Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 agosto 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 ottobre 2011 |
Commentari • 50
- 1. Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio diStefano Finocchiaro · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza n. 24 del 2019, clicca qui. Per leggere il testo della sentenza n. 25 del 2019, clicca qui. 1. Con le sentenze n. 24 e n. 25 del 2019, depositate contestualmente lo scorso 27 febbraio, la Corte costituzionale si è pronunciata su questioni attinenti al rapporto tra il principio di legalità e la disciplina legislativa in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, contenuta oggi nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia). Le pronunce – pur sotto profili tra loro differenti – affrontano temi concernenti la natura e la funzione delle misure di prevenzione, il loro statuto garantistico costituzionale e convenzionale, il …
Leggi di più… - 2. Art. 120 - Abrogazionihttps://www.filodiritto.com/
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; b) legge 31 maggio 1965, n. 575; c) decreto–legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; g) articolo 7–ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; i) articoli 1, 3 e 5 del decreto–legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; l) articoli 70–bis, 76–bis, 76–ter, 110–bis e 110–ter del regio decreto 30 gennaio …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 37592 del 30https://www.laleggepertutti.it/
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 2977 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 01/02/2022), n.2977 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15376-2021 proposto da: S.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SONIA BOVA; – ricorrente – contro PREFETTURA di LECCO; – intimata – avverso l'ordinanza n. 58/2021 del GIUDICE …
Leggi di più… - 5. Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3https://www.asgi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/07/2024, n. 1912Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2024 N. 01912/2024 REG.PROV.COLL. N. 00688/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 688 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento …Leggi di più...
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- 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/04/2025, n. 438Provvedimento: Pubblicato il 28/04/2025 N. 00438/2025 REG.PROV.COLL. N. 00401/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM GN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 401 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; per l'annullamento -del decreto emesso dal Questore della Provincia di Rimini in data 29/10/2024, notificato al ricorrente in data 18/02/2025, con il …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 54Provvedimento: n. 1148/2023 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento d'appello ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso con atto di citazione notificato l'11.12.2023 proposto da: nato in [...] il [...], con l'avv. Maurizio Simini del Foro di Parte_1 Brescia che lo rappresenta e difende APPELLANTE contro Questura di Brescia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1 Brescia APPELLATO con l'intervento in causa del …Leggi di più...
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- 4. TAR Torino, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 837Provvedimento: Pubblicato il 19/05/2025 N. 00837/2025 REG.PROV.COLL. N. 00532/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 532 del 2022, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vladimiro Bertinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno e Questura di NE, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; …Leggi di più...
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- 5. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/01/2025, n. 88Provvedimento: Pubblicato il 30/01/2025 N. 00088/2025 REG.PROV.COLL. N. 01446/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Di Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'istituto della diffida del questore di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.
3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificato dall'articolo 4 della presente legge, e' attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificato dall'articolo 5 della presente legge.
4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia' definiti, quelli in corso conservano efficacia:
a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'".
Nota all'art. 1, comma 2:
Si riportano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ( testo unico delle norme sulla circolazione stradale) concernenti la revoca o la sospensione della patente di guida conseguenti alla diffida:
art. 91, comma secondo: "La patente puo' essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ".
art. 91, comma tredicesimo: "La patente e' revocata dal prefetto:
1) (Omissis);
2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
3) (Omissis)".
Il testo dell' art. 82, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 393/1959 , richiamato dall'art. 91, comma 13, n. 2), e' il seguente:
"Art. 82. (Requisiti morali per la patente di guida). - Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 .
La patente puo' essere negata dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge".
Nota all' art. 1, comma 4:
La legge 31 maggio 1965, n. 575 , reca "Disposizioni contro la mafia". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
- Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))