Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA 01 IN NOME DEL POPOLOPOPOLO 40 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 19631/98 Rep. 1954 dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 11680 dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 12.12.2000 dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR dal Sig. SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto 11-APR-2001 IL CANCELLIERE da NT IN, elettivamente domiciliata in Roma, via XX settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Franco Dell'Erba, che la ne difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Mario Marone, giusta de- CANCELLER lega in atti. ricorrente
contro
La Mannheim Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Romei n. 27, presso lo studio dell'avv. Maurizio Romagnoli, che la difende, giusta delega in atti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia stud dal Sig. CASA MASSI per diritti €1.55 MAG-200 2036/2000 Oggetto: Risarcimento danni IL CANCELLIER
contro
AG RT. intimato avverso la sentenza n. 1389/97 della Corte d'appello di Torino, emessa il 31 ottobre 1997 e depositata il 10 novembre 1997 (R.G. 39/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 di- cembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Franco Dell'Erba; udito l'avv. Maurizio Romagnoli;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mac- carone, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo NT IN convenne in giudizio, davanti al Tribu- nale di Torino, AG RT e la Mannheim Assicurazioni S.p.A. al Лил fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti nel sinistro automobilistico verificatosi in Torino alle ore 13,45 del 7/4/89, allorché l'automobile A112 da lei condotta sul Corso In- ghilterra veniva in collisione con la vettura Saab dell'AG che pro- veniva da Via Vassalli Eandi a forte velocità. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto AG contestò ogni sua responsabilità, deducendo che l'attrice aveva impegnato l'incro- cio col rosso ed era andata ad urtare contro la fiancata destra della propria auto e che egli aveva tentato di accelerare al solo scopo di evitare di essere investito. 2 La convenuta assicurazione non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Torino respinse la domanda attrice. Tale decisione, impugnata dalla NT, fu confermata dalla Corte d'appello di Torino. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso NT IN. AG RT non ha svolto attività difensiva. La Mannheim Assicurazioni S.p.A. ha depositato procura e il suo difensore ha partecipato alla discussione della causa. Motivi della decisione I giudici di merito hanno accertato, in linea di fatto, che A- TI IN, alla guida di un'autovettura Autobianchi, senza guardare davanti a sé e senza decelerare, si era immessa nell'area dell'incrocio, quando il segnale del semaforo era passato al rosso in relazione alla sua direzione di marcia ed al verde per l'autovettura Saab, condotta da AG RT;
questi aveva tentato di accelerare e di cambiare direzione nel vano tentativo di evitare la collisione;
nes- suna responsabilità poteva essere attribuita all'AG, con esclusione quindi della presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Premesso quanto sopra si osserva che con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione e falsa applicazione delle norme sul codice della strada e dell'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che i giudici di merito non hanno considerato il fatto 3 che l'AG procedeva a velocità elevata in violazione delle norme che prescrivono di moderare la velocità e di adottare tutte le altre pre- cauzioni necessarie nell'atto di impegnare un incrocio. Si deduce al- tresì che al fine di escludere il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 2054 c.c., non era sufficiente l'avere accertato in concreto la colpa della NT;
sarebbe stato, infatti, necessario accertare che l'altro conducente, e cioè l'AG, si era uniformato alle regole di comune prudenza, alle norme sulla circolazione ed aveva posto in atto tutti gli accorgimenti possibili per evitare il sinistro. La censura è infondata. Non vi è stata, infatti, da parte della Corte di appello di Mes- sina, alcuna violazione della regola posta dall'art. 2054 c.c. È pacifi- co, invero, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che la presunzione di colpa posta, ex art. Que 2054, comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive respon- sabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altri termini la prova liberatoria dalla presunzione di colpa di cui al- l'art. 2054 c.c. da parte del conducente per i danni prodotti dalla cir- colazione del veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza. Non controversi, in diritto, i principi che precedono, si osserva che nella specie i giudici del merito hanno escluso che vi fosse la prova di una velocità non moderata dall'auto condotta dal- l'AG nella fase immediatamente precedente lo scontro ed hanno ac- certato che il predetto AG aveva posto in essere l'unica manovra di emergenza possibile per evitare lo scontro con l'auto della NT che aveva affrontato l'incrocio nonostante l'accensione della luce rossa del semaforo, cosicché unica responsabile doveva essere rite- nuta quest'ultima, mentre l'AG non solo non aveva posto in essere nu alcun comportamento colpevole ma aveva fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. In base a questo accertamento di fatto, esattamente i giudici di merito hanno escluso la possibilità del ricorso alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c. Con il secondo motivo si denuncia: Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente apprez- zato il materiale probatorio sottoposto al loro esame traendone con- seguenze non in linea con la realtà dei fatti, specie in punto di veloci- 5 tà tenuta dall'auto dell'AG e di accertamento del momento in cui la NT iniziò l'attraversamento dell'incrocio rispetto al cambia- mento della luce del semaforo. La censura non può trovare accoglimento. Deve escludersi, in primo luogo, che i giudici di appello ab- biano come si assume - - omesso qualsiasi motivazione, a suffragio della conclusione raggiunta, tenuto presente che - dopo avere espo- sto nelle pagine iniziali della sentenza tutte le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della tesi della esclusiva re- sponsabilità della NT nella causazione del sinistro - dalla pa- gina 7 alla pagina 9 sono analiticamente descritte tutte le emergenze di causa e analizzate, nessuna esclusa, tutte le tesi difensive della medesima NT, allora appellante. Chu Il motivo, inoltre, non può trovare accoglimento neppure in riferimento al denunciato vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, atteso che la ricorrente pur denunciando, nella intestazione, violazione dell'art. 360 n 5 c.p.c., in realtà, contra le- gem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità il quale non è un processo di terzo grado nel quale sot- - toporre ad un nuovo giudice, diverso da quelli che in precedenza hanno esaminato la vertenza, gli elementi di fatto già acquisiti in atti e da questi valutati - pretende una nuova valutazione, da parte di questa Corte, di tutte le circostanze di fatto tenute presenti dai giu- dici di secondo grado. In particolare, al riguardo, deve ribadirsi, che si può giungere alla cassazione della sentenza per il vizio di cui al- 6 l'art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando l'omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione concerna un punto decisivo così come emerge dal ragionamento compiuto dal giudice nella sentenza, ma non quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un valore e un significa- to non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti, con la conse- guente inammissibilità del ricorso con cui la parte si limita a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, risolvendosi la questione in un inutile tentativo di riesame del merito. Sempre sul punto specifico, inoltre, non può tacersi che in tema di incidenti stradali, la ricostru- zione delle modalità del fatto generatore del danno (cioè del verifi- carsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti гл dei singoli soggetti e l'evento danno, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il pro- cedimento posto a base delle conclusioni sia, come nella specie, ca- ratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico. Ora, nella specie, la Corte d'appello ha preso in esame tutte le prove offerte dalle parti, ha compiutamente esaminato le censure mosse dalla NT contro la sentenza di primo grado, ha spiegato le ragioni per le quali le stesse non potevano essere condivise, ed, ha infine, con motivazione adeguata, dato conto del perché unica re- sponsabile del sinistro dovesse essere ritenuta la detta NT, cosicché nessuna critica può essere mossa alla sentenza impugnata 7 sotto il profilo della violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a rifondere alla Mannheim Assicurazioni S.p.A. le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 20.000 oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 dicembre 2000. Il Presidente Raped from Il Consigliere est. С мороно 109T 250.000 IL CANCELLIERE C1 BEST hoooo Giovanni Giambattista h0000 TOT.290000 Depositata in Cancelleria Oggi, 11lì 11 APR 2001 IL CANCELLIERE 2 A Giovanni Giambattisteery R M P E N S Z O A I U 2008 E S T R ENTRATE. O APR C 3 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 DELLE in data 2 4 Serie AGENZIA 149,77 .. Registrato Corvini € IPPO) ain. 47139. versate Area (Dott.ssa Maria Crazia DLP #Responsabile Service Atti Giug Il Dirigento 002 (Dr. M. RACCICH p. 8