Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 2
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".
Nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, nel valutare il compendio probatorio oggetto della decisione assolutoria ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, ha posto a fondamento del giudizio di pericolosità di circostanze fattuali indicative dell'esistenza di legami qualificati intrattenuti dal proposto con diversi esponenti di "famiglie" mafiose, finalizzati al reinvestimento di denaro di provenienza illecita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
9 2 1/1 5 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere- 1766 N. Dott. LUIGI LANZA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS N. 1460/2014 - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM IL N. IL 23/06/1977 PI NC N. IL 21/08/1958 avverso il decreto n. 46/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/10/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ROBERTO ANIELLO, che ha conclu por la insumisibilitar del ricorso- so Udit i difensor Avv.; ли RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 ottobre 2013 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 24 febbraio 2011, ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto avverso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre, applicata nei confronti di OM IU, per morte del medesimo, confermando nel resto l'impugnato decreto, che disponeva la confisca della società "Il Giardino della frutta di OM BE e C. s.a.s.", con capitale sociale di euro 5.164,57, suddiviso tra OM BE e NI ES, rispettivamente figlio e moglie della persona sottoposta alla misura di prevenzione.
2. Avverso il su indicato decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OM BE e NI ES, quali terzi intervenienti nel procedimento di prevenzione, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.
2-bis e 2-ter della L. n. 575/1965 e la conseguente illegittimità della confisca dei beni cui è stata applicata.
2.1. La Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto dell'assoluta mancanza di indizi riguardo a qualsivoglia contributo prestato dal OM in favore di "cosa nostra", tanto essendo stato accertato da una sentenza irrevocabile che lo ha assolto nel merito dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. Non è stato acquisito, infatti, alcun indizio in sede penale, da cui ritenere che il predetto altro non fosse che una persona meramente disponibile, contigua o compiacente, che nessun contributo ha fornito a quel sodalizio. Il mero "favoreggiatore", ovvero il soggetto semplicemente "contiguo o avvicinato", non sono figure ricomprese nella definizione di "appartenenza", essendo necessario un contributo concreto e funzionale agli interessi della struttura criminale.
2.2. Si evidenzia, altresì, il fatto che la Corte di merito non ha risposto alla doglianza difensiva incentrata sulla discrasia logico-giuridica in base alla quale un soggetto condannato con pena sospesa per uno dei reati previsti dalla I. n. 575/65 non potrebbe, per ciò stesso, e sulla base dell'art. 166, comma 2, c.p., essere sottoposto a misura di prevenzione, mentre nei confronti di una persona assolta da una delle suddette imputazioni tale divieto non sarebbe operante. Ne Ли 1 discende che nei confronti del OM avrebbe potuto esser formulato un giudizio di pericolosità sociale esclusivamente in presenza di ulteriori e diversi elementi rispetto a quelli valutati dal Giudice penale, di fatto non emersi.
2.3. E' stata erroneamente ritenuta, peraltro, la presunzione di attualità della pericolosità sociale del OM IU, dal momento che la stessa può essere riferita solo alla figura del partecipe, ossia nei confronti di chi sia legato da uno stabile vincolo associativo con un sodalizio mafioso, mentre al proposto non era stata contestata la condotta di partecipazione. Il provvedimento, dunque, risulta viziato in parte de qua, omettendo di verificare l'eventuale perdurare della sua pericolosità sulla base di concreti elementi sintomatici del collegamento con fenomeni mafiosi, tenuto conto del fatto che nell'ipotesi considerata il rapporto con il sodalizio non sarebbe illimitato e perpetuo, ma si esaurirebbe nella commissione di singoli fatti.
2.4. Si lamenta, infine, l'adozione del provvedimento ablatorio nonostante la modestia dell'impegno finanziario richiesto dall'attività economica confiscata nel giudizio di primo grado, sostanzialmente individuabile nel capitale sociale versato (poco più di cinquemila euro) e nel canone di affitto per il locale che costituiva sede dell'esercizio commerciale (poco più di cinquecento euro): cifre compatibili con la situazione reddituale della famiglia OM nel suo complesso e con la stessa tipologia dell'attività di acquisto dei prodotti ai fini della loro rivendita.
3. Con memoria di replica depositata presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 novembre 2014, il difensore ha svolto una serie di considerazioni critiche alle conclusioni rassegnate nella requisitoria del P.G., ribadendo, con una serie di argomentazioni fondate sulla disamina degli atti dei giudizi di merito, la fondatezza dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, ed insistendo pertanto nel loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
5. Occorre preliminarmente osservare, alla luce di una costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la Ли 2 funzione del relativo procedimento, è limitato alla violazione di legge (ex art. 4, comma 11, della I. n. 1423/1956) e non si estende al controllo della motivazione, a meno che questa sia del tutto mancante o meramente apparente, ipotesi in cui sussisterebbe comunque il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, dep. 04/06/2013, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 256263; v., inoltre, Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277, nonchè Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Rv. 247514). Nel caso di specie i ricorrenti, pur denunciando formalmente il vizio della violazione di legge, tendono in sostanza a confutare, nell'illustrazione della prima e della quarta ragione di doglianza, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa interpretazione delle circostanze di fatto emerse nei giudizi di merito e di togliere così valenza agli elementi posti alla base della formazione del correlativo epilogo decisorio. Il decreto impugnato, di contro, è sorretto da un apparato argomentativo del tutto congruo e logicamente correlato alle risultanze indiziarie ivi esposte e rappresentate, le quali sono state dai Giudici di merito apprezzate tenendo conto dei rilievi difensivi e nel pieno rispetto di un quadro di principii esattamente interpretati ed applicati, sicché non può sotto alcun profilo parlarsi di motivazione mancante o apparente.
5.1. Si è più volte affermato, in questa Sede (v. Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 04/03/2013, Rv. 254545; da ultimo, v. Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, dep. 05/06/2014, Rv. 260103), che, in tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali previsto dall'art.
2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio - 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22, della 15 luglio 2009, n. 94 consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria. E' altresì noto (Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250278; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258939) che nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., con la logica conseguenza che le chiamate 3 lle in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità. Ne discende, ancora, che in materia di applicazione delle misure di prevenzione deve procedersi ad una valutazione degli indizi che è di natura diversa da quella necessaria per l'affermazione della responsabilità penale. Il giudice della prevenzione, pertanto, ben può utilizzare elementi tratti dalla base cognitiva di procedimenti penali indipendentemente dal loro esito, ed anche non conclusi, ma deve farsi carico di individuare circostanze di fatto rilevanti accertate nel giudizio penale e rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione, per stabilire se le stesse siano o meno sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto (Sez. 1, n. 43046 del 15/10/2003, dep. 11/11/2003, Rv. 226609; Sez. 6, n. 1171 del 19/03/1997, dep. 02/05/1997, Rv. 208115; v., inoltre, Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, dep. 12/02/2008, Rv. 239358). Entro tale prospettiva, quindi, il giudice può utilizzare e fondare il proprio giudizio, nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sulle sentenze pronunciate nei confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito. Occorre altresì considerare (Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 259074; Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, dep. 25/05/2012, Rv. 252841; Sez. 2, n. 7616 del 16/02/2006, dep. 02/03/2006, Rv. 234745) che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima, infatti, richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale, costituendo una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa. Di tale complesso di principii ha fatto corretta applicazione la Corte d'appello di Palermo, che, nel valutare il compendio probatorio oggetto della decisione assolutoria dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa lue 4 pronunziata dalla stessa Corte di merito il 15 luglio 2010, ex art. 530, comma 2, c.p.p., nei confronti di IU OM - ha ripercorso e condiviso il quadro argomentativo al riguardo già linearmente tratteggiato dal Giudice di primo grado, illustrando una serie di elementi storico-fattuali motivatamente ritenuti idonei a disvelare l'esistenza di un contesto di relazioni e legami qualificati dal proposto intrattenuti con diversi esponenti mafiosi di rilievo delle "famiglie" di SA LO, TO AT e NI, e finalizzati al reinvestimento di somme di denaro di provenienza illecita. Al riguardo, in particolare, la Corte di merito ha congruamente ed esaustivamente fondato il suo giudizio richiamando il contenuto di conversazioni, oggetto di attività di intercettazione, intercorse fra due esponenti mafiosi (una, del 13 gennaio 2005, fra TU RE e MU IU, e l'altra, del 1° marzo 2004, fra il TU e il Di NA Pierino), ove si faceva riferimento all'esistenza di rapporti fra il OM e taluni "uomini d'onore", in particolare il Di GG AN, al quale il proposto si era rivolto per chiedere ed ottenere protezione a seguito di richieste estorsive subite da un negozio di Palermo alle cui attività commerciali egli era indirettamente interessato. Ulteriori elementi sintomatici, in tal senso, la Corte d'appello ha ravvisato non solo nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia secondo cui il OM era in - contatto con vari esponenti mafiosi della zona di NI ed era disponibile a svolgere attività di copertura in loro favore - ma anche nel contenuto di un'altra - conversazione intercorsa fra due affiliati (Lo UC IU e UR NZ), che pensavano di ottenere proprio tramite il OM con interessi apparentemente orientati in settori commerciali del tutto diversi, come quello ortofrutticolo informazioni riservate sugli intestatari di alcune utenze telefoniche mobili.
5.2. Sotto altro, ma connesso profilo, l'impugnata pronuncia, dopo aver indicato le ragioni della palese sproporzione tra il valore dei beni oggetto della misura patrimoniale e le entrate accertate del proposto e dei componenti il suo nucleo familiare, ha svolto un'articolata ed attenta disamina della documentazione in atti richiamata, coerentemente ritenendo, sulla base di una congrua ed esaustiva motivazione, del tutto incompatibile la situazione reddituale e le risorse finanziarie accertate all'epoca della costituzione della su indicata società oltre che nel periodo immediatamente precedente e successivo - con gli investimenti necessari per avviarne la gestione, sì come logicamente - individuati non solo nel conferimento del capitale sociale, ma anche nel lu 5 pagamento delle somme relative al canore d'affitto e nei materiali costi di esercizio dell'attività, pur di non rilevanti dimensioni. Sul punto, in definitiva, a fronte di un quadro argomentativo logicamente strutturato e linearmente illustrato, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le medesime doglianze già ritenute infondate, in punto di fatto, dal Giudice del gravame, sicché le questioni dedotte in ricorso, oltre che improponibili, in questa Sede, sotto il profilo del vizio di motivazione, devono ritenersi anche non specificamente prospettate, sia per la loro sostanziale indeterminatezza, sia per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
6. Manifestamente infondati devono altresì ritenersi il secondo ed il terzo profilo di doglianza, ove si consideri: a) che alla luce di un consolidato orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 39205 del 17/05/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 256769; v., inoltre, Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258658; Sez. 6, n. 35357 del 10/04/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241251), in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza opera anche quando quest'ultima assume la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non temporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, salvo che non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto;
b) che, entro i limiti e per gli effetti dianzi esposti e precisati, non è ipotizzabile alcun contrasto fra l'adozione di una pronuncia assolutoria in sede penale e la formulazione di un giudizio di pericolosità all'esito di un procedimento, come quello di prevenzione, del tutto diverso nei presupposti, nell'articolazione strutturale e nei relativi epiloghi decisori (v., ad es., Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, dep. 04/01/2000, Rv. 215117), laddove la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. si limita ad introdurre il divieto, in presenza della diversa evenienza legata all'accertata commissione di un reato, di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, senza peraltro impedire al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del soggetto proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna, unitamente ad altri e diversi elementi che risultino "aliunde" lle 60 desumibili (da ultimo, v. Sez. 2, n. 24972 del 22/05/2013, dep. 06/06/2013, Rv. 256492).
7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 11 novembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Nito Garribba dr. Gaetano De Amicis M DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GEN 2015 DIG IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito 7