Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 53003
CASS
Sentenza 21 settembre 2017

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonchè l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa.

In tema di misure di prevenzione, il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica deve essere valutato tenendo conto del pregresso accertamento in sede penale, ancorchè non definito da una sentenza di condanna, relativo all'accertamento dell'avvenuta commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe tratto proventi illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della misura di prevenzione, con il quale si era riconosciuto che il proposto aveva vissuto abitualmente dei proventi di evasione fiscale, non tenendo conto della sentenza di non luogo a procedere riferita a reati tributari, contestati in un arco temporale ricompreso in quello oggetto di giudizio).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la nozione di "traffici delittuosi", di cui all'art. 1 lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, non ricomprende qualsivoglia attività delittuosa idonea a generare un provento, dovendo essere riferita alle ipotesi di commercio illecito di beni materiali (ad esempio: stupefacenti, armi, materiale pedopornografico, denaro contraffatto, documenti contraffatti impiegabili a fini fiscali, proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio) ed immateriali (traffico di influenze illecite, di notizie riservate, di dati protetti in tema di "privacy"), nonché a condotte "latu sensu" negoziali ed intrinsecamente illecite da cui sia derivato una qualche forma di provento (quali l'usura o la corruzione).

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  • 1Dopo "Taricco" la Consulta non sta (più) a guardare
    Andrea Apollonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Dopo "Taricco" la Consulta non sta (più) a guardare: bonifica il sistema della prevenzione e ridefinisce i rapporti con le Corti. (commento alle sentenze Corte Cost. nn. 24 e 25 del 27 febbraio 2019) di Andrea Apollonio Con le sentenze "gemelle" nn. 24 e 25, la Corte Costituzionale, dopo la netta - ed ulteriore - presa di posizione della Corte di Strasburgo in punto di determinatezza e "prevedibilità" delle misure di prevenzione, ed il "sorpasso" delle Sezioni Unite - che, facendo leva proprio su questa pronuncia, hanno affermato un principio sostanzialmente abrogativo dell'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011 rispetto alle generiche ipotesi del "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 53003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53003
Data del deposito : 21 settembre 2017

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