Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 43446
CASS
Sentenza 15 giugno 2017

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In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto.

Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, mentre sia il tribunale che la corte d'appello, sulla base dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio, avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica).

In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica.

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 febbraio 2022

    In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 43446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43446
Data del deposito : 15 giugno 2017

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