Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 3
In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto.
Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, mentre sia il tribunale che la corte d'appello, sulla base dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio, avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica).
In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica.
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In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 43446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43446 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
43446-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - Sent. n. sez. 1243/2017 GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE ANNA CRISCUOLO N.2804/2017 Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI EMILIA ANNA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR RO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] & C. EG ST OL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto rigettarsi i ricorsi proposti da OC CR e IC CR e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai terzi interessati. G RITENUTO IN FATTO -1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di AN a seguito di gravame interposto dai proposti OC AR (del 1967) e IC AR, nonché dai terzi interessati RI DE ME, AN DO, IMMOBILIARE 2013, PI LL LE, IA EG ST, US RO, EL LO TE, AE AR, NA IL, CP sas, CP s.r.l., UNIVERSAL s.r.l., AN IE RU e OC AR (del 1992)-in parziale riforma della decisione, ha rideterminato la durata della misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno applicata a OC AR e revocato la confisca ed il sequestro della vettura Alfa Romeo tg EH505BM disposta nei confronti di OC RO (del 1992), confermando la confisca di tutti gli ulteriori beni mobili ed immobili indicati nel primo decreto.
2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i proposti ed i terzi interessati.
3. Nell'interesse del proposto OC AR (del 1967) e dei terzi interessati IMMOBILIARE 2013 (in persona di AR AR), AE AR e NA IL, RI DE ME, PI LL LE, UNIVERSAL srl, AN DO, US AR e EL LO TE, con unico atto dei difensori,si deduce:
3.1. Violazione dell'art. 5 d.leg.vo 159/2011 in relazione alla ritenuta competenza territoriale della A.G. di AN, dovendosi invece - - individuare quella della A.G. di MO. Secondo i ricorrenti, essendosi ravvisata la pericolosità generica con riferimento alla attività di emissione di fatture false e "cambio assegni" effettuate nei confronti di BI IC, tali condotte risulterebbero commesse in Crema da società ivi ubicate così come la presunta attività di esercizio abusivo del credito. Non rileverebbe il presunto collegamento con PO US in quanto i fatti di reato per i quali il predetto ha subito condanna sono relativi ad un periodo temporale di sette anni addietro, non essendo quindi pertinenti al Я giudizio di attualità della pericolosità ed al momento della decisione necessario alla individuazione del Giudice competente. In ogni caso, tutte le società indicate nella imputazione riportata a pg. 92 del decreto 1 impugnato (recte: del primo decreto) avevano al momento dell'emissione delle fatture sede legale in territorio di Crema, non rilevando il luogo di utilizzo della fatture emesse. L'incompetenza della A.G. proponente avrebbe dovuto comportare, secondo i ricorrenti, l'inammissibilità della proposta stessa, senza la possibilità di disporre la trasmissione al Tribunale competente, stante la natura funzionale inderogabile dell'organo decidente che si riflette sulla legittimazione della A.G. proponente.
3.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'eccezione difensiva avente ad oggetto il difetto di correlazione tra contestazione e pronuncia. La prima decisione, nel riconoscere sussistente la pericolosità generica invece di quella qualificata prospettata nella proposta con riferimento al collegamento della presunta attività delinquenziale dei proposti alla compagine di stampo mafioso PO, IL, AN, avrebbe violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa in quanto la modifica della fattispecie per effetto della sentenza emessa - dal G.I.P. del Tribunale di AN del 13.8.2014 - è stata operata solo in sede di decreto, senza che la difesa avesse potuto interloquire sull'allargamento della contestazione. Risulterebbero applicabili in via analogica gli artt. da 516 a 522 cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto impugnato. Del resto, risulta in atti con memoria del 13.10.2105, l'interlocuzione difensiva avuta con il P.M. riguardante la qualificazione giuridica dei fatti secondo contestazioni diverse da quella di cui all'art. 416bis c.p., in relazione alla quale non risulta esservi stato alcun seguito da parte dell'accusa nell'ambito del procedimento instauratosi, così non venendosi a realizzare il necessario contraddittorio. La argomentazione spesa a pg. 103 dal decreto impugnato (recte: del primo decreto) a riguardo risulterebbe fondata su considerazioni inconferenti.
3.3. Violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) d.leg.vo n. 159 del 2011. Non essendo mai stata raggiunta alcuna concreta accusa di appartenenza mafiosa a carco dei fratelli AR, difettava un requisito essenziale per lo stesso inizio del procedimento in questione.
3.4. Violazione di legge (artt. 1 e 3 l.n. 1423/56, artt. 2ter I.n. 575/1965, art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla l.n. 159/2011, art. 2 24), mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive dell'appellante; difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Il Giudice del gravame si sarebbe limitato a ripetere pedissequamente le motivazioni del primo Giudice, senza prendere in considerazione l'elemento di giudizio concreto e senza procedere ad una valutazione critica dei motivi di appello. In particolare, gli elementi e i dati addotti (pg. 85 e ss. del primo decreto) dal giudice della prevenzione per sostenere la sussistenza dell'attività di falsa fatturazione non sono fondate su alcun accertamento giudiziario, risultando carenti anche in termini indiziari. Il contenuto della captazione del 11.6.2009 progr. 27843 tra IC AR e IO RU della MPS, deporrebbe per una effettiva operatività della ER Works. Tutte le considerazioni sulla predisposizione di false fatture sarebbero sfornite di riscontro certo e concreto. - relativa ad unaLa contestazione di cui a pg. 92 del decreto condotta finalizzata all'evasione fiscale attraverso la predisposizione di false fatture attraverso società riconducibili ai AR allo scopo di soddisfare le esigenze dell'organizzazione a favore di società terze destinatarie - non è mai stata trasfusa in alcun atto giudiziario formale e tutto si fonderebbe su sole supposizioni. Risulterebbero illogicamente rovesciate le dichiarazioni di CE TI ritenute rilevanti, nonostante la sentenza di proscioglimento del G.I.P. del 25.1.2005 avesse rilevato l'assenza di elementi estrinseci per ritenerle una prova. Analoga illogicità emergerebbe in ordine alla valutazione della testimonianze dei DI AL e LO IC, rispetto ad una sentenza passata in giudicato, sulla base della loro veste di prestanome storici del proposto. Ancora, quanto ai prestiti usurari erogati dal AR, le contraddittorie le dichiarazioni del NT non potrebbero assurgere ad OC AR. а elemento indiziante, non potendosi escludere che egli abbia fornito la versione iniziale di essere vittima di usura per non pagare i debiti al 3 Analogamente dicasi delle cambiali rinvenute a seguito di perquisizione, non essendosi appurate le causali della loro emissione;
come pure in relazione alla vicenda "Immobiliare AR" in ordine alle ragioni della cessione all'Immobiliare CR del cantiere di Treviglio. In ordine all'accusa di esercizio abusivo dell'attività finanziaria mancherebbe la prova secondo la quale si tratta di attività potenzialmente rivolta ad un numero illimitato di soggetti. Le captazioni svolte mentre era in corso una ispezione dell'Ispettorato del lavoro di AN nel luglio 2003 non sarebbero sintomatiche della pericolosità dei AR - da un lato - perché soldi ed assegni non risultano essere provento di qualche reato;
dall'altro, perché sarebbe infondato l'assunto secondo il quale i AR terrebbero le contabilità delle società del gruppo AN/PO, come pure che siano a conoscenza dell'eventuale e presunta falsa fatturazione ipotizzata in capo a IL e IL, con i quali vi era solo un rapporto esclusivamente professionale. I richiamati procedimenti iniziati dalla GDF di Crema sono tutti nella fase delle indagini preliminari, senza che ad essi sia seguito alcun accertamento dell'impianto accusatorio. Quanto al procedimento a carico di PO, IL e AN, non risulterebbe neanche esercitata l'azione penale, così trasparendo la insussistenza di una grave consistenza indiziaria. L'assunto concorso tra i fratelli AR non considererebbe il solo rapporto familiare tra i due ed i rapporti con PO e AN risulterebbero solo un esito di quelli pluriennali con il IL LB. Ancora, la presunta falsa testimonianza di OC AR nel processo Marchi ed altri, andrebbe letta nel diverso senso di una presa di distanza dal contesto criminale in cui agiva il PO. Infine, l'annotazione a pg. 55 del decreto impugnato circa le ragioni dell'omessa considerazione delle difese del proposto confesserebbe l'omesso esame denunciato.
3.5. Violazione degli artt. 24 e 26 d.leg.vo 159/2011 ed omessa motivazione. In atti sarebbero contenute le prove della provenienza legittima di tutti i beni che sono stati sequestrati nonché degli immobili risultati intestati a terze persone, le quali sono parenti (genitori o fratelli) ovvero dipendenti ai quali, a seguito dei protesti subiti per la gestione delle pompe di benzina, il AR ha dovuto talora fare ricorso. 4 La Corte di appello avrebbe ritenuto la provenienza illecita dei cespiti afferenti agli immobili confiscati, senza dare una precisa indicazione circa tale illiceità. Sarebbe erroneo il criterio assunto dal provvedimento impugnato secondo il quale non era stata fornita nessuna prova circa la liceità delle somme utilizzate per l'acquisto dei vari immobili, essendo sufficiente la indiziaria provenienza illecita del bene ovvero delle risorse utilizzate per l'acquisto. Secondo i ricorrenti, invece, necessiterebbe la prova certa della provenienza illecita del bene o delle somme. Del resto la difesa aveva provato con le note biografiche prodotte la lecita acquisizione da parte dei fratelli AR di una vasta clientela. In particolare: risulterebbeDenaro proveniente dalla vendita dei cavalli: - contraddittoria la ritenuta inaffidabilità della documentazione prodotta in relazione alla vendita dei cavalli con quella che ha portato alla restituzione della autovettura MITO a OC AR del 1992 conseguente alla vendita di un cavallo sulla base della stessa documentazione allegata dal proposto. Inoltre, il trasferimento dei cavalli non è soggetto a particolari formalità. - Immobili siti in Biella: la Corte avrebbe omesso di considerare i conteggi esposti dalla difesa volti a sostenere la regolarità delle vicende. Inoltre le dichiarazioni della AL non sarebbero supportate secondo le regole civilistiche da alcuna prova scritta. Infine, sarebbe errato l'assunto secondo il quale parte del mutuo su detti immobili sarebbe stata pagata usufruendo di versamenti provenienti da società ricondotte, senza prove, ai fratelli AR, in quanto la confluenza di somme su un conto corrente rende la somma bene fungibile del quale non potendone distinguere la provenienza. Immobiliare 2013 srl Ogliari via Risorgimento in Palazzo IG: la Corte non avrebbe considerato le allegazioni difensive sulla regolarità della operazione svolta da OC AR. La provenienza dei cespiti (pari a 500.000 euro) risulta provata come lecita a seguito dell'apertura di credito di pari importo garantita da ipoteca su terreni. Inoltre, quanto alla ER CI ed al suo amministratore DI AL, non sarebbe dimostrato che abbia emesso fatture false per 15,77 milioni di euro non essendo stata mossa alcuna imputazione a riguardo ed emessa alcuna sentenza definitiva.
5 -Immobiliare CR- uffici via dei Salici 28 Palazzo IG: si richiamano i motivi di appello di cui alle pg. da 44 a 48 con i quali è stata documentata la regolarità della operazione attraverso l'impiego di somme provenienti dalla RO.MI. srl, della quale era socio unico OC AR. - OCTerreno di Palazzo IG venduto da Ogliari a AR: la regolarità della operazione era stata già dimostrata con l'atto di appello con la provenienza della somma dai redditi personali di OC AR e dalla vendita dei cavalli. - Immobile in Viale Monza 8 AN: risulterebbe palesemente contraddittoria la motivazione resa sul punto dalla Corte che non avrebbe considerato le deduzioni difensive svolte in appello circa la provenienza lecita delle somme erogate per l'operazione in questione. Immobiliare AR: si contesta l'affermazione, che si assume essere priva di sostanza, secondo la quale una società (la AR) in uno stato prefallimentare non possa concludere ed eseguire contratti di appalto, specie se si consideri che nel periodo detta società venda l'immobile di cui si tratta. Inoltre, la capacità imprenditoriale della appaltatrice Immobiliare CR risulterebbe dal subappalto alla ER CI, non posto in discussione. La ritenuta genericità della fattura da parte della Immobiliare CR non tiene conto dei documenti 7 e 8 contenuti nel fascicolo di primo grado. Quanto alla provenienza delle somme impiegate per i lavori di ristrutturazione pagati alla ER CI, l'affermata sua ignoranza contrasterebbe con le allegazioni difensive che, sulla base della disponibilità di cassa di un milione di euro, avevano provato i bonifici e assegni con i quali era stato disposto il pagamento da parte della Immobiliare CR della somma regolarmente fatturata. NI NI: ricostruita la vicenda secondo le allegazioni difensive, si osserva che la Corte non avrebbe potuto limitarsi a dire che il prezzo di acquisto non era attendibile sulla base dei soli dati ravvisabili nel bilancio, oltretutto non interpretati correttamente ai sensi dell'art. 2426 cod. civ.. Nulla sarebbe detto, inoltre, sulle quietanze prodotte ed atte a rappresentare la consegna dell'acconto di euro 25.000,00 per il contratto di appalto e la conseguente restituzione.
3.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai rapporti dei soggetti terzi con il proposto, omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive dell'appellante. 6 I giudici di entrambi i gradi, pur ritenendo erroneamente la intestazione fittizia di alcuni beni immobili, non avrebbero comunque dichiarato la nullità dei relativi atti di trasferimento. - AN NO: risulterebbe una convinzione priva di qualsiasi supporto obiettivo quella secondo la quale il terreno sarebbe stato acquistato con somme oggetto di appropriazione indebita ai danni della RO.MI s.r.l.. ed errata quella che esclude dal reddito familiare quello del figlio DI AL, riportandosi, quindi, ai motivi di appello in ordine alla regolarità della operazione. PI LL LE: le dichiarazioni di DE AL non possono fondare l'interposizione fittizia riferendosi ad immobili in Lodi e Crema e non a quelli de quibus siti in Palazzo IG, rilevandosi la capacità reddituale della stessa DE AL che risulta aver lavorato, seppur in nero, dal 1998 al 2003. Si rinvia ai motivi di appello depositati il 27.1.2016. RI DE ME in relazione all'appartamento in Palazzo IG Fulcheria: il convincimento della non credibilità dell'alienante via IC BR secondo il quale le somme versate in contanti rappresentavano soldi "in nero" di lavori da lui eseguiti - sarebbe in contrasto con la condanna dello stesso BR per omesso versamento iva e occultamento e distruzione di scritture contabili, che implicitamente ammetterebbe che il predetto aveva un giro di soldi "in nero" utilizzati per pagare il mutuo. - US AR e EL LO TE in relazione all'immobile sito in Palazzo IG via Fulcheria n. 42: si tratta di un acquisto fatto da OC AR in favore dei genitori risalente a oltre 20 anni addietro che avrebbe dovuto essere escluso dall'ablazione trattandosi di terzi e rispetto al quale la Corte omette di riferire che i coniugi hanno abitato negli immobili in questione, dimenticando la prova della esistenza di lavoro svolto "in nero". AE AR e NA IL: sarebbero state pressoché totalmente neglette le allegazioni e deduzioni difensive in appello circa la regolarità degli acquisti immobiliari dei coniugi e, in particolare, della emissione delle cambiali da parte del nonno AE Lo PR a favore della immobiliare BA e del lavoro "in nero" dei coniugi con i cui redditi hanno contribuito al pagamento degli immobili in questione, unitamente ai proventi derivanti dai canoni di locazione alla quale gli immobili sono stati destinati dopo il trasferimento dei ricorrenti in Calabria. 7 Universal s.r.l.: non esisterebbe alcun collegamento tra il IN, amministratore unico della società e OC AR e l'unico elemento fondato sulla modestia del reddito del primo non gli ha impedito l'operazione per una società che gestisce dal 2011 e che ha una propria autonomia patrimoniale distinta da quella del suo amministratore. - Denaro percepito in occasione del matrimonio di OC AR: ne sarebbe stata omessa la considerazione in costanza di una nota usanza calabrese secondo la quale gli invitati offrono in dono denaro contante secondo la descrizione contenuta nel fascicolo di primo grado. - Errati sarebbero la mancata indicazione di un inizio di attività derivante da attività criminosa e il convincimento secondo il quale il proposto non avrebbe mai acquistato beni con denaro lecito.
4. Con atto cumulativo del difensore, nell'interesse di IC AR, AN DA RU, CP s.r.l. nonché CP sas, si deduce:
4.1. Violazione dell'art. 26 d.legvo n. 159/2011 in relazione all'omessa declaratoria di nullità degli atti di trasferimento neanche compiutamente individuati e presi in considerazione con conseguente illegittimità della disposta confisca.
4.2. Violazione dell'art. 26 d.leg.vo n. 159/2011 in relazione agli acquisti datati in relazione ai quali non può ritorcersi ai danni del ricorrente la avvenuta distruzione della documentazione contabile, essendo decorso il termine per la sua conservazione.
4.3. Violazione dell'art. 5 d.leg.vo n. 159/2011 in relazione alla competenza e dell'art. 7 d.leg.vo n. 159/2011 in relazione al procedimento applicativo. Quanto al primo aspetto, illegittimamente sarebbe stato trattenuto il procedimento riunito a carico di due distinti soggetti dimoranti in circondari di due distinte A.G., quella di MO (OC AR) e quella di AN (IC AR) e nonostante la valenza monosoggettiva del processo di prevenzione, contraria all'applicazione analogica del criterio della connessione soggettiva applicata nella specie. In ogni caso, la competenza si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di MO in relazione alla Я circostanza secondo la quale OC AR è stato raggiunto dalla misura personale, oltre che patrimoniale.
4.4. Violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi di prova, essendosi evocata una generale evasione fiscale priva di puntuale 8 riscontro a fronte di una allegata "cassetta fiscale" che documenterebbe il contrario assunto difensivo.
5. Nell'interesse di AN DA RU, con separato atto del difensore, si deduce:
5.1. Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ed omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive dell'appellante. L'immobile sito in AN alla via Monte Sabini n. 24 intestato alla ricorrente, moglie di IC AR, risulta acquistato nel 2010 e, pertanto, non rientra nella previsione di presunta fittizietà di cui all'art. 26 comma 1 d.l. n. 159/2011 ed è stata data prova della disponibilità della provvista per il suo acquisto, nonché della sua non riferibilità al proposto. Nulla la Corte avrebbe detto sul reperimento della somma da parte del fratello TO BR grazie alla vendita di un altro immobile. Con riferimento agli immobili siti in AN alla via Bessarione n. 29, anch'essi acquistati nel 1999 esulano dall'ambito della - presunzione di fittizietà. Non risponderebbe al vero l'assunto secondo il quale non sarebbe stata dimostrata la provenienza delle risorse in quanto è stata allegata la vendita dei beni strumentali da parte della ricorrente alla cessazione della sua attività di estetista (che aveva fruttato 9.000,00 euro), risultando la piena disponibilità degli immobili alla ricorrente. L'immobile in AN alla via Ebro n. 9, acquistato nel 1999, esula dall'area di presunta fittizietà, è nella disponibilità della ricorrente e risulta pagato prima del rogito grazie ad accantonamenti (saldo vendita carburante e regali nuziali), non risultando considerate le somme ricavate dalla vendita dell'ultimo carico dei distributori avvenuta nel 1999. L'impossibilità di documentare il percepimento di somme indicate nei motivi di gravame per la dismissione dell'archivio della banca, non può legittimare la contraria presunzione.
6. Nell'interesse di CP s.r.l. (I.r. IC AR), con separato atto,si deduce con unico motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ed omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive dell'appellante. Senza alcun riscontro probatorio sarebbe stata giustificata la confisca sulla base della pretesa massiccia evasione fiscale, risultando l'acquisto 9 giustificato dai proventi provenienti dal legittimo fatturato della società e non essendo stata provata la fittizietà della intestazione.
7. Nell'interesse di CP s.a.s. di AR IC si deduce, con separato atto, con unico motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ed omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive in appello in relazione alla confisca della autovettura BMW tg DC115VW e del conto corrente n. 612271. Risulterebbe dimostrato l'acquisto della autovettura avvenuto nel 2009 e, pertanto, al di fuori del periodo di presunta fittizietà con i proventi dell'azienda allegati non essendo esatto - l'assunto secondo il quale gli acquisti sarebbero incompatibili con i redditi fiscalmente dichiarati, posto che detto acquisto contribuiva ad abbattere il peso fiscale;
né essendo sufficiente il riferimento alla presumibile evasione fiscale, che il ricorrente contesta. Quanto al conto corrente la Corte avrebbe omesso qualsiasi considerazione dei motivi di gravame, fermo restando che esso è stato alimentato dai proventi del legittimo fatturato aziendale.
8. Nell'interesse di IA EG ST, con separato atto, si deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ed omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive in appello. Premesso che i Giudici di merito non hanno dichiarato la nullità dei rispettivi atti di trasferimento, si censura l'omessa considerazione della circostanza secondo la quale la ricorrente risultava essere identificata quale prestatrice di lavoro della RO.MI. sri, avendo anche prestato consulenza per le società per le quali la RO.MI. srl stessa teneva la contabilità. L'utilizzo del c/c Credito Bergamasco n. 26/008772 si giustificherebbe in base alla ragione secondo la quale il pagamento del mutuo concesso sull'immobile doveva avvenire su un conto del predetto istituto di credito concedente.
9. Nell'interesse di IC AR, con separato atto, si deduce:
9.1. Violazione di legge in relazione al difetto di correlazione tra - Я contestazione e pronuncia, dovendosi applicare analogicamente le norme degli artt. 516/522 cod. proc. pen., rispetto alla modificazione della presunta pericolosità qualificata in relazione alla quale il ricorrente si è difeso con quella generica, mai contestata. Tanto anche in relazione alla nota vicenda Drassich con la quale si è affermato il 10 diritto al contraddittorio in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie.
9.2. Violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ed omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive dell'appellante. La pericolosità del ricorrente sarebbe desunta quasi esclusivamente con riferimento alle vicende del fratello, senza considerare che egli non solo non ha mai subito una condanna per alcuno dei reati indicati (né per alcun reato), ma che i riferimenti indicati dai Giudici hanno avuto o esito favorevole al ricorrente o non hanno dato ancora luogo all'esercizio dell'azione penale. Pertanto, deve essere censurata la decisione nella specie giustificata sulla base di congetture, sospetti ed illazioni. In relazione alla misura patrimoniale relativa agli immobili del ricorrente e di sua moglie AN DA BR, la ablazione risulterebbe giustificata sulla base del solo assunto della incompatibilità degli acquisti con i redditi fiscalmente dichiarati, confondendo il reddito dichiarato annualmente con i ricavi ed assumendo che il ricorrente non avrebbe potuto pagare le rate di mutuo ed effettuare gli anticipi. Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso di considerare il volume di affari della società del ricorrente, puntualmente documentato, dal quale è possibile individuare la disponibilità media mensile per ogni anno (2006/2008) che smentisce l'assunto della insufficiente disponibilità economica. Del tutto apodittico risulterebbe il riferimento alla massiccia evasione fiscale ed all'esercizio abusivo di attività finanziaria. Anche la confisca dei beni della moglie si giustificherebbe su presunzioni non consentite in relazione ai periodi temporali di acquisto diversi da quelli compresi tra il 2012 ed il 2014. 9.3. Violazione di legge in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale. Invero, essendosi ravvisata la pericolosità generica con riferimento alla attività di emissione di fatture false e "cambio assegni" effettuate nei confronti di BI IC, tali condotte risulterebbero commesse in Crema da società ivi ubicate così come la presunta attività di esercizio abusivo del credito. Non rileverebbe il presunto collegamento con PO US in quanto i fatti di reato per i quali il predetto ha subito condanna sono relativi ad un periodo temporale di sette anni addietro, 11 non essendo quindi pertinenti al giudizio di attualità della pericolosità ed al momento delle decisione necessario alla individuazione del Giudice competente. In ogni caso, tutte le società indicate a pg. 92 del decreto impugnato avevano al momento dell'emissione delle fatture sede legale in territorio di Crema, non rilevando il luogo di utilizzo della fatture emesse. Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare che nel caso di associazioni criminose facenti capo ad un unico centro decisionale, la competenza spetta al tribunale nel cui circondario trovasi tale centro e ove esplica in modo prevalente la attività illecita l'associazione. L'incompetenza della A.G. proponente comporterebbe l'inammissibilità della proposta stessa, senza la possibilità di disporre la trasmissione al Tribunale competente, stante la natura funzionale inderogabile dell'organo decidente che si riflette sulla legittimazione della A.G. proponente. di IC10. Con memoria difensiva nell'interesse AR, CP s.a.s, CP s.r.l., AN DA RU, OC AR e IA EG ST, oltre a ribadire il contenuto dei ricorsi, si prospetta l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1,3 e 5 della legge 1423/1956 nonché dell'art. 19 l.n. 152/1975 nonché degli artt. 1,4 comma 1, lett. c) del d. leg.vo n. 159/2011 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla violazione dell'art. 2 del protocollo addizionale della C.E.D.U., nonché dell'art. 19 I. n. 152/1975 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione alla violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale della C.E.D.U. nonché dell'art. 42 Cost.. Adduce la difesa il fondamentale rilievo che assume in materia la intervenuta pronuncia della Corte Edu, Grande Camera, 23.2.2017, De TO c. Italia, la quale pur avendo ad oggetto le misure di prevenzione personali, in realtà riguarderebbe anche quelle patrimoniali in ragione del previo necessario accertamento incidentale dell'accertamento della pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 16 d.leg.vo n. 159/2011. La sentenza De TO, dichiarando che il contenuto descrittivo e precettivo degli artt. 1,3 e 5 l.n. 1423/1956 viola l'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 per precisione e prevedibilità, non consentirebbe alcuna via interpretativa per adeguare le disposizioni delle norme citate alla norma convenzionale, fondando la relativa questione di 12 costituzionalità degli attuali artt. 4 comma 1 lett. c), 6 e 8 d.leg.vo n. 159/2011. La questione di legittimità deve logicamente essere estesa all'art. 19 l.n. 152/1975 che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 575/1965 anche nei confronti delle persone contemplate dall'art. 1 nn.1) e 2) I.n. 1423/1956 (oggi art. 1 d.leg.vo n. 159/2011). 11. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal OC AR e IC ST e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dai terzi interessati. 11.1. Quanto alla competenza territoriale si osserva che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di legittimità secondo il quale la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si manifesta la pericolosità sociale e, in caso di plurime manifestazioni in luoghi diverso, là dove le condotte appaiono di maggiore spessore e rilevanza, emergendo nella specie la rilevanza non solo della condotta di - emissione delle fatture false ma anche quella di utilizzazione delle stesse, riguardo alla quale assume rilevanza il luogo in cui si contestualizzano i rapporti ad essa finalizzati tenuti dai proposti. e11.2. Quanto al principio di correlazione tra contestazione pronuncia, va esclusa la dedotta violazione essendo gli elementi posti a base della prognosi di pericolosità acquisiti nel contraddittorio con gli interessati. Ne discenderebbe la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con i motivi aggiunti. 11.3. Quanto al giudizio di pericolosità sociale di OC RO e IC RO, inclusivo, per il primo, della sua attualità, deve escludersi l'omessa, assolutamente contraddittoria o meramente apparente motivazione. 11.4. Quanto alle misure patrimoniali, i ricorsi di OC AR e IC RO, in relazione al giudizio di sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche, rispetto alla concorde valutazione dei Giudici di merito, contestano genericamente tale giudizio. 11.5. Quanto ai ricorsi dei terzi interessati, sul rilievo secondo il quale il Tribunale di AN non ha fatto applicazione della presunzione di intestazione fittizia di cui all'art. 26 d.leg.vo n. 159/2011, spiegando le ragioni in fatto della ritenuta interposizione fittizia sulla base di requisiti dotati di gravità precisione e concordanza, fondati da un lato - sui rapporti con i proposti e dall'altro sulla puntuale analisi della situazione reddituale. E la Corte di appello ha risposto correttamente alle 13 generiche e parziali censure riproposte in questa sede, non rilevando l'omessa declaratoria di nullità degli atti di disposizione di natura - dichiarativa e non costitutiva che non inficia l'accertamento della - fittizietà. Infine, quanto alla tesi difensiva che fa leva sui proventi da evasione fiscale, se ne deduce la generica allegazione senza il rispetto del relativo onere probatorio. 12. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse di OC AR in replica alle conclusioni del P.G. ribadendosi la validità dei motivi di ricorso non efficacemente o non assolutamente contrastati dal Requirente. RO è stata13. Anche nell'interesse di IC depositata memoria difensiva con allegati, ribadendosi l'assenza di condanne penali del predetto che ha svolto regolarmente attività lavorativa che costituisce fonte del reddito personale e familiare. Secondo la difesa, lo stesso P.G. avrebbe ammesso la insussistenza della prova dell'evasione fiscale, donde la legittimità del possesso dei beni oggetto di gravame. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Deve essere, innanzitutto, esaminata la preliminare questione processuale sulla competenza territoriale della A.G. di AN (primo motivo del ricorso cumulativo di OC AR ed altri, terzo motivo del ricorso cumulativo di IC RO ed altri, terzo motivo del ricorso di IC RO).
2.1. Il comune motivo di ricorso è infondato ed al limite della inammissibilità quando prospetta censure in fatto in ordine alla motivazione posta a base della ritenuta competenza della A.G. di AN.
2.2. Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale nel luogo in cui, al momento della decisione, la - pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260245).
2.3. Nella specie la Corte di appello (v. pg. 24 e sg.), sulla analoga deduzione proposta in quella sede, in coerenza con il principio di 14 legittimità ricordato, ha giustificato il radicamento della competenza territoriale della A.G. di AN sul rilievo secondo il quale, i contatti, i legami più significativi dei fratelli AR sono stati mantenuti, fino alla formulazione della proposta, a AN, essendo irrilevante che il proposto abbia trasferito nel 2006 la propria residenza anagrafica nonché lo studio in Palazzo IG ovvero la sede formale di alcune società, trattandosi appunto della sola sede formale di attività che - - sono nate e si sono sviluppate, grazie a contatti sorti e coltivati nell'area milanese. Tanto in considerazione di quanto emerso con la sentenza del 13.8.2014 emessa dal Tribunale di AN nell'ambito del processo (n. 11665/2008) nei confronti di US PO, ZI AN e LB LA, dichiarati responsabili di partecipazione ad una associazione criminale dedita al reinvestimento di proventi illeciti derivanti da false fatturazioni e sfruttamento della manodopera clandestina, nell'ambito della quale emergeva l'apporto fornito dallo studio AR ai fini dell'impiego della manodopera irregolare. Nell'ambito del processo - ancorché non imputati nel medesimo -, nei confronti dei fratelli AR sono state svolte indagini in relazione a due ipotesi di reato: la partecipazione alla associazione quali esperti contabili impegnati nella costituzione e gestione di un fitto reticolo di società utile al gruppo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (in AN e Crema dal 2007 al 2009). In altro procedimento (n. 562/2010), originato da segnalazioni nei confronti di cinque società gestite di fatto da OC AR, è emerso che il predetto, in epoca molto recente e con le consuete modalità, ha operato all'interno della ELLEBIUNO SOCIETA' COOPERATIVA con sede operativa in AN e sede amministrativa in Palazzo IG, secondo un contesto che ancora delineava un radicamento in territorio milanese, rispetto al quale quello di Palazzo IG risultava satellitare. Infine, nell'ambito del quadro delineato si considera l'attività svolta da OC AR in AN avente ad oggetto il cambio di assegni riconducibile ad un abusivo esercizio dell'attività finanziaria, non essendo collegata all'attività professionalmente svolta.
2.4. Ritiene, pertanto, la Corte che infondata è la dedotta violazione di legge, risultando la motivazione espressa dal provvedimento posta nell'alveo di legittimità ricordato, allorquando ha giustificato la competenza territoriale in base ad una valutazione in fatto non censurabile in questa sede - sulla correlazione tra il territorio milanese e le concrete forme di manifestazione della pericolosità dei proposti ivi 15 manifestatesi, al di là degli indici formali segnati dalle sedi di talune società.
3. La dedotta violazione in ordine al principio di correlazione tra proposta e pronuncia (secondo motivo del ricorso cumulativo di OC AR ed altri, primo motivo del ricorso di IC AR) è manifestamente infondata, quando non genericamente proposta.
3.1. Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e ritenere, in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956, possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge (Sez. 6, n. 45815 del 29/10/2008,Cammarata e altro, Rv. 242005) e Sez. 6, n. 26820 del 07/06/2012,Lunetto e altro, Rv. 253116, nel ribadire il principio ha chiarito, inoltre, che, "essendo la qualificazione della domanda potere generale del giudice procedente, le parti ben possono prospettarsi la possibilità di tale esercizio in qualsiasi momento in cui detto giudice venga chiamato a deliberare su una domanda. Non c'è, pertanto, violazione del contraddittorio nei termini denunciati dalla difesa se, come nella specie, le parti sono state messe in grado di dispiegare qualsivoglia iniziativa e deduzione sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla richiesta avanzata ed alla sua possibile qualificazione demandata al giudice.... D'altra parte prosegue la decisione -.., non - può essere lamentata in questa sede...la violazione del contraddittorio avvenuta in primo grado, allorquando la parte abbia dedotto tale motivo, unitamente alla questione relativa alla qualificazione della domanda da parte del giudice, come oggetto del giudizio di appello ed il giudice abbia...esaminato e motivatamente respinto l'appello, confermando il provvedimento impugnato".
3.2. Nella specie, entrambi i proposti hanno dedotto in appello il difetto di correlazione tra le contestazioni formulate dal P.M. nella proposta con la quale era stata chiesta l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a), d.leg.vo n. 151/2011 - e la decisione del Tribunale fondata sulla pericolosità generica e non qualificata dei proposti.
3.3. Sul punto la Corte di merito (v. pg. 29 del decreto impugnato) ha rigettato il motivo di gravame condividendo le ragioni espresse dal provvedimento del Tribunale (v. pg. 103 del primo decreto) che aveva 16 rilevato la stretta correlazione della domanda avanzata dall'accusa con la contestazione associativa mossa a US PO, LB LA e ZI AN ed altri nell'ambito del p.p. n. 165/2008 RGNR e successivamente valutato in conformità alla sua ridefinizione con la richiamata sentenza di primo grado che aveva escluso il carattere mafioso dell'associazione. Ha, poi, censurato la genericità delle stesse deduzioni difensive a proposito e rilevato che nessuna violazione del diritto di difesa si era verificato a seguito di tale diversa qualificazione della prospettata pericolosità, avvenuta sulla base dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti ed esaminati nel corso del giudizio.
3.4. Ritiene la Corte che, pertanto, il motivo è manifestamente infondato sotto entrambi profili denunciati. Invero, la diversa qualificazione della pericolosità ascritta ai proposti non solo come risulta dalle stesse argomentazioni difensive è stata oggetto di - interlocuzione difensiva nel corso del giudizio di primo grado, non rilevando la sua mancata condivisione da parte del P.M. proponente - ma ha formato oggetto di ricorso in appello da parte dei ricorrenti che neanche si confrontano con le ragioni portate dalla prima decisione, oggi nuovamente riproponendo la medesima violazione.
4. Da quanto detto consegue, infine, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto nell' atto formulato nell'interesse di OC AR ed altri che adduce - peraltro genericamente - un difetto dell'iniziativa di prevenzione facendo leva sulla mancata condivisione da parte dei Giudici dell'originaria impostazione della proposta di prevenzione: non v'è chi non veda, peraltro, come l'eventuale infondatezza della domanda non infici la legittimità della sua proposizione.
5. Il giudizio di pericolosità è oggetto del quarto motivo del ricorso cumulativo di OC AR ed altri e del secondo motivo del ricorso di IC AR.
5.1. Deve essere preliminarmente delibata la questione di costituzionalità sollecitata con la memoria difensiva con riferimento alla sentenza della Corte E.D.U. De TO pubblicata il 23.2.2017. 5.2. Il Collegio condivide le già intervenute declaratorie di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 7 della Convenzione EDU, poiché il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione 17 di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria (Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386). E' stato osservato che "nel tempo, lo sforzo degli interpreti si è gradualmente concentrato nell'effettuare interpretazioni costituzionalmente orientate di quelle norme maggiormente sospettate di essere in contrasto con i valori costituzionali. Ci si riferisce, in particolare, a quella giurisprudenza secondo la quale il giudizio di pericolosità deve fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente: quindi, fatti certi (Cass. 6613/2008 riv 239358) e non sospetti, così come, invece, riteneva una ormai datata e non più condivisibile giurisprudenza (Cass. 487/1990 riv 183673)". Nell'ambito di tale evoluzione giurisprudenziale è stato osservato che dai più recenti arresti di legittimità appare, inoltre, possibile desumere le linee guida per un'interpretazione delle categorie di pericolosità semplice coerente con le indicazioni provenienti dalla sentenza De TO. Quanto agli "elementi di fatto”, in particolare, le sentenze Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 e Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321 offrono, infatti, un'analisi dettagliata delle modalità e dei termini con cui il giudice della prevenzione può attingere alle acquisizioni probatorie del procedimento penale, delimitando, sostanzialmente, l'ambito del suo potere discrezionale. E', inoltre, possibile, ricostruire il "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dall'art.1, lett. a) e b), d. lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla realizzazione abituale o, comunque, non episodica di delitti fonte di illeciti arricchimenti, nonché, per la sola ipotesi di cui alla lett. b), con riferimento alla successiva destinazione dei proventi derivanti da tali attività per il mantenimento del proposto.
5.3. Tanto premesso, va tenuto conto che Corte europea non interpreta il diritto nazionale, ma prende atto dell'applicazione che ne ha fatta il giudice interno nel caso specifico, confrontandone il risultato con le esigenze di tutela dei diritti della Convenzione. Nel caso sottoposto alla Corte di Strasburgo, si trattava procedimento di merito in materia di misura di prevenzione personale 18 fondata sulla pericolosità generica del proposto ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) I. n. 1423/56 affermata dal Giudice di primo grado e negata con riguardo alla attualità - da quello di secondo grado che ha annullato la misura di prevenzione applicata. Di quel procedimento appaiono rilevanti le peculiari connotazioni del caso deciso, in cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione affermando l'esistenza di tendenze criminali "attuali" pur senza attribuire al proposto alcun comportamento specifico o di rilevanza penale, nonché sul fatto che il predetto non aveva una "occupazione stabile e lecita" e che la sua vita era caratterizzata dalla stabile frequentazione di criminali locali di primo piano e dalla commissione di reati. La Corte di Strasburgo ha condivisibilmente rilevato che il Tribunale "ha basato il suo ragionamento sull'assunto dell'esistenza di "tendenze criminali", criterio che la Corte costituzionale aveva già considerato insufficiente nella sua sentenza n. 177 del 1980 per definire una - categoria di soggetti cui potevano essere applicate le misura di prevenzione". Il caso deciso dal giudice di merito (contro la sentenza d'appello non era stato proposto ricorso per cassazione) risultava dunque espressione di un orientamento superato dal diritto vivente in tema di pericolosità sociale sia generica che qualificata secondo il quale l'accertamento dei presupposti va desunta da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture. Orientamento del tutto estraneo alla decisione oggi all'esame di questa Corte, la quale al contrario si fonda sulla accertata condotta di vita dei proposti, ritenuti vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose specificamente individuate. In altri termini, il caso oggi in con la sua correlazione tra proventi e delitti individuati - sfugge esame- Я al giudizio di indeterminatezza dei presupposti di pericolosità che ha fondato il giudizio della Corte europea nel caso De TO. Ne consegue che le valutazioni e le affermazioni che si rinvengono in tale sentenza non coprono l'oggetto del presente giudizio rimesso a questa Corte e le osservazioni dei ricorrenti non risultano pertanto pertinenti.
6. Superato il dubbio di costituzionalità prospettato dalla difesa, va affermata la inammissibilità dei motivi aventi ad oggetto il giudizio di 19 pericolosità sociale dei proposti in quanto manifestamente infondati, quando non proposti per ragioni non consentite.
6.1 Deve essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
6.2. E', innanzitutto, manifestamente infondato il dedotto vizio di legittimità che fa leva sull'assenza di giudizio penale sui fatti prospettati, posto il noto orientamento secondo il quale il giudizio di pericolosità prescinde da tale giudizio, essendone autonomo e dovendo dare conto delle eventuali divergenti conclusioni rispetto all'accertamento penale (v. ex multis, Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417). In realtà, quelli proposti si appuntano su una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a base del giudizio, correttamente ancorato a precise e molteplici emergenze (v. pg. 30 e ss. del decreto impugnato) fondate su una serie di investigazioni compiute dagli anni 90 fino al 2013 che hanno fatto emergere una serie di fonti probatorie di elevato spessore e delle quali hanno dato puntuale conto entrambi i giudici di G merito, segnatamente in relazione alle numerose società gestite dai fratelli AR tramite un impressionante numero di soggetti che hanno operato in qualità di prestanome ed alle attività illecite rispetto alle quali i proposti acquisiscono una elevata specializzazione, insensibile agli interventi investigativi susseguitisi nel tempo, costituita soprattutto dalla predisposizione di false buste paga, falsi cud, falsi contratti di lavoro e false fatture, desunta dai procedimenti penali richiamati, oltre quelli relativi a prestiti usurari. Nell'ambito della prima centrale attività illecita si individua l'apporto fornito dai fratelli AR all'associazione criminale guidata da US RT, nel ruolo di contabili di numerose società aventi la sede formale nei loro studi di AN, Crema ed altrove, mettendo a 20 disposizione le proprie tecniche operative al fine di individuare gli elementi per la redazione e l'utilizzo di fatture false, collocata nei primi anni 2000 (v. pg. 39 e ss. del decreto impugnato). Risulta, inoltre, una attività in capo ai proposti volta alla emissione di una ingente mole di fatture per operazioni inesistenti a favore di una sessantina di imprese ed aziende operanti nel settore della macellazione e dell'edilizia, dotate di una ingente forza lavoro, grazie alle quali venivano creati costi e conseguenti crediti fittizi IVA, tali da abbattere o annullare il debito di imposta (v. pg. 45 e ss. del decreto impugnato), in relazione alla quale si prospettava da parte degli investigatori, con informativa del maggio 2013, la sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, facente capo a OC AR. Soprattutto, i motivi proposti non tengono conto della censura di genericità delle doglianze in appello rispetto alla analitica disamina svolta dal primo giudice in ordine agli elementi investigativi acquisiti che hanno correlato le acquisizioni economiche dei ricorrenti direttamente -o indirettamente a loro riferibili alla sistematica realizzazione di condotte criminose segnatamente a partire dai rapporti con US PO, ZI AN, LB LA volte alla falsificazione di documenti contabili o alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, secondo il contesto di relazioni criminose già prima evidenziato (v. in particolare, pg. 48,51 e 52 e ss.) e fino alla disponibilità data al sorvegliato speciale OR MO (v. pg. 54 e 55), del tutto genericamente contestata dalla difesa.
7. I motivi di ricorso avverso le misure patrimoniali (v. pg. 56 e ss. 9 del decreto impugnato).
7.1. Motivo comune ai ricorrenti (OC AR ed contestuali ricorrenti con il sesto motivo di ricorso;
IC AR ed i contestuali ricorrenti con il primo motivo di ricorso e la ricorrente IA EG ST) è il dedotto vizio di legittimità in relazione all'omessa declaratoria di nullità degli atti di trasferimento dei beni ai terzi dei quali è stata disposta la confisca.
7.2. Il motivo al limite della genericità - è infondato, tenuto conto del più recente autorevole orientamento secondo quale, nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della 21 confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un'omissione rimediabile, anche d'ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016 Rv. 270083 De Angelis e altro). In motivazione la Corte ha precisato che alla disposizione dell'art. 26, cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione "esterna", dell'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, sempre che sia stata disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre.
7.3. Il primo atto di ricorso (OC AR ed altri) - Quinto motivo. del ricorso del7.3.1. Deve essere rilevata l'inammissibilità AR in relazione ai beni confiscati a terzi in adesione al principio di legittimità secondo il quale nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015 Poli e altro Rv. 266141).
7.3.2. Quanto ai motivi aventi ad oggetto i beni confiscati al proposto va detto quanto segue.
7.3.3. In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic e altri, Rv. 266312).E' stato chiarito che principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, sia pure con riferimento all'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è quello secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e a differenza di quanto previsto per la confisca disposta a norma dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le 22 disposizioni sulla confisca di prevenzione mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (così, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244). Questo principio deve essere esteso anche nei confronti dei soggetti portatori di pericolosità generica. Innanzitutto, nessun ostacolo a questa più ampia operatività del principio deriva dalle ragioni poste a base dell'orientamento giurisprudenziale in questione. A fondamento del principio indicato, infatti, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 33451 del 2014, evidenziano, in particolare, che: la confisca di prevenzione mira ad «impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza»; il «massiccio e continuativo» ricorso a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza una provvista finanziaria qualificabile come provento di reato;
l'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 prevede il sequestro, nonché la successiva confisca, dei beni che risultano essere «il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego», e «l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato>>; l'ablazione di utilità che potrebbero essere il provento di evasione fiscale non sanziona quest'ultima, ma incide su disponibilità indebitamente acquisite da soggetti di cui aliunde è stata accertata la pericolosità. Tali argomenti, per quanto espressi in relazione agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, risultano senz'altro pertinenti anche con riguardo ai soggetti portatori di altre tipologie di pericolosità sociale. In secondo luogo, poi, la soluzione prospettata risulta trovare un riferimento (anche) letterale nel regime fissato dal d.lgs. n. 159 del 2011, ed applicato nei presente procedimento. Invero, l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 equipara espressamente, sotto il profilo della operatività della disciplina relativa alle misure di prevenzione patrimoniale, gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed i soggetti inquadrabili nelle altre categorie di persone socialmente pericolose. Nell'ambito di questa disciplina unitaria, poi, l'art. 24, comma 1, d.lgs. cit. precisa testualmente che «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona [...] non possa giustificare le legittima provenienza e di cui [...] risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle categorie di soggetti pericolosi, la confisca dei beni il cui acquisito sia giustificato adducendo proventi da evasione fiscale. Nella scelta tra le due alternative, poi, la prima si presenta come quella 23 più coerente con il sistema e la lettera della legge: il testo normativo di riferimento è pressoché identico a quello previsto dall'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, ossia a quello che, secondo la dominante interpretazione giurisprudenziale, ha imposto di ritenere la legittimità della ablazione, né risultano mutate le ragioni addotte a fondamento di tale soluzione ermeneutica;
l'alternativa opposta, invece, precluderebbe, pur in assenza di rilevanti novità normative in relazione a tale profilo, la confisca di beni nella disponibilità di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, ove venissero addotte giustificazioni legate all'evasione fiscale. Deve perciò concludersi che, quando si procede per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, quale che sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto, e quindi anche al di fuori del caso di indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere in alcun modo giustificata adducendo proventi 4928 al 2016, Rv 266312. da evasione fiscale. (v. Cass.
7.3.4. La Corte di merito ha affermato con argomento che coinvolge anche IC AR - che, al di là della generica allegazione dell'esistenza di profitti derivanti dall'elusione fiscale,i proposti non sono stati in grado di dimostrare le fonti lecite del denaro impiegato nelle numerosissime operazioni immobiliari realizzate dal 1990 al 2013, distinguendo i percorsi di tali risorse da quelli seguiti dai profitti delle multiformi iniziative illegali (v. pg. 58).
7.3.5. Quanto agli introiti asseritamente provenienti da fonti lecite: - In relazione alla vendita di cavalli ne è considerata la mera Я allegazione priva di ogni riscontro (v. pg. 61); - La valutazione della capacità economica dei proposti è svolta a pg. 62 e ss.. In particolare, riguarda i proventi conseguiti dalla società RO.MI. s.r.l. costituita da OC RO nel 1999 e della quale il predetto diviene socio unico nel 2006. La società fino al 2004 chiude i bilanci in perdita e negli anni successivi dichiara redditi insufficienti a sostenere gli oneri della vita quotidiana, toccando l'apice nel 2007 con 9.000,00 euro, per poi tornare in perdita nel 2010. La società svolge attività di consulenza aziendale, contabile e fiscale, elaborazione dati contabili ed amministrativi (attualmente per circa 300 aziende). L'assunto difensivo secondo il quale si sarebbe dovuto tener conto ai - fini della individuazione delle risorse lecite dei ricavi e non degli utili sociali ( ben potendo il socio unico attingere alle disponibilità aziendali) è stato ritenuto fallace dai Giudici di merito, oltreché foriero di gravi 24 implicazioni e non è stato ritenuto idoneamente dimostrativo della realizzazione di redditi "in nero" la documentazione allegata, comunque in contrasto con le dichiarazioni fiscali (v. pg. 63). Anche i canoni provenienti dalle locazioni degli immobili non sono stati considerati ai fini dei leciti guadagni, posto che gli immobili risultano acquistati con risorse illecite. Ancora, sono stati valutati negativamente gli apporti provenienti da De CO RI, moglie di OC, quelli riconducibili ad alcune società (GENERAL SOCIETY s.r.l., VAR CAR GROUP s.r.l., D. AND D. SOC. COOP ARL. CMR PICCOLA SOC. COOP. ARL, R.A.M. service SRL) avallando la valutazione del primo Collegio circa la assoluta inadeguatezza della documentazione allegata ad attestare le attività che si assumono svolte lecitamente ed il carattere fittizio delle intestazioni delle quote, riconducibili ai fratelli AR (v. pg. 64 con riferimento a pg. 130 e 134 del primo decreto) e, infine, quelli di AN RU, moglie di IC AR in relazione alla quale sono stati valutati sproporzionati gli esborsi rispetto ai limitati redditi prodotti nel breve periodo di lavoro come estetista. -7.3.6. Le deduzioni ad onta del vizio di legittimità allegato risultano volte a censurare le valutazioni in fatto poste a base della disposta confisca, attraverso la sostanziale riproposizione delle questioni di fatto proposte in appello, risolvendosi la doglianza difensiva di omessa considerazione di queste nella mancata adesione da parte della Corte alla allegata "regolarità" delle vicende pertinenti ai beni sequestrati.
7.3.7. In particolare, nessuna delle doglianze difensive è negletta dalla Corte rispetto alle vicende riguardanti i singoli cespiti, cosicché in r nessun caso si verte in assoluta mancanza di motivazione o sua apparenza.
7.3.8. Quanto agli immobili siti in Biella in proprietà di OC AR (v. pg. 65) a seguito del loro trasferimento da parte della AL nel 2006, il decreto censura da un lato la genericità - - dell'appello rispetto ai passaggi attraverso i quali il Tribunale ricostruisce la vicenda, considerando dirimente la circostanza secondo la quale è il AR a pagare le restanti rate di mutuo con somme provenienti da società riconducibili ai AR, senza che sia stato provato da parte sua la corresponsione di alcunché per coprire la restante parte del prezzo. Dall'altro considera la originaria fittizietà della intestazione alla AL, secondo le sue stesse dichiarazioni e la presenza del AR all'asta. 25 7.3.9. Quanto all'IMMOBILIARE 2013 sri (nata come Immobiliare CR s.r.l. nel 2005), la vicenda è trattata a pg. 66 e ss. del decreto (il motivo di ricorso pur citando nell'intestazione "Ogliari via Risorgimento in Palazzo IG" non fa riferimento alla vicenda immobiliare trattata, invece, a pg. 71 e ss.). La Corte ha confermato l'ablazione delle quote e del ramo di azienda in quanto riconducibile ai fratelli AR che utilizzano la società per l'amministrazione di un patrimonio immobiliare acquisito con risorse che non risultano di provenienza lecita. La riconducibilità ai AR non è specificamente contestata, essendo invece oggetto di considerazione - - difensiva la realizzazione di introiti leciti, segnatamente con riguardo al contratto di appalto tra la immobiliare AR e l'immobiliare CR (che, a sua volta, appalta alla ER CI riconducibile allo stesso AR) avente ad oggetto i lavori di via Crispi in Crema. La Corte ritiene le deduzioni difensive prive di fondamento (v. pg. 68 e ss.) sulla base di una serie di motivate e congruenti ragioni che consentono di escludere che sia accertata la provenienza lecita delle somme impiegate per la ristrutturazione e, quindi, il ricavato possa considerarsi di provenienza lecita, osservando - in particolare - che l'apertura di credito non era stata impiegata per pagare gli stati di avanzamento dei lavori.
7.3.10. In relazione agli uffici di via dei Salici 28 di Palazzo IG la difesa si limita a riportarsi ai motivi di appello, ai quali la Corte ha risposto a pg. 73 e ss., palesandosi la genericità del motivo.
7.3.11. Quanto al terreno di Palazzo IG il motivo si riporta alla allegazione della vendita dei cavalli, la cui fondatezza è stata esclusa (v. pg. 75), anche in questo caso risultando generica la doglianza. Я 7.3.12. In relazione all'immobile in viale Monza 8 in AN del tutto generica è la dedotta contraddittorietà della motivazione motivo, - peraltro, non ammesso - rispetto alla articolata motivazione di cui a pg. 76 e ss.. 7.3.13. Sulla vicenda immobiliare AR deve ribadirsi quanto già detto sub 7.3.9.. 7.3.14. Sulla vicenda NI OS (v. pg. 70 e ss.) nell'ambito della vicenda Immobiliare 2013 s.r.l. le doglianze non attingono profili di ammissibilità non tenendo conto della motivata esclusione delle deduzioni difensive.
7.4. Con particolare riguardo ai beni intestati a terzi (sesto motivo), al di là del comune motivo dell'omessa declaratoria di nullità degli atti di trasferimento, va detto quanto segue. 26 7.4.1. In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282). Ancora, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra i proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi e altri, Rv. 259608). Infine, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 266142;conf. Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013,Mortellaro e altro, Rv. 258140). G 7.4.2. In relazione ai beni confiscati ai terzi interessati, sono state valorizzate le dichiarazioni rese da alcune dipendenti degli studi professionali (v. DE AL PI - pg. 31; v. AL Giovanna- pg. 33) nonché quelle degli altri intestatari (v. pg.34) che - secondo il provvedimento impugnato non hanno fornito dati utili a contrastare le - ragioni della proposta, sussistendo la prova positiva della disponibilità e della riconducibilità del singolo bene ai proposti, che in molti casi hanno partecipato agli atti di compravendita, utilizzano direttamente il bene, ovvero gestiscono i proventi, evidenziando che le risorse economiche impiegate risultano illecite o comunque ad essi riconducibili (v. pg.57 e sg.). In particolare, risulta accertato il sistematico ricorso a intestazioni fittizie di quote sociali attraverso le quali i AR svolgevano 27 attività d'impresa (v. pg. 61), rispetto al quale non sono state opposte ragioni difensive, limitate ai soli beni immobili e motivatamente ritenute non convincenti.
7.4.3. In relazione alla posizione di AN DO (v. pg. 79) il motivo fa leva su censure in fatto rispetto alla motivazione che ha dato conto dell'attribuibilità a OC AR del terreno venduto dalla RO.MI. s.r.l. che, a sua volta, ingiustificatamente risultava averlo acquistato alla DO sul rilievo del mancato pagamento di - corrispettivo da parte di quest'ultima ed in presenza di un interesse diretto del AR che sul terreno ha realizzato la "Fazenda OC".
7.4.4. In relazione alla posizione di PI LL LE (v. pg. 81 e ss.) le censure sono in fatto rispetto alla accertata qualità di interposta fittizia della ricorrente, desunta da una pluralità di indici, rispetto ad immobili situati in un'area sulla quale si collocavano investimenti di OC AR ed in assenza di interessi specifici della ricorrente.
7.4.5. In relazione alla posizione di RI DE ME con riferimento all'appartamento in via Fulcheria di Palazzo IG (v. pg. 83 e ss.) la doglianza in relazione alla motivata inattendibilità del BR è generica ed in fatto.
7.4.6. In relazione all'immobile intestato a US AR e EL LO TE (v. pg. 84 e ss.) - i quali hanno dedotto di averlo acquistato dal figlio OC AR con gli introiti percepiti in nero per l'attività svolta a favore della Ram s.r.l. - la doglianza è generica ed in fatto rispetto alla ritenuta assenza di qualsiasi prova dell'assunto circa la derivazione da lavoro delle somme impiegate asseritamente per l'acquisto e- tra l'altro - l'accertata provenienza delle somme impiegate per il pagamento del mutuo da un conto corrente di OC AR che, poi, stipulerà i contratti di locazione e gestirà gli immobili.
7.4.7. Quanto agli immobili intestati a AE AR e NA IL (v. pg. 86), la censura è sostanzialmente in fatto e genericamente reiterativa del motivo di appello, alla quale la Corte ha puntualmente risposto, segnatamente in relazione alla fittizietà della intestazione dei beni riconducibili a OC AR e da questi acquistati con proventi illeciti.
7.4.8. Quanto alla Universal s.r.l. in relazione alla generale motivazione sul sistematico utilizzo di prestanome da parte del proposto (v. pg. 61) il ricorrente sviluppa non proponibili censure in fatto. 28 7.4.9. Quanto al denaro proveniente da regali di matrimonio si tratta di generiche censure in fatto (v. anche pg. 101 su deduzione della RU).
7.4.10. Generica è l'ultima doglianza sull'inizio dell'attività criminosa e sulla assenza di redditi leciti.
8. Ricorso IC AR ed altri (quarto motivo). Il motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione di cui a pg. 92 e ss. che dà conto della irrisorietà dei redditi dichiarati dai coniugi AR, della mancanza di dichiarazioni da parte della società CP srl e dell'assenza di qualsiasi giustificazione dei versamenti sui conti della CP s.a.s. di CR IC & C.; nonché a quella a pg. 96 e ss. in relazione alla riconduzione della società IMMOBILIARE CP s.r.l. al proposto ed all'omessa giustificazione dei versamenti in contanti sul conto corrente.
9. Ricorso AN DA RU (v. pg. 98 e ss.). I motivi sono generici ed in fatto rispetto alla motivazione che, ben oltre la presunzione muciana, giustifica la riconducibilità degli immobili al marito proposto. 10. Quanto al motivo del separato atto di ricorso nell'interesse di CP s.r.l. va ribadito quanto già detto sub 8. di CP sas11. Il motivo del separato atto di ricorso manifestamente infondato, quando non genericamente ripropositivo della doglianza in appello alla quale la Corte di merito risponde ineccepibilmente a pg. 97 del provvedimento impugnato. 12. Il ricorso nell'interesse di IA EG ST in relazione alle unità immobiliari ed al saldo attivo del c/c n. 26/008772 confiscati in relazione alle questioni diverse da quelle comuni già trattate è genericamente ripropositivo delle questioni dedotte in appello e correttamente già censurate di genericità a pg. 89 e ss. del decreto impugnato, rispetto alle analitiche considerazioni svolte dal primo Giudice (v. pg. 296 e ss. del primo decreto). 13. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 29
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.6.2017. st Il Componente estensore Il Presidente CE IppolitoAngelo Capozzi Apllefi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET 2017 I DC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U Piera Esposito. Z N E I O A 30