Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta omissiva di colui che si rifiuti di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità desumibile dagli articoli 351, 362 comma primo, e 198 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 30349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30349 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - rel. Presidente - del 11/07/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1295
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 15791/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI DO N. IL 20/07/1972;
avverso la sentenza n. 2983/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2013 la relazione fatta dal Presidente Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 10 marzo 2009 il Tribunale di Palermo, in esito al giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità di IR OM per il delitto di cui all'art. 378 c.p., perché, sentito dai Carabinieri in data 30 luglio 2005, dichiarava di non voler indicare ne' il luogo ne' la persona da cui aveva, in data 8 luglio 2005, acquistato sostanza stupefacente, così aiutando l'autore del reato di spaccio a eludere le investigazioni dell'Autorità, e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione.
Su impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 marzo 2013, confermava la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che:
- il reato ex art. 378 c.p., è essenzialmente un reato commissivo;
- anche volendo ammettere la possibilità di compierlo mediante condotta omissiva, dovrebbe individuarsi in capo al cittadino un obbligo di rendere dichiarazioni alla P.G., sul quale nulla ha argomentato la Corte territoriale;
- nulla in concreto ha argomentato la stessa Corte sulla specifica volontà dell'imputato di aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È ormai pacifico, invero, che il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria (v. da ultimo Sez. 6, n. 37757 del 07/10/2010, dep. 2010, Menegazzo, Rv. 248603). Quanto all'obbligo di rispondere secondo verità alla richiesta di informazioni da parte della P.G., esso è riconosciuto dalla giurisprudenza (v. Sez. 6, n. 31436 del 18/05/2004, dep. 2004, Tuberoso, Rv. 229270, oltre alla già cit. n. 37757/2010) e deriva dal coordinato disposto dell'art. 351 c.p.p., art. 362 c.p.p., comma 1, e art. 198 c.p.p..
In ordine all'elemento soggettivo, per il reato in esame non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente - come correttamente ritenuto dal giudice d'appello - che l'agente abbia volontariamente e consapevolmente posto in essere una condotta (nella specie, omissiva) traducentesi comunque in un aiuto a favore di colui verso il quale sono indirizzate le attività investigative (v. da ultimo Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011 dep. 2011, Izzo e altro, Rv. 250433).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013