Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 2
Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si censurava il differente giudizio di attendibilità di due prove dichiarative espresso dal giudice della prevenzione rispetto a quello della cognizione, nonché il travisamento delle dichiarazioni di un collaboratore, utilizzate dal giudice della prevenzione per provare fatti, che, a dire del ricorrente, non dimostravano).
Commentari • 8
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RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 5 novembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava il decreto del Tribunale di Milano con il quale era stata applicata allo stesso la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di accesso allo stadio e ai luoghi limitrofi entro il raggio di 2000 metri durante le manifestazioni sportive. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il B. proponendo un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011; la prescrizione integrativa di non accedere allo stadio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2016, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
6 6 36/ 1 6 ༢. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ARTURO CORTESE Dott. N. 4/2016 MARGHERITA CASSANO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - N. 39514/2014 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND VA N. IL 12/03/1961 SCHIAVONE CESIRA N. IL 27/09/1960 avverso il decreto n. 169/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PASSVE PRIANI CHE HA CHIESTO LA DECLARATORIA DI INARRI SIBIUTA DFL ARICARSO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli revocava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposta a PA NI con decreto del 16/4/2013; revocava, altresì, il sequestro di prevenzione e la confisca concernente due libretti postali intestati a AR PA e a SC SI e confermava nel resto il decreto del Tribunale di Napoli. Tale decreto aveva disposto la confisca di quote sociali, azioni, ditte individuali, saldi di conto corrente, fabbricati, automobili, polizze assicurative e altri libretti postali: tutti beni intestati a PA NI, da solo o in comproprietà con la moglie SC SI nonché, con riferimento a 500 azioni della Eurotrading S.p.A., a PA PI. L'atto di appello segnalava l'assoluzione di PA NI dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e sosteneva che gli acquisti dei beni erano stati effettuati con i redditi leciti dei coniugi PA - SC, in buona parte dichiarati, in altra parte percepiti "a nero" dal primo in qualità di geometra. Gli appellanti ricostruivano la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile sito in VE, per buona parte ottenuto con un'apertura di credito presso una finanziaria e due prestiti bancari nonché con un contributo regionale;
avanzavano ulteriori specifiche considerazioni per i restanti beni confiscati. La Corte territoriale osservava che la difesa di PA non aveva contestato la valutazione del Tribunale della perdurante operatività del clan SS;
rilevava che il giudice della prevenzione deve sì, prendere atto, dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo, ma può far derivare dai fatti acquisiti nel processo penale indizi che militino a favore della sussistenza della pericolosità del soggetto;
riteneva che dagli atti del processo emergesse la pericolosità di PA, che aveva avuto un ruolo in una vicenda estorsiva facente capo al clan SS e che traeva profitto dalle estorsioni perpetrate dal clan presso i cantieri: PA aveva rapporti economici risalenti con il clan, dal principio degli anni '90 fino al 2007. La Corte riteneva che, all'epoca del decreto emesso dal Tribunale (2013) sussistesse l'attualità della pericolosità del soggetto, ma che essa fosse venuta meno successivamente, con conseguente revoca ex nunc della misura di prevenzione personale. Con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, la Corte osservava che PA PI non aveva presentato appello e che PA NI 2 non aveva impugnato la confisca delle azioni della Eurotrading S.p.A.. Secondo la Corte, i ricorrenti non avevano provato, nemmeno fornendo un principio di prova, di avere percepito ulteriori redditi "in nero" in aggiunta a quelli oggetto di denuncia;
cosicché i coniugi PA e SC non erano riusciti a provare la liceità del capitale di lire 18.000.000 utilizzato per l'acquisto nel 1994 dell'immobile sito in VE. In effetti, il reddito dichiarato era a malapena sufficiente per l'ordinario sostentamento del nucleo familiare ed, inoltre, l'acquisto era avvenuto in un periodo in cui PA era in affari con SS NI. Il contributo erogato dalla Regione Campania, pari a lire 9.296.000, era stato erogato successivamente all'acquisto e, quindi, non poteva essere stato utilizzato per esso. Gli acquisti posti in essere successivamente non trovavano giustificazione nei redditi della coppia: era vero che, dal 1995 al 1999, PA aveva stipulato in rapida successione tre contratti di mutuo, ma i mutui successivi avevano lo scopo di estinguere quello immediatamente precedente, cosicché le somme ottenute non potevano essere addizionate. La Corte sottolineava che, subito dopo l'acquisto dell'immobile di VE, a partire dal 1995 la famiglia aveva assunto un onere pari a lire 1.000.000 mensili nei confronti di una finanziaria di durata quasi decennale: impegno assunto in un anno in cui PA aveva dichiarato perdite e la moglie un reddito minimo. Nonostante questo impegno gravoso, PA aveva fondato un'agenzia immobiliare e acquistato azioni a nome della figlia PI;
successivamente aveva anche acquistato una quota di una società esercente attività di ristorazione. In definitiva, secondo la Corte, tutti gli investimenti effettuati nel periodo 1994 - 2006 non erano frutto di redditi lecitamente prodotti, in quanto eccessivi e sproporzionati rispetto alle entrate ufficiali e realizzatisi nel periodo in cui PA aveva intrecci finanziari con il clan SS.
2. Ricorre per cassazione il difensore di PA NI e SC SI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente argomenta in ordine ai rapporti tra dibattimento penale (nel quale PA NI era stato assolto da tutte le imputazioni) e giudizio di prevenzione e sottolinea che il giudice della prevenzione aveva recuperato quattro elementi probatori emersi nel dibattimento, che non avevano ottenuto alcun riscontro, giungendo tuttavia ad affermare l'esistenza di un rapporto privilegiato intrattenuto negli anni tra PA e i promotori del clan SS. In particolare, la Corte, in sede di prevenzione, aveva ritenuto accertato che PA si fosse prestato a svolgere il ruolo di intermediario nella materiale 3 ricezione del "pizzo" tra vittime ed estorsori, mentre, sul punto, il Giudice del dibattimento aveva ritenuto non attendibili le persone offese. Analogamente, il racconto del collaboratore di giustizia D'Avanzo su una estorsione risalente al 1992 non era stato ritenuto attendibile dalla Corte dibattimentale e, soprattutto, il giudice del dibattimento aveva escluso che l'episodio concernesse con certezza un'estorsione, poiché mancava la prova che PA ricevesse un prezzo per conto della lavanderia di SS CA superiore a quelli di mercato. Ancora, i collaboratori di giustizia D'Avino non avevano permesso di qualificare come illeciti i rapporti tra PA e i EL SS nel settore del cemento, relativi agli anni '80; infine la conversazione ambientale non permetteva di creare un fumus di appartenenza o vicinanza mafiosa, atteso che l'indagine penale non aveva consentito di individuare una sola operazione finanziaria e/o immobiliare riconducibile a membri del clan SS in cui PA NI avesse fatto da intermediario. Di conseguenza, doveva essere censurata la sintesi della motivazione del decreto nella parte in cui addebitava al PA un rapporto di colpevole cointeressenza economica con il clan SS intercorso tra i primi anni '90 e il 2007. In effetti, nel 1992 PA aveva brevemente lavorato come dipendente nella lavanderia di SS CA ma, fino al 2003, non vi era traccia della sua presenza. Il Giudice della prevenzione aveva addirittura addebitato al ricorrente un ruolo apicale nemmeno contestato nel processo. In definitiva, alla data della decisione di primo grado (2012) non sussistevano elementi per ritenere PA soggetto socialmente pericoloso. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto e per la revoca della misura di prevenzione personale con effetto ex tunc, con conseguente revoca dell'obbligo di versamento della cauzione e annullamento della conferma delle statuizioni della confisca. Il ricorrente contesta, inoltre, l'affermazione del decreto secondo cui i redditi ulteriori dei due coniugi non erano stati dimostrati: piuttosto, nell'atto di appello si era lamentata la mancata valutazione della percezione della somma di lire 14.000.000 da parte della SC a titolo di indennità di maternità, negli anni 1982 e 1985, e della proposta di accertamento con adesione avanzata nell'anno 1988. Con riferimento all'acquisto della casa di VE (1992), il ricorrente sottolinea che i coniugi non avevano mai sostenuto che il "buono casa" erogato dalla Regione fosse stato utilizzato per l'acquisto: il denaro era stato impiegato 4 per la ristrutturazione dell'immobile. La Corte aveva sottolineato genericamente che l'anno di acquisto coincideva con i rapporti economici con SS CA: ma non aveva tenuto conto dei redditi pregressi, dichiarati o meno, percepiti da entrambi i coniugi negli anni '80. In definitiva, mancava del tutto la prova che l'acquisto fosse stato finanziato con il reimpiego di capitale illecito, mentre la Corte non specificava nemmeno quale fosse la somma necessaria ai due coniugi per il mantenimento del nucleo familiare. Altrettanto illogica era l'affermazione secondo cui anche i successivi acquisti derivavano da guadagni illeciti, in quanto discendenti da un iniziale accumulo di capitale illecito: la confisca avrebbe potuto essere disposta solo in presenza di prova invece insussistente che gli atti successivi alla compravendita del 1994 fossero avvenuti attraverso il reimpiego di proventi da attività illecita. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Si deve ricordare che, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 D. L.vo 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi degli artt. 4 legge 1423 del 1956 e 3 ter legge 575 del 1965), avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, regime che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015). Il regime è stato riaffermato dalle S.U. di questa Corte, che hanno statuito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, 5 Rv. 260246) 2. Poiché il ricorso è proposto sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, occorre verificare quali argomentazioni siano riconducibili al primo motivo e quali al secondo. -In realtà non essendo stata dedotta l'assenza di motivazione (del resto improponibile, attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, che ha ampiamente valutato i motivi di appello) l'unica censura - rientrante nella violazione di legge riguarda i rapporti tra il processo penale e quello di prevenzione. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014 - dep. 22/07/2014, Grillone, Rv. 260482; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014 - dep. 04/12/2014, Catalano, Rv. 261591); in effetti, il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale;
né assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. 2, n. 2542 del 09/05/2000 - dep. 18/09/2000, Coraglia, Rv. 217801). Tuttavia il ricorso è inammissibile anche sotto questo profilo. Lo dimostra la sua impostazione del tema: il ricorrente ammette che "un conto è l'accertamento della responsabilità penale mentre ben altro è il percorso logico che porta a qualificare la responsabilità del soggetto, in funzione di misure di sicurezza o di prevenzione, poiché nel secondo caso i principi costituzionali relativi alla libertà personale, alla tipicità, tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici, alla funzione rieducativa della pena, alla inviolabilità della proprietà privata, devono fare i conti con i principi, a 6 loro volta costituzionalmente garantiti, della prevenzione sociale e dell'ordine pubblico"; quindi accetta il principio dell'autonomia dei due procedimenti così come enunciato nel decreto impugnato. Tuttavia, la domanda di fondo che prelude alla trattazione del ricorso è se "pur nell'autonomia che contraddistingue le due fasi, si può nel procedimento di prevenzione limitarsi a dedurre e recuperare pedissequamente quegli stessi elementi che, nel giudizio in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, abbiano dato una chiave di lettura negativa rispetto all'ipotesi d'accusa, ovvero insufficiente, quando non contraddittoria": quesito che fa emergere prepotentemente il diverso vizio, quello di motivazione che, infatti, viene esplicitamente formulato ("quando è che l'autonomia valutativa sfocia in giudizio arbitrario, ponendosi in contrasto con i precetti di cui alle lett. b) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen.?") e successivamente applicato a ciascuno dei quattro elementi probatori che il giudice della prevenzione avrebbe tratto dagli atti del processo di cognizione. Infatti il giudice della prevenzione avrebbe ritenuto attendibile IE PE e IC che, invece (quanto al contributo di PA) il giudice della cognizione avrebbe ritenuto inattendibili;
analogamente quanto a D'Avanzo con riferimento alle estorsioni commesse per conto della lavanderia industriale di SS CA;
le dichiarazioni del collaboratore D'Avino sarebbero state utilizzate per provare fatti che esse non dimostravano, mentre l'intercettazione ambientale era insufficiente a fondare un fumus di appartenenza o vicinanza mafiosa. Come si vede, si tratta di censure concernenti il travisamento della prova o la manifesta illogicità della motivazione, in nessun modo inquadrabili nella violazione di legge. Che ad essere dedotto sia un vizio della motivazione si ricava ancora più chiaramente dalle considerazioni successive, relative alla valutazione sintetica operata dalla Corte, che avrebbe omesso di confrontarsi con un dato processuale (un vuoto temporale tra il 1992 e il 2003 nei rapporti tra PA e SS) e avrebbe stravolto il significato e la portata di un dato probatorio emerso nel processo penale. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle misure patrimoniali: la Corte non avrebbe tenuto conto delle somme ottenute dalla SC a titolo di indennità di maternità e avrebbe complessivamente errato nel ritenere che le somme spese per l'acquisto dell'abitazione di VE non 7 provenissero dai redditi leciti della coppia, censura ampiamente argomentata con argomenti di merito, che, quindi, può essere qualificata come denunciante un travisamento della prova o un'insufficienza (non assenza) della motivazione o una sua manifesta illogicità. Il ricorso, in definitiva, è inammissibile in quanto fondato su motivi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato e non su quello di violazione di legge.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gennaio 2016 I PresiJ anua Il Consigliere estensore Cortes Giacomo Rocchi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8