Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 50463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50463 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
50463-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente Sent. n. sez. 2203/2017 VINCENZO SIANI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.31364/2016 RAFFAELLO MAGI N. 11 ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG До г. різло савета, CHE HA CHIESTO DI CHIARANS, C'INAMMISSIBILITA' PELLE IMPUGNAZIONI- RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, reso il 5 -17 maggio 2016, la Corte di appello di Bari, Sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AR GI e ha rigettato l'appello proposto da LU GR avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 18 febbraio - 17 marzo 2015 con cui erano stati confiscati i depositi presso UN e presso Poste Italiane di GR di Puglia, nonché la villa ubicata in GR di Puglia, alla contrada Selva, con annesso terreno e quattro fabbricati complementari soprastanti, beni intestati a LU GR, sulla base della ritenuta pericolosità sociale del coniuge di quest'ultima, AR GI, proposto per la misura di prevenzione. Il Giudice di appello sull'assunto che l'impugnazione aveva dedotto la preclusione di qualsiasi determinazione ablatoria relativa agli immobili, siccome erano stati già oggetto di procedimento prevenzionale relativo alla posizione di HE GI (padre di AR), il carattere notevolmente risalente dei reati in materia di stupefacenti riguardanti AR GI (l'unica condanna essendo riferita agli anni 1998-1999) rispetto all'epoca (2008-2011) di realizzazione del compendio immobiliare confiscato, la congruità in fatto fra le entrate complessive della famiglia GI-GR nell'intero arco dal 1999 al 2011 e la realizzazione immobiliare in esame, in guisa da escludere l'illiceità dei proventi impiegati nell'opera ha concluso per la carenza di interesse ad impugnare da - parte del GI e per l'infondatezza dell'appello dalla GR.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di AR GI e LU GR chiedendone l'annullamento e deducendo con unico, articolato motivo diverse censure.
2.1. Affetta da violazione di legge e paradossale era innanzi tutto la statuizione di inammissibilità, per carenza di interesse, dell'appello del GI il quale, nel presente procedimento, era il proposto: la Corte territoriale, dopo avere dato atto che l'accertamento di pericolosità sociale del GI era il prerequisito per l'applicazione della confisca, non aveva considerato la sussistenza del suo interesse concreto ad impugnare, pur essendo lo stesso nella disponibilità dei beni confiscati e pur avendo egli contestato, in ogni caso, la sussistenza della sua pericolosità sociale;
avendo assunto tale posizione, la sua impugnazione era quindi ammissibile, poiché il GI non si era limitato a dedurre che gli immobili in questione appartenessero solo alla GR, ma aveva criticato il provvedimento del Tribunale anche per far accertare l'assenza della sua pericolosità sociale. 2 2.2. Altra violazione di legge del decreto impugnato era costituita dalla sua motivazione inesistente o apparente. In esso si era qualificato il GI come abitualmente dedito ad attività delittuose ed a vivere abitualmente, anche in parte, con i relativi proventi, ma nulla si era detto circa l'assoluzione da lui riportata nel processo definito "Canto del Cigno", essendosi la Corte, da un lato, limitata a richiamare i reati in materia di stupefacenti risalenti al 1998 ed al 1999 e, dall'altro, ad introdurre motu proprio il riferimento ai carichi pendenti per i reati di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992, relativi all'arco temporale dal 2004 al 2009: sotto quest'ultimo profilo era stata considerata una pendenza emersa soltanto nell'udienza di discussione del 5 maggio 2016, senza che sussistesse appello del P.m. e comunque senza dare alla difesa, che pure aveva chiesto termine per argomentare in merito, la possibilità di dispiegare adeguatamente le sue facoltà. Posto ciò e considerato che i reati ascritti al GI erano antecedenti all'anno 2000 e che lo stesso GI era stato già destinatario di misura di prevenzione personale il 29 marzo 2000, i Giudici di merito avevano contravvenuto al principio secondo cui l'attualità della pericolosità sociale esigeva che la stessa si fosse manifestata nel tempo in cui erano stati acquisiti i beni oggetto del provvedimento ablatorio: avendo acquisito i ricorrenti il terreno nel 2008 ed avendo realizzato gli immobili in tempo ancora successivo, la Corte di merito nulla aveva detto in ordine all'insussistenza della pericolosità sociale con riferimento a tempo successivo di dieci anni a quello di commissione dei succitati reati.
2.3. Anche con riguardo alla ritenuta mancanza di dimostrazione della liceità della provvista utilizzata per realizzare il compendio immobiliare la motivazione del provvedimento impugnato era del tutto apparente, avendo ignorato i finanziamenti a cui la famiglia aveva fatto ricorso per le operazioni immobiliari realizzate nel corso degli anni e, di fatto, non avendo considerato i due importi di euro 100.000,00 ed euro 20.000,00 ricevuti dalla GR rispettivamente dalla suocera e dal nonno, nonché gli altri redditi percepiti dai coniugi nel corso del tempo preso in esame, secondo le voci ed i computi che il consulente di parte aveva compiutamente esposti, con la dimostrazione delle fonti lecite pari a complessivi euro 664.297,94, al netto degli acquisiti effettuati, dal 1993 al 2011 - di approvvigionamento progressivo del numerario necessario per l'acquisizione immobiliare e le realizzazioni avvenute dal 2008 in poi in contrada Selva di GR.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità 3 del ricorso, in quanto: mancava, quanto al GI, l'interesse ad impugnare, dal momento che i beni della cui confisca si trattava non erano intestati formalmente a lui, bensì alla GR, unico soggetto avente titolo all'eventuale restituzione del bene;
circa la GR, ella a sua volta difettava dell'interesse ad interloquire in tema di pericolosità sociale riconosciuta in capo al proposto, dal momento che, a tacer d'altro, una tale deduzione avrebbe riconosciuto ciò che al fondo si intendeva negare, ossia l'intestazione fittizia dei beni;
erronea era, in ogni caso, la prospettazione dell'assenza della pericolosità sociale del GI motivata dalla Corte di merito con riferimento ai gravi pregiudizi penali a suo carico esistenti fino al 2009, senza che la parte interessata avesse fornito prova della lecita provvista delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto della consistenza e la susseguente realizzazione degli immobili oggetto di confisca, certo non potendo poi indirizzare, la parte ricorrente, l'impugnazione in sede di legittimità alla verifica del conteggio delle voci di introito e spesa già valutate incensurabilmente dai giudici di merito, considerati anche i limiti dell'intervento rescindente in questa materia.
4. Con memoria depositata il 26 maggio 2017 il difensore del GI ha reiterato le deduzioni critiche avverso il decreto impugnato illustrando la violazione di legge che si è, a suo avviso, annidata nella pronuncia di inammissibilità dell'appello emessa nei confronti del medesimo.
5. Con distinta memoria depositata il 26 maggio 2017 il difensore della GR ha ribadito le doglianze svolte nell'impugnazione ulteriormente specificandole e sottolineando che: le allegazioni fornite in punto di iato fra epoca di ritenuta pericolosità sociale del GI ed epoca di acquisto della consistenza immobiliare non erano state effettivamente confutate dal provvedimento impugnato;
anzi l'inconsistenza dei nuovi reati prospettati come ascrivibili al GI, oltre alle ragioni già esposte, era stata confermata dall'assoluzione conseguita dal medesimo nel processo incardinato per usura ed altro (documentata con l'acclusione di copia della relativa sentenza); e certamente non era possibile trasferire gli effetti dell'attuale giudizio di pericolosità semplice o non qualificata che, all'epoca del relativo giudizio, non eviolente autorizzava alcuna misura patrimoniale ablativa;
e restava infine del tutto il vizio metodologico di fondo del decreto che non si era avveduto come l'acquisto dei beni immobili in esame fosse avvenuto fuori del periodo sospetto e a distanza apprezzabile del raggio di incriminazione ex artt. 18, 19 e 24 del d. lgs. n. 159 del 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono, dando per assodato che, ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 (poi veicolati negli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione è limitata alla sola violazione di legge (v., per tutte, Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta, Rv. 261954, che ha anche affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sulla scorta del rilievo che la ratio di questa disciplina rinviene il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali, né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto a quelli che sono alla base degli altri ordinari provvedimenti giudiziari).
2. In ordine alla posizione di AR GI, si rileva che il Tribunale ha osservato che per lui risultava la carenza della legittimazione ad impugnare, posto che egli non era titolare dei beni confiscati, unico soggetto inciso della misura ablatoria essendo la GR, sicché pur essendo rilevante acclarare la pericolosità sociale del GI all'epoca dell'acquisto dei beni confiscati l'accertamento di tale situazione soggettiva negativa non rivestiva rilevanza tale da radicare in capo a lui un interesse, diverso da quello di mero fatto, a contestare la confisca. I giudici di merito hanno anche aggiunto che la pericolosità sociale del GI sussisteva all'epoca di interesse essendo egli stato già destinatario di misura di prevenzione personale in passato, misura eseguita a suo tempo, ed essendo stato lo stesso AR GI condannato per reato in materia di stupefacenti negli anni 1998 e 1999 nonché gravato da carichi pendenti per i reati di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992, relativi all'arco temporale dal 2004 al 2009: il ché creava continenza temporale tra il tempo dei fatti reato connotati da finalità lucrativa e l'intero periodo interessato dagli accumuli finanziari poi impiegati nei vari acquisti dal 2009 a 2011. Orbene, va sul punto (ma con riflessi anche sul restante spettro dell'oggetto delle impugnazioni) premesso il principio secondo cui la pericolosità sociale oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione - costituisce 50 anche la "misura temporale" del suo ambito applicativo. Sicché, ove si verta in tema di pericolosità definita generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (v. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605, che ha ribadito la persistente natura preventiva, e non sanzionatoria, della confisca in parola, specificando anche che, con riferimento alla pericolosità definita qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, oppure se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato). Precisato ciò, si considera certamente che, nell'ambito delle misure di è prevenzione patrimoniali, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando la posizione del soggetto la cui pericolosità sociale sia stata valutata abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto: in tal caso, si deve riconoscere la legittimazione ad impugnare in capo al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (v. Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258). Parimenti, appare inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che si limiti ad assumere l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, sempre perché è l'unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (cfr. Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). Però, ove il soggetto dedotto interponente, costituendosi, assuma una posizione autonoma contestando l'evenienza della situazione di fatto costitutiva della ritenuta sua pericolosità e, poi, alleghi di avere acquistato i beni lecitamente e, comunque, senza l'emersione di alcuna sproporzione al reddito dichiarato da lui e dal nucleo familiare di riferimento, pare innegabile che egli deduca un interesse proprio, non di mero fatto, all'ottenimento di una pronuncia del tutto liberatoria per la sua posizione rispetto alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emanazione della misura di prevenzione della confisca dei cespiti intestati al familiare. Del pari, considerando che l'incisione patrimoniale scaturente dalla confisca di prevenzione si basa sulla valutazione della sproporzione del patrimonio 6 riconducibile al proposto rispetto alle risorse nella sua legittima disponibilità, non può negarsi che esista un interesse del presunto interponente a dedurre contestazioni aventi ad oggetto la riconducibilità dei beni dei terzi al suo asse patrimoniale ed a contestare anche sotto tale specifico profilo il giudizio di sproporzione e, con esso, la legittimità del vincolo (v. sull'argomento Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232; arg. anche ex Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295, per la specificazione che, in materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, là dove l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione). L'interesse ad impugnare del GI si profila essere emerso nel caso di specie, atteso che il tema della sussistenza della sua pericolosità sociale generica (o semplice) ha formato oggetto di contestazione ad opera dell'interessato ed è stato sottoposto a disamina da parte dei giudici di appello, in uno alla questione - intimamente connessa alla prima e di rilievo centrale nella dinamica decisoria della congruenza temporale fra manifestazione della pericolosità ed acquisto dei cespiti oggetto di ablazione. Avendo assunto autonoma posizione su tali temi, il GI aveva ed ha, quindi, titolo a partecipare al procedimento ed anche a proporre impugnazione. Di conseguenza, deve concludersi, in consonanza con il primo motivo di ricorso, che l'avere negato la Corte territoriale tale legittimazione e, con essa, la qualità di parte, portatrice di un proprio interesse giuridicamente apprezzabile, di AR GI ha determinato la violazione dell'art 10 d.lgs. n. 159 del 2011, disciplinante le impugnazioni in subiecta materia.
3. Per quanto riguarda l'esame della pericolosità del GI, il cui riscontro viene contestato dal medesimo ed anche dalla consorte LU GR, e per ciò che concerne la collegata censura inerente all'incongrua considerazione delle risorse lecite (illustrate nella consulenza tecnica di parte) esposte dagli interessati come impiegate per gli acquisti oggetto di verifica, la Corte di merito, nel decreto impugnato, ha obiettato che competeva alla GR, quale moglie del GI, dimostrare in modo concludente che la provvista finanziaria impiegata nel periodo da 2008 al 2011 per la complessiva realizzazione della immobile costituita dalla villa fosse di provenienza lecita. I giudici di merito hanno aggiunto che, delimitato l'oggetto dell'indagine, verificati i lavori effettuati, esaminata la relazione del consulente nominato dal Tribunale, anche in relazione alle osservazioni del consulente di parte della difesa 7 degli istanti, non potendo accedersi ad immotivate tesi riduzionistiche, non trovavano fondamento lecito gli introiti impiegati in soli sei mesi - dal giugno al dicembre 2009 per euro 375.096,00, a cui erano seguite altre opere sullo - spiazzale per euro 47.895,00, il tutto fra il 2009 e il 2010; non avendo la famiglia GI-GR dimostrato di aver prelevato da una qualche fonte lecita tutto quel danaro impiegato in un tempo circoscritto, né avendo dimostrato alcuna giacenza di tanto denaro per accumulo pregresso, essendo poi fuori dal tempo rilevante la regalia dedotta coma ricevuta dalla suocera della GR in misura di euro 100.000,00 nel settembre 2000 ed essendo del tutto insufficiente quella di euro 20.000,00 ricevuta dal nonno della stessa nel novembre 2009. Donde era legittimo far seguire all'accertamento di pericolosità sociale di AR GI la conclusione che l'acquisizione del medesimo patrimonio era avvenuta in forza di provvista fornita dalle attività illecite di quest'ultimo.
3.1. Tale ragionamento, però, presenta una decisiva cesura logica (che sfocia sul punto in motivazione apparente ed, in tal senso, omessa, con correlativa violazione di legge) nella spiegazione della correlazione anche temporale tra le manifestazioni di pericolosità generica del GI e gli acquisti dei cespiti oggetto di ablazione. Si è in principio operato il richiamo all'arresto di legittimità reso dalla Corte nella sua più autorevole composizione, dalla cui analisi è emersa la conclusione che la riforma del sistema delle misure di prevenzione portata a compimento negli anni 2008 e 2009 e l'introduzione della possibilità di confisca definita disgiunta non hanno inciso sulla necessità del riscontro del nesso di concreta correlazione tra la pericolosità in termini di prevenzione di un determinato soggetto, appurata sulla scorta degli indici comportamentali a lui ascrivibili, e gli effetti in termini di acquisizione patrimoniale che ne sono derivati, sicché è imprescindibile che per addivenire alla confisca in sede di prevenzione di determinati cespiti risulti appurato che essi siano stati acquisiti al patrimonio formale o alla disponibilità di fatto del suddetto soggetto nel periodo corrispondente a quello in cui si è manifestata la pericolosità o nel tempo immediatamente successivo, se si tratti di effetto del relativo reimpiego. In tal senso va interpretato il disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 8 Sul punto, dunque, è sufficiente rifarsi al principio già ribadito per riaffermare l'assunto secondo cui, in tema di pericolosità definita generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (cfr. per ulteriori considerazioni Sez. 1, n. 43720 11/06/2015, Pagone, n.m.). Nel caso di specie, tuttavia, circa le manifestazioni della pericolosità sociale di AR GI riconnesse a reati acclarati, esse sono state dalla Corte di merito collegate alla sola, risalente condanna per violazione della disciplina relativa alla sostanze stupefacenti, fatti commessi dal GI nel 1998 e fino al marzo 1999. Per il resto, il rilievo della pericolosità del suddetto soggetto appare affidato al carico pendente inerente all'addebito dei reati di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992, relativi all'arco temporale dal 2004 al 2009, nonché al rilievo della pregressa applicazione al GI da parte del Tribunale di Bari con decreto del 29 marzo 2000, confermato dalla Corte di appello con provvedimento dell'11 giugno 2002, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pacificamente già eseguita "a suo tempo". Orbene, la prospettazione nel decreto impugnato dei due indicatori ulteriori rispetto al reato accertato a carico del GI, riferito ad epoca precedente di un decennio rispetto a quella degli incrementi patrimoniali in disamina, non risulta accompagnata da un qualche apparato giustificativo che, prendendo in esame i fatti su cui i medesimi hanno inciso, ne evidenziasse l'autonoma capacità dimostrativa della pericolosità in discorso. -afferente ad epocaQuanto alla pregressa misura di prevenzione, per essa pacificamente decorsa, senza che appaia indicata l'emersione di elementi della nessun dato sua diversione esecutiva da parte del soggetto all'epoca prevenuto specifico da proiettare nel tempo futuro è stato esposto. Tale misura, per altro verso, si è collocata in epoca che sottende l'avvenuta valutazione dei fatti del 1998-1999 già in sede di applicazione della misura stessa, poi eseguita ed ormai cessata. Quanto al carico pendente, anche la sua indicazione non rinviene, nel provvedimento impugnato, alcuna specificazione relativa ai fatti sottostanti, tali da consentire, in thesi, la valutazione dei profili comportamentali del presunto interponente. Inoltre, la valenza di tale elemento risulta depotenziata dalla sopravveniente e perciò documentata con la memoria depositata il 26 maggio pronuncia del Tribunale di Bari in data 14 marzo 13 aprile 2017, di 2017 - - assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., del GI da quel carico, formato dai delitti di cui agli artt. 644, 629 cod. pen. e 9 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (oltre che della stessa LU GR dal delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.), per insussistenza del fatto. In definitiva, l'evanescenza del riferimento agli ulteriori indicatori ora citati determina il rilievo che, nella sostanza, i giudici di merito hanno ricollegato il riscontro della pericolosità soggettiva del GI e la conseguente verifica della proporzione/sproporzione della titolarità o disponibilità a qualsiasi titolo di beni rispetto al proprio reddito o alle altre sue entrate lecite documentabili ai soli obiettivamente risalenti oltre che antecedenti all'applicazione di altra e già cessata misura di prevenzione - precedenti penali in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti. La carenza così emersa si riflette anche sul versante della comparazione fra entrate lecite censite ed esborsi rilevati, dal momento che, se dovesse alfine ammettersi che i fatti dimostrativi della pericolosità risultino comunque recuperati nel tempo risalente succitato, diverrebbe privo di consistenza logica ogni argomento che pretendesse di escludere dal computo delle entrate dedotte come lecitamente conseguite lo stesso contributo familiare risalente ad epoca egualmente risalente, ma non più di quella dei succitati fatti. In tal modo il provvedimento impugnato ha finito per offrire una giustificazione della pericolosità del GI e della necessaria perimetrazione temporale della sua estrinsecazione rispetto agli acquisti ed agli incrementi patrimoniali verificatisi nel periodo 2009-2010, con il reimpiego protratto nel 2011, decisivamente priva del minimum di coerenti connessioni logico-giuridiche necessario a farne ritenere il costrutto logico effettivo, e non, invece, del tutto apparente.
3.2. Dovendo la confisca correlarsi, sul piano logico-giuridico, alle caratteristiche ed al tempo di estrinsecazione della pericolosità soggettiva, il corrispondente provvedimento di ablazione patrimoniale per ritenersi dotato di motivazione effettiva è tenuto ad indicare, sia pure in termini tendenziali, il modello legale di inquadramento di tale pericolosità (se generica o qualificata, rispettivamente ex artt. 1 e art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) ed anche le sue coordinate temporali, facendo emergere in modo sufficientemente specifico i termini della correlazione ed i riferimenti agli elementi di fatto giustificativi della correlazione stessa. Le considerazioni svolte impongono di concludere che la Corte territoriale non essendosi in concreto attenuta a questo principio - abbia reso una motivazione priva di effettività sui determinanti aspetti esaminati.
4. Tali constatazioni conducono all'annullamento dell'ordinanza impugnata - 10 in accoglimento di entrambe le impugnazioni con rinvio all'ufficio del giudice a quo per il nuovo esame delle questioni che tenga conto dei principi di diritto testé esposti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Antonella Patrizia Mazzei Armagge DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 11