Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2015, n. 48274
CASS
Sentenza 1 dicembre 2015

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Massime1

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene.

Commentario1

  • 1Vecchie condanne non giustificano confisca di polizia (Cass. 46553/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 gennaio 2019

    In tema di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati dell'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità dell'interessato. Cassazione penale sez. I, 01/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 04/11/2016), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2015, n. 48274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48274
Data del deposito : 1 dicembre 2015

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