Sentenza 21 aprile 2011
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2011, n. 27228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27228 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 21/04/2011
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 637
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2266/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 21.10.2010 da:
avv. prof. De Caro Agostino e dall'avv. Cacciatore Cecchino, difensori di CU AN, nato ad [...] il [...], e di CU MO, nata il [...]; ed il 5.11.2010 dall'avv. prof. Aricò Giovanni, difensore di DI GI SA, nata a [...] il [...], e di CU RI, nato a
Battipaglia l'8.10.1984 del 14 gennaio 2010;
avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno del 30.9.2010;
Letti i ricorsi ed il decreto impugnato.
Letta la memoria difensiva, contenente motivi nuovi, depositata il 4.4.2011 dagli avv. De Caro e Cacciatore nell'interesse di ZO AN e ZO MO;
Letta la memoria difensiva depositata il 14.4.2011 dall'avv. Giovanni Aricò, in favore di ZO RI e Di GI SA;
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con decreto del 31 luglio 2008, il Tribunale di Salerno disponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, a carico di ZO AN ed ordinava, altresì la confisca di diversi beni specificamente indicati, tra i quali un'impresa agricola individuale collegata all'agriturismo Bellavista con sede in Olevano sul Tusciano intestato a ZO MO. Pronunciando sui gravami proposti dai difensori di ZO AN nonché di ZO MO, Di GI SA e ZO RI, quali terzi interessati, la Corte di Appello di Salerno, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato l'impugnato decreto.
Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori dei prevenuti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
2. - I difensori di ZO AN hanno dedotto, con il primo motivo, violazione della L. n. 575 del 1965 in relazione ai requisiti richiesti per l'applicazione delle misura di prevenzione personale. Con il secondo motivo eccepiscono violazione dell'art. 606, lett. e) per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Con il terzo motivo, deducono violazione della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter per la ritenuta irrilevanza dell'epoca di acquisizione dei beni allorché la confisca venga disposta per la sproporzione del valore degli stessi beni rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche svolte.
Con il quarto motivo deducono violazione dell'art. 125 c.p.p. e art.606 c.p.p., lett. e) per mancanza assoluta di motivazione su elementi decisivi rappresentati dalla difesa.
Il ricorso in favore di ZO MO deduce, con il primo motivo, censure identiche a quelle dedotte con il terzo motivo del precedente ricorso.
Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza assoluta di motivazione su elementi decisivi rappresentati dalla difesa.
Con la memoria indicata in epigrafe, i difensori dei CO AN e CO MO hanno proposto motivi nuovi.
Con il primo, hanno eccepito violazione della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter per ritenuta sussistenza del presupposto della sproporzione del valore dei beni con i redditi dichiarati e le attività economiche svolte e della intestazione fittizia dell'agriturismo in capo alla figlia del preposto.
Con il secondo, hanno denunciato violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza assoluta di motivazione su elementi decisivi rappresentati dalla difesa.
Il ricorso in favore di Di GI SA e ZO RI prospetta motivi sostanzialmente identici a quelli dedotti in favore di ZO MO.
3.1 - Le doglianze di ZO AN - relative alla misura di prevenzione personale - sono palesemente inammissibili nella parte in cui censurano il processo argomentativo seguito dal giudice a quo, essendo ben noto che censure siffatte sono estranee alla sfera di cognizione di questa Corte regolatrice, che, in tema di prevenzione, può sindacare solo il vizio di violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e non già l'adeguatezza e coerenza logica del percorso giustificativo della decisione impugnata.
Nè può fondatamente ipotizzarsi che il provvedimento in esame sia del tutto privo di supporto motivazionale o che la giustificazione resa sia meramente apparente, sì da poter ricondurre il vizio di motivazione al paradigma della violazione di legge. È vero, di contro, che l'impianto giustificativo della pronuncia impugnata è certamente idoneo, per completezza, coerenza e logica espositiva, a rendere adeguato conto del giudizio di pericolosità sociale espresso a carico del prevenuto e del connotato di attualità di quella stessa qualità. Sulla base delle risultanze processuali, ritenute di particolare pregnanza dimostrativa, consistenti nelle convergenti propalazioni di collaboratori di giustizia, prudentemente vagliate nella loro attendibilità, e nelle acquisite sentenze di condanna, il giudice a quo ha ampiamente giustificato il ribadito giudizio di pericolosità connesso al rilievo di appartenenza del prevenuto ad organizzazioni camorristiche, nell'ampia accezione in cui quel termine è inteso, secondo indiscussa interpretazione giurisprudenziale, nel rapporto comparativo con le diverse nozioni di partecipazione e di organico inserimento in contesti delinquenziali organizzati.
Quanto all'altro ineludibile presupposto dell'attualità della ritenuta pericolosità sociale, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio, dettata da consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (cfr., tra le tante, Cass. sez. 2, 11.10.2005, n. 44326, rv. 232779). Non solo, ma nel recepire le puntuali motivazioni del primo giudice, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare, comunque, ulteriori ragioni della ritenuta attualità, alla luce della rilevata persistenza dei collegamenti con l'organizzazione cameristica, pur nei successivi mutamenti soggettivi che, medio tempore, l'hanno caratterizzata, in base alle puntuali affermazioni dei collaboratori di giustizia, riferite proprio all'attualità.
Per quanto riguarda, poi, le misure patrimoniali, le relative censure, depurate da ogni riferimento critico alla motivazione, sono anch'esse prive di fondamento, nella parte in cui contestano la sussistenza dei presupposti di legge per la confisca. È certamente corretta, al riguardo, la motivazione del giudice a quo che ha fatto corretta applicazione del testo novellato della L. 31 maggio 1965, n.575, art.
2-ter. Ed invero, ai sensi dell'anzidetta normativa, per la parte che qui interessa, ...con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego...La chiara formulazione letterale della norma non consente dubbi in ordine all'assoggettabilità a confisca sia dei beni il cui valore risulti sproporzionato alla capacità reddituale del proposto sia dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il perspicuo tenore letterale non consente una lettura combinata, così come auspicato da parte ricorrente, nel senso, cioè, che il parametro della sproporzione debba coesistere con la rilevata provenienza illecita degli stessi beni. L'uso della congiunzione nonché con riferimento a due distinte categorie di beni suscettivi di ablazione (beni il cui valore sia sproporzionato e beni rispetto ai quali sia positivamente accertato essere frutto di attività illecita ovvero reimpiego), non lascia adito a dubbi di sorta in proposito. Il legislatore non ha prescritto per la confisca da prevenzione alcun nesso di pertinenzialità con una determinata tipologia di illecito, ma ha consentito una generalizzata apprensione di beni solo che sia accertato il presupposto della pericolosità sociale del proposto, siccome appartenente ad organizzazione delinquenziale, sulla base di un dato presuntivo che quei beni, in valore sproporzionato, non siano stati legittimamente acquisiti.
E per quanto riguarda il dato temporale, è ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questo Giudice di legittimità, che siano soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché risulti una delle condizioni anzidette, ossia la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (cfr., da ultimo, Cass.20.10.2010, n. 39798, rv. 249012; id. sez. 6,15.1.2010, n. 4702, rv.
246084). È vero, dunque, che per dettato normativo la pericolosità sociale del proposto finisce con l'estendersi al suo patrimonio;
ciò in quanto l'accertata appartenenza a consorteria organizzata riflette uno stile di vita la cui origine non si è ritenuto che possa farsi coincidere con la data del riscontro giudiziario, essendo, evidentemente, maturato - per precise scelte esistenziali - anche in epoca antecedente, sia pure non determinata.
Si tratta, certamente, di misura draconiana, la cui severità si giustifica, però, in ragione delle precipue finalità della legislazione antimafia, e specialmente dell'obiettivo strategico di colpire, anche con evidenti finalità deterrenti, l'intero patrimonio - ove di ritenuta provenienza illecita - degli appartenenti a consorterie criminali, posto che l'accumulo di ricchezza costituisce, comunemente, la ragione primaria - se non esclusiva - di quell'appartenenza.
Il limite di operatività della detta misura, che la rende compatibile con i principi costituzionali, segnatamente con il rispetto del valore della proprietà privata, presidiato dall'art. 42 Cost., e con la normativa comunitaria, è costituito dalla riconosciuta facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima provenienza dei suoi beni. Il sistema resta così affidato alla dinamica di una presunzione, temperata, nondimeno, dalla facoltà della controprova, che attribuisce al meccanismo presuntivo la connotazione della relatività, rendendolo così del tutto legittimo nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata.
Ineccepibile deve ritenersi anche la riconosciuta confiscabilità del terreno sul quale insiste il fabbricato che si assume realizzato con danaro di illecita provenienza. E infatti, anche ad ammettere che il terreno sia stato acquistato con proventi leciti, deve ritenersi legittima la sua apprensione, posto che la confisca del fabbricato non può che estendersi anche al suolo su cui sia stato realizzato ancorché la provenienza di quest'ultimo sia legittima, in armonia con gli scopi del legislatore preordinati ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti (cfr. Cass. sez. 5, 5.10.2010, n. 39228, rv. 248889; id. sez. 5, 25.9.2009, n. 49479, rv. 245834). Si verifica, insomma, un fenomeno di attrazione e di assorbimento - del tutto analogo all'istituto civilistico, di coniazione pretoria (e successivamente riconosciuto dal legislatore), dell'accessione cd. invertita - in forza del quale la realizzazione illecita, in quanto sine titulo, di un'opera pubblica (al di fuori cioè delle ordinarie procedure di esproprio per pubblica utilità), comporta l'acquisizione alla mano pubblica dell'immobile sul quale l'opera insista.
Priva di fondamento, infine, è la doglianza relativa all'omesso esame delle deduzioni difensive e della documentazione offerta dalla stessa difesa, considerato, per un verso, che, a fronte della solida impalcatura motivazionale del provvedimento impugnato, le obiezioni di parte, non espressamente esaminate, devono ritenersi implicitamente rigettate, siccome inidonee a scardinare la complessiva tenuta di quell'impianto; e, per altro verso, che il giudice a quo ha esaminato la produzione difensiva, segnatamente la consulenza tecnica di fiducia, ritenendola - con argomentato, e quindi insindacabile, apprezzamento di merito - inidonea a disarticolare il processo giustificativo della soluzione prescelta. 3.2 - La prima censura del ricorso in favore di ZO MO propone questioni identiche a quelle oggetto del primo motivo dell'impugnazione di ZO AN e non può, pertanto, che condividerne l'epilogo decisionale di infondatezza. Priva di fondamento è anche la seconda censura, in quanto è condivisibile l'assunto secondo cui l'esame della posizione dell'odierna ricorrente, quale terza intestataria di bene confiscato, sia rimasto privo di adeguata motivazione. È vero, invece, che il giudice a quo ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali, nonostante la formale intestazione all'odierna ricorrente, il complesso destinato all'esercizio dell'agriturismo Bellavista è stato, invece, ritenuto oggetto di diretta disponibilità di ZO AN. Il convincimento in ordine all'interposizione fittizia è fondato sui rilievi che, all'epoca della costituzione del detto complesso, la ZO non svolgeva alcuna attività di lavoro ne' risultava percettrice di reddito alcuno;
e che il reddito lavorativo del padre, vigile urbano, sia pure incrementato dei proventi dell'attività di riscossione di titoli cambiari, e quello di bracciante agricola della madre, Di GI SA, apparivano tali da consentire l'acquisto dei beni poi destinati all'attività imprenditoriale.
Adeguata è anche la motivazione, che esprime apprezzamento squisitamente di merito, in ordine alla mancanza di prova che nel complesso aziendale costituito per l'esercizio dell'agriturismo siano confluiti capitali leciti, tenuto conto, quanto al contributo pubblico, che esso era stato ottenuto al fine di migliorare una struttura aziendale già in essere, senza che possano individuarsi specifiche migliorie od addizioni, che, per autonomia ed identità strutturale, possano essere sottratti alla confisca;
e che il prestito concesso dallo zio ZO OS sia stato mai utilizzato per l'esercizio delle attività di agriturismo. D'altro canto, l'astratta possibilità che nell'azienda siano confluiti anche capitali leciti non esclude la confiscabilità dell'intero, una volta che sia accertato - come è stato accertato nella fattispecie - che la sua costituzione sia stata resa possibile proprio dal flusso finanziario di illecita provenienza. Al riguardo, la Corte reputa di dover confermare l'orientamento interpretativo di questa stessa Sezione, secondo cui nel compendio aziendale non è dato distinguere tra componenti per così dire sane - riferibili, cioè, a capacità ed a lecita iniziativa imprenditoriale ovvero a conferimenti leciti - e componenti riconducibili al contributo di capitali illeciti (cfr. Cass. sez. 5, 30.1.2009, n. 17988 rv. 244802, che ha richiamato Cass. Sez. 2, 8.2.2007, n. 5640, Schimmenti ed altri, non massimata). Nell'occasione, si è osservato che nell'insieme aziendale non è possibile operare la distinzione anzidetta, stante il carattere unitario dell'azienda, che è il risultato combinato di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica (art. 2555 c.c). Nell'insieme unitario costituente autonoma realtà ecomico- sociale, proprio perché i vari fattori interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente, dando luogo ad un'entità autonoma, non è possibile discernere l'apporto riferibile a componenti illecite da altre, tanto più quando la stessa costituzione dell'azienda sia resa possibile dall'investimento di illeciti proventi (cfr., pure, in tema di sequestro Cass. sez. 3, 7.11.2007, n. 6444, rv. 238819). I motivi nuovi proposti in favore di CO AN e CO MO si collocano in area assai prossima all'inammissibilità, tentando di veicolare nel processo censure allo sviluppo motivazionale del provvedimento impugnato e risolvendosi, pertanto, in questioni di fatto o nella prospettazione di ipotesi alternative, estranee all'area del vizio denunciarle in questa sede, che - per quanto si è detto - è solo la violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, anche in tema di misure di prevenzione patrimoniali.
Nè può dirsi - neanche sul punto - che il provvedimento in esame sia del tutto carente di motivazione o connotato da mera apparenza di giustificazione di talché possa ritenersi, comunque, integrato il vizio di legittimità della violazione di legge. Infatti, la struttura argomentativa risulta esaustiva e corretta nell'indicazione dei presupposti legittimanti la disposta ablazione dei beni interessati. Soprattutto, è in linea con i canoni interpretativi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di acquisti in favore del coniuge, figli e conviventi del proposto, di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, comma 3, senza tener conto della riforma del menzionato art.
2-ter ad opera del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha limitato l'ambito temporale di operatività della presunzione iuris tantum - relativamente agli atti dispositivi in favore di quei soggetti - al periodo di anni due prima della proposta di prevenzione. Ed invero, risulta in atti, che gli acquisti di cui si discute risalgono ad epoca di gran lunga antecedente alla proposta di prevenzione.
Orbene, correttamente, la presunzione di fittizia intestazione è stata ancorata ad elementi indiziari di particolare pregnanza, quali le circostanze che il proposto non disponesse, a quel tempo, di idonea capacità reddituale e che ZO MO non svolgesse alcuna attività di lavoro o comunque disponesse di redditi sufficienti all'acquisto in parola.
Sulla scorta degli anzidetti elementi giustificativi deve, allora, ritenersi che sia stato compiutamente assolto l'onere della prova che i beni, intestati a terzi, fossero, in realtà. Nella disponibilità di fatto del proposto.
Non è fondata, infine, la doglianza relativa al mancato esame delle deduzioni difensive, risultando dal testo del provvedimento impugnato che le osservazioni di parte e la documentazione versata in atti sono state esaminate dal giudice a quo, dovendosi ritenere disattesa ogni altra questione non espressamente esaminata, in quanto ritenuta incapace di scardinare il nucleo fondante della ricostruzione dei fatti prescelta e della pertinente giustificazione argomentativa. Si tratta, in tutta evidenza, di apprezzamento di merito volto a vagliare la valenza dimostrativa di quelle allegazioni e, siccome assistita da giustificazione congrua e pertinente, la relativa valutazione si sottrae al sindacato di legittimità. 3.3 - La sostanziale identità delle censure di Di GI SA e ZO RI, rispetto a quelle che sostanziano l'impugnazione di ZO MO, fa sì che anche il relativo ricorso debba essere rigettato per identiche ragioni a quelle in precedenza indicate, alle quali può, dunque, farsi integrare richiamo.
È appena il caso solo di ribadire che l'impianto motivazionale del decreto impugnato è validamente articolato anche nei confronti dei due familiari ricorrenti, intestatari di beni confiscati, sulla base del fondato convincimento che gli stessi siano stati acquistati con mezzi finanziari provenienti da attività illecita posta in essere dal loro congiunto.
Per quanto riguarda, poi, l'asserito omesso esame di elementi decisivi prospettati dalla difesa, è sufficiente considerare, secondo quanto si è già avuto modo di considerare con riferimento ad identica eccezione proposta da ZO AN, che ogni contraria prospettazione di parte è stata implicitamente - ma non per questo meno significativamente - disattesa siccome logicamente incompatibile con il costrutto argomentativo addotto a sostegno della pronuncia oggi impugnata. Peraltro, tale prospettazione, in quanto si risolve in alternativa rappresentazione dei dati sostanziali, non è proponibile in questa sede di legittimità. Non è neppure vero che il giudice a quo non abbia esaminato la consulenza di parte, le cui risultanze sono state motivatamente disattese, senza che il relativo apprezzamento - proprio perché non privo di idonea giustificazione - possa essere ridiscusso in questa sede di legittimità. 4. - Per quanto precede, tutti i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011