Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, là dove l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il proposto, invece, non è titolare di alcun interesse ad impugnare qualora intenda unicamente ottenere la restituzione dei beni intestati a terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2016, n. 40008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40008 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
асой 40 0 0 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 893/2016 FRANCO FIANDANESE -Presidente - REGISTRO GENERALE MIRELLA CERVADORO N.42117/2015 GEPPINO RAGO IN TUTINELLI Rel. Consigliere - - COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere IN TUTINELLI;
Pasqual FIMIANI che lu lette/sentite le conclusioni del PG dett. chinte ann ars e promediments cen Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 2 luglio 2015, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato il decreto applicativo di misura di prevenzione della confisca adottato in data 23 luglio 2013 dal Tribunale di Chieti.
2. In particolare, la Corte ha ritenuto che PO EN dovesse essere ritenuto soggetto dedito traffici delittuosi in conseguenza di tutti gli elementi di indagine acquisiti (accertamenti della Guardia di Finanza, risultanze delle indagini bancarie, mancanza di possibili causali commerciali a base delle fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti) tanto da poter ricondurre la posizione del ore predetto alla figura di evasione fiscale socialmente pericoloso e comunque a quella di soggetto dedito a delitti con evidenti risvolti patrimoniali. Segnala la Corte che il medesimo soggetto risulta essere indagato ed imputato in vari procedimenti e aver subito condanne per reati di frode fiscale, sottrazione di scritture fiscali, falso, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, uso di marchi contraffatti. La falsa intestazione delle società in oggetto della confisca a favore dei terzi è stata desunta dalla mancanza di competenze specifiche dei parenti e dei soggetti che risultavano partecipanti alla società, dalla mancanza in capo a costoro di capacità economiche tali da consentire di alimentare le medesime società, dai consistenti acquisti e dalla conseguente insostenibilità degli impegni finanziari. E' stato inoltre ritenuto qualificante il fatto che sia stato proprio il proposto a movimentare i conti e a prendere accordi con le banche come emerso dalle dichiarazioni di funzionari di banca. A riscontro di ciò, si evidenzia il fatto che il proposto è anche indagato per reati edilizi e in materia di sicurezza sul lavoro nella veste di gestore della ERVIN Immobiliare e che lo stesso PO si era riservato la disponibilità di una villa costruita dalla società ERVIN Immobiliare In sintesi, il Tribunale rileva come la ERVIN Immobiliare abbia acquisito o realizzato in un periodo prossimo al 2008 circa 60 immobili il cui valore risulta assolutamente sproporzionato alle somme dichiarate dai protagonisti della vicenda, contestualmente ai fatti e nel periodo precedente e successivo.
3. Avverso tale provvedimento, ricorrono per cassazione PO EN, AB FA e ELCE CA, PO AS ER. PO EN ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
3.1.1 Violazione di legge con riferimento all'articolo 10, 24,27 del decreto legislativo 159/11 nonché agli articoli 178-179-125 cod. proc. pen. Lamenta in particolare il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di proroga del termine di legge di anni uno e mesi sei dal deposito del ricorso ai fini della decisione dell'impugnazione, l'inutile decorso del termine stesso e la 2 conseguente inefficacia del provvedimento con restituzione al ricorrente del bene a lui sequestrato. Il ricorrente ricostruisce l'iter processuale evidenziando il susseguirsi di meri rinvii anche conseguenti a dedotte incompatibilità e a richieste di estensione, la mancanza di contraddittorio, la presenza nel collegio di un giudice di cui era stata implicitamente ritenuta l'incompatibilità, l'assoluta assenza di motivazione di tale provvedimento in quanto fondata sulla affermazione della complessità degli accertamenti sul rilevante compendio immobiliare oggetto del provvedimento. Complessità di accertamenti che materialmente non vi erano stati come dimostrato dall'entità della motivazione e dalla durata dell'udienza.
3.1.2. Violazione di legge con riferimento agli articoli 10-24-26 del decreto legislativo 159/2011 in relazione alla presenza di una motivazione apparente o inesistente e alla mancanza di presupposti di legge per disporre la confisca. Premette il ricorrente di agire nella qualità di sottoposto a misura di prevenzione personale e titolare della disponibilità di cespite rientrante nel patrimonio della ERVIN Immobiliare e quindi interessato al provvedimento. In tale veste lamenta una totale dissociazione tra la materia trattata nel giudizio di appello e il contenuto delle motivazioni in conseguenza della mancata valutazione delle memorie e dei documenti prodotti depositati in sede di appello a sostegno dei motivi articolati nell'atto introduttivo. Si afferma in sostanza essere stati ignorati la relazione tecnico contabile depositata in data 5 dicembre 2014, la documentazione reddituale dei presunti prestanome AB FA e ELCE CA depositata in data 10 aprile 2014, la sentenza del Tribunale di Lanciano di assoluzione con formula piena da una serie di reati fiscali imputati a PO EN e AB FA. Tali elementi, a detta del ricorrente, avevano carattere decisivo in quanto riguardavano proprio i profili di capacità reddituale dei soci, argomentazione centrale nella motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la difesa argomenta che fin dalla sua nascita della società ERVIN Immobiliare avrebbe avuto la possibilità di gestire l'ingente patrimonio immobiliare detenuto in relazione al fatto che questa si è accollata una serie di mutui afferenti agli immobili senza versare alcuna somma e che tale circostanza avrebbe dovuto guidare la valutazione della effettiva capacità patrimoniale dei soci. Contesta che possa attribuirsi carattere indiziante né alla identità di sede delle società in quanto motivata da ragioni di ottimizzazione delle risorse né alla disponibilità di una villa delle società da parte del proposto dovendosi comunque ritenere che l'uso dell'immobile della società fosse coerente al ruolo e alla retribuzione del proposto. AB FA e ELCE CA hanno articolato i seguenti motivi di ricorso.
3.2.1 Violazione di legge con riferimento agli articoli 10-24-27 del decreto legislativo 159/011 anche in relazione agli articoli 178-179-125 cod. proc. pen.. Si tratta della pedissequa riproposizione del primo motivo di ricorso di PO EN.
3.2.2 violazione di legge in relazione agli articoli 19-24-26 del decreto legislativo 159/2011 anche in relazione all'articolo 125 cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca dei beni con motivazione solitamente inesistente meramente apparente di carenza di presupposti di legge. Si tratta della riproposizione degli stessi motivi in diritto al secondo motivo del ricorso proposto da PO EN ed identica l'indicazione della documentazione non valutata. I ricorrenti affermano che tale omessa valutazione risulterebbe decisiva ai fini della legittimità del provvedimento della effettività della motivazione. Ribadisce che l'elemento centrale a cui la Corte non avrebbe offerto alcuna risposta è dato proprio dalla peculiarità di costituzione della società che non avrebbe avuto necessità di alcun esborso all'origine essendosi accollata i mutui degli immobili che aveva acquistato. Lamentano che il DERE non è stato nemmeno indicato come impugnante nel provvedimento di secondo grado. Ancora, il i ricorrenti evidenziano l'illogicità delle deduzioni effettuata dalla Corte e di fatto che tali deduzioni non permettono di superare quanto emerge dalla documentazione depositata, soffermandosi in particolare sulla valenza della sentenza di assoluzione depositata (menzionata nel provvedimento impugnato) e sulla portata della consulenza in atti depositata. PO AS ER ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
3.3.1 Violazione e falsa applicazione degli articoli 10-24-27 del D. Lgs. 159/2011 anche in relazione gli articoli 178-179-125 cod. proc. pen. Si tratta della pedissequa riproposizione del primo motivo di ricorso di PO EN.
3.3.2 violazione e falsa applicazione degli articoli 10-19-24-26 del decreto legislativo 159/2011. Si tratta della pedissequa riproposizione dei motivi di diritto a fondamento del secondo motivo di ricorso di PO EN. Identica è anche l'indicazione della documentazione depositata. Il ricorrente afferma sussistere un travisamento delle dichiarazioni di ER SI evidenziando inoltre l'illogicità delle conclusioni che la Corte ha tratto con specifico riferimento alla società ERA ANTICA, in particolare in relazione all'effettiva titolarità a carico di PO EN. Lamenta inoltre il ricorrente la mancanza di una specifica valutazione tecnica con riferimento a tale società e la mancanza, sempre con riferimento a tale società, di elementi istruttori effettivi che potessero dimostrare la funzione di amministratore di fatto svolto da PO EN. 4 4. Il Procuratore Generale - dott. Pasquale Fimiani - ha depositato conclusioni scritte in cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. In particolare, ha evidenziato che, quanto alla dedotta inefficacia del provvedimento di confisca, la proroga disposta dalla Corte d'appello ha natura amministrativa, non giurisdizionale, e quindi non deve essere pronunciata in contraddittorio;
che la motivazione di tale provvedimento non risulta apparente o apodittica posto che l'individuazione del patrimonio oggetto di confisca era stata già effettuata e quindi non vi era alcun profilo di genericità. Rileva tuttavia il Procuratore Generale, quanto alla contestata mancanza di motivazione sulla illiceità della provenienza delle fonti reddituali, che la Corte non si sarebbe confrontata con le specifiche censure dei ricorrenti facendo riferimento ad un principio -quello per cui era possibile sottoporre confisca di di prevenzione anche i beni acquisiti prima delle manifestazioni pericolosità- ormai superato da una pronuncia sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015 - Rv. 262603, Spinelli) per cui si appaleserebbe la necessità di una nuova valutazione alla luce della mutata giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il primo motivo, sostanzialmente formulato in maniera sovrapponibile in tutti i ricorsi, con cui si lamenta l'illegittimità del provvedimento di proroga del termine di legge di anni uno e mesi sei dal deposito del ricorso ai fini della decisione dell'impugnazione, l'inutile decorso del termine stesso e la conseguente inefficacia del provvedimento, risulta manifestamente infondato. Deve infatti rilevarsi che la motivazione del provvedimento di proroga, esplicita ed effettiva, si fonda sulla sussistenza di un patrimonio immobiliare rilevante e quindi su una delle cause tipiche che legittimano l'adozione del contestato provvedimento. Il fatto che oggetto del decidere sia un compendio immobiliare rilevante è incontestato e permette di ritenere effettivo il motivo. Il grado di rilevanza di tale circostanza ai fini del decidere risulta essere valutazione di merito e per altro verso la doglianza relativa allo scarso - - approfondimento di tale tema non appartiene ad alcun profilo riguardante la omessa o apparente motivazione quanto piuttosto a un sindacato sulla adeguatezza e logicità della motivazione stessa. Nel caso di specie tuttavia vertendosi in materia di misure di prevenzione tale tipo di sindacato è precluso - essendo l'impugnazione concessa unicamente per violazione di legge.
6. Il secondo ordine di motivi articolato dai ricorrenti attiene a una lamentata violazione di legge con riferimento agli articoli 10-24-26 D Lgs 159/2011 in relazione alla presenza di una motivazione apparente o inesistente e alla mancanza di presupposti di legge per disporre la confisca. 5 6.1 Sul punto, per quanto riguarda la specifica legittimazione del preposto a far valere motivi anche relativi alla posizione dei terzi asseritamente interposti, va premesso che il proposto è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi quando esplicita le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256265). Di contro, non si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale nel procedimento di prevenzione, sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario (Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013, Rv. 259510; Sez. 2 n. 15474 del 20/01/2012, Rv. 252811; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, Rv. 249499). Tale orientamento si fonda sulla lettura dell'interesse a contestare la interposizione fittizia come esclusivamente diretto ad ottenere la restituzione del bene, in quanto la legittimazione alla impugnazione spetterebbe solo al terzo, ovvero all'unico avente diritto alla restituzione. L'impugnazione del proposto può anche non essere diretta alla restituzione ma piuttosto a sostenere la non riconducibilità dei beni al proprio patrimonio ai fini della revisione del giudizio di sproporzione. Posto che l'incisione patrimoniale che consegue alla confisca di prevenzione si fonda sulla valutazione della sproporzione del patrimonio riconducibile al proposto rispetto alle risorse legittime disponibili, non può negarsi che esista un interesse del presunto interponente a contestare la riconducibilità dei beni dei terzi al suo asse patrimoniale ed a contestare sotto tale specifico profilo il giudizio di sproporzione e, in ultimo, la legittimità del vincolo reale. Il motivo di ricorso risulta quindi ammissibile in ragione del fatto che, in materia di misure di prevenzione il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia ed a dimostrare la esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari laddove dimostri che la esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di proporzione e, dunque, sulla legittimità della confisca di prevenzione;
il proposto non ha invece alcun interesse laddove intenda ottenere la restituzione dei beni intestati ai terzi. (Sez. 2, Sentenza n. 30935 del 07/05/2015 Rv. 264295).
6.2 Il motivo di ricorso relativo alla mancanza dei presupposti di legge per disporre la confisca e alla omessa valutazione della documentazione depositata è sostanzialmente proposto da tutte le difese. 6 6.2.1 Quanto alla doglianza presentata dal proposto relativa alla insussistenza dei presupposti per disporre la misura patrimoniale di prevenzione e alla solo apparente motivazione sul punto, deve rilevarsi che come del resto ribadito da recente pronuncia a sezioni unite (SS UU, Sent. 4880/2014, Spinelli) presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione for patrimoniale risulta essere non solo la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, con specifico riferimento al momento dell'acquisto dei beni medesimi. In sostanza, ad assumere rilievo non è tanto la condizione di pericolosità sociale del titolare in sé considerata quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene. In tale modo resta esaltata la funzione preventiva della confisca, in quanto volta a prevenire la realizzazione di ulteriori condotte costituenti reato, stante l'efficacia deterrente della stessa ablazione. In sostanza, la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera sul bene acquistato, ma non già in dimensione statica, ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull'assioma dell'oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere o sia appartenuto - ad una delle categorie - soggettive previste dal legislatore. L'anzidetto riflesso finisce, poi, con l'oggettivarsi", traducendosi in attributo obiettivo o "qualità" peculiare del bene, capace di incidere sulla sua condizione giuridica. La sussistenza della pericolosità sociale al momento dell'acquisto risulta tema non svolto nell'ambito dell'impugnato provvedimento sia in conseguenza del richiamo a orientamento medio tempore disatteso da questa stessa Corte, sia in conseguenza della mancata esplicita valutazione della sentenza del Tribunale di Lanciano di assoluzione con formula piena da una serie di reati fiscali imputati a PO EN e AB FA e che sembrerebbe aver fondato il giudizio stesso di pericolosità. Sotto tale aspetto, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente annullamento della pronuncia con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame.
6.2.2 Quanto ai rimanenti profili sollevati dalle difese con specifico riferimento alla prova della provenienza illecita e della sproporzione tra spese collegate agli acquisti ed effettiva disponibilità patrimoniale, deve rilevarsi che l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza. E' significativo, del resto, che identico regime 7 probatorio sia stato riprodotto nell'art. 24 del c.d. "codice antimafia", in base al quale l'applicazione della confisca è subordinata ad una serie di parametri probatori, così individuabili (nell'ordine della prospettazione normativa): a) mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione;
b) titolarità o disponibilità, a qualsiasi titolo, degli stessi beni, da parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, od alla propria attività economica;
c) provenienza dei beni, che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Resta quindi salva la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo - per quanto si detto anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione. Nel caso di specie, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non si è concretizzato nella mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, avendo piuttosto avuto ad oggetto elementi fattuali specifici e attinenti all'origine delle società e delle iniziative immobiliari. La mancata valutazione, nemmeno in termini sommari, della relazione tecnico contabile depositata in data 5 dicembre 2014 e della documentazione reddituale dei presunti prestanome AB FA e ELCE CA depositata in data 10 aprile 2014 ha di fatto determinato una apparenza della motivazione in punto determinazione degli oneri assunti e conseguente sproporzione tra questi e le disponibilità patrimoniali effettive;
profilo la cui mancata valutazione non permette di ritenere effettiva la motivazione sulle modalità di acquisto dei beni. (Sulla rilevanza di tali profili si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015 Rv. 264461).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Franco Fiandanese) DEPOSITATO IN CANCELLERIA franco fandanny (dott. EN Tutinelli) 26 SET. 2016 Oggi IL CANCELLIERE MA E NI NT R P U S