Sentenza 19 agosto 2013
Massime • 1
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Fattispecie relativa ad un dispositivo di sentenza d'appello privo della pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, in cui la S.C. ha valorizzato sia la conferma nel dispositivo delle statuizioni civilistiche di primo grado e della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello, sia la parte della motivazione in cui il giudice era pervenuto alla conferma della sentenza di condanna in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2013, n. 35516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35516 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/08/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 45
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - rel. Consigliere - N. 22582/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU GI nato a [...] il [...];
2) NZ NN nato a [...] [...];
3) BR RO nato a [...] [...];
4) ER CE nato a [...] [...];
5) PE BA nato a [...] [...];
6) NZ IC IO nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 6/12/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti da IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE, NZ IC IO nonché rigettarsi il ricorso proposto da PE BA;
uditi per i ricorrenti NZ NN, ER CE, NZ IC IO l'avv. Ernesto Torres nonché per il ricorrente PE BA l'avv. Luigi Vascello, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6/12/2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27/11/2007, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti, tra l'altro, di IU GI e NZ NN in ordine al reato agli stessi ascritto di cui all'art. 416 c.p. estinto per prescrizione, rideterminava la pena inflitta a IU GI in anni cinque e mesi otto di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa ed a NZ NN in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 5.800,00 di multa;
confermava altresì le statuizioni civili nei confronti, tra l'altro, di IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE, PE BA e NZ IC IO.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati;
in particolare quelle proposte da IU GI in tema di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano nonché in tema di responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte di riciclaggio ed in subordine di qualificazione delle stesse come ricettazione;
quelle proposte da NZ NN in tema di responsabilità dell'imputato e di concessione delle attenuanti generiche;
quelle proposte da BR RO in tema di responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto, di qualificazione giuridica del fatto e di trattamento sanzionatorio;
quelle proposte da ER CE in tema di responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto ed in ordine all'entità della pena applicata;
quelle proposte da PE BA in tema di responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto, di qualificazione giuridica del fatto e di trattamento sanzionatorio;
quelle proposte da NZ IC IO in tema di responsabilità dell'imputato e di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE, PE BA, NZ IC IO, sollevando i seguenti motivi di gravame:
IU GI.
2.1. omessa motivazione e violazione di legge in relazione alla reiezione dell'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;
si evidenzia al riguardo che nell'istruttoria dibattimentale era emerso che l'operazione di sostituzione delle targhe e rimozione o manomissione dei dati identificativi del veicolo erano state poste in essere tra Cerignola e Foggia;
si censura poi la carenza della motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato con riferimento alle doglianze mosse con l'atto di appello.
NZ NN.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. per non essere stati presi in considerazione tutti gli elementi che avrebbero consentito la concessione delle attenuanti generiche.
2.3. Errata applicazione della legge penale per non essere stata dichiarata la prescrizione in relazione a tutti i reati di falso con conseguente rideterminazione della pena.
2.4. Erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 648 bis e 65 c.p., per non essere stata ridotta la pena base nella misura massima di un terzo.
BR RO.
2.5. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, per essere stata ritenuta la responsabilità dell'imputato solamente sulla base delle dichiarazioni del coimputato LU, essendo state del tutto disattese le doglianze proposte con l'atto di appello in merito all'assoluta incertezza della prova per mancanza di coerenza, gravità ed univocità del quadro indiziario ed in merito alla derubricazione del fatto in quello di cui all'art. 712 c.p. o, al più, in quello di cui all'art. 648 c.p., avendo il giudice di appello richiamato in toto la motivazione del giudice di primo grado. ER CE.
2.6. Erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. per non essere stati presi in considerazione tutti gli elementi che avrebbero consentito la concessione delle attenuanti generiche.
2.7. Errata applicazione della legge penale per non essere stata dichiarata la prescrizione in relazione a tutti i reati di falso con conseguente rideterminazione della pena.
2.8. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 65 c.p. per non essere stata ridotta la pena base nella misura massima di un terzo.
PE BA.
2.9. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere stata omessa la pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato, non essendovene traccia nel dispositivo della sentenza impugnata che fa riferimento solo alla conferma delle statuizioni civilistiche.
2.10. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato. Evidenzia, al riguardo, che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il ricorrente si è limitato a corrispondere il prezzo dell'autovettura ed a consegnare al venditore la documentazione necessaria per effettuare il passaggio di proprietà, essendo del tutto estraneo al reato di riciclaggio ed ai reati di falso successivamente accertati, rappresentando che i giudici di appello si sono limitati a riportarsi alle argomentazioni del giudice di primo grado, omettendo di pronunciarsi sulle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello.
2.11. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla motivazione addotta circa il diniego della richiesta difensiva di diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 c.p. o art. 648 c.p.. 2.12. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'omessa applicazione della diminuente di cui all'art. 648 bis c.p.p., comma 3, essendo il reato presupposto quello di furto, punito con una pena inferiore a cinque anni di reclusione.
NZ IC IO.
2.13. Erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., per non essere stati presi in considerazione tutti gli elementi che avrebbero consentito la concessione delle attenuanti generiche.
2.14. Errata applicazione della legge penale, per non essere stata dichiarata la prescrizione in relazione a tutti i reati di falso con conseguente rideterminazione della pena.
2.15. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 65 c.p., per non essere stata ridotta la pena base nella misura massima di un terzo.
2.16. Nel corso dell'udienza l'avv. Ernesto Torres, difensore di NZ NN, ER CE, NZ IC IO ha eccepito la nullità assoluta della sentenza impugnata, rilevando che la stessa è stata notificata al difensore degli imputati ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, pur non essendo state seguite le formalità previste dal medesimo art. 157 c.p.p., precedenti commi 7 e 8.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi proposti da IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE e NZ IC IO devono essere dichiarati inammissibili, per essere manifestamente infondati tutti i motivi dedotti. Il ricorso proposto da PE BA deve, invece, essere rigettato, stante l'infondatezza dei motivi dedotti.
3.1. Con riferimento al motivo di ricorso proposto da IU GI, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivato in modo esaustivo in ordine alla reiezione dell'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano reiterata dall'imputato in sede di appello, facendo riferimento alle dichiarazioni del coimputato, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, LU GI, il quale aveva dichiarato che le operazioni di contraffazione dei dati identificativi delle autovetture venivano realizzate in Milano ed alla accertata esistenza di un sodalizio criminoso operante tra Milano e Foggia dedito ad una sistematica e coordinata attività di riciclaggio di autovetture rubate prevalentemente nella zona del Nord Italia;
a dette autovetture venivano attribuiti dati identificativi falsi appartenenti ad autovetture immatricolate ed effettivamente circolanti in Belgio ed in Germania o anche in Italia, ottenendo una nuova immatricolazione in seguito alla presentazione di false denunce di smarrimento. Alla luce di tali considerazioni la doglianza del ricorrente si rivela del tutto generica ed aspecifica e come tale inammissibile, facendosi riferimento ad atti del procedimento dai quali risulterebbe che l'operazione di sostituzione delle targhe e rimozione o manomissione dei dati identificativi del veicolo erano state poste in essere tra Cerignola e Foggia, omettendosi di indicare di quali atti si tratti e di trascriverne o illustrarne il contenuto, come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (sez. 1^, n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225; sez. 4^, n. 3360 del 16/12/2009, Rv. 246499; sez. 5^, n. 11910 del 22/1/2010, Rv. 246552). Altrettando generica si rivela la doglianza relativa alla riconosciuta responsabilità penale dell'imputato dai reati allo stesso ascritti, limitandosi la stessa ad un'astratta critica della sentenza di appello;
ed al riguardo questa Corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1^, n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648).
3.2. Il ricorso presentato da NZ NN si presta ad essere trattato congiuntamente con quelli di ER CE e NZ IC IO, essendo fondati su motivi analoghi. Quanto al primo motivo attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con riferimento alla posizione di NZ NN si è fatto riferimento alla pluralità di condotte delittuose ascritte al ricorrente;
con riferimento alla posizione di ER CE la Corte territoriale ha dato atto che la pena è stata determinata nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche;
ed anche con riferimento alla posizione di NZ IC IO, le attenuanti generiche risultano già concesse dal giudice di prime cure.
Passando al secondo motivo, pure comune ai suddetti imputati, relativo alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, rileva il Collegio che NZ NN è stato dichiarato responsabile dei reati di riciclaggio di cui ai capi 17) commesso tra l'1/6/1996 e l'1/10/1998, 77) commesso il 5/5/1998, 89) commesso l'1/2/1999, 133) commesso l'1/1/1998, 137) commesso tra l'11/8/1998 ed l'1/1/1999, reati per i quali il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 c.p. e ss., pari ad anni quindici, non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello;
analogamente per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. di cui al capo 53), commesso in data 1/10/1998, del quale è stato riconosciuto responsabile ER CE, il termine non era decorso;
ed alla stessa conclusione si deve pervenire in relazione ai reati di riciclaggio ascritti a NZ IC IO, di cui ai capi 133), commesso in data 1/11/1998 e 137), commesso tra il 11/8/1998 ed il 1/1/1999. L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le prescrizioni dei reati maturate successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4^ n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349). Quanto poi al terzo motivo, ancora identico per NZ NN, ER CE e NZ IC IO, con riferimento al primo già si è detto che allo stesso non sono state concesse le attenuanti generiche e pertanto la pena non doveva essere affatto ridotta;
a ER CE, invece, le attenuanti generiche sono state riconosciute e la pena è stata ridotta proprio in misura corrispondente ad un terzo della pena base;
ed infine a NZ IC IO pure sono state riconosciute le attenuanti generiche ed applicate sulla pena base con riduzione della stessa di un terzo.
3.3. Il ricorso proposto da BR RO tende ad introdurre valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale sono state sottoposte le dichiarazioni rese dal coimputato LU con motivazione immune da vizi di legittimità e valorizzando anche il comportamento processuale dell'imputato, il quale, nella sua libera scelta di partecipare personalmente al processo o lasciare che lo stesso si svolga in sua assenza facendosi rappresentare dal difensore, rimanendo contumace, non aveva indicato alcuna ipotesi alternativa alla chiara ricostruzione operata dall'accusa sulla base dei dati documentali e delle dichiarazioni rese dal LU. Ed al riguardo, pur essendo l'imputato certamente libero di scegliere la propria strategia processuale, rimanendo contumace e serbando il silenzio in ordine alla contestazione che gli viene mossa (sez. 5^ n. 2337 del 22/12/1998, Rv. 212618; sez. 3^ n. 30251 del 15/7/2011, Rv. 251313), ciò non toglie che al giudice è consentito di valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (sez. 5^ n. 12182 del 14/2/2006, Rv. 233903; sez. 2^ n. 22651 del 21/4/2010, Rv. 247426). Ed anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato, la sentenza impugnata con esaustive argomentazioni, prive di contraddittorietà o illogicità manifeste, rende conto di come l'imputato dovesse considerarsi consapevole dell'illecita provenienza dell'autovettura acquistata, unitamente al cognato Di ET, dal LU, evidenziandosi, altresì, che il suddetto Di ET aveva presentato la denuncia di furto dell'autovettura in questione contestualmente alla convocazione dell'imputato BR RO da parte della Polizia Stradale. Tutto ciò consente di ritenere immune da vizi di legittimità la decisione impugnata, avendo la stessa, sia pure attraverso il richiamo delle argomentazioni del giudice di prime cure, fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali il fatto contestato doveva essere ascritto alla persona del ricorrente e dovesse essere qualificato come riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis c.p., trattandosi di un'autovettura risultata essere stata oggetto di operazioni volte ad impedirne l'identificazione, realizzate, di certo, attraverso condotte dolose. Risulta, quindi, corretta la qualificazione del fatto nell'ambito della violazione dell'art. 648 bis c.p., piuttosto che in quella meno grave di ricettazione;
difatti i due reati si distinguono sia in relazione all'elemento materiale che nel riciclaggio si caratterizza per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, sia in relazione all'elemento soggettivo individuato nel riciclaggio nel dolo generico a differenza della ricettazione dove è necessario il dolo specifico del fine di lucro (sez. 2^ n. 35828 del 9/5/2012, Rv. 253890).
Deve, infine, rilevarsi sul punto che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1^, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6^ n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5^, n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5^, n. 3980 del 23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5^, n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne1 quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
3.4. Con riferimento al primo motivo di ricorso (2.9) proposto da PE BA, effettivamente il dispositivo della sentenza impugnata si limita a confermare le statuizioni civilistiche, omettendo qualsiasi pronuncia in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, che pure aveva formato oggetto del gravame dallo stesso interposto;
l'imputato, però, come previsto in caso di soccombenza, è stato condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio. Ed in particolare dalla motivazione della sentenza è agevole evincere che non si è trattato di un'omessa pronuncia, ma solo di un mero errore materiale nel quale è incorsa la Corte territoriale che potrà sempre essere corretto con la procedura di cui all'att. 130 c.p.p., non solo con riferimento al ricorrente PE BA, ma anche con riferimento agli imputati NZ IC IO, BR RO, ER CE - ancora erroneamente indicato come "ER CE, pure ricorrenti nel presente giudizio di legittimità, nonché con riferimento a De IO IR, che non è parte nel presente grado di giudizio, nel redigere il dispositivo. Difatti, quanto alla posizione di PE BA, nella motivazione si risponde alle doglianze mosse con l'atto d'appello in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto di cui al capo 57) ed alla qualificazione giuridica del fatto, pervenendosi alla conclusione di conferma della decisione di primo grado;
analogamente con riferimento alle posizione degli altri imputati NZ IC IO, BR RO, ER CE - erroneamente indicato come "ER CE;
e De IO IR, dalla motivazione della sentenza si evince in modo evidente la conferma delle statuizioni del primo giudice, non solo con riferimento alla responsabilità civile, ma anche in punto di responsabilità penale e di trattamento sanzionatorio. Del resto che queste erano le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di appello lo si evince anche dal tenore del dispositivo, laddove, pur essendo omessa la dizione "conferma nel resto la decisione nei confronti di NZ IC IO, BR RO, ER CE - erroneamente indicato come "ER CE e De IO IR, gli stessi, come previsto dall'art. 592 c.p.p., vengono condannati al pagamento delle spese del grado di giudizio. Per quanto detto ritiene il Collegio di dovere ravvisare, nel caso di specie, una divergenza fra dispositivo e motivazione che è conseguenza di un errore materiale contenuto nel dispositivo stesso e che è obiettivamente riconoscibile attraverso la lettura della motivazione ed il tenore letterale del dispositivo stesso. In tal senso deve ritenersi che il principio per il quale, in caso di contrasto fra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento, occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, alla luce della diversità dei contrasti che in concreto possono verificarsi fra dispositivo e motivazione. Difatti la sentenza ha un carattere unitario nell'ambito del quale dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, concorrendo a rendere comprensibile la volontà del giudice;
ciò comporta che, se la divergenza dipende, come nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto si rivela solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo (sez. 4^, n. 40796 del 18/9/2008, Rv. 241472; sez. 1^, n. 4055 del 4/12/2012, Rv. 254218). Alla luce di tali principi condivisi dal Collegio, all'esito di una lettura congiunta del dispositivo e della sentenza impugnata, la Corte territoriale dovrà procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, ma il motivo di ricorso al riguardo proposto si rivela infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
3.5. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo ( 2.10, 2.11) di ricorso proposti dallo stesso PE BR, si assume essere erronea l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado e ripresa nella sentenza impugnata in ordine alla circostanza dalla quale sarebbe stata dedotta la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita del veicolo: si afferma, appunto, che l'autovettura nella disponibilità dell'imputato era stata reimmatricolata su sua richiesta e dietro presentazione di falsa documentazione belga. Il ricorrente, invece, assume di essersi limitato a corrispondere il prezzo dell'autovettura ed a consegnare al venditore la documentazione occorrente per effettuare il passaggio di proprietà. In realtà il giudice di prime cure ha analiticamente ricostruito le vicende relative all'autovettura indicata nel capo d'imputazione e rinvenuta nella disponibilità dell'imputato: in tal senso si da atto che l'autovettura era stata reimmatricolata presso la Motorizzazione civile di Milano su richiesta dello stesso PE BA, il quale, tramite l'agenzia Oxsa di Milano, aveva presentato la documentazione falsa attestante la precedente immatricolazione in Belgio con la targa KSR 554; dall'esame del numero di telaio, che non era stato contraffatto, si era potuto poi accertare che l'autovettura in questione corrispondeva a quella targata CE DW 698 oggetto di furto in danno di RI MO commesso in Trani il 20/3/1998. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale, rifacendosi legittimamente alle argomentazioni di fatto contenute nella sentenza di primo grado, confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 648 bis c.p. allo stesso ascritto, non essendo affatto risultato che lo stesso fosse soltanto l'acquirente finale dell'autovettura ignaro delle procedure, effettuate a suo nome, che avevano portato ad occultare la provenienza delittuosa della stessa. Sulla base della riferita ricostruzione del fatto ed alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed in particolare in quella di primo grado si rivela corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato ai sensi dell'art. 648 bis c.p., piuttosto che in quella meno grave di ricettazione o,
addirittura di incauto acquisto, sulla base della sopra richiamata distinzione fra i due reati. Nel caso di specie appare evidente, alla luce di quanto sopra detto, l'idoneità della condotta posta in essere dall'imputato, attraverso la predisposizione della falsa documentazione belga, ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza delittuosa dell'autovettura.
3.6. Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso proposto da PE BA, la sentenza impugnata contiene un'esaustiva motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3, non ricorrendone i presupposti, per essere la pena massima prevista dal legislatore per il delitto presupposto superiore a cinque anni.
3.7. Da ultimo non merita pregio l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata in udienza dall'avv. Torres, difensore dei ricorrenti NZ NN, ER CE, NZ IC IO. Difatti la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2 convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 50, deve essere individuata nella dichiarata finalità di garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost., volendosi, in tale direzione, incidere sui tempi e le modalità di notificazione degli atti processuali, nel senso di una maggiore valorizzazione del rapporto fiduciario che lega il difensore al suo assistito. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia prevista dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, che secondo un indirizzo non condiviso dalle SSUU, si applica anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (sez. 3^, n. 41063 del 20/9/2007, Rv. 237639; sez. 3^, n. 6790 del 9/1/2008, Rv. 238364), e deve ritenersi che prescinda totalmente dalle procedure previste nel medesimo art. 157 c.p.p., precedenti commi 7 e 8 relative, appunto, alle ipotesi in cui non sia stato possibile effettuare la prima notifica all'imputato non detenuto direttamente nelle mani del destinatario dell'atto, nella sua casa di abitazione, o nel luogo in cui esercita attività lavorativa, o ancora nel luogo di dimora. Viceversa la nuova norma di cui al citato comma 8 bis si riferisce precisamente alle notificazioni successive alla prima e, per essere applicabile presuppone soltanto una dichiarazione di mancata accettazione della notificazione da parte del difensore.
4. Alla luce delle su esposte considerazioni i ricorsi proposti da IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE e NZ IC IO devono essere dichiarati inammissibili, mentre il ricorso proposto da PE BA deve essere rigettato. Di conseguenza tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed i ricorrenti IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE e NZ IC IO anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi di IU GI, NZ NN, BR RO, ER CE e NZ IC IO e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di PE BA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013