Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 2
In tema di abuso di ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione", non costituisce una forma di concorso morale nel reato in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la "raccomandazione" non ha di per sè un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento.
Il giudice penale, anche quando accerta e dichiara con sentenza la falsità di atti e di documenti che costituiscono il presupposto per l'inserimento di un soggetto nella graduatoria di un pubblico concorso, non può modificare quest'ultima disponendo la cancellazione da essa del candidato, essendo tale potere esercitabile esclusivamente dall'amministrazione competente, nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi.
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Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 32035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32035 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 16/05/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 1509
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 43574/2012
ha pronunciato la seguente: N. 3018/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
nell'ambito dei procedimenti riuniti R.G.N. 43574/2012 e R.G.N. 3018/2013, da:
BA TI, nato ad [...] il [...];
TO AN, nato a [...] il [...];
GU ON, nata a [...] l'[...];
IN MY, nata ad [...] il [...];
NE CE, nato a [...] l'[...];
TO OM, nato ad [...] il [...];
LC VI, nato ad [...] il [...];
TT LV, nato a [...] l'[...];
CO UC, nata ad [...], il [...];
TT AN, nata ad [...] il [...];
QU UL, nata a [...] il [...];
AN RE AR LU, nata a [...] il [...];
ER AR LU, nata ad [...] l'[...];
ON ST, nata a [...] il [...];
IN SE, nato a [...] il [...];
IN TA, nata ad [...] il [...];
RU RO, nata a [...] il [...];
IS AR LA, nata a [...] il [...];
VI OM, nato a [...] il [...];
IC ARngela, nata ad [...] il [...];
avverso le sentenze pronunciate dalla corte di appello di Bari il 19.10.2011 ed il 28.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha formulato le sue richieste conformemente alle conclusioni scritte depositate in udienza, cui si rinvia;
udito per la costituita parte civile, l'avv. Fernando Tripaldi, che si associa alle richieste del pubblico ministero, depositando conclusioni e nota spese;
uditi per i ricorrenti i rispettivi difensori di fiducia ed, in particolare, l'avv. Ruggiero CE, per la ON ST;
l'avv. Leonardo Iannone per il NE CE;
l'avv. Giacomo Di Paola per la RU RO;
l'avv. SE Mansi, sia in qualità di sostituto processuale dell'avv. De Pascalis, per la QU UL, sia come difensore di fiducia della IN TA;
l'avv. Michele Inchingolo, per TT LV e TT AN;
l'avv. AN Guantario per la ER AR LU;
l'avv. IN Loragno per la ER AR LU e per lo IN SE;
l'avv. GA Scamarcio per il TO OM;
l'avv. Alfredo Gaito per il BA TI, la CO UC, la IC ARngela e la AN RE AR LU;
l'avv. CE Piccolo per il TO OM, la GU ON, il LC VI e la IN MY;
l'avv. CE Paolo Sisto per il TO AN e la IN MY, che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 19.10.2011 la corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Trani in data 9.7.2009, assolveva BA TI, TO OM, GU AR ON e LC VI dal delitto di cui al capo A), perché il fatto non sussiste;
assolveva UO AR SU e AN RE AR LU dal delitto di cui al capo I), per non aver commesso il fatto;
assolveva il TO OM dal delitto di cui al capo O), perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del TO OM, della GU ON, della QU UL, della IN MY, del LC VI, relativamente ai delitti loro rispettivamente ascritti ai capi F); L); N); Q); T), perché estinti per prescrizione;
rideterminava la pena in senso più favorevole al BA TI, in relazione al delitto di falso cui al capo D), al TO AN, in relazione al delitto di falso cui al capo I), alla GU ON, in relazione ai delitti di falso di cui ai capi D) ed I), alla IN MY, in relazione al delitto di falso cui al capo D), al TO OM, in relazione ai delitti di falso cui ai capi D) ed I); dichiarava le pene irrogate condonate nei limiti di legge;
dichiarava gli imputati BA TI, TO AN, GU ON, IN MY e TO OM interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, revocando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici dichiarata in primo grado;
confermava la declaratoria di falsità degli atti indicati nella sentenza di primo grado, ad eccezione di quella relativa al capo O), confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
1.1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2012 nei confronti del coimputato NE CE, la cui posizione era stata stralciata da quelle degli altri imputati, la corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Trani in data 9.7.2009, assolveva il suddetto NE CE dai delitti di cui ai capi A) ed O), perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati ascrittigli al capo N) ed al capo F), limitatamente all'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., perché estinti per prescrizione;
rideterminava la pena in senso più favorevole al NE CE nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione, confermando l'intervenuta affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi D), I) ed F), limitatamente al peculato;
dichiarava la pena irrogata condonata nei limiti di legge;
sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni, revocando la pena accessoria dell'interdizione legale;
confermava la declaratoria di falsità degli atti indicati nella sentenza di primo grado, ad eccezione di quella relativa al capo O), confermando, nel resto, l'impugnata sentenza, anche con riferimento alle statuizioni civili.
2. Avverso le due sentenze della corte territoriale di cui in premessa, di cui chiedono l'annullamento, tutti gli imputati in precedenza indicati hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione (quello del NE CE è stato riunito agli altri), a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione.
3. Un primo gruppo di ricorrenti (VI OM;
ER AR LU;
ON ST;
IN SE;
IN TA;
AN RE AR LU;
IS AR LA;
IC ARngela;
RU RO;
TT AN) lamentano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto, pur essendo intervenuta nei loro confronti sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p., loro contestato nel capo I) dell'imputazione, nonché, per la
AN RE AR LU, anche sentenza di non doversi procedere per il delitto ex art. 323 c.p., perché estinto per prescrizione, del pari a quest'ultima contestato nel medesimo capo I) dell'imputazione, inerente al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di tredici unità di agente della polizia municipale del comune di Andria, la corte territoriale, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ha dichiarato la falsità sia dei voti, dei verbali delle prove scritte e della prova orale dei candidati indicati nel suddetto capo I) dell'imputazione, sia della graduatoria relativa agli stessi candidati, disponendo la cancellazione dei loro nominativi dalla graduatoria.
La dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p., infatti, rilevano i ricorrenti, non può fondarsi sulla generica affermazione della irregolarità del concorso, ma avrebbe richiesto la dimostrazione della falsità dei singoli atti della procedura concorsuale riguardanti gli anzidetti imputati, conseguente all'abuso che si assume posto in essere dai coimputati NE CE, GU ON, TO AN, TO OM e LC VI, nelle loro qualità, rispettivamente, di presidente (il NE CE), componenti (la GU ON ed il TO AN), segretario (il TO OM) della commissione esaminatrice del concorso, nonché di assessore della Polizia Urbana del comune di Andria (il LC VI), dimostrazione che i giudici di merito non hanno fornito.
3.1. Identica censura viene prospettata dalla CO UC, imputata del solo delitto ex art. 323 c.p., di cui al capo I) dell'imputazione, per la quale già in primo grado era intervenuta sentenza di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione.
La CO UC lamenta, altresì, i medesimi vizi anche in relazione alla mancata applicazione nei suoi confronti di una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, doglianza, quest'ultima, prospettata nei motivi di appello, alla quale la corte territoriale non ha fornito risposta.
3.2. TT AN, nel ricorso a firma dell'avv. Inchingolo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione alla formula assolutoria adottata, che non avrebbe dovuto essere "per non aver commesso il fatto", ma quella, più favorevole all'imputata, di "perché il fatto non sussiste".
3.4 Con motivi nuovi depositati in cancelleria il 13.1.2014 l'avv. Gaito, difensore della CO UC, della AN RE AR LU e della IC ARngela, insisteva sul profilo della violazione di legge, evidenziando l'insussistenza dell'elemento della falsità (materiale o ideologica) degli atti di cui al capo I) e, quindi, l'illegittimità della relativa dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p.. 4. TT LV, imputato del solo delitto ex art. 323 c.p., di cui al capo I), in relazione al quale la corte territoriale ha confermato la sentenza del tribunale di Trani di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, nel ricorso a firma dell'avv. Inchingolo, lamenta i medesimi vizi prospettati nel ricorso presentato nell'interesse della figlia TT AN ed, inoltre, contesta la configurabilità del delitto di cui all'art. 323 c.p., di cui, secondo l'assunto difensivo, difettano i presupposti.
5. QU UL, condannata per il delitto ex art. 61 c.p., n. 2, art. 378 c.p., di cui al capo L), nel ricorso a firma dell'avv. De Pascalis, lamenta: 1) l'inosservanza di norme processuali, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputata innanzi al pubblico ministero in data 3.12.2002, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., in quanto quest'ultima, in tale sede, avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste per gli indagati, essendosi già realizzata la fattispecie di reato alla stessa contestata in occasione delle dichiarazioni rese dalla stessa all'autorità giudiziaria procedente il 28.3.2002 e non potendo essere costretta la QU UL ad ammettere la propria responsabilità, rilasciando dichiarazioni autoindizianti;
2) violazione di legge ed omessa motivazione della sentenza in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., "essendo evidente che la condotta della QU UL fu determinata dalla necessità di evitare a sè ed alla sorella QU ZI le gravi ed inevitabili conseguenze che sarebbero derivate dall'accertamento della sua colpevolezza per altre ipotesi delittuose legate alla richiesta di aiuto per superare il concorso", per cui, nel caso in esame, sarebbe configurabile un'ipotesi di "autofavoreggiamento", non punibile in forza del principio nemo tenetur se detegere;
3) violazione di legge ed omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputata nel delitto di cui all'art. 371 bis c.p., con conseguente riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p.; 4) vizio di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del delitto di cui all'art. 378 c.p., in realtà, ad avviso del difensore della QU UL, non configurabile, in quanto l'assunto accusatorio si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni affatto generiche, inattendibili e contraddittorie del De NC, il quale, sentito nella fase delle indagini dal pubblico ministero, avrebbe riferito di avere appreso dalla ricorrente notizie relative al concorso per l'assunzione di tredici agenti della polizia municipale del comune di Andria ed alla responsabilità del NE CE, circostanza che la QU UL aveva successivamente negato. Peraltro, rileva il difensore, trattandosi di dichiarazioni de relato, avrebbero dovuto essere sorrette da convergenti ed individualizzanti riscontri esterni, nel caso in esame del tutto assenti.
6. IN MY, di cui è stata affermata la responsabilità in ordine al reato ex artt 479 e 476, c.p., di cui al capo D), relativo al corso di aggiornamento e specializzazione professionale per l'assegnazione del grado di maresciallo della Polizia Municipale del comune di Andria, ha presentato due distinti atti di impugnazione.
6.1. Nel primo, a firma dell'avv. Franco Piccolo, la ricorrente lamenta: 1) violazione di legge, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e), art. 129 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione per avere la corte territoriale omesso di indicare le ragioni per cui non ha accolto la richiesta difensiva, formulata nei motivi di appello, di riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della IN MY per il reato di cui al capo N) perché estinto per prescrizione, pronunciando sentenza di assoluzione nel merito dal reato di cui all'art. 326 c.p., di cui non sussistono gli elementi costitutivi;
2) vizio di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, "in relazione alla sussistenza del requisito soggettivo di cui agli artt. 357 e 358 c.p., e del requisito soggettivo di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., con riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 2, circa l'attività e verbalizzazione del corso-
concorso per marescialli di cui al capo D di imputazione". In particolare, evidenzia la ricorrente, come il conseguimento del grado di maresciallo della Polizia Municipale del comune di Andria all'esito dell'espletamento del corso-concorso di cui al capo D), non avrebbe determinato il passaggio dei partecipanti, già in servizio presso il suddetto corpo di polizia, da un'area di inquadramento nel pubblico impiego ad un'altra superiore ovvero da una qualifica ad un'altra superiore, nell'ambito della medesima area, ne' avrebbe dato luogo ad una progressione orizzontale di retribuzione, trattandosi di un mero concorso interno all'amministrazione comunale, riservato ai soli vigili urbani dipendenti del comune di Andria, in quanto tali inquadrati nell'area "C3", i quali, pur acquisendo il grado di maresciallo, avrebbero conservato il suddetto inquadramento amministrativo. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, risulta manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata "allorché, senza allegazione documentale normativa, contrattuale o testimoniale, ha apoditticamente ritenuto" che il suddetto corso- concorso sia qualificabile in termini di "concorso pubblico o di concorso interno per la promozione da un'area ad un'altra superiore", laddove si tratta di un semplice concorso interno, da svolgersi secondo procedure che l'amministrazione pubblica pone in essere con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, per cui non può attribuirsi ai componenti della relativa commissione esaminatrice la qualifica di pubblico ufficiale, ne' al verbale della prova di esame la natura di atto pubblico (e meno che mai di atto pubblico dotato di forza fidefaciente, ai sensi dell'art. 476 c.p., comma 2), con conseguente impossibilità di configurare il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui la IN MY, in qualità di candidata, è stata chiamata a rispondere a titolo di concorso con i componenti della suddetta commissione esaminatrice NE CE, GU ON e BA TI;
3) vizio di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, art. 187 c.p.p., comma 1, art. 192 c.p.p., comma 3, artt. 533 e 598 c.p.p., "in ordine alla prova del fatto falso contestato ed al concorso e previo concerto dell'imputata estranea per il capo D". In particolare, ad avviso della ricorrente, risultano del tutto mancanti gli elementi di prova che consentono di affermare, da un lato che vi sia stata una sopravvalutazione da parte dei commissari della prova della IN MY ovvero un modifica del voto attribuitole, dall'altro che l'opera volta ad indurre i componenti della commissione esaminatrice a falsare in suo favore la valutazione della prova d'esame, sia stata posta in essere personalmente dalla candidata, piuttosto che da altre persone a lei vicine ed a sua insaputa, per cui, come per la coimputata UO AR SU, assolta sulla base di tale ragionamento logico dal reato di cui al capo I), anche per la IN MY si imponeva e si impone una pronuncia assolutoria;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al divieto della reformatio in peius, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, per avere la corte territoriale, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, qualificato il fatto contestato al capo D), ai sensi dell'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, laddove il giudice di primo grado lo ha ricondotto alla fattispecie meno grave di cui all'art. 476 c.p., comma 1, come si evince implicitamente dalla circostanza che, nel determinare il trattamento sanzionatorio da infliggere all'imputata in applicazione della disciplina del reato continuato, il tribunale ha individuato il reato più grave, tra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione, nel delitto associativo di cui al capo A), da cui la IN MY veniva poi assolta in appello, laddove, se avesse inteso condividere l'originaria contestazione, avrebbe dovuto individuare quale reato più grave quello di cui al combinato disposto dell'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, punito più severamente del delitto associativo;
5) vizio di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 578, 129 e 587 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. di cui al capo D), in quanto la corte territoriale ha confermato la pronuncia del tribunale di non doversi procedere nei confronti della IN MY in relazione al suddetto delitto perché estinto per prescrizione, con conseguente conferma delle statuizioni civili relative al risarcimento dei danni in favore del comune di Andria, costituito parte civile, senza alcuna valutazione dei motivi di impugnazione, con i quali si evidenziava l'insussistenza, nel caso in esame, degli elementi costitutivi del delitto in questione, per cui la corte territoriale avrebbe dovuto "non solo riformare la sentenza" di primo grado "sul punto per gli aspetti civilistici, ma anche far prevalere la sentenza di proscioglimento su quella di estinzione" del reato per prescrizione;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore della IN MY delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 6.2. Nel ricorso a firma dell'avv. CE Paolo Sisto, la ricorrente lamenta, con ulteriori argomenti, i medesimi vizi già prospettati nel ricorso a firma dell'avv. Piccolo.
7. GU ON, condannata per i delitti ex art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, di cui ai capi D) ed I), nel ricorso a firma dell'avv. CE Piccolo, con il primo, il secondo, il terzo ed il settimo motivo di impugnazione, lamenta i medesimi vizi riportati sub n. 2), n. 3), n. 4) e n. 6), illustrando, nelle pagine precedenti, il ricorso proposto dal medesimo difensore nell'interesse di IN MY. Con particolare riferimento alle censure prospettate dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso (corrispondente al quarto motivo del ricorso della IN MY), va solo evidenziato che la pretesa violazione del divieto della reformatio in peius da parte della corte territoriale in questo caso riguarda anche il delitto di falso di cui al capo I).
Con il quarto ed il sesto di ricorso la ricorrente lamenta vizio di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p., artt. 129 e 587 c.p.p., in relazione ai reati ex art. 323 c.p., di cui ai capi D), I) ed F), e art. 640 c.p., di cui al capo
T), in quanto la corte territoriale da un lato ha confermato la pronuncia del tribunale di non doversi procedere nei confronti della IN MY in relazione al suddetto delitto contestato nei capi D) ed I), perché estinto per prescrizione, dall'altro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati di cui ai capi F) e T), perché del pari estinti per prescrizione, con conseguente conferma delle statuizioni civili relative al risarcimento dei danni in favore del comune di Andria, costituito parte civile, senza alcuna valutazione dei motivi di impugnazione, con i quali si evidenziava l'insussistenza, nel caso in esame, degli elementi costitutivi dei delitti in questione, per cui la corte territoriale avrebbe dovuto "non solo riformare la sentenza" di primo grado "sul punto per gli aspetti civilistici, ma anche far prevalere la sentenza di proscioglimento su quella di estinzione" del reato per prescrizione, soluzione che si impone non solo nel caso di evidenza della prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ovvero che non costituisce reato, ma anche quando risulta insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ovvero che costituisce reato. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, art. 187 c.p.p., comma 1, art. 192 c.p., comma 3, artt. 533 e 598 c.p.p., "in ordine alla prova del fatto falso contestato per il capo I".
Ad avviso della ricorrente le risultanze processuali non consentono di affermare la responsabilità penale della GU ON, per il delitto di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, a lei contestato in concorso con gli altri componenti della commissione esaminatrice e con il segretario TO OM al capo I). Il difensore sottolinea al riguardo, oltre alla incompletezza del compendio probatorio, da cui non si evince alcun particolare rapporto che leghi l'imputata agli altri componenti ed al segretario della commissione esaminatrice ovvero con alcuno dei candidati, che il verbale d'esame, ritenuto dalla corte territoriale atto pubblico dotato di fede privilegiata, non conteneva alcuna immutatio veri, in quanto in esso era stato fedelmente riportato che le buste con i nomi dei candidati venivano aperte alla conclusione di ogni giornata di correzione, con la conseguenza che il voto risultante dal verbale stesso era proprio quello definitivamente attribuito a ciascun candidato dalla commissione esaminatrice, all'esito di un processo volitivo e decisionale in cui, rispetto alla valutazione effettuata in sede di correzione dei singoli elaborati, le modifiche ovvero le aggiunte intervenute successivamente, vale a dire all'atto dell'apertura delle buste contenenti i nomi degli autori degli elaborati corretti, costituiscono espressione di un "diritto di ripensamento nel corso della decisione che non può essere negato ne' al singolo componente del collegio, ne' a quest'ultimo nella sua interezza" e, comunque, sono avvenute prima che l'atto pubblico fosse definitivamente formato.
Inoltre, evidenzia il difensore della ricorrente, che i giudici di merito non hanno fornito nessuna dimostrazione in ordine alla consapevolezza ed alla volontà della GU ON di partecipare all'altrui falsa valutazione dell'elaborato, senza verbalizzare nessuna opposizione;
l'imputata, infatti, laureata in economia e commercio, era presente nella commissione esaminatrice per la sua specifica competenza nella materia del commercio, dotata di rilevanza per i compiti della Polizia Municipale, per cui, riguardando tutte le valutazioni ritenute indebitamente sopravvalutate la materia della procedura penale, estranea ai saperi della ricorrente, non è possibile presumere la consapevolezza di quest'ultima circa l'erroneità della risposta e, correlativamente, il suo consenso all'altrui falsata sopravvalutazione.
7. TO OM, condannato per i delitti ex art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, di cui ai capi D) ed I), nel ricorso a firma dell'avv. CE Piccolo, con il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di impugnazione, lamenta i medesimi vizi riportati sub n. 2), n. 3), n. 4) e n. 6), illustrando, nelle pagine precedenti, il ricorso proposto dal medesimo difensore nell'interesse di IN MY. Anche in questo caso, come per la GU ON, va osservato che la pretesa violazione del divieto della reformatio in peius da parte della corte territoriale, denunciata con il terzo motivo di ricorso, riguarda entrambi i delitti di falso contestati all'imputato nei capi D) ed I). Il quarto motivo di ricorso corrisponde al motivo sub n. 4) del ricorso presentato nell'interesse della GU ON, con l'unica differenza che per il TO OM il difensore lamenta la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, non solo per i delitti di cui ai capi D), F) ed I), ma anche per il delitto ex art. 323, del pari contestato al ricorrente nel capo H) dell'imputazione. Il quinto motivo di ricorso, infine, ripropone le medesime questioni di diritto indicate nel motivo sub n. 5) del "ricorso GU ON", evidenziando al riguardo, il difensore, con particolare riferimento al profilo dell'elemento soggettivo del reato, come l'imputato non fosse laureato in giurisprudenza e, quindi, non potesse rendersi conto della sopravvalutazione dei risultati delle prove dei candidati nella materia penalistica.
7.1. Con il ricorso a firma dell'avv. GA Scamarcio, il TO OM lamenta: 1) i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 357, 323, 479 e 476, c.p., in quanto, con particolare riferimento ai delitti di cui l'imputato è chiamato a rispondere nel capo I), da un lato non è possibile affermare che quest'ultimo abbia assunto la qualità di pubblico ufficiale, non partecipando alla valutazione dei candidati ed alla formazione della graduatoria finale, essendo addetto all'espletamento di compiti meramente esecutivi, senza considerare, inoltre, che il delitto di abuso d'ufficio, dovrebbe considerarsi assorbito in quello di falso ideologico in atto pubblico (considerazione che, sottolinea il ricorrente, va estesa anche ai reati contestati nel capo D) dell'imputazione); dall'altro difetta del tutto la prova della sussistenza in capo al TO OM del dolo intenzionale, elemento costitutivo del delitto di cui si discute;
2) i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 357, 479 e 476 c.p., in quanto l'affermazione di responsabilità del
TO OM in ordine al delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui al capo D), si fonda su di un compendio probatorio assolutamente inidoneo, fondato su mere illazioni e presunzioni, sganciate da ogni riscontro fattuale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore del TO OM delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 8. LC VI, nel ricorso a firma dell'avv. CE Piccolo, lamenta: 1) vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 578 e 129 c.p.p., in relazione ai reati ex art. 323 c.p., di cui al capo I), artt. 368 e 378 c.p., di cui al capo Q), in quanto la corte territoriale da un lato ha confermato la pronuncia del tribunale di non doversi procedere nei confronti del LC VI al delitto di abuso d'ufficio contestato nel capo I), perché estinto per prescrizione, dall'altro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reati di calunnia e favoreggiamento di cui al capo Q, perché del pari estinti per prescrizione, con conseguente conferma delle statuizioni civili relative al risarcimento dei danni in favore del comune di Andria e degli eredi US IN, persone offese costituite parti civili, senza alcuna valutazione dei motivi di impugnazione, con i quali si evidenziava l'impossibilità di configurare la sussistenza dei delitti in questione in capo all'imputato, per cui la corte territoriale avrebbe dovuto "non solo riformare la sentenza" di primo grado "sul punto per gli aspetti civilistici, ma anche far prevalere la sentenza di proscioglimento su quella di estinzione" del reato per prescrizione, soluzione che si impone non solo nel caso di evidenza della prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ovvero che non costituisce reato, ma anche quando risulta insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ovvero che costituisce reato;
2) vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 538 e 597 c.p.p., in quanto erroneamente la corte territoriale ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado in favore della persona offesa comune di Andria, costituitosi parte civile in relazione ai delitti di cui ai capi A) ed I), condannando il LC VI anche al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore della suddetta parte civile, nonostante che la stessa corte territoriale abbia assolto il ricorrente dal reato associativo di cui al capo A), mentre il tribunale di Bari aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del LC VI per il delitto ex art. 323 c.p., contestatogli nel capo I), perché estinto per prescrizione, difettando, pertanto, completamente i presupposti previsti dalla legge per la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore del comune di Andria.
9. BA TI, di cui è stata affermata la responsabilità solo in ordine al reato ex art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, di cui al capo D), relativo al corso di aggiornamento e specializzazione professionale per l'assegnazione del grado di maresciallo della Polizia Municipale del comune di Andria, nel ricorso a firma dell'avv. Carmine Di Paola, lamenta: 1) violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, svolgendo le medesime considerazioni già indicate sub n. 2) del ricorso proposto nell'interesse della IN MY, in quanto la condotta ascritta al BA TI non può integrare gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico, avendo avuto ad oggetto atti disciplinati dal diritto privato, in considerazione della natura di mero concorso interno all'amministrazione comunale del corso indicato nel capo D), non assoggettato, pertanto, alle regole del diritto pubblico ed alla giurisdizione del giudice amministrativo;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'affermazione di responsabilità del BA TI per il delitto di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, si fonda su di un compendio probatorio inadeguato, formato da deduzioni inconferenti ed inconcludenti dei giudici di merito;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore del BA TI delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 9.1. Con motivi aggiunti, a firma dell'avv. Alfredo Gaito, depositati in cancelleria il 13.1.2014, il ricorrente evidenzia come il contenuto del verbale n. 2 del 20 aprile 2001, relativo al più volte menzionato corso-concorso indicato nel capo D), non può ritenersi falso solo sulla base dell'asserito accordo tra il NE CE, il TO OM e la IN MY (cui il BA TI era completamente estraneo) ed in virtù del quale il TO OM e la IN MY avevano conosciuto in anticipo i quesiti sui cui avrebbe dovuto vertere l'esame), ove si consideri "che il contenuto dell'atto riporta asetticamente l'estrazione da parte dei candidati dei tre biglietti dell'urna e la formulazione dei corrispondenti quesiti, fatto questo che, anche in acritica condivisione del pregresso accordo illecito, effettivamente si verificò e di cui gli autori del documento dettero correttamente atto". I giudici di merito, rileva il ricorrente, avrebbero dovuto accertare semplicemente se il contenuto dell'atto tacciato di falsità ideologica fosse o meno corrispondente a quanto verificatosi in presenza della commissione esaminatrice il 20.4.2001, laddove la condotta contestata al BA TI (consistente nell'avere omesso di verbalizzare eventuali rilievi tecnici e di ristabilire la legalità del concorso), non solo si presenta come una modifica sostanziale dell'imputazione, trasformando una condotta commissiva concorsuale in un comportamento commissivo mediante omissione, ma riconduce nella struttura del reato di falsità ideologica in atto pubblico un elemento ad esso estraneo, costituito dalla finalità illecita perseguita dagli autori.
9.2. Con memoria depositata in cancelleria il 22.1.2014, l'avv. Proia, nuovo difensore del BA TI, che ha revocato l'avv. Di Paola, nominando quali suoi difensori nel giudizio di Cassazione il suddetto avv. Proia e l'avv. Gaito, insiste sul profilo, già preso in considerazione nel ricorso a firma dell'avv. Di Paola, inerente alla natura del corso-concorso di cui al capo D), rilevando da un lato l'impossibilità di configurarlo, alla luce della normativa vigente e della uniforme interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità al disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, un concorso pubblico, trattandosi di un concorso interno all'amministrazione comunale di Andria, dall'altro che la determinazione dirigenziale in base alla quale è stato indetto non intendeva affidare alla commissione giudicatrice il compito di svolgere un concorso pubblico.
10. TO AN, condannato per il delitto ex art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, in qualità di componente della commissione esaminatrice del concorso di cui al capo I), nel ricorso a firma dell'avv. CE Paolo Sisto e dell'avv. Gianfranco Chiarelli, lamenta: 1) il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 601 c.p.p., commi 3 e 5, artt. 157 e 168 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), per omesso notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla corte di appello di Bari all'avv. Gianfranco Chiarelli del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato, unitamente all'avv. Sisto;
2) violazione di legge in relazione all'art. 323 c.p., art. 129 c.p.p., comma 2, art. 578 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha confermato la pronuncia del tribunale di non doversi procedere nei confronti del TO AN per il delitto di abuso d'ufficio contestato nel capo I), perché estinto per prescrizione, con conseguente conferma delle statuizioni civili relative al risarcimento dei danni in favore del comune di Andria, persona offesa costituita parte civile, omettendo di considerare che nel caso di specie appare impossibile configurare la sussistenza del delitto in questione in capo all'imputato, per cui la corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare in favore del TO AN sentenza di assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, piuttosto che sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione;
3) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la corte territoriale affermato la responsabilità del TO AN per il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui al capo I), sulla base di un compendio probatorio assolutamente inidoneo a fondare l'assunto accusatorio e senza fornire alcuna dimostrazione della sussistenza del dolo intenzionale in capo al soggetto attivo del reato;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore del TO OM delle circostanze attenuanti generiche;
5) violazione di legge in relazione agli artt. 29 e 37 c.p., per palese contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza della corte territoriale, che, come si legge nel dispositivo, ha dichiarato il TO AN interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, revocando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici "dichiarata in primo grado", laddove il tribunale di Trani in primo grado ha applicato al ricorrente solo la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e non quella dell'interdizione perpetua. 11. NE CE, nel ricorso a firma dell'avv. Leonardo Iannone, lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 526 e 191 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, per avere la corte territoriale fondato la propria decisione, da un lato sul contenuto della informativa della Polizia di Stato del 5.9.2001, inutilizzabile ai fini probatori, non essendo stata mai acquisita come prova nel fascicolo per il dibattimento e non avendo mai l'imputato prestato il suo consenso all'acquisizione di tale atto eventualmente disposta;
dall'altro sul contenuto delle note ufficiali di contestazione, a firma del dott. Ruggieri VI, all'epoca dei fatti per cui è processo, segretario generale presso il comune di Andria, di cui la difesa del NE CE, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, sin dal giudizio di primo grado aveva tempestivamente dedotto l'inammissibilità della relativa acquisizione e, quindi, l'inutilizzabilità ai fini probatori delle suddette note, trattandosi di documenti provenienti da soggetto originariamente indagato nell'ambito del medesimo procedimento, la cui posizione venne archiviata. Con il primo motivo di impugnazione, inoltre, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, anche alla luce della previsione dell'art. 6 della C.E.D.U., per avere la corte territoriale disatteso il rilievo difensivo con cui veniva eccepita la sussistenza di una nullità generale a regime intermedio, risultante dal combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e 180 c.p.p., in grado di inficiare l'ultima fase del dibattimento e tutti gli atti ad essa successivi, ivi compresa la sentenza di primo grado, derivante dalla circostanza che il tribunale non aveva concesso al difensore del NE CE alcun termine per esaminare il contenuto della "corposa" memoria depositata in udienza dal pubblico ministero, al fine di "controbattere in confutazione ovvero formulare richieste al riguardo", con conseguente violazione del diritto dell'imputato di difendersi provando e di avere per ultimo la parola, specie in ordine alle asserzioni accusatorie del pubblico ministero;
2) violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., comma 1, artt. 323, 314, 476 e 479 c.p., e vizio della motivazione, per avere la corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di assorbimento dei delitti di abuso di ufficio nei reati in materia di falso (capi D ed I) e di peculato (capo F), non ostando a tale soluzione la diversità dei beni giuridici protetti dalle indicate norme incriminatrici, senza, peraltro, indicare in concreto il quid pluris che non consente di ritenere coincidenti le condotte contestate al NE CE;
3) violazione di legge in relazione all'art. 476 c.p., comma 2, e vizio di motivazione, in quanto in entrambe le fattispecie di falso contestate al ricorrente al capo D) ed al capo I), l'attività di falsificazione non riguarda atti di fede privilegiata, non investendo "il contenuto di pubblica certificazione dei presupposti ammissivi e formali dello svolgimento delle prove concorsuali"; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314, 81 e 323 c.p., per avere la corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sul rilievo formulato al riguardo nei motivi di appello, erroneamente qualificato come peculato il comportamento del NE CE, in quanto l'accredito in proprio favore della somma di L. 800.000, non è stato il risultato della condotta tipica di appropriazione costituente l'elemento oggettivo del delitto di peculato, ma, piuttosto, del pur contestato abuso d'ufficio a sfrondo patrimoniale, avendo il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale, proceduto attraverso propria determinazione dirigenziale alla liquidazione "omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio" ed avendo operato in violazione del vigente regolamento del comune di Andria;
al tempo stesso, rileva il difensore, la condotta del NE CE non può essere ricondotta al paradigma normativo del delitto di abuso d'ufficio, dichiarato estinto per prescrizione, difettando entrambi gli elementi oggettivi di tale fattispecie, costituiti dalla violazione di legge o di regolamento ovvero dalla ingiustizia del vantaggio patrimoniale conseguito, che deve presentarsi ex se contra jus, circostanza non sussistente nel caso in esame, in quanto il compenso ricevuto dal NE CE quale componente della commissione esaminatrice corrisponde alle prestazioni da lui effettivamente eseguite;
5) mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rilievo difensivo sul difetto di dolo da parte del NE CE, fondato sul convincimento da parte di quest'ultimo della regolarità giuridica della determinazione dirigenziale con cui accreditava in suo favore la somma di L. 800.000, al quale la corte territoriale non forniva adeguata risposta, travisando il contenuto dell'atto di appello nel ritenere che, in considerazione della qualifica professionale rivestita di comandante della Polizia Municipale del comune di Andria, non può configurarsi un errore causato dalla incolpevole ignoranza della legge penale;
6) violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, artt. 357 e 358 c.p., artt. 2699 e 2700, c.c., D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 2, e vizio di motivazione, riproponendo le medesime doglianze prospettate da altri ricorrenti, come la IN MY, sulla natura di concorso pubblico del corso-concorso di cui al capo D), di atto pubblico dotato di forza privilegiata del verbale delle relative operazioni concorsuali e di pubblico ufficiale dei componenti della commissione esaminatrice, con conseguente impossibilità di configurare nel caso in esame il delitto di falsità ideologica in atto pubblico;
7) violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, art. 187 c.p.p., comma 1, art. 192 c.p.p., comma 3,artt. 533 e 598 c.p.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al delitto in materia di falso di cui al capo D), difettando del tutto la prova circa la falsa attestazione dell'avvenuto sorteggio del numero delle domande da parte della IN MY e del TO OM corrispondenti alle domande effettivamente rivolte ai due candidati, che la corte territoriale, nella sua motivazione, fondata su di una base meramente congetturale, non sostenuta da riferimenti adeguati, non è stata in grado di dimostrare;
8) violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 114, 133 e 322 bis c.p., art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, da un lato non ha riconosciuto al NE CE le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p., di cui ricorrono le condizioni e, pur riconoscendo in suo favore la circostanza attenuante di cui all'art. 322 bis c.p., non ne ha tenuto conto ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio;
dall'altro, nel fissare la pena da infliggere al NE CE, ha violato il principio del divieto della reformatio in peius,, applicando sulla pena base di anni tre mesi sei di reclusione per il delitto in materia di falso di cui al capo I), ritenuto il reato più grave, un aumento per i concorrenti reati di cui ai capi D) ed F), unificati sotto il vincolo della continuazione, maggiore di quello operato dal giudice di primo grado sulla pena base di anni sei di reclusione, fissata per il reato più grave, che il tribunale di Bari aveva fissato nel delitto associativo di cui al capo A), dal quale il NE CE è stato assolto dalla corte di appello di Bari.
12. Ragioni di sintesi espositiva impongono di accorpare in gruppi omogenei le numerose questioni prospettate dai ricorrenti. 13. In questa prospettiva, va rilevata, innanzitutto la fondatezza delle censure formulate da VI OM;
ER AR LU;
ON ST;
IN SE;
IN TA;
AN RE AR LU;
IS AR LA;
IC ARngela;
RU RO;
TT AN e CO UC, in relazione alla intervenuta conferma, da parte della corte territoriale, della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale di Bari ha dichiarato la falsità dei voti, dei verbali delle prove scritte e della prova orale dei suddetti candidati in relazione al concorso pubblico di cui al capo I) dell'imputazione, sia della graduatoria relativa agli stessi candidati, disponendo la cancellazione dei loro nominativi dalla graduatoria.
Giova precisare, al riguardo, come si evince dalla lettura del capo I), che gli indicati ricorrenti sono stati tratti a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 323 c.p., in concorso con i pubblici ufficiali NE CE, GU ON, TO AN, TO OM (ai quali era stato contestato anche il delitto di cui agli artt. 110, 476 e 479 c.p.) e LC VI, per avere i suddetti NE CE, GU ON, TO AN e TO OM, nelle rispettive qualità di presidente e componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli per l'assunzione di tredici unità di "vigile urbano" del comune di Andria, in concorso e previo concerto con il LC VI, assessore alla polizia urbana del menzionato comune, nonché in concorso con i suddetti candidati, intenzionalmente procurato a questi ultimi, in violazione della normativa di legge disciplinante la materia, l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla attribuzione alle due prove scritte e, comunque, alla prova orale, di punteggi superiori a quelli che avrebbero conseguito ove non fossero stati "raccomandati", con conseguente superamento del concorso e, in ogni caso, con il conseguimento della idoneità e correlativo danno per il comune di Andria e degli altri candidati non "raccomandati", ingiustamente preceduti nella graduatoria di merito, nonché per avere i medesimi NE CE, GU ON, TO AN e TO OM, nelle anzidette qualità ed in concorso con i candidati indicati sempre nel capo I), operato "la cancellazione del voto e la sostituzione di esso con un voto diverso e maggiore dopo l'apertura della busta contenente il nominativo del candidato autore dell'elaborato, nel contempo falsamente attestando che la operata valutazione aveva preceduto la individuazione del nome del candidato".
13.1. Ed invero, premesso che l'impugnazione della statuizione relativa alla falsità di un documento spetta a chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche all'imputato prosciolto rispetto al capo di imputazione ascritto, posto che l'art. 537 c.p.p. comma 3, istituisce una regola speciale rispetto a quella dettata dall'art. 593 c.p.p., comma 2, (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 21/04/2006,
n. 16506, rv 234455), va ribadito il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta mancata corrispondenza al vero (cfr. Cass., sez. 5^, 26/11/2008, n. 17283, rv. 243593), da svolgere alla luce della nozione di falso fissata nelle norme penali.
Nel caso in esame, dunque, trattandosi di atti dispositivi, che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto, in quanto i verbali delle prove scritte e della prova orale dei candidati in precedenza indicati contengono un giudizio, concretizzatosi nell'assegnazione di un voto, espresso dai componenti della commissione esaminatrice nell'esercizio dei loro poteri valutativi, occorre dimostrare che si sia effettivamente verificata una delle seguenti ipotesi di falso: la correzione (o, come si esprimono i giudici di merito, "il ritocco") dei voti attribuiti a ciascun candidato, attraverso l'alterazione del verbale relativo alla prova da ciascuno di essi sostenuta, effettuata dopo la chiusura del verbale stesso, vale a dire quando l'atto è uscito dalla disponibilità del suo autore ovvero l'attestazione, negli anzidetti verbali, di una situazione di fatto diversa da quanto effettivamente avvenuto.
Quanto alla prima ipotesi, premesso che l'attività di falsificazione è stata ascritta solo ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice, appare evidente che in tanto i verbali delle prove da essi sostenute possono essere considerati falsi, in quanto si dimostri che la correzione del voto sia avvenuta dopo la chiusura dei verbali, quando, cioè l'atto, completo nei suoi elementi costituitivi, è ormai uscito dalla sfera di disponibilità del suo autore (l'organo amministrativo preposto alla sua formazione).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltà di disposizione del suo autore, non è configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo (mentre il falso è configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo), diventando illecita l'alterazione ad opera dell'autore, quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilità (cfr. Cass., sez. 5^, 21.4.1983, n. 9423, rv. 161095; Cass., sez. 5^, 11.7.2005, n. 35167, rv. 232567; Cass., sez. V, 29.5.2013, n. 37314, rv. 257198). Del pari costituisce principio da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui anche nell'atto dispositivo è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva o narrativa in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto (cfr. Cass., sez. 5^, 14/10/2004, n. 5397; Cass., sez. 6^, 13.2.2008, n. 23978, rv. 241702; Cass., sez. U., 28.6.2007, n. 35488, rv. 236867) ovvero nel caso in cui, essendo la valutazione dell'organo pubblico vincolata a criteri normativamente predeterminati, l'atto contenga un enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni, risultando non conforme ai parametri cui è vincolato (cfr. Cass., sez. 5^, 9.2.1999, n. 3552, rv. 213366; Cass., sez. 2^, 11.10.2012, n. 1417, rv. 254305; Cass., sez. 5^, 24/09/2013, n. 43413). 13.2. Orbene la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la corte territoriale ha affrontato il tema della dichiarazione di falsità dei voti e dei verbali delle prove scritte e della prova orale dei partecipanti al concorso di cui al capo I), appare carente e contraddittoria. La corte territoriale, infatti, nell'affermare l'indiscutibile principio secondo cui la dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p., "prescinde dalla pronuncia di condanna e di accertamento della responsabilità dell'imputato, essendo fondata sul solo fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento, indipendentemente dalla circostanza che il processo si concluda con un verdetto di colpevolezza o di proscioglimento, sempreché le risultanze disponibili comprovino l'esistenza del falso" (cfr. p. 66), non ne ha, tuttavia, tratto le necessarie conseguenze, omettendo di affrontare le questioni di diritto in precedenza evidenziate, la cui risoluzione è indispensabile per affermare la falsità degli atti in questione.
Il percorso motivazionale seguito dalla corte di appello barese sembra, invero, far derivare la falsità degli anzidetti voti e verbali dalla ritenuta esistenza di un accordo illecito, al quale, secondo l'assunto accusatorio, avrebbero partecipato i componenti ed il segretario della commissione esaminatrice, in virtù del quale le prove di alcuni candidati erano state sopravvalutate, al fine di consentire a questi ultimi di ottenere una migliore posizione nella graduatoria finale, attraverso il "ritocco" operato sui voti conseguiti alle prove scritte, reso possibile dalle particolari modalità, ritenute illegittime, che la commissione ha seguito nello svolgimento dei suoi compiti.
Evidenzia al riguardo la corte territoriale (sostanzialmente riproducendo sul punto la motivazione della sentenza di primo grado:
cfr. p. 139) che in violazione dell'art. 25, comma 5, della Disciplina recante norme per l'assunzione agli impieghi presso il comune di Andria, approvata con deliberazione di G.M. n. 80 del 17.2.1998, secondo cui "l'individuazione del candidato autore della prova concorsuale debba essere fatta a conclusione dell'esame e dopo che tutti gli elaborati dei concorrenti sono stati valutati (così ricalcando una norma comune a tutti i pubblici concorsi), dai verbali relativi alla correzione degli elaborati scritti del concorso in oggetto si evince invece che l'apertura delle buste piccole contenenti il nome del concorrente con attribuzione del punteggio conseguito nella relativa prova scritta avveniva dopo che il giudizio era stato espresso per singoli gruppi di candidati", per cui "i commissari.....commisero un evidente abuso finalizzato a tenere sotto controllo i candidati di riferimento al fine di potere tempestivamente intervenire correggendo le valutazioni dei loro elaborati" (cfr. pp. 44-45).
Siffatta conclusione, se può apparire intrinsecamente coerente con riferimento all'ipotesi di reato di abuso d'ufficio (originariamente contestata a tutti gli imputati), risulta, tuttavia, inappagante in relazione al giudizio sulla falsità degli atti, avendo la corte territoriale, da un lato trascurato di specificare se i "ritocchi" dei voti avvennero prima o dopo che i verbali erano usciti dalla disponibilità dei componenti della commissione esaminatrice, attraverso la chiusura delle relative operazioni di compilazione;
dall'altro omesso di considerare che, se negli stessi verbali relativi alla correzione degli elaborati scritti viene dato atto, come si è detto, che "l'apertura delle buste piccole contenenti il nome del concorrente con attribuzione del punteggio conseguito nella relativa prova scritta avveniva dopo che il giudizio era stato espresso per singoli gruppi di candidati", non si comprendo bene in cosa sarebbe consistito il falso ideologico.
Da tale ultimo passaggio motivazionale, infatti, sembra desumersi che il verbale abbia riprodotto fedelmente quanto avvenuto in sede di valutazione, con particolare riguardo al momento della correzione del giudizio, espresso in termini numerici con il voto, da parte dei componenti della commissione, che si sarebbe verificata, per l'appunto, per gruppi di candidati, dopo l'apertura delle "buste piccole" contenenti il nome del singolo concorrente, ma prima della chiusura del verbale. Si impone, pertanto, sul punto un annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, affinché provveda a sanare le evidenziate carenze e contraddizioni motivazionali, adeguandosi ai principi di diritto innanzi indicati.
14. Va, invece, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la dichiarazione di falsità della graduatoria relativa ai ricorrenti innanzi indicati, disponendo la cancellazione dei loro nominativi dalla graduatoria stessa, in quanto in tal modo i giudici di merito hanno esercitato una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi, vizio, rilevabile anche d'ufficio, contemplato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a). L'approvazione della graduatoria di concorsi a pubblico impiego da parte dell'amministrazione competente, infatti, non è atto di controllo, ma provvedimento di amministrazione attiva, tramite il quale l'amministrazione fa proprio l'operato della commissione esaminatrice.
Spetta, pertanto, all'amministrazione competente il potere di modificare la graduatoria, qualora risulti che essa sia stata illegittimamente formata (cfr. Consiglio di Stato, sez. 6^, 12/01/2009, n. 67). Ne consegue che il giudice penale, ove pure accerti e dichiari, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., la falsità di atti o di documenti che costituiscono il presupposto per l'inserimento di un soggetto nella graduatoria di un pubblico concorso, non potrà autonomamente modificarla, depennando il soggetto dalla graduatoria stessa, trattandosi di un potere esercitabile esclusivamente dall'amministrazione competente nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi.
15. Passando ad esaminare la posizione di TT AN, va preliminarmente rilevato che la corte territoriale, da un lato ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'appello volto ad ottenere la modifica della formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" adottata dal tribunale di Trani in relazione al delitto ex art. 323 c.p., contestatole al capo I) dell'imputazione, in quella "perché il fatto non sussiste", dall'altro ha rigettato l'appello proposto dalla TT AN in ordine alla intervenuta dichiarazione di falsità, ex art. 537 c.p.p., degli atti indicati nel capo I).
15.1. Orbene, con riferimento al motivo di appello rigettato dalla corte territoriale, si sono già indicate, nelle pagine che precedono, le ragioni che militano a sostegno della decisione di annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di secondo grado, per cui appare superfluo soffermarsi ulteriormente su questo punto.
15.2. In ordine alla seconda doglianza, invece, il ricorso della TT AN deve considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza.
Come è noto, infatti, costituisce un principio su cui si è da tempo attestata la giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che le riguardano;
invero l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (cfr. Cass., sez. 5^, 18.6.1999, n. 9135, rv. 213963; Cass., sez. un., 13/12/1995, n. 42). Proprio in applicazione di tale principio si è in più occasioni ribadito che l'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" ovvero ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero con la formula "piena", non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio agli effetti penali (cfr. Cass., sez. 5^, 18.6.1999, n. 9135, rv. 213963; Cass., sez. 3^, 23.6.2000, n. 9831, rv. 217412; Cass., sez. 6^, 21.3.2002, n. 25928, rv. 222251;
Cass., sez. 6^, 13.11.2003, n. 6486, rv. 228370; Cass., sez. 5^, 6.5.2009, n. 27917, rv. 244207). In relazione, poi, agli effetti diversi da quelli penali, premesso che la sentenza di assoluzione della TT AN in primo grado non ha formato oggetto di impugnazione ne' del pubblico ministero, nè della parte civile costituita, comune di Andria, va rilevato che l'efficacia riconosciuta dagli artt. 652 e 654 c.p.p., alla sentenza di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, nei giudizi civili o amministrativi di danno ovvero in altri giudizi amministrativi, fa venir meno, anche sotto questo ulteriore profilo, l'interesse della ricorrente ad ottenere una modifica della formula assolutoria, in quanto i vantaggi di cui l'imputata potrebbe godere, ai fini della esclusione della responsabilità per danno ovvero ai fini del riconoscimento di una situazione soggettiva di diritto o di interesse legittimo, in eventuali ed ipotetici giudizi civili o amministrativi ai quali partecipasse (della cui pendenza, allo stato, non vi è prova, difettando, pertanto, anche sotto tale aspetto, il concreto interesse della ricorrente a proporre impugnazione), rimangono identici a prescindere dal tipo di formula assolutoria utilizzata in sentenza. Inconferente appare, infine, il richiamo operato dalla ricorrente, in maniera, peraltro, assolutamente generica, al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio nella sentenza n. 452756 del 30.10.2003 (rv. 226091), secondo cui l'imputato assolto con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non è legittimato a proporre appello, neanche incidentale, avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 c.p.p., le situazioni giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 c.p.p.". Tale arresto, infatti, conferma ulteriormente il giudizio sulla inammissibilità del ricorso della TT AN, non avendo quest'ultima, d'altro canto, indicato in che termini e per quali ragioni, nel caso in esame, una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, piuttosto che per non aver commesso il fatto, potrebbe impedire il formarsi di una decisione irrevocabile sull'accertamento di un fatto per lei pregiudizievole in giudizi civili o amministrativi "diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 c.p.p.", risultando, dunque, a lei più favorevole.
16. Con riferimento al ricorso presentato da TT LV, va rilevata l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi di impugnazione con il quale l'imputato prospetta censure relative alla posizione della figlia TT AN.
17. Fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso relativo alla intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del TT LV in ordine al delitto ex art. 323 c.p., contestatogli al capo I), perché estinto per prescrizione, in quanto, in questo caso, si imponeva e si impone la pronuncia in suo favore, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, di una sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. Come è noto, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, deve essere privilegiato quando dagli atti risulti, come nel caso in esame, la prova positiva dell'innocenza dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 10.6.2008, n. 25658, rv. 240450; Cass., sez. 4^, 7.5.2013, n. 23680, rv. 256202). Ed invero, secondo l'impostazione accusatoria fatta propria dai giudici di merito, il diretto coinvolgimento del TT LV, comandante della stazione dei CC. di Andria, nel delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., di cui al capo I), si fonda sulla "raccomandazione" di cui l'imputato si sarebbe fatto latore presso l'assessore LC VI allo scopo di far ottenere alla figlia TT AN (che si classificava all'ottavo posto in graduatoria) un risultato positivo nel concorso per l'assunzione di tredici agenti del corpo di Polizia Municipale del comune di Andria (cfr. pp. 45-46 della sentenza della corte di appello;
pp. 161-163;
173 della sentenza di primo grado).
Tuttavia siffatta condotta appare, in quanto tale, inidonea a configurare l'ipotesi di reato contestata al TT LV in termini di concorso nel reato proprio di cui all'art. 323 c.p., addebitato, nelle rispettive qualità, al NE CE, alla GU ON, al TO AN, al TO OM ed al LC VI. Come è stato affermato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, in tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la "raccomandazione", come fatto a sè stante, non ha efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento (cfr. Cass., sez. 6^, 13/04/2005, n. 35661, rv. 232073).
Di tali comportamenti non vi è traccia nelle risultanze processuali, come riportate in sentenza dai giudici di merito, in quanto dal contenuto delle intercettazioni si evince esclusivamente l'avvenuta segnalazione della figlia da parte dell'imputato al LC VI e la gratitudine verso quest'ultimo manifestata dal ricorrente nel corso di una conversazione, costituendo un dato del tutto neutro, agli indicati fini, la dimostrata esistenza di rapporti di frequentazione tra il TT LV ed il LC VI, su cui si sofferma in particolare il tribunale di Trani. Ad ulteriore conforto dell'accoglimento del ricorso sul punto, milita, poi, la considerazione che la stessa configurabilità del delitto di abuso d'ufficio in capo ai coimputati innanzi indicati non risulta essere stata affermata con assoluta certezza, posto che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, pronunciata dal tribunale di Trani nei confronti del NE CE, della GU ON, del TO AN, del TO OM e del LC VI, non ha lo stesso valore di una sentenza di condanna, essendo, in questo caso, al giudice preclusa qualsiasi indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato, stante l'incompatibilità logica esistente fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere, a meno che alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti (cfr. Cass., sez. 6^, 05/10/2000, n. 12048). La formula assolutoria prevale sulla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato, anche ove si volesse considerare, in una diversa prospettiva, la "raccomandazione" di cui discute effettuata dal TT LV nella sua qualità di comandante della stazione dei CC. di Andria. In questo caso, infatti, del pari risulta evidente l'insussistenza del delitto di cui all'art. 323 c.p., in quanto, come chiarito da una recente decisione della Suprema Corte in tema di "raccomandazioni" provenienti da un parlamentare, l'abuso richiesto dal menzionato art. 323 c.p., deve realizzarsi attraverso l'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita (cfr. Cass., sez. 6^, 09/01/2013, n. 5895, rv. 254892), per cui, difettando l'esercizio del potere, come nella fattispecie in esame in cui la richiesta di "raccomandazione" esula dalle funzioni tipiche connesse al ruolo di graduato dell'arma dei Carabinieri rivestito dall'imputato, viene meno anche la possibilità di configurare il reato di abuso d'ufficio. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio sul punto, perché il fatto non sussiste.
18. Ad identica conclusione si deve pervenire nei confronti della ricorrente CO UC, la cui posizione è sovrapponibile a quella del TT LV, in quanto anche in questo caso il fulcro della originaria contestazione del delitto di concorso in abuso d'ufficio di cui al capo I), è rappresentato dalla "raccomandazione" di cui la stessa avrebbe goduto da parte del LC VI, in un contesto, peraltro, in cui, come si evince dal contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado (cfr. pp. 146-148), la CO UC appare più come la destinataria dell'iniziativa del LC VI, che come il soggetto da cui era pervenuta la richiesta di "segnalazione". Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, sul punto, perché il fatto non sussiste.
19. Passando ad esaminare le posizioni dei ricorrenti NE CE, GU ON, TO AN, TO OM e LC VI, in relazione al delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui al capo I), non può non rilevarsi come le considerazioni già svolte nelle pagine precedenti ai punti 13.1 e 13.2, sulla carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della falsità dei voti, dei verbali delle prove scritte e della prova orale, relativi al concorso pubblico di cui al citato capo I), alla cui lettura si rimanda, comportano inevitabilmente un annullamento con rinvio delle sentenze impugnate per nuovo esame sul punto, anche con riferimento ai suddetti imputati che del delitto in materia di falso di cui al capo I) sono chiamati a rispondere, in quanto la dichiarazione di falsità adottata ai sensi dell'art. 537 c.p.p., presupponeva (rectius avrebbe dovuto presupporre) il positivo accertamento della falsità obiettiva degli atti che ne hanno formato oggetto, elemento costitutivo del delitto in addebito.
La fondatezza del relativo motivo di ricorso, assorbe in sè la rilevanza di ogni ulteriore doglianza.
Le sentenze impugnate vanno, pertanto, annullate, sul punto, nei confronti degli imputati NE CE, GU ON, TO AN, TO OM e LC VI, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, affinché provveda a sanare le evidenziate carenze e contraddizioni motivazionali, adeguandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
20. Fondati risultano anche i rilievi difensivi con cui sono stati dedotti vizi di motivazione con riferimento al percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per affermare, nelle due sentenze oggetto di ricorso, la responsabilità del NE CE, della GU ON, del BA TI, del TO OM e della IN MY in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo D) dell'imputazione. Anche in questo caso, infatti, le sentenze della corte territoriale presentano le medesime incongruenze già evidenziate trattando il tema della dichiarazione di falsità degli atti di cui al capo I) dell'imputazione (cfr. i punti 13; 13.1.e 13.2 della presente motivazione), facendo dipendere la valutazione sulla riconducibilità della contestata attività di falsificazione del verbale relativo alle prove dei candidati TO OM e IN MY alla previsione legale del delitto di falso di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, dall'esito del giudizio su di un antefatto,
rappresentato dal pregresso accordo illecito tra gli imputati, che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbe minato alla base la genuinità dello svolgimento e dell'esito delle suddette prove di esame. Come si evince dalla lettura del capo di imputazione ai suddetti ricorrenti viene contestato di avere operato in concorso tra loro, secondo uno schema preordinato, in base al quale il NE CE, la GU ON ed il BA TI, in qualità, rispettivamente, di presidente (il NE CE) e di componenti (la GU ON e la BA TI) della commissione esaminatrice del corso-concorso per il conseguimento "del distintivo di grado di maresciallo ordinario" della Polizia Municipale del comune di Andria, "formando ...nell'esercizio delle sopra indicate funzioni di pubblici ufficiali, il verbale n. 2 del 20.4.2001............attestavano falsamente (implicitamente, ma necessariamente) che i corsisti TO OM......e IN MY avevano sostenuto l'esame dopo avere estratto a sorte tre numeri corrispondenti ad altrettanti quesiti come da prospetto allegato al detto verbale;
attestazione falsa giacché i quesiti rivolti a IN MY e TO OM erano stati preventivamente concordati dagli stessi con la commissione esaminatrice e, quindi, non erano stati effettivamente sorteggiati tra i 150 predisposti (oltretutto l'elenco con i n. 150 quesiti era stato predisposto il 19.4.2001 - e cioè il giorno precedente a quello dell'esame sostenuto dalla IN MY e dal TO OM - e in quella data allegato al verbale n. 1 della commissione, così pregiudicandone la necessaria segretezza". Orbene, dalle risultanze processuali, quali poste in luce nella stessa sentenza impugnata ed in quella di primo grado, si evince, da un lato che le prove orali si sono svolte secondo le medesime modalità per ciascuno dei candidati, i quali hanno prelevato dall'urna un biglietto contraddistinto da un numero, consegnandolo al presidente che leggeva la domanda corrispondente al numero estratto, dall'altro che nella redazione del verbale si è dato atto delle suddette modalità di svolgimento delle prove, cioè dell'estrazione del numero dall'urna e della lettura della domanda da parte del presidente o dei commissari (cfr., in particolare, pp. 56 ss. della sentenza di primo grado). Nella prospettiva accusatoria la falsità dell'atto deriverebbe, "implicitamente", dalla circostanza che i pubblici ufficiali addetti alla redazione dell'atto avrebbero taciuto la circostanza che, in realtà, in base al preventivo accordo illecito, i candidati IN MY e TO OM erano già a conoscenza delle domande che gli sarebbero stare rivolte in sede di esame.
Tale impostazione non tiene conto del fatto che il delitto di cui all'art. 479 c.p., è un reato a fattispecie multipla ed a condotte tipiche, con la conseguenza che integra una falsità ideologica in atto pubblico punibile ex art. 479 c.p., soltanto una discordanza tra realtà oggettiva e contenuto dell'atto amministrativo riconducibile ad una delle quattro ipotesi tassativamente indicate (cfr. Cass., sez. 6^I, 28/06/1994, n. 8996, rv. 199506), che, nel caso in esame, sarebbe stata quella di avere attestato falsamente il verificarsi di fatti (avere il TO OM e la IN MY sostenuto l'esame dopo avere estratto a sorte tre numeri corrispondenti ad altrettanti quesiti, come si legge nella contestazione), dei quali il verbale è destinato a provare la verità.
Si tratta di un profilo non sufficientemente preso in considerazione dalla corte territoriale, e, tuttavia, centrale per affermare la sussistenza del delitto ex art. 479 c.p., in quanto, dalla ricostruzione dei fatti innanzi indicata, sembra evincersi che nel verbale del 20 aprile 2001 sia stato riportato quanto effettivamente avvenuto in presenza dei componenti della commissione esaminatrice, vale a dire l'estrazione dei biglietti dall'urna e la formulazione dei relativi quesiti, previa consegna del supporto cartaceo al presidente della commissione esaminatrice, non potendosi far discendere, meccanicamente, dalla pretesa (e, peraltro, non dimostrata) mancanza di corrispondenza tra i quesiti formulati ai candidati e quelli corrispondenti ai numeri riportati sui bigliettini estratti dall'urna, la falsità ideologica del verbale attestante lo svolgimento delle attività descritte nel capo d'imputazione, che, come emerge dalle risultanze processuali, sembrano essersi realmente svolte nei termini descritti nell'anzidetto atto.
La fondatezza dei motivi di ricorso sulla idoneità della motivazione, assorbe in sè la rilevanza di ogni ulteriore doglianza. Le sentenze impugnate vanno, pertanto, annullate, sul punto, nei confronti degli imputati NE CE, GU ON, BA TI, TO OM e IN MY con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, affinché provveda a sanare le evidenziate carenze e contraddizioni motivazionali, adeguandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Essendo fondata sul presupposto della ritenuta falsità oggettiva dell'atto, l'annullamento con rinvio si estende ovviamente anche alla dichiarazione di falsità, ex art. 537 c.p.p., del verbale n. 2 del 20.4.2001, mentre va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza pronunciata il 19.10.2011 dalla corte territoriale nella parte in cui conferma la cancellazione, disposta dal tribunale di Trani, dei nominativi del TO OM e del IN MY dalla graduatoria del corso-concorso di cui al capo D), per le medesime ragioni già illustrate nelle pagine precedenti sub n. 14.
21. Del pari fondato appare il ricorso proposto nell'interesse del NE CE, volto a far valere vizi di motivazione della sentenza della corte territoriale del 28.5.2012, in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di peculato di cui al capo F), avente ad oggetto la somma di L. 800.000 di cui, come da contestazione, l'imputato si sarebbe appropriato, a titolo di compenso per l'attività svolta in qualità di presidente della commissione giudicatrice del corso di aggiornamento e specializzazione professionale per l'assegnazione del grado di maresciallo ordinario del corpo di polizia municipale del comune di Andria, sulla base della "determinazione dirigenziale" n. 1185 dell'11.7.2001, adottata dallo stesso NE CE, in qualità di direttore della scuola di polizia municipale del comune di Andria e di componente del comitato tecnico scientifico della stessa scuola, compenso non dovutogli perché, in quanto dirigente, egli godeva di trattamento economico onnicomprensivo. La corte d'appello, in effetti, nel ritenere l'oggettiva illegittimità del provvedimento con il quale l'imputato si era autoassegnato la somma di L. 800.000 quale compenso per l'attività di presidenza della commissione, siccome contrastante con il principio della onnicomprensività dei compensi spettanti ai dirigenti, nonché la sussistenza dell'elemento psicologico del reato sulla base del richiamo alla inescusabilità dell'errore nel quale l'imputato potesse essere caduto circa la legittimità del proprio comportamento, ha dato apoditticamente per acquisito che, nel caso specifico, dovesse farsi applicazione del principio della onnicomprensività, senza in alcun modo esplicitare quali fossero le risultanze di fatto ed i riferimenti normativi che dovevano portare a tale conclusione (a fronte, tra l'altro, del fatto che dalla stessa sentenza si evince la ritenuta legittimità dell'autoassegnazione, da parte dello stesso ricorrente, della somma di L. 300.000 quale compenso per l'attività di docente del corso), e si è altresì astenuto dal prendere minimamente in esame le articolate e specifiche controdeduzioni, richiamate nell'atto di appello, sulla base delle quali il ricorrente, a fronte delle contestazioni mossegli dal segretario comunale, aveva rappresentato la ritenuta legittimità, in base allo stesso art. 67 del Regolamento comunale di polizia municipale al quale si faceva riferimento in dette contestazioni. La fondatezza degli evidenziati motivi di ricorso sulla idoneità della motivazione, assorbe in sè la rilevanza di ogni ulteriore doglianza.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, sul punto, nei confronti del NE CE, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, affinché provveda a sanare le evidenziate lacune motivazionali.
22. Vanno ora affrontate le questioni proposte nell'interesse del LC VI e della GU ON in relazione alle statuizioni civili pronunciate nei loro confronti. 22.1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui conferma la condanna del LC VI, pronunciata in primo grado, al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della parte civile costituita, comune di Andria (cfr. p. 65-66), siccome resa in evidente violazione dell'art. 538 c.p.p.. Ed invero il LC VI, in primo grado, veniva condannato solo per il delitto associativo di cui al capo A), mentre con riferimento al delitto di abuso d'ufficio di cui al capo I), in relazione al quale si era verificata la costituzione di parte civile del comune di Andria, il tribunale di Trani aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere il delitto estinto per prescrizione. Tale ultima decisione, che non ha formato oggetto di appello ne' del pubblico ministero, ne' della parte civile, non poteva fondare una condanna al risarcimento dei danni derivanti da reato, giusto il disposto dell'art. 538 c.p.p., comma 1, che, pertanto, trovava giustificazione, in primo grado, unicamente nella intervenuta condanna del LC VI per il delitto ex art. 416 c.p., di cui al capo A).
Ne consegue che, intervenuta in secondo grado l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo, la mancanza di una statuizione di condanna del LC VI per il delitto di abuso d'ufficio, non consentiva alla corte territoriale di confermare le statuizioni civili in favore del comune di Andria contenute nella sentenza di primo grado, che avrebbero dovuto essere revocate.
22.2. La sentenza impugnata va annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, relativamente alla conferma delle statuizioni civili nei confronti della GU ON, per i reati di cui ai capi F) e T, nonché, nei confronti di LC VI, per i reati di cui al capo Q).
In entrambi i casi, infatti, a fronte di articolate censure presentate con i motivi di appello avverso la condanna pronunciata in primo grado dal tribunale di Trani nei confronti del LC VI e della GU ON in relazione ai reati di cui agli indicati capi di imputazione, la corte territoriale ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, con contestuale conferma delle statuizioni in favore della costituita parte civile, omettendo di prendere in considerazione specificamente le suddette doglianze, che venivano sbrigativamente disattese con affermazioni, in parte apodittiche (cfr. p. 40), in parte generiche (cfr. p. 56).
In tal modo la corte territoriale è incorsa in un evidente vizio di omessa motivazione sul punto, che si è tradotto anche in una violazione di legge, essendo venuta meno al dovere impostole dall'art. 578 c.p.p. Ed invero il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 5^, 06/06/2013, n. 28289, rv. 256283). Con riferimento, poi, agli altri ricorrenti che contestano la violazione dell'art. 578 c.p.p. e art. 129 c.p.p., comma 2, e vizi di motivazione della sentenza impugnata, nella parte la corte territoriale ha ritenuto di non far prevalere il proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione, con conseguente conferma delle statuizioni civili, non può dirsi che la motivazione sia insufficiente o che vi sia stata una mancata risposta ai motivi di appello, come si evince dal testo della sentenza della corte di appello barese (cfr., in particolare, pp. 30-51).
23 Infondato, infine, appare il ricorso proposto nell'interesse di QU UL, condannata in primo grado per il delitto ex art. 378 c.p., di cui al capo L), che la corte territoriale dichiarava estinto per prescrizione, pronunciando nei confronti dell'imputata sentenza di non doversi procedere.
Ed invero va preliminarmente osservato che, essendo sopravvenuta una causa di estinzione del reato, una diversa pronuncia in senso più favorevole al reo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio, si imporrebbe solo nel caso in cui, come si è già detto, dagli atti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputata, circostanza che, nel caso in esame, non è dato riscontrare.
Appare sufficiente, al riguardo, rilevare che, come si evince dal capo d'imputazione, l'attività di favoreggiamento posta in essere dalla QU UL, non è consistita solo nel negare, in sede di confronto innanzi al pubblico ministero con il suo collega De VI GA, di avere riferito a quest'ultimo di avere appreso dalla sua amica e collega IN MY di uno sfogo del NE CE sul "costo" da quest'ultimo sostenuto, in qualità di presidente della commissione esaminatrice del concorso di cui al capo I), per far ottenere alla sorella della QU UL il superamento dell'esame, senza conseguire alcuna utilità, ma anche nel rivelare alla IN MY che il pubblico ministero, nel corso dell'escussione a sommarie informazioni del 28.3.2002, le aveva rivolto domande in relazione alla trasferta in Riccione in occasione della quale la IN MY si era confidata con la QU UL. Nel rivelare alla IN MY che l'organo inquirente stava orientando la sua azione verso la possibile acquisizione di elementi a carico del NE CE (circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata dal difensore della ricorrente ed obiettivamente idonea a mettere sull'avviso il NE CE, consentendogli di adottare eventuali contromisure all'iniziativa della pubblica accusa) e nel negare, nel confronto con il De VI GA, di avergli riferito delle confidenze apprese dalla IN MY, la ricorrente ha posto in essere condotte obiettivamente riconducibili alla previsione normativa di cui all'art. 378 c.p.. La condotta che integra il delitto di favoreggiamento personale, infatti, che ha natura di reato di pericolo, deve consistere in un'attività idonea a frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, e a provocare, dunque, una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. Non è necessaria, peraltro, la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, ma occorre comunque la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (cfr. Cass., sez. 6^, 29/11/2013, n. 51029). Integra, peraltro, il reato di favoreggiamento personale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta omissiva di colui che si rifiuti di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità desumibile dall'art. 351 c.p.p., art. 362 c.p.p., comma 1 e art. 198 c.p.p. (cfr. Cass., sez.
6^, 11/07/2013, n. 30349, rv. 256909). Non pertinenti appaiono, pertanto i richiami del difensore della ricorrente, sia ad una diversa qualificazione giuridica ex art. 371 bis c.p., proprio perché l'attività favoreggiatrice della QU UL non si è esaurita nella negazione operata in sede di confronto con il De VI GA, sia, soprattutto, all'applicazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., in quanto, nel momento in cui partecipò al confronto con il suo collega innanzi al pubblico ministero, la QU UL, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado (cfr. pp. 175-179), non era indagata per nessuno dei reati per i quali l'autorità giudiziaria stava procedendo (falso; abuso d'ufficio ed associazione a delinquere), ne' lo era la sorella, che non era riuscita a superare positivamente la prova concorsuale, risultando, peraltro, del tutto generico il rilievo difensivo, secondo cui, già in sede di dichiarazioni rese al pubblico ministero in data 28.3.2002, la QU UL avrebbe assunto la qualità di indagata in senso "sostanziale".
Inammissibili, infine, perché con essi vengono dedotte censure di merito non consentite in sede di legittimità, sono i rilievi difensivi con cui si contesta l'inadeguatezza delle dichiarazioni del De VI GA, e, quindi, della motivazione che su esse si fonda, a dimostrare la sussistenza dell'ipotesi di favoreggiamento a carico della QU UL.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari relativamente alla ritenuta responsabilità di BA TI, TO AN e GU ON, IN MY, TO OM e NE CE, in ordine ai reati di falso loro rispettivamente ascritti ai capi D) ed I) e, quanto al NE CE, anche in ordine al reato di peculato a lui ascritto al capo F) nonché relativamente alla declaratoria di falsità degli atti di cui al capo D) e di quelli di cui al capo I), limitatamente ai voti asseritamente corretti ed ai verbali, nelle parti che ad essi si riferiscono;
senza rinvio relativamente alla declaratoria di falsità degli atti diversi da quelli sopraindicati, nonché in ordine alla conferma delle statuizioni civili nei confronti di LC VI per i capi A) ed I); senza rinvio, ancora, relativamente all'addebito di cui all'art. 323 c.p. nei confronti di TT LV e CO UC
perché il fatto non sussiste;
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello relativamente alla conferma delle statuizioni civili nei confronti di GU ON, per il capo F) ed il capo T), e nei confronti di LC VI, per il capo Q);
dichiara inammissibile per difetto d'interesse il ricorso di TT AN limitatamente alla formula di assoluzione;
rigetta il ricorso di QU UL, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014