Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
È solo apparente il contrasto tra motivazione e dispositivo che dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarirne l'effettiva portata, individuarne l'errore ed eliminarne gli effetti. (Nella specie la S.C. ha provveduto alla correzione del dispositivo letto in udienza, il quale disponeva l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, senza precisare che esso concerneva solamente due delle posizioni ricorrenti - come risultante anche dai motivi di ricorso - e non le altre, aggiungendo l'inciso "per Rossi e Bianchi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1314
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO GI - Consigliere - N. 27519/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IT CE, nato a [...] il [...];
IA CE, nato a [...] il [...];
De TA GI PA, nato a [...] il [...];
LO RI, nato a [...] il [...];
Letti gli atti ed udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe GI, che ha concluso per la correzione del ruolo nel senso di cui alla motivazione;
letta la memoria depositata in cancelleria il 12.8.2013, con cui il difensore di fiducia dell'imputato LO RI, chiede, in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 19.3.2013, la correzione dell'errore materiale, facendo prevalere il dispositivo letto e pubblicato in udienza sulla motivazione della suddetta sentenza.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza n. 880, R.G. n. 22423/2012, pronunciata il 19.3.2013, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi presentati da RA IT CE, IA CE, De TA GI PA e LO RI avverso la sentenza pronunciata il 23.11.2011 dalla corte di appello di Palermo, così provvedeva, come da dispositivo letto in udienza:
"annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto";
considerato che, come segnalato anche dall'ufficio della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo, il dispositivo riportato nella sentenza, depositata completa di motivazione, il 5.6.2013, risulta così formulato: "annulla la sentenza impugnata per RA IT CE e IA CE GI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto";
rilevato che l'evidenziata discrasia va risolta ritenendo un mero errore materiale, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 19.3.2013, l'omessa indicazione che il disposto annullamento con rinvio riguarda, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio, le sole posizioni processuali dei ricorrenti RA IT CE e IA CE GI e non anche, come preteso dal difensore del LO RI, altro ricorrente, la posizione di quest'ultimo o di De TA GI PA;
considerato che a tale conclusione si perviene alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui, stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione, con la conseguenza che se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della motivazione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti (cfr. Cass., sez. 6, 23.5.2003, n. 25704, B., rv. 226048; Cass., sez. 5, 17.1.2013, n. 8363, R., rv. 254820;
Cassazione penale, sez. 3, 20/02/2013, n. 19462, D., rv 255478);
rilevato, in particolare, che, nel caso di specie, il dispositivo pronunciato in udienza va letto alla luce dei motivi di ricorso, che solo per il RA ed il IA erano limitati al profilo del trattamento sanzionatorio, sicché appare del tutto evidente che l'omesso riferimento ai due ricorrenti nel suddetto dispositivo è il frutto di una mero errore materiale, dovuto a semplice dimenticanza;
considerato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo letto in udienza, come trascritto nel relativo ruolo, nel senso di aggiungere dopo le parole "annulla la sentenza impugnata", l'inciso "per RA IT CE e IA CE GI.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo letto in udienza il 19.3.2013 nel senso che, dopo le parole "Annulla la sentenza impugnata", sia aggiunto l'inciso "per RA IT CE e IA CE GI".
Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014