Articolo 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Articolo 1Articolo 3
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9 marzo 2006
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26 luglio 2007
Art. 2. 1. All' articolo 443 del codice di procedura penale , al comma 1 , le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, modificando l' art. 443, comma 1, del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
Entrata in vigore il 26 luglio 2007
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