Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice. (Fattispecie in cui la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motivazione, è stata omessa in dispositivo; la S.C. ha ritenuto tale omissione dovuta ad un mero errore del giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2013, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2718
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 17860/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU OU N. IL 12/03/1981;
avverso la sentenza n. 7325/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 27/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla mancata sospensione condizionale;
rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore Fu LO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in data 27.3.2012, la sentenza del tribunale di Forlì che il 22 ottobre 2008 lo aveva condannato per violazione degli artt. 474 e 648 cpv. c.p.. Lamenta il ricorrente che il primo giudice non aveva indicato nel dispositivo la concessione della sospensione condizionale della pena che però è stata oggetto di motivazione in sentenza, sottolineando che la sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale, circostanza quest'ultima e non è stata presa in considerazione dalla corte di appello.
Il ricorso è fondato.
All'orientamento secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22736 del 23/03/2011 Rv.
250400), se ne oppone altro - che il Collegio ritiene di dover condividere - in base al quale il principio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Sez. 3, 25 settembre 2007, n. 38269, rv. 237828; Sez. 4, 24 giugno 2008, n. 27976, rv. 240379 Sez. 1, n. 37536 del 07/10/2010 Rv. 248543). Di conseguenza si ritiene che la regola generale secondo la quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. L'orientamento in questione muove dall'esigenza di risolvere quei casi in cui la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo e, sul presupposto assolutamente condivisibile che in questa evenienza il contrasto è solo apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della motivazione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 6, Sentenza n. 25704 del 23/05/2003 Rv. 226048). Ed è questo che si è verificato nel caso in esame. Nella specie, infatti, è palese la volontà del Tribunale di concedere il beneficio della sospensione condizionale, la motivazione, diversamente da quanto indicato dalla Corte d'Appello, è stata letta contestualmente al dispositivo, e si deve ritenere quindi frutto di una mera svista l'omessa menzione della statuizione nel dispositivo.
La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata senza rinvio in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio può essere direttamente disposto in questa sede dovendosi assolvere alla chiara volontà del Tribunale La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che viene concesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
beneficio che concede.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014