Articolo 443 del Codice penale
Articolo 403Articolo 405
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1 luglio 1931
Art. 443.

(Commercio o somministrazione di medicinali guasti)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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