Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 2
L'omessa denuncia della detenzione della baionetta, costituendo, questa, un'arma in senso proprio e non una parte di arma, integra la contravvenzione di detenzione abusiva di armi. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che il detentore di una baionetta è obbligato a farne denuncia all'ufficio locale di pubblica scurezza, ai sensi dell'art. 38, comma primo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma primo, lett. e), d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che, con riferimento alle sole parti di armi, come definite dall'art. 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, ha limitato l'obbligo di denuncia a quelle relative ad armi da fuoco).
La baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile su cui può essere innestata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 21303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21303 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
21 303-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21:09 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 2830/2016- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEIDott. N. 50374 2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE nei confronti di: GALBIATI SILVIA N. IL 21/11/1965 LAMA CAROLINA N. IL 23/09/1935 TASSAN FRANCESCO N. IL 29/06/1960 avverso l'ordinanza n. 73/2015 TRIB. LIBERTA' di UDINE, del 12/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.. ли Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 novembre 2015, il Tribunale ordinario di Udine, in sede di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullava il sequestro di tre baionette e ne disponeva la restituzione ai detentori, affermando la mancanza del fumus di configurabilità di illecito penale, sulla base della premessa che detti oggetti possano essere detenuti senza la necessità di denuncia all'Autorità.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale ha proposto ricorso per cassazione datato 24 novembre 2015, deducendo che il giudice del merito avrebbe commesso violazione di legge nelle ricordate affermazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per un corretto inquadramento della fattispecie, è opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984 - dep. 18/12/1984, Bottin, rv. 16710101 (cui adde Sez. 1, n. 5045 del 14/02/1986 - dep. 05/06/1986, CALVI, Rv. 17299801; Sez. 1, n. 5045 del 14/02/1986 - dep. 05/06/1986, CALVI, Rv. 17299801), la baionetta, «per la sua autonomia strutturale», costituisce arma (bianca) in senso proprio e non parte di arma (fucile sul quale può essere innestata). Data la predetta qualificazione, chi detiene una baionetta è obbligato a farne denuncia, come stabilito dall'art. 38, primo comma, r. d. 18 giugno 1931, n. 773. La disposizione (a seguito della sua sostituzione per effetto dell'art. 3, comma 1 lett. "e", d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204), ha infatti il seguente tenore: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma del Carabinieri, ovvero per via 2 telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento». L'articolo 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, (inserito per effetto dell'art. 2, comma 1 lett. "b", d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204), reca norme definitorie ai fini del decreto stesso e, a tale scopo, al comma 1, lettera b), nello stabilire che cosa debba intendersi come «parte», così recita: «b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
». I due testi normativi collegati vanno interpretati tenendo conto, in primo luogo, del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione (art. 12 preleggi). Ciò posto, l'esegesi dell'art. 38, primo comma, r. d. 18 giugno 1931, n. 773, avuto riguardo all'attenta lettura anche dei segni di interpunzione, conduce ad affermare che l'obbligo di denuncia è imposto a chi detiene qualsiasi arma, non solo al detentore di armi da fuoco. Con riguardo alle parti di armi, invece, l'obbligo di denuncia è limitato a chi detiene parti di armi da fuoco, poiché solo delle parti di queste ultime tratta il riportato art.
1-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527. La limitazione dell'obbligo di denuncia alla detenzione delle parti di armi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n 527, e cioè alla detenzione delle parti di armi da fuoco, non è riferita a tutte le armi, come se soltanto la detenzione di armi da fuoco fosse soggetta all'obbligo di denuncia. La proposizione limitatrice della portata dell'obbligo di denuncia, infatti, nell'art. 38, primo comma, r. d. 18 giugno 1931, n. 773, è compresa fra virgole con valore di parentesi e, quindi, può circoscrivere solo l'ambito della detenzione riferita a cose - le parti di armi - menzionate nel testo prima di quella virgola che precede immediatamente le parole di cui all'articolo». La disposizione che pone l'obbligo di denuncia espone una sorta di elencazione riferita: alle armi;
alle parti di armi;
alle munizioni finite;
alle materie esplodenti di qualsiasi genere. Il testo, oltre a far seguire ciascuna categoria da un segno con funzione di distinzione fra le categorie elencate, introduce solo per la seconda categoria - parti di armi - una proposizione finalizzata a individuare all'interno di essa un ambito più ristretto, per 3 escludere dall'obbligo di denuncia, in base alla costruzione a contrario del precetto, il possesso delle sole parti di armi che non rientrino in quell'ambito, definito mediante il rinvio all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527. Un argomento ulteriore porta al medesimo risultato esegetico. Poiché, infatti, il riportato art.
1-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, definisce, come già notato, soltanto le parti di armi da fuoco, intendere la delimitazione dell'obbligo di denuncia alla detenzione di quegli oggetti cui si riferisce quest'ultima disposizione, come se la delimitazione stessa fosse riferibile anche all'intera categoria delle armi complete, condurrebbe a far ritenere che la detenzione di armi sia soggetta all'obbligo di denuncia qualora esse non siano armi, bensì parti di armi da fuoco. E l'affermazione sarebbe intrinsecamente assurda, a parte ogni considerazione sul fatto che comporterebbe, in modo inammissibile, lo svotamento di senso di una porzione dell'art. 38, primo comma, r. d. 18 giugno 1931, n. 773, confinando al ruolo di mera tautologia l'indicazione analiticamente separata, nella stessa disposizione, della categoria delle armi e di quella delle parti di armi. Le osservazioni esposte, basate su strumenti analitici logico-formali, portano a un risultato convergente con quello cui perviene l'interpretazione che muove dalla considerazione dello spirito delle norme in esame. I dati formali della disciplina, infatti, trovano la loro ragione giustificatrice nella constatazione della maggiore capacità offensiva - di regola - delle armi da fuoco rispetto alle altre armi e, quindi, nella maggiore pericolosità della detenzione delle parti di armi da fuoco rispetto alla detenzione delle parti di altre armi. La diversa regolamentazione, quanto ad obbligo di denuncia, della detenzione dei due tipi di parti di arma, a seconda che l'arma di riferimento sia da fuoco o meno, trova il proprio fondamento nella reale diversità delle due categorie di cose sul piano materiale, costituendo ragione della costruzione delle proposizioni normative, sul piano formale, nel modo sopra illustrato.
2. Sulla base delle osservazioni esposte, la contraria affermazione dell'ordinanza impugnata, circa la mancanza di necessità di denunciare all'Autorità la detenzione di baionette, risulta frutto di errore giuridico. Il provvedimento, dunque, deve essere annullato, con rinvio al Tribunale ordinario di Udine che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata a rinvia per nuovo esame al Tribunale ordinario di Udine. Così deciso in Roma, 21 settembre 2016. socomius VecchioIL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LujiPedro Mu s DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 MAG 2017 IL CANCELLIERE a FAELLA 5