Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 349
CASS
Sentenza 15 giugno 2017

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale.

Commentari2

  • 1Misure di prevenzione e Corte europea, in attesa della Corte
    Francesco Menditto · https://dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 349
Data del deposito : 15 giugno 2017

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