Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 30349
CASS
Sentenza 11 luglio 2013

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Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta omissiva di colui che si rifiuti di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità desumibile dagli articoli 351, 362 comma primo, e 198 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Reato di favoreggiamento personale
    Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020

    Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 30349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30349
Data del deposito : 11 luglio 2013

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