olecto gre giuridico della prevedibilità, richiamato nella decisione Corte Edu). Ciò, ovviamente, nella misura in cui tale approccio 'tassativizzante' alla lettura delle norme venga rispettato in concreto, sulla base di precedenti interni già orientati in tale direzione (tra cui il citato arresto IA e le successive decisioni di analogo segno sul tema della pericolosità generica, tra cui, di recente Sez. I, n. 36258/2017, e Sez. V, n. 6067/2017). Va ricordato, infatti, che l'orientamento interno cui si presta adesione è teso in primis ad una interpretazione di significato più pregnante, rispetto al passato, del termine delittuose» utilizzato dal legislatore in entrambe le disposizioni in rilievo. 10 Parlare di 'traffici delittuosi' o di proventi di 'attività delittuose' in senso non generico, significa come si è detto nei citati arresti che, pur senza indicare le fattispecie - - incriminatrici specifiche (tecnica utilizzata, di contro, nell'art. 4 stessa legge, ove si richiede l'indizio di commissione del delitto x o y), il legislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che - seppure con valutazione incidentale operata dal giudice della prevenzione - ha, in precedenza, commesso dei 'delitti' consistenti in attività di intermediazione in vendita di beni vietati (traffici delittuosi) o genericamente produttivi di reddito (provento di attività delittuose). In altre parole, il 'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che vuoi facendosi riferimento ad accertamenti - realizzati in sede penale che attraverso una autonoma ricostruzione incidentale (non contraddetta, però, da esiti assolutori in sede penale) - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante. Come si è detto in precedenti arresti, occorre argomentare, in ipotesi di applicazione della misura, sui seguenti aspetti : Rit a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento) o caratterizzate da un particolare modus operandi (il traffico); c) la destinazione, almento parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare (per l'ipotesi di cui alla lettera b). Da tali aspetti deriva l'eventuale inquadramento soggettivo (parte constatativa) cui si ricollega funzionalmente il successivo giudizio prognostico di pericolosità, come prima descritto.
3.6 Ora, è appena il caso di notare che la principale obiezione mossa a tale chiave di lettura anche in prese di posizione autorevoli della dottrina è quella della - accentuazione di 'assimilazione' tra le misure di prevenzione (tradizionalmente intese come misure ante o praeter delictum) e le misure di sicurezza post delictum. Tale obiezione, per il vero, può ritenersi non decisiva, sia perchè valorizza aspetti dogmatici (rispetto ad una linea interpretativa basata sul testo di legge e resa ancor più e necessaria dalla segnalata necessità di evitare potenziali contrasti tra la legge i principi for costituzionali e sovranazionali); sia perchè non tiene conto della fondamentale differenza che rimane tra le due tipologie di misure preventive (ben definite dalla stessa Corte Cost. 11 come due species di un unico genus - sent. n.291 del 2013 - il che ben fa comprendere le marcate affinità di sistema), e che si va qui a ribadire. Mentre le misure di sicurezza, ontologicamente, seguono il giudicato sul reato specifico cui sono correlate, le misure di prevenzione per pericolosità generica qui in trattazione possono precederlo (e sono correlate ad un qualsiasi delitto produttivo di reddito) se ed in quanto il giudice della prevenzione - come ogni soggetto giudicante cui viene attribuito un potere ricostruttivo valuti, in fase constatativa ed ai suoi propri fini, come 'commessi' dal soggetto alcuni dei delitti idonei a connotarne la condizione. E' evidente che tali condotte potrebbero essere (e spesso, nella concreta applicazione sono) già coperte da giudicato di condanna, ma ciò non equivale ad assimilare le due classi di misure, posto che le misure di prevenzione mantengono una ragion d'essere di natura essenzialmente anticipatoria (rispetto agli esiti dei giudizi penali correlati) e di verifica 'complessiva' della condotta tenuta dal soggetto in un determinato arco temporale, specie a fini di eventuale applicazione della confisca disgiunta, misura di prevenzione patrimoniale che appare correlata come il caso in esame dimostra ad un - - giudizio constatativo di pericolosità di tipo 'storico', data la mancanza di attualità della condizione. Va, pertanto, ribadita la linea interpretativa sostenuta negli arresti citati.
4. Respinta, per le ragioni sin qui indicate, la richiesta formulata nella memoria, vanno Ry esaminati gli originari motivi di ricorso.
4.1 Il primo motivo è infondato. La Corte di merito restringe la constatazione di pericolosità facendole assumere valenza meramente 'storica' (a fini di confisca disgiunta, con revoca della misura personale) e ricollegandola al periodo in cui le captazioni di conversazioni - realizzate in sede penale - consentono di attribuire al SC il compimento di più condotte di usura. In ciò l'operazione valutativa risulta non solo corretta (si tratta di un lasso temporale accettabile, pur se alquanto ristretto) ma aderente alle linee interpretative prima ricordate, atteso che risultano utilizzati e, in parte, rielaborati autonomamente i contenuti di una indagine penale (sfociata nella emissione di un titolo cautelare) che la parte ricorrente non contesta sotto il profilo della utilizzabilità ma sotto quello della persuasività. E sul punto non può evitare di osservarsi che se già in sede penale è inibita a questa Corte di legittimità la 'rivalutazione' del contenuto di captazioni, nei limiti della logicità del percorso tenuto in sede di merito, a maggior ragione a simile rivalutazione non può accedersi in sede di ricorso per cassazione in tema di prevenzione, ove le deduzioni ammissibili sono limitate alla violazione di legge (come è noto risulta sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e 12 logicità -motivazione apparente o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice;
ex plurimis, v. Sez. I 26.2.2009, rv 242887). Peraltro, anche la contestazione della assenza di prova circa la ricorrenza del presupposto della avvenuta destinazione dei profitti illeciti a sostenere il tenore di vita (il vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) è infondata. La fattispecie di riferimento va identificata nella previsione di legge di cui alla lettera b dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011, il che implica che la quota di profitti illeciti qui - derivante dal delitto di usura abbia sostenuto non necessariamente bisogni primari - (anche in parte) ma il tenore di vita complessivo, aspetto che la Corte di Appello ha congruamente apprezzato, anche in rapporto alla segnalata sproporzione, nel periodo in esame, tra redditi e investimenti realizzati. Ciò perchè il profitto illecito, in presenza di constatazione della sproporzione ha, per logica, concorso nel, seppure parziale, soddisfacimento dei consumi familiari, sì da consentire le operazioni di accantonamento di risorse investite, per lo più, in acquisti immobiliari.
4.2 Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Vengono riproposti temi di merito interni alla valutazione della sproporzione, su cui la motivazione della Corte di secondo grado non può dirsi apparente, essendo state prese in considerazione le obiezioni difensive e i contenuti della consulenza di parte. Inoltre, va qui ribadito che nel compiere tale operazione di comparazione, correttamente i giudici del merito hanno fatto riferimento alla incidenza dei costi di sostentamento del nucleo familiare desunti dalle analisi ISTAT, posto che il reddito rilevante al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto va inteso nella redditività netta. il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per gli acquisti è infatti rappresentato dalla 'quota' di risparmio, ossia da ciò che risulta disponibile operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita. Ciò posto, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente illogici o incogrui. Nel caso in esame risultano applicati indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell'ISTAT, al fine di determinazione presuntiva delle spese di mantenimento nella zona interessata, con procedura valutativa che non risulta dunque fondata su ipotesi arbitrarie ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi, tale essendo l'ordinario compito dell' Ente in questione ( sulla legittimità del metodo, Sez. I, n. 52058 del 10.6.2014; Sez. V, n. 20743 del 7.3.2014; nonchè Sez. IV, n. 4110 del 7.12.2012, rv 255079). deiE' evidente che dette elaborazioni matematiche di osservazioni massive comportamenti forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, ma ed è questo il punto da un lato la - norma azionata non è norma incriminatrice ma norma facoltizzante la confisca di 13 prevenzione che, pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) e dall'altro la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (la giustificazione della provenienza). Dunque il ricorso alle medie statistiche risulta in tale ambito del tutto legittimo, sempre che i contenuti economici non siano 'smentiti' nel caso concreto e, sul tema, il ricorso pecca di genericità. Il ricorso va pertanto rigettato, nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Antonella Patrizia Mazzei Jr. mazze подр DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GEN 2018 L GAN CANCELLIERE ની સ PI E T Pietro Di Meoy R O C 14