Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
L'estorsione e la turbata libertà degli incanti (artt. 629 e 353 cod. pen.) possono concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e, la seconda, la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2008, n. 12266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12266 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/02/2008
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 296
Dott. CURZIO IE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 002387/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IU, N. IL 25/01/1958;
avverso ORDINANZA del 06/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. PISAPIA Giuliano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 6 novembre 2007, il Tribunale di Milano, 9^ sezione penale in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del GIP dei Tribunale di Lecco, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MA PP, perché gravemente indiziato dei reati di estorsione continuata in concorso con AR CO e CE WA (art. 61 c.p., n. 9, artt. 81, 110, 629 c.p.) in danno di ON NE costretta a versare all'avv. CE W. (indicatole dal AR) Euro 10.000,00 da corrispondere al MA, per evitare la perdita dell'immobile sottoposto ad esecuzione e di corruzione continuata (artt. 81, 321 c.p., in relazione all'art. 319 c.p.) di AR CO, cancelliere in servizio presso la cancelleria dei Tribunale di Lecco, per ottenere dallo stesso informazioni sui concorrenti alle aste giudiziarie. Il Tribunale, richiamata la motivazione del provvedimento genetico e rammentati i principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e degli indagati in procedimento connesso, evidenziava che a carico del ricorrente figuravano le convergenti dichiarazioni, auto ed etero accusatorie di De CO CE, ufficiale giudiziario, confermate da quelle dell'imprenditore OL IE e dal tenore di alcune conversazioni del AR, oggetto di intercettazione, nonché dalie dichiarazioni di OL DA e IA RI, impiegate nello stesso ufficio rette da AR e dimostrative del trattamento di favore da questi riservato al MA.
In ordine all'episodio specifico di estorsione di cui al capo 3) sussistevano le convergenti dichiarazioni, oltre che di De CO (che aveva consentito di dare avvio all'indagine), della ON NE confortate da quelle della sorella NA e di NT RI SS nonché dalia verifica sugli atti relativi all'asta dell'immobile sottoposto ad esecuzione e dal contenuto delle telefonate intercorse tra MA AS e CE WA che si lamentavano del trasferimento del AR dalla cancelleria fallimentare. Corretta era la qualificazione giuridica del fatte, in ragione dello stato di costrizione in cui la donna era stata posta. Infondata era l'eccezione di inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni della ON M. a carico della quale non sussistevano indizi del reato di turbativa d'asta perché sulla scorta di quanto già riferito dalla di lei madre emergeva lo stato di soggezione rispetto al cancelliere AR, il cui suggerimento di rivolgersi all'avv. CE W. aveva subito assunto connotati tali da spaventare le donne anche con il timore indotto di perdere definitivamente l'abitazione per la presenza di diversi falchi. Quanto al reato di corruzione di cui al capo 17) le dichiarazioni del De CO avevano trovato conforto in quelle di OL IE, nella verifica delle condizioni economiche del AR, nel tenore delle conversazioni di quest' ultimo (oggetto di intercettazione) nonché di quelle intercorse tra MA AS e CE W., già indicate. Riscontri ulteriori erano desumibili dalle dichiarazioni di OL DA e GA RI SA. Le esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di inquinamento probatorio e in quello di reiterazione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3), per insussistenza dell'elemento materiale (minaccia) perché la rappresentazione di presenza di altri concorrenti intenzionati ad acquistare l'immobile (falchi) corrisponde al veritiero scenario;
erano state le ON ad assumere l'iniziativa volta ad innescare un'attività illecita;
con tale premessa la condotta di MA G., asseritamente minacciosa, risulta priva dei requisiti dell'idoneità, sicché, conclusivamente, deve ritenersi che le presunte persone offese hanno voluto deliberatamente alterare la regolarità degli incanti allo scopo di aggiudicarsi il bene. Il sopralluogo effettuato dal MA G. valeva solo al fine di controllare le condizioni dell'immobile dato il suo reale interesse a partecipare all'asta. La giurisprudenza, anche di legittimità, citata nel provvedimento impugnato, riguarda ipotesi diversa da quella in esame, nella quale pacificamente l'iniziativa è stata assunta dalle sig.re ON;
- motivazione mancante o apparente in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di corruzione di cui al capo 17), perché nell'ordinanza impugnata non si rinviene alcun elemento che richiami la posizione di MA PP;
- mancanza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) non avendo il Tribunale dato risposta ai rilievi difensivi che avevano evidenziato che l'ipotizzata estorsione risale al 2004 e che la presunta attività corruttiva è stata interrotta a far tempo dal 7.6.2006 cioè dalla perquisizione cui ha fatto seguito il trasferimento di AR ad altro ufficio. In ogni caso è stata omessa la fissazione del termine di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d) con conseguente nullità dell'ordinanza; - mancanza o apparenza della motivazione quanto al requisito di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis) non essendosi spiegate le ragioni per le quali non sarebbero concedibili gli arresti domiciliari.
È pervenuta memoria del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco datata 19 gennaio 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3) è infondato.
Ed invero nella specie il delitto descritto nell'imputazione preliminare è configurato in danno di OM NE (debitrice esecutata assieme alla madre RI DI e ai fratelli ON ER, Maura e NA), che, quale debitrice soggetta all'esecuzione forzata, non era legittimata a parteciparvi in prima persona, a norma dell'art. 571 c.p.c., e alla quale sono stati chiesti con minaccia 10.000,00 Euro, sia pure al fine ultimo di alterare la regolarità dell'asta. (Cfr. Cass. Sez. 2, 28.10.2005 n. 46200). Non sfugge il diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ha natura plurioffensiva, tutelando la norma non solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte. Ne consegue che, in base al principio di specialità espresso dall'art.15 c.p., tale delitto non può concorrere con quello di estorsione
(art. 629 c.p.), con la conseguenza che quest'ultimo deve ritenersi assorbito nel primo (Cass. Sez. 6, 3.3- 28.4.2004 n. 19607). Ed invero quello che distingue la fattispecie in esame è l'elemento intenzionale che caratterizza la condotta minacciosa posta in essere. Con la minaccia (consistita nella rappresentazione di essere nelle condizioni di impedire il successo di qualsiasi offerta diversa) i soggetti agenti non hanno turbato la gara pubblica ma hanno costretto la ON a corrispondere la somma pretesa.
Del resto i delitti di estorsione e turbata libertà degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli artt. 629 e 353 c.p., possono anche concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. (Cass. Sez. 2, 25.9- 25.11.2003 n. 45625). Nel caso in esame la minaccia si è estrinsecata in una condotta che non si è limitata a rappresentare una situazione oggettiva, estranea all'influenza degli indagati. Al contrario essi stessi erano protagonisti e quindi in grado di rendere concreto il pericolo minacciato, vale a dire quello di vanificare l'intendimento dei ON di riacquistare l'immobile, ancorché non consentito dalla legge (cfr. Case. Sez. 4, 21.10-12.11.1999 n. 13037; Cass. Sez. 6, 7.12.2006-1.2.2007 n. 4137).
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza ovvero apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione di cui al capo 17), è inammissibile per genericità, perché non spiega in maniera specifica a quali doglianze difensive il Tribunale ha omesso di rispondere, incorrendo in tal modo nella violazione dell'art. 501 c.p.p., lett. c) che impone che ogni richiesta sia fondata su motivi che in maniera specifica indichino le ragioni in diritto e gli elementi di fatto a sostegno della stessa, violazione sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). In ogni caso il provvedimento impugnato ha indicato in modo puntuale gli elementi a carico del ricorrente, individuati nelle dichiarazioni auto od etero-accusatorie di De CO CE, riscontrate da quelle di OL IE e EZ AN (entrambi indagati, e concordi nell'indicare MA PP come intraneo all'attività di gestione delle aste con modalità illegali da parte di AR CO) e delle impiegate presso la cancelleria fallimentare OL DA e GA RI SA.
3. L'ulteriore motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e omessa fissazione del termine di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d), è infondato: - perché l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di dare risposta alla doglianza difensiva relativa alla risalenza nel tempo delle condotte illecite è stato implicitamente ritenuto ininfluente, essendo stata valorizzata la dimostrata reiterazione delle condotte nonostante in passato fossero stati già coinvolti in inchieste per vicende analoghe: e perché, essendo le esigenze cautelari individuate anche nel che pericolo di reiterazione, non occorreva indicare il termine di durata della misura stessa in relazione all'ulteriore esigenza cautelare.
4. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, perché il riferimento all'"atteggiamento assunto dal ricorrente anche dopo aver saputo di essere indagato" è chiaramente rivolto al MA PP. L'alternativa indicata nel ricorso (per cui tale giustificazione si attaglierebbe piuttosto a AR) sollecita un accertamento sugli atti non consentito in questa sede. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008