Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
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27 settembre 2001
27 settembre 2001
Art. 464.
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
((181)) ------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
((181)) ------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Commentari • 28
- 1. Cassazione penale n. 691/1983https://www.brocardi.it/ · 34.143585
(massima n. 2) Qualora il valore bollato, contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo, invece, al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo. […]
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Giurisprudenza • 58
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15871Provvedimento: […] Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21/10/2015, ha ritenuto TO AL colpevole dei reati ex artt. 453 e 459 cod. pen. e ex artt. 81 e 464 cod. pen. e per l'effetto - unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione - lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.240,00 di multa, […] sarebbe stato necessario, invece, precisare quante violazioni ex art. 464 cod. pen. residuassero, all'esito della intervenuta prescrizione di una serie di episodi e, all'esito, […] a monte di ciò, nella omessa individuazione degli episodi ex art 464 cod. pen. residui, all'esito della parziale declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. 3. […]Leggi di più...
- art. 81 cod. pen.·
- reato continuato·
- motivazione apparente·
- prescrizione reato·
- interesse a impugnare·
- mancata individuazione episodi·
- annullamento con rinvio·
- rideterminazione pena in sede di legittimità·
- determinazione pena·
- art. 620 cod. proc. pen.