Sentenza 14 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazioone, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2017, n. 12374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12374 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2017 |
Testo completo
12374-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. GRAZIA LAPALORCIA 1585/2017 CATERINA MAZZITELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.29103/2017 BARBARA CALASELICE ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA PO RI nato [...] a [...] S.R.L. (LEG. RAPPR.TE SIMONE GIOVANNI) PEARCE INVESTMENTS LIMITED avverso il decreto del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28/3/2017 la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto del Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 31/5/2016 nei confronti di MA La PO, che aveva disposto la confisca di svariati beni immobili siti in Lainate, Peschiera Borromeo, Bareggio e Nerviano intestati a RO s.r.l., impugnato sia da MA La PO, sia dalle società RO s.r.l. e CE INestements IT.
2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia del proposto MA La PO, avv.Andrea Fares, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt.1 e 4 d.lgs. 159/2011 e lamenta motivazione apparente in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale al momento dell'acquisto dei beni confiscati.
2.1.1. Il ricorrente invoca il principio della «perimetrazione cronologica», delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.4880 del 2/2/2015, secondo cui, pur non essendo necessario alcun accertamento in ordine all'attualità della pericolosità sociale per l'applicazione di una misura patrimoniale di prevenzione, per l'aggressione di un determinato bene è necessario che l'acquirente fosse un soggetto pericoloso al momento dell'acquisto. Aggiunge altresì il ricorrente che, secondo la pronuncia n.33451 del 29/5/2014 delle Sezioni Unite, la confisca non poteva essere fondata sull'evasione fiscale del proposto, pura e semplice, ma esigeva che tale evasione fiscale fosse compiuta da un soggetto giudicato al contempo socialmente pericoloso per la ricorrenza di tutti i necessari presupposti di legge, escludendosi in negativo che l'evasione potesse essere addotta quale causa di giustificazione dell'illecito accumulo di ricchezza;
in sostanza, il mero status di evasore fiscale non era sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca.
2.1.2. Il Tribunale aveva ritenuto che tutti i beni immobili in origine intestati al proposto, o alla società La PO s.r.l. a lui riconducibile, e fittiziamente venduti a RO s.r.l. fossero profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs.74/2000, ossia della condotta di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e fossero perciò confiscabili, addirittura prescindendo dichiaratamente dalla liceità delle modalità originarie di acquisizione. Tale motivazione è stata censurata dalla Corte di appello, che l'ha ritenuta solo una infelice e superflua espressione, per basare (pag.11 del decreto impugnato) il fondamento della confisca sul possesso di cespiti che erano il frutto dei reati di evasione fiscale perpetrati, nel caso concreto espressivi di pericolosità sociale e fonte delle risorse economiche che avevano consentito l'acquisto degli immobili, poi fraudolentemente trasferiti a RO s.r.l. Tale motivazione violava il principio di diritto circa l'insufficienza della mera evasione fiscale;
era inesistente nel descrivere l'evasione nei termini in cui avrebbe potuto essere ricondotta ad autonoma fonte di pericolosità sociale come condizione essenziale di vita, ossia come condotta costante estranea ai canoni legali della civile convivenza;
era, infine, del tutto apparente nel rispondere alle doglianze della difesa.
2.1.3. La Corte territoriale aveva invocato il noto principio dell'autonomia tra prevenzione e cognizione per superare l'obiezione della conclusione del 2 procedimento a carico del La PO per evasione fiscale con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, assumendo la possibilità di ritrarre la valutazione di pericolosità sociale da elementi di fatto, peraltro non indicati. Inoltre la Corte, a fronte dell'abbattimento in autotutela del 90% della pretesa fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle sentenze della Commissione Tributaria che aveva dato atto dell'esistenza delle fatture e dei cantieri, riducendo al minimo l'importo evaso, si era limitata a una generica valutazione di debolezza dell'elemento difensivo che nulla toglieva alla gravità delle condotte poste in essere. Nulla era stato detto poi sulla decisione del procedimento «costola» in tema di evasione fiscale che aveva accertato l'esistenza delle fatture.
2.1.4. Il riferimento alla criminalità organizzata era del tutto suggestivo e fuorviante. L'inchiesta sul clan FL aveva accertato che il figlio del proposto era stato soggetto ad estorsioni (e a contatti a questa finalizzati) da parte del clan, mentre MA La PO era stato coinvolto nell'inchiesta solo per errore perché la telefonata intercettata era sempre di NO, cioè US La PO. I contatti fra MA La PO e il clan, ipotizzati nel provvedimento, erano del tutto insussistenti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art.20 d.lgs. 159/2011 e lamenta motivazione apparente in ordine fors alla sussistenza del requisito della sproporzione fra attività economica e valore degli immobili in confisca. Il ricorrente aveva denunciato l'errore del primo Giudice nel considerare la sola dichiarazione dei redditi e non già i flussi di cassa dell'attività economica (aumenti e diminuzioni di liquidità) che erano un valido strumento per commisurare la capacità di spesa del soggetto considerato. Il ricorrente aveva anche provveduto a tracciare la provvista utilizzata per gli acquisti, proveniente da smobilizzo di polizze assicurative e in parte derivante da attività lavorativa. A tali argomenti la Corte aveva risposto solo bollando le considerazioni dell'appellante come generiche e irrilevanti, senza prendere in considerazione le sue deduzioni (fra cui quelle che valevano a dimostrare l'effettivo pagamento da parte di RO degli immobili di Peschiera Borromeo comperati l'11/1/2006).
3. Hanno proposto ricorso i difensori di fiducia e procuratori speciali delle società RO s.r.l. e della CE INestements IT, avv. Stefano Giangrande e avv. prof. Romano Cajelli, svolgendo quattro motivi. 3 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione agli art.10, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011, 680 e 601 cod.proc.pen. e 7, commi 2 e 7, d.lgs. 159/2011. I ricorrenti lamentano omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del ricorso in appello, interposto il 7/11/2016 da RO s.r.l., previa rimessione in termini, quanto al procedimento 40/2016. La Corte territoriale aveva dato rilievo alla notifica eseguita nell'ambito del procedimento 44/2016 inerente all'appello promosso dal proposto e da CE INestements IT, assumendo l'esistenza di un mero errore materiale per la mancata indicazione anche del numero di ruolo 40/2016 nel decreto di fissazione di udienza nel procedimento 44/2016. Non era mai stata eseguita la notifica del decreto di citazione in relazione al procedimento 40/2016 e il decreto citato dalla Corte non poteva far riferimento anche all'ulteriore e distinto giudizio di gravame, che era stato incardinato solo successivamente, tanto che in data 28/10/2016 era stato notificata l'ordinanza di remissione in termini. L'omissione viziava di nullità, assoluta e insanabile, l'intero procedimento ai sensi degli art.10, comma 4, 7 comma 2, d.lgs. 159/2011 e 179 cod. proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in d.lgs. 159/2011, 680 e 597 relazione agli artt.10, commi 3 e 4, del cod.proc.pen. I ricorrenti invocano il generale principio della devoluzione che perimetra il sindacato del giudice del gravame ex art.597 cod. proc.pen. Ricordano poi che il Tribunale aveva posto mente al principio per cui la confisca presupponeva due condizioni alternative e autonome, ossia la sproporzione del bene da confiscare rispetto alle condizioni patrimoniali ed economiche del proposto o la circostanza che il bene costituisca frutto di attività illecita o reimpiego dei suoi proventi. Il Tribunale aveva ritenuto, così fondando il decreto solo su uno dei due presupposti alternativi possibili, che i beni immobili costituissero il compendio in termini di provento del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte cui all'art.11 d.lgs.74/2000, per giunta prescindendo dalle modalità lecite o illecite della loro acquisizione. A fronte dell'impugnazione volta a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi tipici dell'ipotizzato delitto tributario e in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, sussisteva preclusione processuale discendente dall'effetto devolutivo tipico del gravame, superata illegittimamente dalla Corte di appello, dilatando arbitrariamente il proprio sindacato, svilendo a mera infelice espressione l'impalcatura portante stessa del provvedimento di primo grado, 4 riqualificando il reato sotto il profilo della pericolosità sociale e riconducendo invece la confisca al possesso di cespiti non adeguatamente documentati nella loro lecita provenienza.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in 680,591 relazione all'art. 10, commi 3 e 4, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e agli artt. e 125 cod.proc.pen. Il decreto impugnato aveva ritenuto carenti di legittimazione e interesse i terzi appellanti laddove essi deducevano argomenti spettanti esclusivamente al proposto (punti 2 e 3 delle rispettive impugnazioni); secondo la Corte territoriale, che aveva invocato a proprio sostegno un precedente di legittimità (Sez.2, n.15804 del 2015) in tema di trust, il terzo, se ammetteva la persistente signoria sul bene del proposto, era carente di legittimazione ed interesse ad impugnare, mentre se rivendicava la propria titolarità formale e sostanziale sul bene, doveva limitare le proprie allegazioni difensive a tale thema probandum. Il precedente invocato si attagliava però alle sole ipotesi in cui il provvedimento di sequestro per equivalente andava a colpire beni conferiti ad un soggetto terzo, quale il trustee, estraneo al reato per cui si procede;
diversamente nel caso in trattazione il terzo, preteso simulato acquirente, avrebbe assunto la posizione soggettiva di concorrente necessario nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
dall'accertamento della sussistenza del reato sarebbe scaturita la qualificazione dei beni alienati come profitto del delitto con le conseguenze in tema di assoggettamento al vincolo ablatorio prevenzionale. Di qui la legittimazione e l'interesse del terzo a contestare tutti gli elementi costitutivi tipici del delitto contestato, al cui proposito, sulla scorta dell'errata motivazione processuale, la Corte territoriale aveva omesso di statuire sulle doglianze avanzata dai terzi interessati.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all'art. 10, commi 3 e 24, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e all'art.3 della Direttiva UE 20/5/2015 n.849. La Corte territoriale aveva assunto che l'unico motivo che i terzi sarebbero stati legittimati a trattare era quello relativo alla prova della disponibilità in capo al proposto dei beni riferiti come fittiziamente intestati alle società appellanti. Il Collegio di prima istanza aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in data 5/2/2015 da due soggetti in qualità di amministratori unici di CE IN. TD e HE TD circa l'inesistenza di titolari effettivi delle quote che detenessero più del 25% del capitale, prive di precisazioni in ordine all'identità dei soggetti dichiaranti e di documentazione di riscontro circa la loro qualifica e le loro 5 funzioni, non erano idonee a porre in dubbio la disponibilità da parte del proposto delle società RO e NA. Tuttavia gli appellanti avevano osservato che i due sottoscrittori erano i soggetti che avevano rilasciato le procure difensive;
che le dichiarazioni erano attestazioni camerali, regolarmente autenticate e postillate in ossequio alla Convenzione dell'Aja, e provavano sino a querela di falso la ripartizione interna del capitale delle due società di diritto inglese;
che pertanto non poteva essere ritenuta l'esclusività della partecipazione del La PO al capitale delle due società. Da ciò scaturiva la non esclusiva riferibilità a MA La PO delle due società oltre la soglia del 25%; ciò anche alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva UE antiriciclaggio 2015/849/UE.
4. Il Procuratore generale con memoria dell'8/11/2017 ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
a sostegno di tale conclusione il Procuratore generale ha assunto che le censure relative alla pericolosità del proposto e alla illiceità delle provviste utilizzate fossero riservate al solo proposto e che i terzi intestatari dei beni dovessero limitarsi a trattare le questioni in ordine alla natura effettiva dei trasferimenti;
che la Corte di appello aveva proceduto a trattazione congiunta dei due procedimenti solo all'udienza del 28/3/2017 e sull'accordo delle parti;
che le motivazioni dei due procedimenti si integravano reciprocamente e avevano accertato la pericolosità sociale del La PO all'epoca dell'acquisto degli immobili confiscati;
che non era stato dato rilievo all'evasione fiscale di per sé, ma alla serialità delle evasioni fiscali, professionali e sistematiche, per un intero quinquennio come modalità di gestione dei propri affari;
che le censure delle società terze non escludevano un interesse partecipativo del La PO e invocavano la carenza di prova del superamento della quota del 25%, al cui proposito il richiamo della Direttiva antiriciclaggio non era pertinente, mentre doveva aversi riguardo alle argomentazioni dei giudici di merito e in particolare alla richiesta del La PO di restituzione a sé dei beni confiscati.
5. Con memoria depositata il 2/12/2017 il difensore di fiducia di MA La PO, avv.Fares, ha contestato l'asserita serialità delle evasioni fiscali rimproverate al La PO, escludendo in primo luogo che potesse procedersi alla saldatura delle motivazioni di primo e di secondo grado in unico complesso argomentativo, perché, a prescindere dal loro contenuto decisorio, differenziato anche nel contenuto, anche in punto beni immobili intestati a RO s.r.!. le due motivazioni erano state fondate su presupposti radicalmente differenti (perché profitto del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte in primo 6 grado e perché acquisite da soggetto pericoloso in quanto sistematicamente dedito all'evasione fiscale in secondo grado). questaIl ricorrente ha inoltre obiettato che non era dimostrata sistematicità di evasione fiscale alla luce del contenuto e dell'esito di due soli procedimenti penali avviati e degli elementi di prova documentale forniti dalla difesa, che escludeva di essere in presenza di quella evasione macroscopica radicante condizione essenziale di vita, che sarebbe stata necessaria. Non era provata, né argomentata, la sproporzione fra l'attività economica del proposto e i beni oggetto di confisca Il successivo trasferimento dei beni immobili legittimamente acquistati da una società all'altra, estraneo ad ogni rimprovero penale, non poteva fondare di per sé la confisca patrimoniale.
6. Con memoria depositata il 7/12/2017 ha replicato anche il difensore di RO s.r.l. e CE IN.TD, avv. Giangrande, puntualizzando di non aver interposto alcun motivo di ricorso circa la contestata pericolosità sociale del proposto, né dell'asserita illiceità delle provviste;
ricordando di aver censurato invece il radicale sovvertimento della struttura argomentativa della decisione di prime cure, operata dalla Corte di appello in violazione dell'effetto devolutivo del gravame;
precisando che la decisione in punto vizio di instaurazione del contraddittorio era stata assunta dalla Corte territoriale già all'udienza del 12/1/2017; ribadendo di aver fornito la prova diretta e piena del fatto che il proposto non fosse nella titolarità del 75% del capitale delle due società. Calli CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso nell'interesse di MA La PO.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt.1 e 4 d.lgs. 159/2011 e lamenta motivazione apparente in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale al momento dell'acquisto dei beni confiscati.
1.1. Il ricorrente formula due premesse, sostanzialmente condivisibili, del suo ragionamento. In primo luogo, egli invoca il principio della «perimetrazione cronologica», delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.4880 del 2/2/2015, secondo cui, 7 pur non essendo necessario alcun accertamento in ordine all'attualità della pericolosità sociale per l'applicazione di una misura patrimoniale di prevenzione, per l'aggressione di un determinato bene è necessario che l'acquirente fosse un soggetto pericoloso al momento dell'acquisto. Aggiunge altresì il ricorrente che, secondo la pronuncia n.33451 del 29/5/2014 delle Sezioni Unite, la confisca non poteva essere fondata sull'evasione fiscale, pura e semplice, del proposto ma esigeva che tale evasione fiscale fosse compiuta da un soggetto giudicato al contempo socialmente pericoloso per la ricorrenza di tutti i necessari presupposti di legge, escludendosi in negativo che l'evasione potesse essere addotta quale causa di giustificazione dell'illecito accumulo di ricchezza;
in sostanza il mero status di evasore fiscale non era sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca.
1.2. Il ricorrente mette in evidenza, richiamando specifici spunti del provvedimento di primo grado (pag.31,33,40), chche il Tribunale aveva ritenuto che tutti i beni immobili in origine intestati al proposto, o alla società La PO s.r.l. a lui riconducibile, e quindi fittiziamente venduti a RO s.r.!., fossero profitto del reato di cui all'art.11 d.lgs.74/2000, ossia della condotta di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e fossero perciò confiscabili, addirittura prescindendo dichiaratamente dalla liceità delle modalità originarie di acquisizione. Tale motivazione era stata censurata dalla Corte di appello, che l'aveva ritenuta una mera infelice e superflua espressione», per basare invece (pag.11 del decreto impugnato) il fondamento della confisca sul possesso di cespiti che erano il frutto dei reati di evasione fiscale perpetrati, nel caso concreto espressiva di pericolosità sociale e fonte delle risorse economiche che avevano consentito l'acquisto degli immobili poi fraudolentemente trasferiti a RO s.r.l.
1.3. Secondo il ricorrente tale motivazione violava il ricordato principio di diritto circa l'insufficienza della mera evasione fiscale. La Corte territoriale ha dato rilievo, nel riprendere gli argomenti spesi dal Giudice di primo grado (pagine 6-15 richiamate a pagina 10 del provvedimento impugnato) al carattere sistematico e abituale del ricorso all'evasione fiscale da parte del La PO che l'aveva portato a sottrarre ingentissime risorse al fisco. Non si è dato, cioè, rilievo alla evasione fiscale di per sé quale sintomo di pericolosità sociale ma alla serialità delle evasioni protratte con professionalità e sistematicità per oltre un quinquennio, come modalità gestoria dei propri affari e di accumulo di risorse in nero destinate all'acquisto di beni immobili. Il ricorrente sostiene poi che la motivazione era inesistente nel descrivere l'evasione nei termini in cui avrebbe potuto essere ricondotta ad autonoma fonte 8 di pericolosità sociale come condizione essenziale di vita, ossia come condotta costante estranea ai canoni legali della civile convivenza ed infine era del tutto apparente nel rispondere alle doglianze della difesa. Tale situazione, ossia la professionalità e la sistematicità dell'evasione fiscale per un significativo intervallo temporale, appare sufficiente anche al Procuratore generale per integrare il requisito di legge.
1.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, si sono occupate dell'interferenza fra la pericolosità sociale quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione e l'evasione fiscale, in una prospettiva collaterale sensibilmente differente da quella che viene in rilievo nel presente procedimento, ossia quella dell'adduzione dell'evasione quale causa giustificativa di accumuli anomali di ricchezza. E' stato così affermato nella sentenza «Repaci» che in tema di confisca di prevenzione di cui all'art.
2-ter legge 31/5/1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6/9/2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244; principio poi ribadito da Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic e altri, Rv. 266312). মি In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato, valutando la principale delle obiezioni e cioè la preoccupazione di incoerenza sistematica, scaturente dall'introduzione di una confisca per l'evasione fiscale anche in casi in cui la legislazione specifica non la contempla, che tale argomento non teneva conto che non si verte in ipotesi di mera evasione fiscale, ma di evasione compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, cioè, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto - vale ribadire giudicato pericoloso aliunde. Tuttavia l'arresto giurisprudenziale in questione ha ribadito con estrema chiarezza che il soggetto evasore deve essere nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso.
1.5. La sentenza della Sez. 2 del 4/3/2015 n.12638, Nervosi, ha attribuito rilievo (comunque concorrente in aggiunta al pure ravvisato profilo di pericolosità scaturente da sistematici reati di truffe, circonvenzioni, esercizio abusivo della 9 professione medica, con produzione di gravi danni, non solo economici) all'evasione fiscale reputata colossale e sistematica. Tale approccio al tema della rilevanza dell'evasione fiscale come ragione di pericolosità sociale non è però del tutto in linea con la puntualizzazione operata dalle Sezioni Unite, introduce concetti elastici e indeterminati e quindi, inevitabilmente, imprecisi come la sistematicità, professionalità, la colossalità dell'evasione, così come parimenti si può ritenere per l'ancor più vago riferimento allo «stile di vita».
1.6. Il Collegio ritiene meglio aderente al dato normativo più rigoroso orientamento espresso in una recente pronuncia di questa 5° Sezione (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016 - dep. 2017, Malara, Rv. 269026), che ha ritenuto che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non sia sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato. In tale pronuncia è stato osservato che la condizione di «evasore fiscale>> non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba شه ritenersi «abitualmente dedito a traffici delittuosi» e «viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione. Le locuzioni usate infatti, le attività o i traffici «delittuosi», devono considerarsi di stretta interpretazione, per non allargare, senza una base normativa inequivoca, l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione, e implicano quindi l'accertamento della commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l'attività del proposto. prevenzione richiedeL'applicazione delle misure patrimoniali di l'individuazione delle fattispecie delittuose a cui connettere i traffici e le attività del proposto, non essendo viceversa sufficiente il mero status di evasore fiscale, poiché il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari, indubbiamente illecito in tutte le sue forme, dà però adito a diverse risposte da parte dell'ordinamento (sanzioni di carattere amministrativo e sanzioni penali, a loro volta distinguibili in ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose, solo queste ultime rilevanti ex artt. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione). Non si può peraltro prescindere da un'attenta ed esaustiva disamina dei delitti tributari posti in essere negli anni dal proposto, la cui sussistenza, nelle 10 componenti oggettiva e soggettiva, va accertata, se del caso incidenter tantum in caso di sopravvenuta estinzione per prescrizione, anche con riferimento alle soglie di punibilità, pro tempore vigenti.
1.7. Tale analisi é mancata nel provvedimento impugnato, limitatosi a un generico richiamo delle valutazioni espresse dal Giudice di primo grado e a una generica valutazione circa la gravità delle violazioni tributarie comunque imputabili al La PO, anche se ridimensionate in riferimento alle sue prospettazioni difensive. La Corte territoriale non poteva sottrarsi alla valutazione circa l'esistenza, il numero e la gravità dei delitti tributari ascrivibili al La PO, incidentalmente accertati ai fini propri del procedimento di prevenzione, a prescindere dalla pendenza e dall'esito dei relativi procedimenti penali, eventualmente non instaurati o sfociati in pronunce di estinzione del reato per prescrizione.
1.8. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva invocato il noto principio dell'autonomia tra prevenzione e cognizione per superare l'obiezione della conclusione con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del procedimento a carico del La PO per evasione fiscale, assumendo la possibilità di ritrarre la valutazione di pericolosità sociale da elementi di fatto, peraltro non indicati. Inoltre la Corte, a fronte dell'abbattimento in autotutela del 90% della pretesa fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle sentenze della deari Commissione Tributaria che aveva dato atto dell'esistenza delle fatture e dei cantieri, riducendo al minimo l'importo evaso, si era limitata a una generica valutazione di debolezza dell'elemento difensivo che nulla toglieva alla gravità delle condotte poste in essere. Nulla era stato detto poi sulla decisione del procedimento «costola>> in tema di evasione fiscale che aveva accertato l'esistenza delle fatture. Anche in tale prospettiva la doglianza coglie il segno poiché, come sopra argomentato, il principio dell'autonomia tra prevenzione e cognizione non esonerava la Corte dall'accertamento incidentale dei delitti tributari.
1.9. II ricorrente osserva che il riferimento alla criminalità organizzata contenuto nel provvedimento impugnato, era del tutto suggestivo e fuorviante;
l'inchiesta sul clan FL aveva accertato che il figlio del proposto era stato soggetto ad estorsioni (e a contatti a questa finalizzati) da parte del clan, mentre MA La PO era stato coinvolto nell'inchiesta solo per errore perché la telefonata intercettata era sempre di NO, cioè US La PO. I contatti fra MA La PO e il clan, ipotizzati nel provvedimento, erano del tutto insussistenti. 11 Nel provvedimento impugnato si richiamano: i rapporti stabili con criminalità organizzata, FL e FA LA (12-15 del decreto di primo grado), la valorizzazione del contesto del movimento terra commisto con la 'ndrangheta; la vicenda della distrazione in danno di La PO s.r.l. ( pag.14 e 16 del decreto di primo grado). La questione resta comunque assorbita per effetto dell'accoglimento delle precedenti censure articolate nello stesso motivo, poiché il principale fondamento del provvedimento impugnato in punto pericolosità è ravvisabile nella sistematica evasione fiscale e i contestati contatti con l'associazione mafiosa sono stati addotti solo come elementi aggiuntivi e integrativi di contorno.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art.20 d.lgs. 159/2011 e lamenta motivazione apparente in ordine alla sussistenza del requisito della sproporzione fra attività economica e valore degli immobili in confisca. Il ricorrente aveva denunciato l'errore del primo Giudice nel considerare la sola dichiarazione dei redditi e non già i flussi di cassa dell'attività economica (aumenti e diminuzioni di liquidità) che erano un valido strumento per commisurare la capacità di spesa del soggetto considerato. Il ricorrente aveva anche provveduto a tracciare la provvista utilizzata per ि gli acquisti, proveniente da smobilizzo di polizze assicurative e in parte derivante da attività lavorativa. A tali argomenti la Corte aveva risposto bollando le considerazioni dell'appellante come generiche e irrilevanti, senza prendere in considerazione le sue deduzioni (fra cui quelle che valevano a dimostrare l'effettivo pagamento da parte di RO degli immobili di Peschiera Borromeo comperati l'11/1/2006). La Corte di appello, tuttavia, aveva richiamato le argomentazioni, ritenute ineccepibili, del Tribunale che aveva tenuto conto della consulenza tecnica di parte, aveva analizzato la provenienza del denaro utilizzato quale provvista per l'acquisto di ciascun cespite ed era pervenuto a un giudizio selettivo e articolato di tali provenienze. Il richiamo dell'appellante alla liquidità era stato considerato generico e irrilevante. L'argomentazione proposta dal ricorrente deduce un vizio logico motivazionale e quindi propone un motivo di ricorso non consentito in sede di impugnazione in cassazione in tema di provvedimenti impositivi di misure di prevenzione patrimoniali, sindacabili solo per violazione di legge (art.27, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs.159 del 6/9/2011, al pari del disposto dell'art. 4 legge 27/12/1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, legge 31/5/1965, n. 575); pertanto in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei 12 vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Ricorso nell'interesse delle società RO s.r.l. e CE INestements IT 3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione agli art.10, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011, 680 e 601 cod. proc.pen. e 7, coømmi 2 e 7 d.lgs. 159/2011. 3.1. I ricorrenti lamentano omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del ricorso in appello, interposto il 7/11/2016 da RO s.r.l., previa rimessione in termini, quanto al procedimento 40/2016. La Corte territoriale aveva dato rilievo alla notifica eseguita nell'ambito del procedimento 44/2016 inerente all'appello promosso dal proposto e da CE INestements IT, assumendo l'esistenza di un mero errore materiale per la mancata indicazione anche del numero di ruolo 40/2016 nel decreto di fissazione di udienza nel procedimento 44/2016. Non era mai stata eseguita la notifica del decreto di citazione in relazione al procedimento 40/2016 e il decreto citato dalla Corte non poteva far riferimento anche all'ulteriore e distinto giudizio di gravame che era stato incardinato solo successivamente, tanto che in data 28/10/2016 era stata notificata l'ordinanza di remissione in termini. L'omissione viziava di nullità, assoluta e insanabile, l'intero procedimento ai sensi degli artt.10, comma 4, e 7, comma 2, d.lgs.159/2011 e 179 cod.proc.pen.
3.2. Il decreto 28/10/2016 di fissazione dell'udienza del 25/11/2016, notificato anche alle società terze interessate e ai loro difensori, faceva riferimento anche al ricorso di CE IN. TD e non solo a quello di MA La PO, ma indicava solo il numero di ruolo 44/16 M.P. senza menzionare il procedimento n.40/16 conIn effetti il ricorso di La RO è stato proposto solo dopo che ordinanza depositata lo stesso 28/10/2016 la società era stata rimessa in termini per proporre appello, formulato infatti con atto depositato il 7/11/2016. 13 Tuttavia all'udienza del 12/1/2017, dopo l'eccezione di mancata notifica e la risposta della Corte circa l'avvenuta notifica con riferimento peraltro alla fissazione del proc.44/16, la Corte ha rinviato all'udienza del 28/3/2017 per consentire la discussione anche da parte dell'appellante RO e per effettuare la riunione dei procedimenti, con impegno dell'avv.Principato (difensore del La PO) a comunicare la data di rinvio ai colleghi difensori. Non sembra quindi che si sia verificato alcun pregiudizio poiché la RO s.r.I., sia pur attraverso la comunicazione del primo decreto, il rinvio di udienza e la comunicazione informale attraverso il legale del La PO, ha avuto notizia della data fissata per la discussione del suo ricorso in appello e ha potuto presenziarla, con il correlativo pieno conseguimento dello scopo dell'atto, oltretutto senza che la difesa di RO s.r.l. sollevasse più alcuna obiezione violazione di legge in 4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano d.lgs. 159/2011, 680 e 597 relazione agli artt. 10, commi 3 e 4, del cod.proc.pen.
4.1. I ricorrenti invocano il generale principio della devoluzione che perimetra il sindacato del giudice del gravame ex art.597 cod.proc.pen. Ricordano poi che il Tribunale aveva posto mente al principio per cui la confisca presupponeva due condizioni alternative e autonome, ossia la sproporzione del bene da confiscare rispetto alle condizioni patrimoniali ed economiche del proposto o la circostanza che il bene costituisca frutto di attività illecita o reimpiego dei suoi proventi. Il Tribunale aveva ritenuto, così fondando il decreto solo su uno dei due presupposti alternativi possibili, che i beni immobili costituissero il compendio in termini di provento del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte cui all'art. 11 d.lgs.74/2000, per giunta prescindendo dalle modalità lecite o illecite della loro acquisizione. A fronte dell'impugnazione volta a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi tipici dell'ipotizzato delitto tributario e in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, sussisteva preclusione processuale discendente dall'effetto devolutivo tipico del gravame, superata illegittimamente dalla Corte di appello, dilatando arbitrariamente il proprio sindacato, svilendo a mera infelice espressione l'impalcatura portante stessa del provvedimento di primo grado, riqualificando il reato sotto il profilo della pericolosità sociale e riconducendo invece la confisca al possesso di cespiti non adeguatamente documentati nella loro lecita provenienza.
4.2. L'art.24 d.lgs. 159 del 2011 reca « Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento 14 non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.»> La norma si riferisce a beni di due categorie: a) beni sproporzionati a redditi e attività economiche, non adeguatamente giustificati;
b) beni frutto o reimpiego di attività illecite. Il Tribunale aveva ravvisato entrambe le condizioni (come risulta dalla lettura delle pagine da 5-16 del provvedimento di primo grado non prodotte dai ricorrenti), quanto alla seconda introducendo l'erroneo riferimento al provento del reato di cui all'art.11 d.lgs.74/2000, stigmatizzato dai ricorrenti;
secondo la Corte, i beni erano sproporzionati e comunque frutto di attività illecita di sistematica evasione fiscale. La Corte territoriale non ha quindi valicato il confine della devoluzione, pronunciandosi, come ha fatto, sulla riconduzione della pericolosità sociale del La PO alla sistematica attività di evasione fiscale a lui ascritta, piuttosto che sulla commissione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di tributi su cui aveva insistito il Giudice del primo grado.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all'art. 10, commi 3 e 4, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e agli artt. 680,591 e 125 cod.proc.pen.
5.1. Il decreto impugnato aveva ritenuto carenti di legittimazione e interesse i terzi appellanti laddove essi deducevano argomenti spettanti esclusivamente al proposto (punti 2 e 3 delle rispettive impugnazioni); secondo la Corte territoriale, che aveva invocato a proprio sostegno un precedente di legittimità (Sez. 2, n.15804 del 2015) in tema di trust, il terzo, se ammetteva la persistente signoria sul bene del proposto, era carente di legittimazione ed interesse ad impugnare, mentre se rivendicava la propria titolarità formale e sostanziale sul bene doveva limitare le proprie allegazioni difensive a tale thema probandum. Secondo i ricorrenti, il precedente invocato si attagliava però alle sole ipotesi in cui il provvedimento di sequestro per equivalente andava a colpire beni conferiti ad un soggetto terzo, quale il trustee, estraneo al reato per cui si procede;
diversamente nel caso in trattazione il terzo, preteso simulato acquirente, avrebbe assunto la posizione soggettiva di concorrente necessario nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
dall'accertamento della sussistenza del reato sarebbe scaturita la qualificazione 15 dei beni alienati come profitto del delitto con le conseguenze in tema di assoggettamento al vincolo ablatorio prevenzionale. Di qui la legittimazione e l'interesse del terzo a contestare tutti gli elementi costitutivi tipici del delitto contestato, al cui proposito, sulla scorta dell'errata motivazione processuale, la Corte territoriale aveva omesso di statuire sulle doglianze avanzata al proposito dai terzi interessati.
5.2. In giurisprudenza si rinvengono indicazioni contraddittorie in ordine agli spazi difensivi concessi al ricorso del terzo interessato, che, come nella fattispecie, assuma di essere l'effettivo titolare e non solo l'intestatario formale dei beni, negandogli il diritto di difendersi dal provvedimento con argomenti legati alla mancanza delle condizioni per la confisca, asseritamente riservati al solo proposto. ricorrenti tentano diLe motivazioni proposte non sono convincenti e aggirarle cercando di confinare questa giurisprudenza nei ristretti limiti del caso dell'intestazione fiduciaria tramite trust e sforzandosi di mettere in luce le peculiarità della fattispecie, laddove alla normale situazione di estraneità del trustee rispetto agli addebiti criminosi mossi al settlor si contrapponeva l'attribuzione al terzo simulato acquirente la posizione soggettiva di concorrente necessario nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
5.2. La giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato si riferisce peraltro alla differente ipotesi normativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, ed afferma che quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di collegamento con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore e altro, Rv. 263390; conforme Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Zagaria R ed altro, Rv. 221843). In motivazione, a sostegno di tali decisioni, è stato osservato che ove il provvedimento di sequestro venga impugnato dal terzo, costui, pur non gravato da alcun onere probatorio ha tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà, sicché il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere 16 probatorio e sarebbe del tutto incongruo che il terzo facesse valere eccezioni che riguardino l'indagato e che solo costui potrebbe far valere. All'obiezione che il terzo avrebbe interesse a contestare la sussistenza del fumus delicti (ed, eventualmente, degli altri presupposti) perché, nel caso in cui le sue eccezioni fossero ritenute fondate, automaticamente cadrebbe anche il sequestro mancando il presupposto giuridico, ossia la sussistenza e/o configurabilità del reato, nella citate pronunce si é risposto che il sequestro è disposto sotto il presupposto che il bene, pur formalmente di proprietà del terzo, di fatto e sostanzialmente sia nella disponibilità dell'indagato che, quindi, con il suddetto stratagemma, tenta di sottrarlo al sequestro e poi alla confisca. Di conseguenza, a fronte di questa situazione, il terzo ha due possibilità per impugnare il provvedimento: o ammettere che il bene è nella disponibilità dell'indagato e, quindi, in sostanza, ammettere la fondatezza della tesi accusatoria, con ciò riconoscendo la propria carenza di interesse ad agire, ovvero contestare che il bene sia riconducibile all'indagato e sostenere che è di sua esclusiva proprietà, ma solo indicando gli elementi dai quali desumere l'esclusiva titolarità del bene. Una volta che questo onere sia stato assolto, il sequestro non può che essere revocato, essendo del tutto irrilevante la prova che manchino i presupposti di legge. Infatti, quand'anche fosse dimostrato il fumus delicti, se vi è la prova che il terzo è diventato esclusivo proprietario del bene, il sequestro andrebbe ugualmente revocato perché l'accusa non avrebbe dimostrato che il bene è nella disponibilità dell'indagato, sicché il sequestro sarebbe, per assioma, illegittimo non potendosi sottoporre a vincolo reale un bene appartenente ad un terzo estraneo a qualsiasi ipotesi di reato. La ratio legis va ravvisata nella volontà del legislatore di privare l'indagato di beni che, sostanzialmente, al di là del dato formale, continuano a rimanere nella sua disponibilità. Se, invece, il Pubblico Ministero dimostra che i beni appartengono all'indagato, il terzo, in quanto possessore simulato dei suddetti beni, diviene carente di interesse ad agire in quanto si ricrea la situazione di cui si è detto al precedente punto e cioè che non può far valere eccezioni (mancanza del fumus delicti ed, eventualmente, degli altri presupposti) che non possono che essere dedotte direttamente ed esclusivamente dal solo indagato.
5.3. Le pronunce citate si riferiscono ad una fattispecie differente che presuppone lo svolgimento di un procedimento penale nei confronti del soggetto ritenuto l'effettivo proprietario del bene fittiziamente intestato al terzo e non appaiono quindi automaticamente trasponibili nel campo delle misure di prevenzione patrimoniale. In ogni caso, non è vero che l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione della misura nei confronti del proposto (sia perché questi non è un 17 soggetto socialmente pericoloso, sia perché i beni non sono sproporzionati alla sua capacità economica di fonte lecita e non sono di provenienza delittuosa) attenga ad un tema incompatibile con la posizione del terzo che rivendica la proprietà dei beni e contesta la loro fittizia intestazione a suo favore. Egli contesta il presupposto dell'incisione ad opera del provvedimento della sua sfera di affermata titolarità formale e sostanziale del bene. Certamente, se egli dimostra di essere il solo vero ed effettivo proprietario, tanto basta a escludere la legittimità della confisca;
però il terzo che si afferma proprietario non interposto possiede anche la legittimazione e l'interesse a cercare di demolire gli altri presupposti della confisca (pericolosità sociale del proposto e provenienza illecita dei beni). Se l'interesse è indubbio (diversamente dall'ipotesi in cui il terzo riconosca la sua posizione di mero interposto), sussiste nondimeno anche la legittimazione ad impugnare, che va commisurata, secondo i principi generali, in relazione alla forma e al contenuto del provvedimento aggredito, e non può essere selettivamente disaggregata sulla base dei motivi di censura. La diversa opinione risente poi di una considerazione ex post della sorte dei motivi di impugnazione secundum eventum litis, che invece debbono essere valutati ex ante nella loro attitudine distruttiva della pretesa fatta valere, e che quindi, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, possono essere anche articolati su piani concorrenti e/o graduati. Né si può ritenere che l'intestazione simulata di un bene costituisca di per sé una situazione illecita, se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, come del resto conferma la disciplina civilistica della simulazione ex art.1414 e segg. cod.civ.
6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all'art. 10, commi 3 e 24, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e all'art.3 della Direttiva UE 20/5/2015 n.849. 6.1. La Corte territoriale aveva assunto che l'unico motivo che i terzi sarebbero stati legittimati a trattare era quello relativo alla prova della disponibilità in capo al proposto dei beni che si assumevano fittiziamente intestati alle società appellanti. Il Collegio di prima istanza aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in data 5/2/2015 da due soggetti in qualità di amministratore unico di CE IN. TD e HE TD circa l'inesistenza di titolari effettivi delle quote che detenessero più del 25% del capitale, prive di precisazioni in ordine all'identità dei soggetti 18 dichiaranti e di documentazione di riscontro circa la loro qualifica e le loro funzioni, non erano idonee a porre in dubbio la disponibilità da parte del proposto delle società RO e NA. Gli appellanti avevano osservato che i due sottoscrittori erano i soggetti che avevano rilasciato le procure difensive e che le dichiarazioni erano attestazioni camerali, regolarmente autenticate e postillate in ossequio alla Convenzione dell'Aja che provavano sino a querela di falso la ripartizione interna del capitale delle due società di diritto inglese;
che pertanto non poteva essere ritenuta l'esclusività della partecipazione di MA La PO al capitale delle due società. Da ciò scaturiva la non esclusiva riferibilità a MA La PO delle due società oltre la soglia del 25%, ciò anche alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva UE antiriciclaggio 2015/849/UE.
6.2. La censura così proposta non tiene conto del fatto che la Corte ha richiamato specificamente le pagine da 27 a 30 del decreto di primo grado, che nel trattare il tema dell'intestazione fittizia dei beni, aveva indicato una messe di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali le società intestatarie erano state ritenute un puro schermo interposto, elementi che non erano stati specificamente contestati con l'appello e che comunque non sono stati censurati neppur ora in sede di legittimità. Può anche concedersi quindi ai ricorrenti che la documentazione prodotta dimostrasse che effettivamente MA La PO non era titolare di più del 25% delle quote, e che restasse così positivamente attestato che dell'altro 75 % altri, e non lui, erano i titolari;
può anche convenirsi con i ricorrenti che fosse provato che il La PO non era intestatario di quote delle due società superiori al 25%, cosa invece negata dalla Corte territoriale;
resta il fatto, insuperabile, che con motivazione conforme, non censurata, i Giudici del merito hanno ritenuto dimostrata la sostanziale riconducibilità a MA La PO delle due società e la funzione meramente interposta di tali strutture societarie.
7. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato in accoglimento del primo motivo del ricorso La PO perché la valutazione di pericolosità sociale del La PO non è stata fondata sull'accertamento incidentale della commissione abituale di delitti tributari (vedi § 1.6., 1.7. e 1.8.) e in accoglimento del terzo motivo del ricorso dei terzi interessati per l'omesso esame del loro secondo e terzo motivo di appello (vedi § 5). Si impone quindi il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
19 Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 14/12/2017. Il ConsiglienIl Consigliere estensore Il Presidente ll's Grazia Lapalorcia Umberto Luigi Scotti/ Sperts Lu.j горовотеча co Depositato in Cancelleria Roma, li Direttore Amministrativo Detasa OD Oil AN 0 20 2