Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2008, n. 12266
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Sentenza 27 febbraio 2008

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L'estorsione e la turbata libertà degli incanti (artt. 629 e 353 cod. pen.) possono concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e, la seconda, la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2008, n. 12266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12266
    Data del deposito : 27 febbraio 2008

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