Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 21303
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Sentenza 21 settembre 2016

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L'omessa denuncia della detenzione della baionetta, costituendo, questa, un'arma in senso proprio e non una parte di arma, integra la contravvenzione di detenzione abusiva di armi. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che il detentore di una baionetta è obbligato a farne denuncia all'ufficio locale di pubblica scurezza, ai sensi dell'art. 38, comma primo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma primo, lett. e), d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che, con riferimento alle sole parti di armi, come definite dall'art. 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, ha limitato l'obbligo di denuncia a quelle relative ad armi da fuoco).

La baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile su cui può essere innestata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 21303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21303
    Data del deposito : 21 settembre 2016

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