Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico, poichè nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, nel secondo, invece, egli persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia; ne deriva che integra gli estremi del delitto di estorsione la condotta del terzo estraneo al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza ad una organizzazione criminale volta a realizzare profitti mediante il recupero, con modalità criminose, di crediti altrui. (In motivazione, la S.C. ha precisato che in tal modo l'agente esercita una forza intimidatoria indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto a quello di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto).
Commentari • 7
- 1. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2015, n. 46628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46628 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
4 6 62 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 2174 dott. Franco Fiandanese Presidente dott. Domenico Gallo Relatore dott. Margherita Taddei PU 3/11/2015 dott. Ugo De Crescienzo dott. Geppino Rago R.G.N.8699/2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AD RI, nato a [...] il [...] SI GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 16/10/2013 della Corte d'appello di Bologna, II sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/10/2013, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Ravenna, in data 16/6/2011 che aveva condannato AD RI e SI GI alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno per il reato di estorsione in danno di NG LO, titolare della ditta SENIO s.r.l.
2. La Corte d'appello escludeva che il fatto potesse essere qualificato 1 лу т come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto, anche se SI GI era titolare di un credito nei confronti della SENIO S.r.I., AD RI, non avendo alcun titolo per agire come mandatario di SI GI, agiva per realizzare un suo interesse personale.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
4. AD RI solleva due motivo di gravame con i quali deduce violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonché vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma ed al successivo giudizio di equivalenza.
4.1 Con riferimento al primo motivo deduce che il coimputato LO VA, separatamente giudicato, è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Ravenna del reato di esercizio arbitrario, così riqualificata l'originaria imputazione. Osserva che i fatti sono incontroversi nella loro materialità: • Esistenza di credito in favore di "Le forme Tecnology s.r.l." • Cessione del credito in favore di "L.c.a. di AM SA NA Co", ditta partecipata dal coimputato SI, • Incarico per la riscossione del credito conferito dall'SI allo AD ed ai coimputati LO e GE • Esercizio dell'incarico di riscossione con modalità minacciose da parte degli incaricati e dello stesso titolare del diritto, SI GI. Tanto premesso contesta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione e eccepisce che non ci sono elementi fattuali dai quali si possa desumere l'affidamento dell'incarico di riscossione ad un'organizzazione criminale anziché ad un semplice mandatario.
4.2 Con il secondo motivo si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, eccependo che l'arma venne mostrata dal coimputato GE, dopo che l'estorsione si era consumata. Si duole, altresì, del giudizio di equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti generiche.
5. SI GI deduce violazione di legge in relazione alla 2 qualificazione giuridica del fatto. Eccepisce che il fatto andava qualificato tentativo, non essendovi in atti la prova dell'effettiva ricezione da parte della L.C.A. del bonifico di €.3.000,00 di cui si fa cenno in motivazione e si duole della mancata derubricazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. Il tema controverso del presente giudizio è quello relativo alla qualificazione giuridica del fatto. Nel caso di specie AD RI e SI GI sono stati tratti a giudizio in quanto imputati: < del delitto p. e p. dagli arti 81 cpv., 110 e 629, comma 1° e 2°, in relazione all'art. 628, comma 3°, n. 1), c.p. perché, in concorso tra loro e con LO VA, per il quale si procede separatamente- con una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, AD RI, LO VA e CO LA, agendo per conto di AM GI e presentandosi in veste di agenti di quest'ultimo e della L.C.A. DI MO NT NN, società da questi di fatto amministrata, mediante minaccia si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno, costringendo TI LO, titolare della ditta SENIO s.r.l., a consegnare, in una prima occasione, la somma (a mezzo bonifico bancario) di € 3.000 e, in una seconda occasione, a compilare e consegnare un assegno per l'importo di € 3.000 a favore della suddetta L.C.A. Precisamente la L.C.A. DI MO NT NN si era resa cessionario del credito (ammontante ad € 39.000 circa) vantato dalla ditta LE FORME TECNOLOGY NO LIMITS nei confronti della SENIO s.r.L, per lavorazione di materiali con l'accordo di pagamento "al venduto" del prodotto finito. TI, una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, in data 20 ottobre 2009 faceva constare tale condizione alla L.C.A. DI MO NT OV mediante raccomandata A.R. anticipata via fax. Ciò, al fine di contestare la scadenza delle relative fatture, emesse dal TI al precipuo scopo di consentire alla LE FORME TECNOLOGY NO LIMITS di poterle anticipare in banca, mentre l'esigibilità del credito restava ancorata all'effettiva vendita 3 2922 Viceversa, in data 13 ottobre 2009, AD RI e LOdel materiale. VA si presentavano alla sede della SENIO s.r.L, riferendo espressamente che erano venuti per incassare il credito, specificando testualmente che "con le buone o le cattive recuperiamo sempre i crediti, anche se qualche volta ci becchiamo qualche denuncia". In data 20 ottobre 2009, i due predetti tornavano in ditta al fine di esaminare i conti preparati da ET, che in quell'occasione proponeva la cessione di propri crediti verso clienti come acconto delle fatture già scadute. A tale richiesta, AD RI rispondeva: "io non sono autorizzato devo chiamare lo zio", chiamando con il proprio telefono cellulare AM GI, che veniva passato a TI e in questi termini lo minacciava: "tu mi devi pagare con dei soldi, la metà subito e l'altra metà al massimo tra due mesi. Non mi interessa gli accordi che avevate, le fatture sono scadute. Ricordati che noi incassiamo sempre i nostri soldi, io ho comprato il credito e adesso voglio rientrare o con le buone o con le cattive. Tu non sai quello che ti può capitare se non concludi il pagamento". In data 22 e 24 ottobre 2009 TI riceveva nuove minacce di morte dai medesimi, sia con il mezzo del telefono, sia con una missiva manoscritta recapitatagli presso la sua abitazione. A fronte di queste minacce, TI si determinava a corrispondere una prima tranche della somma richiesta dai medesimi, effettuando un versamento di € 3.000 a mezzo bonifico bancario in data 30 ottobre 2009 sul conto corrente indicato da costoro. In data 19 novembre 2009 AD RI, questa volta insieme a CO LA, si presentava, sempre per conto e su iniziativa di AM GI, presso la sede della ditta SENIO s.r.l. di Bagnacavallo (RA), via Torroni n. 2, per ricevere un assegno da parte di TI LO, che aveva acconsentito a pagare intimorito dalle gravi minacce ricevute. Sul luogo erano presenti, in abiti civili e dissimulati tra i dipendenti, Ufficiali e Agenti di P.G. del N.O.R. Carabinieri di Lugo (RA). AD RI e CO LA si appartavano con TI LO in una saletta con vetrata. Qui TI LO veniva coartato a compilare e consegnare un assegno per l'importo di € 3.000 a favore della L.C.A. DI MO NT OV, mediante un'ulteriore condotta minacciosa. Segnatamente, CO LA sì alzava in piedi, mostrando il calcio di una pistola che sporgeva dal pantaloni, in modo che fosse visibile chiaramente e paventandone l'utilizzo con la frase "guarda cosa c'è se la 4 cosa passa a me". Entrambi i citati pagamenti integravano ingiusto profitto per i medesimi, e, in particolare, per AM GI, amministratore di fatto della società destinatario della somma corrisposta (LC.A. DI MO NT OV). Ciò, alla luce fatto che l'estinzione del debito veniva pretesa prima che fosse intervenuta, come da accordi, la vendita del commessa la prodotto finito. Fattispecie aggravata per essere stata minaccia con armi e da parte di più persone riunite. Fatto commesso in Bagnacavallo (RA) il 19 novembre 2009>>.
3. Le emergenze istruttorie hanno sostanzialmente confermato che i fatti si sono svolti secondo le modalità descritte nel dettagliatissimo capo d'imputazione. A fronte delle contestazioni della difesa che invocava la derubricazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la Corte d'appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, ex art. 629 cod. pen. osservando che: Il reato è correttamente qualificato. La differenza tra la fattispecie dell'articolo 393 C.p. e quella dell'articolo 629 C.p. sta tutta nell'elemento soggettivo del reato: nel primo l'autore persegue il fine del mero soddisfacimento della propria legittima ragione creditoria, nulla di più e di diverso. Se egli, dunque, trascende e minaccia il debitore renitente commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
e ciò vale anche se tale eccesso proviene da un suo incaricato. Per contro, se il soggetto -anche se sia titolare di un credito esistente ed esigibile (quindi azionabile)- persegue uno scopo diverso, o snaturato rispetto a quello ordinario, commette estorsione. Lo scopo del creditore si trasforma e snatura quando questi, non solo non agisce personalmente, ma incarica altri e non un mero mandatario ma una organizzazione (o un singolo) criminale, il cui nucleo essenziale di operatività è nella azione intimidatoria e non nelle competenze recuperatorie: in tale situazione (peraltro dolorosamente frequente) lo scopo si snatura in quanto il creditore sceglie di sfruttare (e così di vitalizzare) una organizzazione (o soggetto) criminale;
ed in ultima analisi egli persegue un fine misto di soddisfacimento del proprio credito e di vitalizzazione della organizzazione criminale. In questi casi, peraltro, la "commissione" di pertinenza dell'estorsore professionale perde il requisito della mera accessorietà rispetto all'incasso (che rende per altro verso penalmente neutro il pagamento della commissione al mero 5 15 mandatario all'incasso) ed assume una connotazione di autonomo compenso per la azione delinquenziale della minaccia, in tal modo determinando anche un ulteriore profilo di snaturamento della fattispecie dell'articolo 393 C.p., atteso che il soggetto che agisce la minaccia non persegue più -indirettamente- il mero fine recuperatorio del mandante, ma un autonomo fine di lucro personale e che trova la propria causa diretta ed esclusiva nella criminale azione minatoria. In questi termini, la Corte fa propria e chiarisce (se ce ne fosse bisogno, alla luce dei rilievi critici della difesa e della diversa opinione del tribunale che ha giudicato il coimputato LO) la giurisprudenza consolidata di legittimità, la quale affronta lo stesso problema (della diffusa operatività delinquenziale di soggetti o gruppi specializzati nel recupero crediti con minacce) alla stregua di un criterio di sproporzione e gratuita vessatorietà della minaccia rispetto al quantum di eccesso minatorio accettabile nella condotta di un creditore adirato per la renitenza del debitore. e tenendo peraltro conto di Applicando al caso concreto questi principi, ulteriori peculiarità del caso (AD era estraneo al rapporto ed agiva aspettandosi un profitto che pare ben diverso dal mero compenso per il mandatario;
l'acquisto del credito da parte della LCA non risulta assistito da una sicura e proporzionata causa economica e lascia spazio alla ipotesi che fosse stato la mera premessa/pretesto per coprire di legittimità formale una azione recuperatoria agita professionalmente da soggetti che non hanno altra professionalità che quella dell'intimidazione), si perviene ad affermare che gli eccessi dello AD e dei suoi compari e le imperiose richieste e minacce dell'SI erano funzionali ad uno scopo non conforme a quello dell'articolo 393 C.p. o quantomeno misto, nei termini sopra chiariti, e quindi integrarono la estorsione>>.
4. Per la trattazione della censura sollevata dai ricorrenti è preliminare l'individuazione delle differenze tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini), la cui differenziazione, come è noto, si fonda sull'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente 6 persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Deve preliminarmente darsi atto che sul punto insistono orientamenti differenti. Secondo un orientamento recente espresso con le sentenze n. 705/14 del 01/10/2013, Rv. 258071, e n. 51433 del 04/12/2013, Rv. 257375, il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano solo per l'elemento soggettivo, considerata l'identità della condotta materiale. Dette pronunce si pongono in consapevole contrasto con altro orientamento di questa Corte che ha valorizzato ai fini della distinzione in esame, proprio la materialità del fatto, affermando che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa poiché non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza.
5. Pertanto, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia; con la conseguenza che, in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo, Rv. 263298; Sez. 1, Sentenza n. 32795 del 02/07/2014, Donato, Rv. 261291; Sez. 5, sent. n. 19230 del 03/05/2013, Palazzotto, Rv. 256249; Sez. 5, sent. n. 28539 del 20/07/2010, Coppola, Rv. 247882; Sez. 6, sent. n. 41365 del 23/11/2010, Straface Rv. 248736; Sez. 2, sent. n. 35610 del 26/09/2007, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 2, sent. n. 14440 del 05/04/2007, Mezzanzanica, Rv. 236457; Sez. 2, sent. n. 47972 del 10/12/2004, Caldara, Rv. 230709; Sez. 1, sent. n. 10336 del 04/03/2003, Preziosi, Rv. 228156).
6. Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all'autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa per cui "si rimane 7 лу ~ indubbiamente nell'ambito dell'estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima" (così, Sez. 6, sent. n. 32721 del 07/09/2010, Hamidovic, Rv. 248169).
8. Tanto premesso, questa Sezione ha ritenuto sussistente il reato di estorsione nel caso di intervento di terzi estranei al rapporto obbligatorio, qualora siano portatori di un interesse personale ed autonomo, distinto da quello del creditore. In proposito è stato statuito che integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal cd. "metodo mafioso", la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali in danno dei prossimi congiunti del debitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza di uno di essi ad una organizzazione malavitosa, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33870 del 06/05/2014 Cc., Cacciola, Rv. 260344).
9. E' proprio questa l'ipotesi che ricorre nel caso in esame. Come ha correttamente osservato la Corte d'appello, nella fattispecie, lo AD non interviene come mandatario del creditore, SI GI, ma agisce per un autonomo fine di lucro personale, mettendo a disposizione del creditore la sua capacità criminale. Significativa è in proposito l'espressione che AD e LO rivolgono al NG, specificando testualmente che: "con le buone o le cattive recuperiamo sempre i crediti, anche se qualche volta ci becchiamo qualche denuncia." Ciò dimostra che AD agisce nel contesto di un'organizzazione criminale volta a realizzare profitti attraverso il recupero, con modalità criminose, di crediti altrui. Di conseguenza egli è portatore un interesse personale ed autonomo, distinto da quello del creditore. Il ponte che collega l'azione criminosa dello AD a quella dell'SI, titolare del credito, è rappresentato dalla norma di cui all'art. 110 cod. pen. non potendosi dubitare del concorso fra i due imputati nell'azione criminosa contestata. Sul punto esattamente la Corte d'appello ha statuito che il concorso dell'azione criminale dello AD snatura l'esercizio arbitrario, 8 introducendo nell'economia del reato un fine non omogeneo all'azione recuperatoria del creditore insoddisfatto. Il Collegio condivide tale conclusione osservando che laddove il soggetto estraneo al rapporto obbligatorio agisca per realizzare un proprio interesse autonomo rispetto all'interesse recuperatorio del creditore, il fatto esula dai confini dell'esercizio arbitrario perché l'ingiustizia del profitto perseguito dall'agente non creditore prevale sul fine di realizzare un proprio diritto agito dal creditore, riconducendo la condotta nell'alveo dell'estorsione. 10. Di conseguenza devono essere respinte le censure sollevate dai due ricorrenti in punto di qualificazione giuridica del fatto. Sono, altresì, infondate le censure sollevate dallo AD in punto di aggravanti e di quantificazione della pena in quanto emerge dagli atti che l'arma è stata comunque mostrata alla persona offesa ed è irrilevante se ciò sia avvenuto prima o dopo la firma dell'assegno. Ugualmente infondate sono le censure sollevate dall'SI in punto di qualificazione del fatto come tentativo dal momento che la persona offesa ha effettuato il bonifico di €.3.000,00 di cui alla contestazione. 11. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 3 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Domenico Gatto) (dr. Franco Fiandanese) Fello franco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 NOV 2015 IL CANCELLIERE EMA DI E R Claudia LL P S S Z O A N I U S 9