Sentenza 14 settembre 2015
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice.(Fattispecie in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2015, n. 44867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44867 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2015 |
Testo completo
44 8 6 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2651 - Presidente - N. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 17749/2015 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO PALLA Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA ID N. IL 24/11/1958 avverso la sentenza n. 366/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 19/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHaye che ha concluso per il riutto sul ri078 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. C. Neri : FATTO E DIRITTO : AG ID ricorre avverso la sentenza 19.2.15 della Corte di appello di Campobasso con la quale, in parziale riforma di quella in data 21.5.12 del locale tribunale, è stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato continuato di cui all'art.660 c.p. (capi A e B) perché estinto per prescrizione, nonché in ordine agli altri reati ascritti al capo A), relativamente alle condotte anteriori all'8.10.06, per difetto di querela, mentre per le condotte successive all'8.10.06, esclusa l'aggravante di cui all'art.585 c.p. (che peraltro non risulta contestata al capo A) e per i reati di cui al capo B), già unificati tutti ex art.81 cpv.c.p., con le concesse attenuanti generiche, è stata rideterminata la pena in mesi due e giorni 15 di reclusione, con la concessione dei doppi benefici di legge e riduzione della provvisionale alle parti civili RO NN e RO AN nella misura, rispettivamente, di € 2.500,00 e di € 500,00. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con i primi due motivi violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello, in luogo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per incompletezza della stessa nei suoi elementi essenziali (mancata indicazione nel dispositivo del beneficio di cui all'art. 163 c.p., riconosciuto invece in motivazione), concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, violando il disposto di cui agli artt.546, comma 3 e 547 c.p., senza motivare in concreto sul punto. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento ai reati di diffamazione e tentata violenza privata sub B), commessi in danno di RO NN e di RO AN (padre di RO NN, p.o. dei reati di ingiurie, minacce e lesioni sub A), per non avere i giudici di appello tenuto conto delle dichiarazioni del teste D'FO AN, il quale aveva escluso, in occasione dell'episodio del 20.12.06 che il AG avesse usato parole offensive o minacciose nei confronti del RO, mentre con riferimento al reato di diffamazione la Corte molisana non aveva considerato che la condotta contestata era, se mai, avvenuta in assenza della p.o. e non vi erano prove che le frasi ritenute diffamatorie erano state pronunciate alla presenza di più persone. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici di appello ritenuto la responsabilità per il reato di diffamazione solo sulla base delle dichiarazioni del RO, ignorando, con riferimento al reato di cui agli artt.56,610 c.p., le dichiarazioni del teste D'FO evidenzianti anche le contraddizioni in cui era incorsa la parte lesa. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento ai reati di cui al capo A), con particolare riguardo a quelli di cui agli artt.594 e 612 c.p., per avere i giudici di merito desunto la responsabilità dell'imputato, per le condotte posteriori all'8.10.06, sulla base delle dichiarazioni dei testi ON e NO, laddove invece dalle dichiarazioni degli stessi era risultato che i reati erano stati commessi al massimo nel luglio del 2006, con conseguente tardività della querela, periodo a cui risaliva la protrazione della relazione sentimentale tra l'imputato e la RO, la quale ultima aveva negato, contrariamente a quanto riferito dai testi esaminati, il protrarsi fino a tale data della relazione, con conseguente inattendibilità del suo narrato. -Inoltre prosegue il ricorrente – le dichiarazioni dei testi AR e NO non erano dimostrative - del protrarsi delle condotte ritenute ingiuriose e minacciose oltre il luglio del 2006, mai avendo i predetti testi evidenziato condotte illecite dell'imputato. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, con riferimento al reato di cui all'art.582 c.p., per non aver i giudici di appello esaminato le dichiarazioni della teste CI LA, psicologa a cui la coppia aveva fatto ricorso per superare i problemi insorti, la quale aveva riferito che RO NN e AG CL si erano a lei rivolti 'per colloqui individuali e di coppia nel 2006', per cui - conclude il ricorrente - non era stata acquisita alcuna prova della riconducibilità all'imputato dei disagi lamentati dalla parte offesa. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato. Quanto ai primi due motivi, va rilevato che solo la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente (Cass., sez.II, 15 giugno 2011, n.29427), mentre la mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullità della sentenza limitatamente ai capi d'imputazione contestati e non decisi (Cass., sez.V, 22 2 settembre 1998, n.11497), ma il contrasto tra dispositivo e motivazione (come nella specie) non determina nullità della sentenza (Cass., sez.V, 23 marzo 2011, n.22736) e può esser risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice (Cass., sez.V, 17 gennaio 2013, n.8363). E' quanto accaduto sostanzialmente nel caso di specie, dove il giudice di appello ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che non compariva nel dispositivo della sentenza di primo grado, per cui la doglianza del ricorrente è priva di pregio, anche sotto il profilo della mancanza di interesse ad impugnare una parte della decisione comunque favorevole all'imputato. Quanto agli altri motivi, con essi il ricorrente propone in questa sede una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito, nel tentativo di pervenire ad una diversa -e non consentita in sede di legittimità - ricostruzione dei fatti sulla base di una differente, e peraltro parziale, lettura delle dichiarazioni testimoniali e su una pretesa inattendibilità del narrato delle due parti lese. Senonchè i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua, esaustiva ed immune dai lamentati profili di illegittimità, hanno osservato come la responsabilità del AG riposi sulle dichiarazioni delle parti lese, la cui attendibilità è adeguatamente argomentata, corroborate da quelle degli altri testi esaminati. Correttamente inquadrati i fatti nella tensione creatasi tra il AG e RO NN sia a causa della fine della loro relazione sentimentale, alla quale l'odierno ricorrente non si rassegnava, sia in ragione della controversia di lavoro intrapresa dalla RO
contro
OR EL (moglie di AG ID), la tentata violenza privata rubricata dal capo B) non certo illogicamente è stata ritenuta per essersi il AG recato presso l'abitazione del RO per fare pressioni al fine di h convincere la figlia a desistere dalla controversia civile avviata, dopo aver molestato, anche telefonicamente, il RO stesso (art.660 c.p., sub B, dichiarato prscritto) anche mediante terze persone prestatesi ad infangare la reputazione della NN, tacciata di essere una 'puttana', con 3 conseguente integrazione, relativamente all'addebito di cui all'art.595 c.p., anche del requisito della comunicazione con più persone (v. Cass., sez.V, 14 gennaio 1993, n.2432). Non riveste quindi alcun pregio il tentativo della difesa dell'imputato di ridimensionare il comportamento del AG, confinandolo in una sorta di captatio benevolentiae posta in essere dall'imputato nei confronti di RO AN al quale l'odierno ricorrente si sarebbe rivolto solo per spiegargli di essere ancora innamorato di NN e per esternargli la sincerità dei suoi sentimenti. Come infatti perspicuamente osservato dai giudici di appello, tale versione si palese non credibile, sia perché in contrasto con le affermazioni del RO, sia soprattutto perché è illogico ritenere che il AG si sia recato in casa del RO solo per ribadire il suo amore per NN, pur essendo a conoscenza della disapprovazione del medesimo, che addirittura aveva reagito minacciando a sua volta il AG proprio per allontanarlo, essendosi egli presentato anche in compagnia di altra persona. Quanto ai reati sub A), le dichiarazioni di RO NN hanno avuto un riscontro, hanno correttamente sottolineato i giudici di merito, anche sotto il profilo dell'elemento temporale delle condotte poste in essere dal AG ( con la conseguenza di dover riconoscere la tempestività della querela 8.1.07 con riferimento alle condotte illecite poste in essere dall'imputato nei tre mesi precedenti), in quelle rese dai testi AR e NO, i quali hanno precisato che il comportamento prevaricatore e molesto del AG era proseguito anche dopo la fine della relazione sentimentale con NN, comportamento illecito databile quindi con certezza osserva questa Corte - dopo l'estate del 2006 proprio perché lo stesso ricorrente ha indicato (pag.17) il luglio del 2006 quale data fino alla quale era certamente durata la relazione sentimentale. Da ultimo, non certo illogicamente è stata ritenuta la responsabilità del AG anche per il reato di k cui all'art.582 c.p., consistito nell'aver minato la integrità psicofisica della parte lesa che era stata costretta a ricorrere alle cure di una psicoterapeuta, cioè quella CI LA che, come riportato dalla stessa difesa a pag.20 del ricorso, aveva riferito che la RO le aveva manifestato di avere 4 una relazione altamente burrascosa che le comportava tutta una serie di disagi psichici e fisici>, non altrimenti attribuibili se non ai ricordati comportamenti illeciti di AG ID. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 14 settembre 2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE estensore Вартойкино Заня DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 NOV 2015 add IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise