Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 8922
CASS
Sentenza 26 ottobre 2015

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In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari.

Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene.

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  • 1Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestati
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestati
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  • 3Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestati
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  • 4Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestati
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  • 5Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatario
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 8922
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8922
Data del deposito : 26 ottobre 2015

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