Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 cod. proc. pen., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2000, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 5.10.2000
Dott. LEONASI RAFFAELE - Consigliere - SENTENZA
Dott. G. GIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 1548
Dott. TITO GARRIBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 604
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: ER MA
AVVERSO
La sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12 novembre 1999;
udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garriba;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 12 novembre 1999 la Corte d'appello di Brescia, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER MA in ordine ai reati di cui agli artt. 570 comma 2 n. 2, 572 e 610 cod. pen., per essere gli stessi estinti per prescrizione.
L'imputato ricorre per cassazione e denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di ciascuno dei reati ascritti, censurando come erronee, illogiche e incomplete le valutazioni compiute dalla Corte di merito sulle risultanze probatorie. Con motivo nuovo la difesa denuncia altresì la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 531 cod. proc. pen., censurando che la pronuncia di non doversi procedere sia stata preceduta dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
p.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, sotto l'etichetta della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propone surrettiziamente censure relative al merito della causa, chiedendo a questo giudice di legittimità di procedere a una nuova valutazione dei fatti. Comunque si rammenta che, quando è intervenuta una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili con il ricorso per cassazione i vizi di motivazione della sentenza di non doversi procedere, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo, stabilito dal primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato (cfr. Sez. Unite, 21.10.1992, Marino, CED 192.47 1). È fondato, invece, nei termini di seguito esposti, il secondo motivo di gravame.
La Corte d'appello ha emesso la declaratoria di prescrizione del reato di maltrattamenti per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, le quali, determinando ai sensi dell'art. 157, comma 2 ult.p., cod. pen. la riduzione della pena edittale massima da cinque anni di reclusione a quattro anni undici mesi e ventinove giorni, hanno fatto scattare la prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale.
Al riconoscimento delle anzidette attenuanti, che concernono all'evidenza il trattamento sanzionatorio, la Corte di merito è pervenuta dopo avere previamente accertato la sussistenza del fatto e la colpevolezza dell'imputato. L'accertamento della responsabilità penale costituisce, infatti, l'indefettibile antecedente logico- giuridico per accedere al momento decisionale attinente all'irrogazione della pena e, in quest'ambito, alla verifica della sussistenza di eventuali circostanze attenuanti.
Questa premessa serve per meglio comprendere la portata precettiva della norma di cui all'art. 531 cod. proc. pen., secondo cui "il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo". La citata norma, nel precisare il contenuto del dispositivo della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, implicitamente inibisce di inserire nel dispositivo qualsiasi indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato.
Invero l'affermazione di responsabilità, costituendo il giudicato tipico della sentenza di condanna, non può coesistere, per ragioni di incompatibilità logica, con la statuizione di non doversi procedere. Nell'ipotesi, però, che alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga attraverso la concessione di circostanze attenuanti (e il relativo giudizio di prevalenza sulle eventuali circostanze aggravanti), la sentenza di proscioglimento dovrà contenere, in motivazione, l'accertamento incidentale della responsabilità penale, quale passaggio logico pregiudiziale al riconoscimento delle attenuanti medesime.
In applicazione del suesposto principio, la sentenza impugnata deve essere rettificata, espungendo dal dispositivo l'affermazione circa "la ritenuta responsabilità penale" dell'imputato; non può, invece, essere soppressa la parte della motivazione relativa all'accertamento incidentale della responsabilità penale, costituendo essa - come sopra esposto - il passaggio argomentativo indispensabile per giustificare il riconoscimento di quelle attenuanti che hanno determinato la prescrizione del reato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rettifica la sentenza impugnata, eliminando dal dispositivo la seguente proposizione: "ritenuta la penale responsabilità di IE MA in ordine ai capi A, C e quanto al capo B alla prima parte"; rigetta nel resto;
manda alla cancelleria della Corte d'appello di Brescia per la prescritta annotazione della correzione sull'originale della sentenza.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2000