Sentenza 26 ottobre 2015
Massime • 2
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari.
Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene.
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- 1. Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestatihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestatihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestatihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestatihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 8922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8922 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2015 |
Testo completo
8 9 2 2/ 1 6 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - - Consigliere - N. 1450 ALFREDO GUARDIANO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 24932/2014 Dott. PAOLO MICHELI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO 1 - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: +6 PO MI N. IL 20/09/1962 IN ON N. IL 18/10/1984 avverso il decreto n. 40/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. Amonio Gabelle, che le conclune fu l'immi lito nomo are Per. è il ngeth ore now the inhonic lette le memore defortato;
як . Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24/03/2014, depositata in data 09/05/2014, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta da RC PO e da TA OV avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, in relazione alla somma di euro 188.990,00, derivante dalla vendita di un immobile acquistato il 29/02/2009 e poi rivenduto in data 08/11/2011 con contratti a nome della OV, ma con provvista riconducibile alle disponibilità del PO.
2. Nell'interesse del PO e della OV sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, che si affidano a quattro motivi, il cui contenuto è nella sostanza sovrapponibile, con la conseguenza che, per comodità espositiva, verranno enunciati congiuntamente nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 10, comma 4 e 117 del d. lgs. n. 159 del 2011, 597 e 603 cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello all'udienza del 24/03/2014, con la quale è stata disposta l'acquisizione della documentazione depositata dal P.M. e dal P.G. in data 05/02, 18/02, 20/02 e 24/03/2014. 2.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge. Con una prima articolazione, si osserva che il decreto impugnato è sorretto da motivazione mancante o carente, in quanto fondata su documentazione illegittimamente acquisita, per le ragioni indicate con il primo motivo. Con una seconda articolazione, si rileva che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le censure articolate con il gravame, occupandosi della pericolosità sociale del PO, anziché dell'oggetto del procedimento di prevenzione, ossia della somma di denaro ricavata dalla OV per effetto della vendita del suo appartamento. Al riguardo, si osserva: a) che, con sentenza n. 28564 del 07/06/2013, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, che aveva confermato la decisione del G.i.p. di non convalidare il sequestro della medesima somma di denaro, poi oggetto di confisca;
b) che, nella motivazione della citata sentenza n. 28564 del 2013, legge che il PO, all'epoca in cui era stato eseguito il pagamento della maggior parte del prezzo, non era assoggettabile ad alcuna misura di prevenzione patrimoniale;
c) che, peraltro, il decreto impugnato aveva assolutamente h omesso di motivare in ordine alla dedotta impossibilità di applicare retroattivamente le misure di prevenzione patrimoniali previste dal d.l. n. 92 del 1 2008 e dalla I. n. 94 del 2009; d) che nessuna risposta era stata fornita dalla Corte territoriale alla contestazione della qualifica del PO come soggetto socialmente pericoloso, con particolare riferimento alla correlazione temporale tra la presunta pericolosità e il momento dell'acquisto dell'immobile; e) che del pari si registra il silenzio della Corte d'appello sulla archiviazione, da parte dell'autorità giudiziaria svizzera del Canton Ticino, dell'indagine per riciclaggio, relativa al periodo 2008 - 2009 e ai conti correnti dei quali PO disponeva in Svizzera.
2.3. Il terzo motivo dei ricorsi (in realtà, nel ricorso della OV esso non è numerato, ma comunque si colloca tra il secondo e il quarto motivo), si lamenta violazione di legge, per assenza di prova (o anche del semplice sospetto) della provenienza illecita del bene confiscato, ossia del denaro ricavato dalla vendita del bene. Si aggiunge: a) che contrasta con l'art. 24, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011 la conclusione della Corte territoriale secondo cui sono assoggettabili a confisca anche le attività derivanti dal reato di evasione fiscale;
b) che l'affermata assenza di guadagni leciti del PO non era sorretta da elementi di fatto;
c) che nessuna argomentazione era stata spesa per dimostrare l'illecita provenienza del bene confiscato, comunque non riconducibile ad alcuna delle categorie indicate dal comma 1, del citato art. 24; d) che il procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 28564 del 07/06/2013 aveva statuito che il PO, all'epoca, non poteva essere assoggettato a misure di prevenzione;
e) che nessuna argomentazione era stata dedicata alla già ricordata archiviazione del procedimento per riciclaggio pendente in Svizzera;
f) che il conto corrente svizzero intestato al PO era stato alimentato dalla provvista proveniente da altro conto svizzero intestato alla moglie, LA AR, e presentava, nel momento in cui venne pagato il prezzo dell'immobile acquistato dalla OV, un saldo di circa 330.000,00 euro;
g) che i conti correnti accesi nel Principato di Я Monaco erano alimentati tramite bonifici provenienti dalla Svizzera;
h) che le argomentazioni della Corte territoriale, quanto alla non identificabilità dell'origine della provvista presente sui conti, scaturivano dalla criticata adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, relativo ai proventi dell'evasione fiscale;
i) che la ritenuta assenza di guadagni leciti da parte della moglie del PO non era sorretta da alcun elemento di riscontro probatorio;
I) che le affermazioni della Corte d'appello, quanto all'assenza di attività lecite del PO e della moglie, nel momento in cui quest'ultima, nel 1991, aveva acquistato un immobile a Cologno al Serio erano prive di prova, quanto alle attività della AR e quanto al se, all'epoca, ella e il PO costituissero un unico nucleo famigliare, in definitiva, basandosi su un'illegittima inversione dell'onere 2 probatorio, lesiva del principio del contraddittorio;
m) che, del pari, non era rintracciabile alcuna motivazione rispetto all'intervenuta assoluzione del PO dal reato di rapina ossia dall'unico reato a lui addebitato in epoca recente e coeva alla misura di prevenzione patrimoniale 2.4. Con il quarto motivo dei ricorsi si lamenta violazione di legge, rilevando che TA OV non è soggetto proposto e non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011 3. È stata depositata, in data 21/04/2015, memoria nell'interesse del PO e, in data 21/10/2015, memoria nell'interesse del PO e della OV. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del PO è inammissibile, giacché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013 - dep. 17/02/2014, Canarelli, Rv. 259510). Nella memoria depositata in data 21/10/2015 si invoca, a sostegno della contraria soluzione, il rilievo che l'interesse ad impugnare si identifica nel vantaggio conseguito attraverso l'eliminazione di un atto lesivo dalla sfera giuridica dell'interessato e può concernere anche effetti extra penali, quali il nocumento personale e sociale derivante da una decisione. In tale prospettiva, si assume che, anche in caso di intestazione dei beni oggetto di confisca a terzi, il proposto conserva l'interesse a contestare l'accertamento incidenter tantum della sua pericolosità. Inoltre, siffatto interesse scaturisce sia dalla partecipazione del proposto al procedimento sia dalla circostanza che, in caso di confisca di beni я intestati a terzi, egli è esposto al concreto pregiudizio della restituzione del tantundem. Si tratta, tuttavia, di considerazioni che non colgono nel segno, sia perché le critiche svolte nel secondo e nel terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del PO, più che l'accertamento della pericolosità, investono la sua attualità e sempre al fine di giustificare, in vista dell'obiettivo perseguito della restituzione del bene, la liceità delle fonti da cui era stata tratta la provvista per l'acquisto (si legge a pag. 9 del ricorso: "tutto ciò che rileva in questo motivo di ricorso è l'assoluta mancanza di motivazione (e la conseguente violazione di legge) circa la correlazione tra pericolosità e acquisto del bene"); sia perché la prospettiva di un'azione restitutoria dell'interposto nei confronti dell'interponente non ha alcun 3 fondamento, una volta che risulti accertato, nei confronti del primo, che quest'ultimo ha adoperato risorse del secondo per rendersi fittiziamente intestatario di un bene. Peraltro, nel caso di specie, non viene neppure in rilievo una formale cessione tra il PO e la OV, con la conseguenza che non si riesce ad intendere di quale corrispettivo la seconda potrebbe chiedere la restituzione. D'altra parte, la partecipazione di un soggetto al procedimento non comporta di per sé la sussistenza dell'interesse ad impugnare la decisione finale, quando la rimozione di quest'ultima non arrechi alcun vantaggio al primo.
2. Il primo motivo del ricorso proposto dalla OV è infondato. Premesso che non è discussa l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011, si osserva, innanzi tutto, che quest'ultima, sulla questione sollevata dalla ricorrente, non ha comportato alcuna radicale innovazione rispetto alla precedente normativa. Ed, infatti, ai fini della regolamentazione della materia dell'impugnazioni, il richiamo operato dall'art.
3-ter, comma secondo, della I. n. 575 del 1965, ai commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della I. n. 1423 del 1956, scaturisce dalla formulazione derivante dall'art. 5 del d.l. n. 230 del 1989, conv. con I. n. 282 del 1989, laddove solo successivamente, con l'art. 15 della I. n. 128 del 2001, il legislatore ha sostituito il comma quarto dello stesso art. 4 della I. n. 1423 del 1956 con due commi di nuovo conio, quarto e il quinto, che hanno comportato il conseguente slittamento della posizione dei commi successivi. Ne discende che il richiamo dell'art.
3-ter cit. includeva anche quello che ormai era divenuto il comma dodicesimo dell'art. 4 della I. n. 1423 del 1956, in assoluto parallelismo con la formulazione dell'art. 10, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011, che rinvia, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, "salvo quanto stabilito dal presente decreto", alle norme del codice di procedura penale riguardanti la decisione e la proposizione dei ricorsi relativi alle misure di д sicurezza. Ne discende che il tentativo di dimostrare l'inconferenza degli approdi giurisprudenziali maturati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 159 del 2011, per effetto del radicale mutamento di disciplina, non riposa su basi condivisibili. Ciò posto, la ricorrente fa discendere l'applicabilità degli artt. 597 e 603 cod. proc. pen. dalla circostanza che l'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., per il caso di impugnazione che investa la sola disposizione che riguarda la confisca, prevede che la stessa sia proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali. fr Tuttavia, la soluzione contrasta con l'orientamento di questa Corte che valorizza le peculiari caratteristiche del procedimento di prevenzione, destinato a realizzare un costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, 4 come conferma il richiamo all'applicabilità delle disposizioni in materia di esecuzione (si veda, sotto la previgente disciplina, Sez. 1, n. 4650 del 04/07/1997, Schiavone, Rv. 208352; Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256159, concernente un'impugnazione diretta anche contro la previsione di una misura di prevenzione reale). Tale richiamo si rinviene anche nella disciplina attualmente vigente, sia con riguardo alla misure di prevenzione personale (art. 7, comma 9, d. lgs. n. 159 del 2011), sia con riferimento alle misure di prevenzione reale (art. 23, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011) e permea di sé tanto la fase applicativa quanto quella del sindacato giurisdizionale, senza essere limitata alla sola ipotesi in cui venga in questione la valutazione della attualità della pericolosità del proposto (come pare ritenere, in motivazione, Sez. 2, n. 21894 del 14/03/2012, Costa, Rv. 252829, che, peraltro, rigetta l'impugnazione proposta contro la decisione di dichiarare inammissibili le richieste istruttorie dei ricorrenti, dal momento che, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, gli accertamenti disposti in primo grado non richiedevano alcuna integrazione istruttoria).
3. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla OV è, nel suo complesso, infondato. Con riguardo alla prima articolazione, si osserva che, esclusa, per le ragioni indicate nel paragrafo che precede, la illegittimità dell'acquisizione delle produzioni menzionate nel primo motivo, non si ravvisa neppure alcuna violazione del diritto di difesa, anche perché la ricorrente non specifica, rispetto ad un procedimento fisiologicamente destinato a svolgersi nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., quali scostamenti si siano in concreto registrati, precludendo l'esercizio delle proprie prerogative. Analizzando, poi, le censure di cui alla seconda articolazione, va rilevato: a) che la motivazione sulla pericolosità del PO era necessaria proprio per verificare uno dei termini della correlazione che rappresenta il presupposto di applicazione della Я misura di prevenzione reale (come, del resto, riconosce, in termini poco lineari, la stessa ricorrente, quando nel prosieguo del ricorso si duole della mancata motivazione in ordine a siffatta correlazione cronologico - causale tra pericolosità e acquisto); b) che, nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia. (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326); c) che, in altri termini, rispetto ad una questione giuridica, si tratta solo di verificare la rispondenza della soluzione adottata dai giudici di merito alla disciplina 5 applicabile;
d) che, pertanto, occorre ribadire che le modifiche introdotte nell'art.
2-bis della I. n. 575 del 1965, dalle I. n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli, Rv. 262603); e) che Sez. 2, n. 28564 del 07/06/2013, non massimata, non contiene alcuna statuizione contrastante con il decreto impugnato, giacché si è limitata a rilevare che, nel momento in cui era stata erogata la maggior parte del prezzo, il PO non era assoggettabile ad alcuna misura di prevenzione patrimoniale, con la conseguenza che logicamente era stata esclusa la configurabilità del fumus commissi delicti (in relazione all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 1992), in quanto, all'epoca, il medesimo PO non poteva dirsi animato dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ossia dalla volontà di attribuire il bene alla figlia allo scopo di sottrarsi al pericolo della adozione di una misura di prevenzione patrimoniale;
f) che, in altre parole, non sussisteva alcuna statuizione che escludesse la ricorrenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione reale;
g) che assolutamente vaga è la deduzione dell'archiviazione di un procedimento per riciclaggio pendente in Svizzera, nel senso che, alla luce della indefinita prospettazione della circostanza fattuale in ricorso, non è dato intendere la sua decisività rispetto all'accertamento operato dalla Corte territoriale, ossia la idoneità della stessa a rivelare il carattere meramente apparente della motivazione.
4. Il terzo motivo del ricorso proposto dalla OV è, nel suo complesso, infondato. Q Innanzi tutto, deve rilevarsi che, in tema di confisca di prevenzione di cui all'art.
2-ter della I. n. 575 del 1965 (attualmente art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244). Ciò posto, la Corte territoriale ha concluso per l'assoluta sproporzione tra il prezzo dell'immobile, il cui valore è stato poi convertito nella somma liquida oggetto di confisca, e gli inesistenti proventi leciti sui quali il PO poteva contare (non essendo oggetto di alcuna specifica contestazione la circostanza che fosse 6 stato il PO medesimo a fornire la provvista di denaro utilizzata per intestare l'immobile alla figlia, giovane e priva anch'ella di una lecita attività lavorativa). Esclusa, per le ragioni esaminate nel paragrafo che precede la rilevanza, nel presente procedimento, della sentenza n. 28564 del 07/06/2013 di questa Corte, restano da esaminare le restanti censure svolte quanto al fondamento della conclusione raggiunta dalla Corte rispetto all'indicata sproporzione. Ora, di recente, la Corte costituzionale, con sentenza 09/06/2015, n. 106, ha dichiarato non fondata la questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, di legittimità costituzionale «del combinato disposto» dell'art. 4, undicesimo comma, della I. n. 1423 del 1956 e dell'art.
3-ter, secondo comma, della I. n. 575 del 1965, n. 575 («ora art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2», del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) «nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione». In tale contesto normativo, si osserva, per un verso, che non risulta affatto apparente l'apparato argomentativo del decreto impugnato, che ha valorizzato l'assenza di ogni attività lecita del PO, l'irrilevanza delle attività produttive di redditi peraltro mai provati e quantificati sottratti al fisco, l'assenza di - - qualunque fondamento alla provvista di mezzi da parte della moglie del PO, anch'ella priva di attività lecita;
e, per altro verso, che le censure della ricorrente sono assolutamente prive di specificità, poiché, a fronte della pregnanza dei dati di fatto valorizzati dal giudice di merito, neppure indicano da quali lecite attività sarebbero state tratte le risorse che sarebbero, infine, state utilizzate per l'acquisto dell'immobile del quale si discute. Né è dato intendere quale rilievo avrebbe l'intervenuta assoluzione del PO dal д reato di rapina addebitato "in epoca recente e coeva alla misura di prevenzione patrimoniale", laddove ad assumere rilievo è, all'evidenza, la situazione esistente al momento dell'acquisto del bene, il cui valore è stato convertito nel denaro confiscato.
5. Il quarto motivo del ricorso proposto dalla OV è infondato. La giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, reiteratamente espressa nel senso che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la "disponibilità" dei beni che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di fr quelli di cui si sospetta la provenienza illecita non deve necessariamente - concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario;
e nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal 7 momento che l'art.
2-bis della I. n. 575 del 1965 considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996 - dep. 10/02/1997, Liso, Rv. 207118; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi, Rv. 248845; Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro, Rv. 258140). Rispetto a tale orientamento, che oggi riposa sull'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011 (dal contenuto speculare rispetto al menzionato 2-bis, comma 3, della I. n. 575 del 1965), non si ravvisano ragioni per discostarsi, con la conseguenza che del tutto legittimamente i giudici di merito hanno concluso, in assenza di contrari elementi, per la fittizia intestazione dell'immobile, dalla cui alienazione è stato ricavato il denaro oggetto della confisca.
6. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso del PO e di rigetto del ricorso della OV consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo PO al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PO;
rigetta il ricorso della OV e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché il PO della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone correggersi il cognome della OV riportato nel ruolo. Così deciso in Roma il 26/10/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Alfredo Maria Lombardi Аярли Вас ваши Финицел и : DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3- MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise aujum 800