Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene.
Commentario • 1
- 1. Vecchie condanne non giustificano confisca di polizia (Cass. 46553/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 gennaio 2019
In tema di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati dell'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità dell'interessato. Cassazione penale sez. I, 01/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 04/11/2016), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2015, n. 48274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48274 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
48 274/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 2171/2015 Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 13355/2015 Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. LAURA SCALIA - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI MI N. IL 08/05/1975 OV IL N. IL 03/01/1982 avverso il decreto n. 29/2014 emesso dalla CORTE APPELLO di N MILANO il 31/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del PG per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Udit i difensor Avv.; 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, con decreto emesso il 31/10/2014 nel procedimento n.29/2014 Reg.Gen.M.P, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Milano il 6/11/2013 ha applicato a AR MI e a JO MI la misura di prevenzione della sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora e di confisca dei beni nei confronti di intestatari fittizi (nessuno dei quali ricorrenti in questa sede) ivi indicati nei confronti dei predetti e con le prescrizioni imposte.
2. Nel ricorso presentato avverso il predetto decreto della Corte d'appello, la Difesa di AR MI lamenta la violazione del diritto di difesa per mancata ammissione dei mezzi di prova che avrebbero potuto dimostrare la legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni immobili confiscati e vizio della motivazione sui punti relativi alla provenienza dei beni confiscati e alla sua pericolosità sociale Nei motivi di ricorso aggiunti AR MI, al fine di dimostrare la sua legittimazione al ricorso relativamente alla villetta sita in via Grandi di Marcallo, non contesta la fittizietà della intestazione a Procopio Teresa, ma adduce un uso comunitario dei beni, come sarebbe tipico dei nomadi, da parte dell'ampia famiglia di UB JO presentando documentazione a sostegno della sua tesi. 1 2. Nel ricorso presentato avverso il predetto decreto della Corte d'appello, la Difesa di JO MI lamenta vizio della motivazione sul punto relativo alla provenienza dei beni confiscati e circa la attualità della sua pericolosità sociale.
3. Il Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibile i ricorsi in quanto i motivi a loro sostegno sarebbero manifestamente infondati, rilevando - peraltro - che .
4. Oil ricorrente AR MI (fratello di JO OR) non risulta essere formale intestatario di alcuno dei beni oggetto della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso di AR MI sopra richiamati sub 2.1.-2.2. e il motivo di ricorso di JO MI sopra richiamato sub 3.1. sono inammissibili. I beni oggetto del decreto impugnato sono stati confiscati nei confronti di intestatari ritenuti fittizi, nessuno dei quali ricorrente in questa sede. L'impugnazione del proposto per una misura di prevenzione patrimoniale avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, manca del requisito dell'interesse, quando il proposto assume una posizione processuale adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto. In questo caso, legittimato al ricorso è solo l'apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene: mentre il ricorso del proposto non potrebbe significare altro 3 che riconoscimento di effettiva disponibilità e, quindi, del presupposto legittimante l'ablazione del cespite, mancando un qualificato interesse a dedurre una situazione di mera apparenza (Cass.pen.,Sez.2, n.17935 del 10/04/2014, Rv. 259258; Sez.5, n.7433 del 27/09/2013, dep.2014, Rv.259510; Sez.2, n.6208 del 21/10/2010, Rv 249499). I motivi di ricorso aggiunti sopra richiamati sub 2.2.3. risultano irrilevanti, anche alla luce di quanto puntualizzato dal Procuratore Generale.
2. Il motivo di ricorso di AR MI sopra richiamato sub 3.3. e il motivo di ricorso di JO MI sopra richiamato sub 2.2., se intesi così come risultano presentati quali doglianze per vizi di motivazione, sono inammissibili perché nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art.10, comma 3, e art.27, comma 2 D.L.vo. n.159/2011, sicché è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.606, lett.e), cod.proc.pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Cass.pen., Sez. Un., n.33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez.6, n.24272 del 15/01/2013, Rv.256805; Sez.6, n.35240 del 27/06/2013, Rv.256263).
3. In ogni caso, anche interpretando i motivi di ricorso su questi punti come relativi a erronea applicazione della legge, deve osservarsi che le contestazioni circa la pericolosità sociale espresse nei due distinti ricorsi risultano del tutto generiche. Invece come già - evidenziato dal Procuratore Generale le motivazioni dei decreti impugnati (pagg.
5-11 e 12- 14, per AR MI, e pagg.14-17) per JO MI) danno analiticamente conto dei molteplici, assai gravi, precedenti penali precedenti dei ricorrenti soffermandosi sulle concrete caratteristiche delle condotte e individuando le ragioni per le quali la pericolosità sociale deve ritenersi attuale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1/12/2015. Il Consigliere estensore Angelo Costanzo ¡IlIl presidente u DEPOSITATO IN CANCELLERIA] Antonio Agro IL - 4 DIC 2016 A DI CAS M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S Z S K A G N A I Pike Esposko