Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la qualificazione del fatto come tentata estorsione, alla luce anche della condotta particolarmente violenta posta in essere dagli esecutori materiali per conto della imputata, mandante, nei confronti della persona offesa, condotta finalizzata non solo al recupero del credito originario, ma anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dall'acquisizione del proprio compenso per la riscossione delle somme).
Commentari • 6
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
1 9 2 1/ 1 6 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2627 18 dicembre 2015 UP Reg. Gen. N. 34379/2014 Composta da: Dott. Antonio PRESTIPINO - Presidente Dott. Giovanni DIOTALLEVI - Consigliere Dott. Geppino RAGO Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI - Consigliere Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IA, nata a [...] il giorno 15/9/1970 . avverso la sentenza n. 2751/14 in data 3/4/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, Avv. Liliana SALEMME in sostituzione dell'Avv. Francesco CAPASSO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 3/4/2014 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 23/1/2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città con la quale - per la parte che in questa sede interessa LI IA era stata dichiarata colpevole dei reati di concorso (con WA OX, WU HA HE e LI OU) in tentata estorsione ed in tentata rapina aggravate ai danni di WA HA (capo Z della rubrica delle imputazioni) e condannata alla pena ritenuta di giustizia. I fatti-reato in contestazione risalgono al 24/5/2010. شد Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
1. Erronea applicazione delle norma penale nella qualificazione del reato. Evidenzia, al riguardo, il difensore della ricorrente che al più avrebbe potuto essere contestato alla stessa il reato di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. in luogo di quello ritenuto di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. non essendo stato previsto dal legislatore che la differenza tra le due norme consista in una gradazione della violenza utilizzata per perseguire l'intento criminoso. Ciò renderebbe del tutto sganciata da qualsiasi aggancio normativo la tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Milano per affermare la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di tentata estorsione. Deve, inoltre, evidenziarsi che nel caso di specie l'imputata LI IA, come risulterebbe dalla sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Monza e depositata in atti, era creditrice nei confronti della persona offesa della somma capitale di 7.000,00 €, quindi di un diritto fondato che avrebbe potuto conseguire attraverso una azione esecutiva civile.
2. Manifesta illogicità tra contestazione del fatto e sentenza. Evidenzia al riguardo il difensore della ricorrente che dalla semplice lettura del capo di imputazione l'unica contestazione elevata alla LI IA è stata quella di essere mandante e partecipe del fatto estorsivo con la conseguenza che la stessa non poteva essere condannata anche per il concorso nel tentativo di rapina in relazione al quale l'imputata non è stata chiamata a difendersi.
3. Erronea applicazione del concorso nel reato. Evidenzia al riguardo il difensore della ricorrente che, nell'ipotesi di mancato accoglimento del motivo di ricorso di cui al capo che precede, in ogni caso i Giudici del merito avrebbero errato nel ritenere LI IA concorrente nel reato di tentata rapina ai danni di WA HA non essendo emerso alcun contributo materiale o morale dell'imputata nella realizzazione di tale azione delittuosa che è del tutto avulsa dall'azione del recupero del credito vantato dalla stessa imputata. La sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata anche nella parte in cui ha richiamato le motivazioni della sentenza del Giudice di prime cure che effettivamente LI IA vantava un credito nei confronti dei WA HA: i due erano stati in 2 ها società tra loro e WA aveva ottenuto un finanziamento, peraltro non utilizzato, che doveva essere restituito alla banca. I due si erano accordati al fine di rimborsare la somma alla banca sulla base di rate che dovevano essere versate un mese ciascuno. Secondo la versione sostenuta dalla persona offesa, egli aveva onorato la propria quota di debito versando in un'unica soluzione il denaro in contanti all'imputata, ma questa sosteneva di non avere ricevuto nulla e pretendeva ancora il versamento della metà del credito ancora vantato dalla banca. Le ragioni per le quali i Giudici di merito hanno ritenuto correttamente configurabile il reato di tentata estorsione sono sostanzialmente due: a) il fatto che LI IA pretendeva dal WA una somma maggiore di quanto dalla stessa in precedenza richiesto perché a suo dire "bisognava pagare i ragazzi" (cioè i concorrenti nel reato da lei chiamati ad agire con violenza e minacce nei confronti della persona offesa); b) il fatto che le modalità di soddisfacimento del preteso diritto erano travalicate in forme di particolare violenza, sistematicità e pervicacia ed erano state delegate "in bianco" a soggetti terzi che perseguivano un profitto proprio. Del tutto riduttivo è quindi il motivo di impugnazione che in questa sede ci occupa nella parte in cui evidenzia che la pronunzia della sentenza di condanna dell'imputata per il reato di tentata estorsione si fonda sostanzialmente sulle modalità di aggressione della persona offesa che per la loro gravità (la Corte di Appello parla di "brutale aggressione" - ndr.) porterebbero ad escludere la possibilità di configurare il reato di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. In realtà così non è, avendo inciso sulla qualificazione del fatto-reato correttamente ricondotto alla fattispecie estorsiva anche altri fattori quali - l'intervento di terzi (identificati in WA OX, WU HA HE e LI OU) istigati e mandati dalla LI IA ed il fatto che l'azione non mirava soltanto a recuperare il preteso credito dell'imputata legato alle pregresse vicende economiche intrattenute con la persona offesa ma anche quello legato al "costo" sostenuto per retribuire l'intervento degli emissari della creditrice. In sostanza i soggetti agenti per conto della mandante LI IA agivano anche per perseguire un proprio profitto personale legato alla retribuzione per il loro intervento, somma che la stessa LI IA giammai avrebbe potuto azionare innanzi alla Autorità Giudiziaria. A ciò si aggiunga, per dovere di completezza, che la Corte di Appello con una valutazione di merito legata all'esame delle incartamento prodotto dalla difesa dell'imputata ha testualmente evidenziato richiamando anche in questa parte 3 هد -la motivazione del Giudice di prime cure che "il credito eventualmente vantato dalla LI IA non era né certo né liquido, si che la sua pretesa non era suscettibile di tutela davanti alla A.G.". Per contro la difesa dell'imputata richiama genericamente sul punto atti asseritamente prodotti in sede di merito che, in mancato ossequio del principio dell""autosufficienza" del ricorso per cassazione non ha allegato al ricorso, così di fatto precludendo a questa Corte la possibilità di valutare se i Giudici territoriali siano incorsi in un travisamento della prova. Per il resto ed a conforto del fatto che correttamente i Giudici di entrambi i gradi del merito hanno ritenuto configurabile la fattispecie estorsiva in luogo di quella di cui all'art. 393 cod. pen. appare doveroso richiamare gli assunti di questa Corte Suprema, condivisi anche dall'odierno Collegio, secondo i quali: a) integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una coartazione dell'altrui volontà che assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia (Cass. Sez. 2, sent. n. 9759 del 10/02/2015, dep. 06/03/2015, Rv. 263298; Sez. 6, sent. n. 17785 del 25/03/2015, dep. 28/04/2015, Rv. 263255); b) integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto (Cass. Sez. 5, sent. n. 22003 del 07/03/2013, dep. 22/05/2013, Rv. 255651).
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi infondati. Un'attenta e non unilateralmente orientata lettura del capo di imputazione rende agevole comprendere come tutti gli imputati siano stati chiamati a rispondere sia della vicenda estorsiva sia di quella predatoria (il tentativo di rapina). Ciò lo si evince dal fatto che: a) il capo di imputazione è unitario per entrambi i reati;
b) nell'intestazione dello stesso vengono indicati i nominativi di coloro (ivi compresa l'odierna ricorrente) che si ritengono aver concorso in entrambi i fatti reato;
c) dopo l'indicazione delle norme di riferimento è utilizzata l'espressione "in concorso tra loro" (con evidente richiamo a tutti i soggetti indicati nella rubrica dell'imputazione); 4 19 d) il legame consequenziale tra i due fatti reato è reso evidente dal richiamo all'art. 81 cod. pen. e dall'indicazione del fatto che ci si trova in presenza di azioni poste in essere "in esecuzione di un medesimo disegno criminoso"; e) la dicitura "LI IA quale mandante e partecipe al fatto estorsivo;
gli altri quali autori materiali di entrambi i fatti criminosi" contenuta nel penultimo paragrafo del capo di imputazione rappresenta semplicemente una precisazione dei diversi ruoli rivestiti dagli imputati nei fatti-reato lo si ribadisce -contestati a tutti i soggetti indicati nella rubrica. Correttamente quindi l'odierna ricorrente è stata ritenuta dai Giudici di merito imputata di entrambi i fatti-reato per i quali in entrambi i gradi del giudizio di merito è stata dichiarata colpevole. Del resto, correttamente la Corte di Appello nel rispondere al motivo di gravame posto dalla difesa dell'imputata che, per l'appunto contestava di avere subito condanna anche per il reato di concorso in tentata rapina che di fatto non gli era stato contestato richiamava, innanzitutto l'assunto di questa Corte Suprema secondo il quale "la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato" (Cass. Sez. 2, sent. n. 34969 del 10/05/2013, dep. 14/08/2013, Rv. 257782) e, quindi, ha evidenziato che nel caso concreto, a prescindere dalla specificazione del ruolo dell'imputata nel cui contesto era maturata l'ulteriore azione predatoria, nel capo di imputazione si faceva esplicita menzione, sia in diritto che in fatto, del ritenuto illecito e, inoltre la descrizione della vicenda nasceva dalla denuncia e dalle dichiarazioni della persona offesa in relazione alle quali la LI IA aveva avuto la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti difensivi. Inoltre, sempre la Corte di Appello ha evidenziato che il tentativo di sottrarre la borsa, avvenuto in presenza dell'imputata e prima del brutale pestaggio della persona offesa, era strumentale all'impossessamento del suo contenuto. Ciò determina anche una situazione di concorso "pieno" dell'odierna ricorrente anche nel reato di tentata rapina in quanto lo stesso era, all'evidenza, possibile e prevedibile conseguenza dell'azione materialmente posta in essere dai soggetti inviati dalla LI IA, trattandosi di azione non certo eccentrica rispetto alla spedizione (caratterizzata da violenze e minacce) organizzata nei confronti della vittima e finalizzata, per l'appunto, ad apprendere beni della stessa. Né il ruolo della LI IA nell'azione predatoria potrà essere ricondotto a quello del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. 5 ها Sul punto è, infatti, appena il caso di ricordare che "in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 49486 del 14/11/2014, dep. 27/11/2014, Rv. 261003). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2015. Il Consigliere extensore Il Preside Dr. Marco Maria ALMA Dr. Antonio PRESTIPINO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 GEN. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 16