Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2000, n. 12048
CASS
Sentenza 5 ottobre 2000

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Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 cod. proc. pen., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2000, n. 12048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12048
    Data del deposito : 5 ottobre 2000

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