Art. 2. 1. All' articolo 443 del codice di procedura penale , al comma 1 , le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, modificando l' art. 443, comma 1, del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
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9 marzo 2006
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26 luglio 2007
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Commentari • 6
- 1. Appello penale, sentenze di assoluzione, imputabilità, illegittimità costituzionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2009
Giurisprudenza • 48
- 1. Corte Cost., sentenza 29/10/2009, n. 274Provvedimento: […] A seguito delle declaratorie di incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, di cui alle citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, il pubblico ministero può attualmente appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate tanto nel giudizio ordinario che a seguito di giudizio abbreviato: donde una asimmetria di poteri inconciliabile con il principio costituzionale di parità delle parti processuali. […] 4. – L'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 46 del 2006, va dichiarato, pertanto, […]Leggi di più...
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- appello dell'imputato·
- assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.·
- processo penale·
- preclusione·
- irrazionalità intrinseca e lesione del diritto di difesa