Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 5
Nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e d'impugnazione successivamente proposta dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, l'impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, risultando interrotto, all'atto della presentazione della dichiarazione d'impugnazione, il rapporto che legava il difensore all'imputato in vita.
In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.
Quando viene denunciata in cassazione la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto; sicché, se la denuncia è d'incompletezza della sottoscrizione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione deve compiere direttamente gli accertamenti di fatto necessari alla decisione su tale eccezione. (Nella fattispecie, la sentenza fu redatta dal presidente del Collegio che la sottoscrisse. Rigettando l'eccezione di nullità sollevata sul presupposto della mancanza della firma del Presidente anche in qualità di estensore la Corte ha affermato che in realtà ciò che rileva ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della motivazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione).
In materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla P.A., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della Pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a certificazioni e attestazioni, compiute da medici di enti privati di patronato, in ordine all'esistenza o all'aggravamento di silicosi o di altre patologie polmonari in casi in cui la malattia era invece esclusa dai dati anamnestici, e clinici, e dai referti radiologici).
In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere falsi. Sicché, nell'ambito di contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità: ciò in quanto, laddove il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione (enunciati pacificamente falsificabili, quantunque, rispetto a tali categorie della conoscenza logica, esso dipende in maggior misura dal grado di specificità dei criteri di relazione). Ne consegue, pertanto, che può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. NICOLA MARVULLI Presidente del 9/2/1999
Dott. RENATO L. CALABRESE Consigliere SENTENZA
" GIULIANA FERRUA " N.274
" GIUSEPPE SICA " REGISTRO GENERALE
" ANIELLO NAPPI " N.40335/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DR SE, n. ad Aci Catena il 12 febbraio 1924 ON LM, n. a Roma il 14 ottobre 1933
RO PI, n. a Ivrea il 22 ottobre 1926
MA GI, n. a Modena il 5 febbraio 1927
AT VO, n. a Sommariva Bosco il 29 dicembre 1930 NO AN, n. a Torino il 14 maggio 1918
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata l'11 agosto 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino confermò la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto continuato di falso ideologico in atto pubblico di SE DR, dirigente sanitario dell'Inail di Aosta, di LM ON, specialista consulente dell'Inail di Aosta, e, in concorso con i suddetti pubblici ufficiali, di PI RO, GI MA, VO RA, AN NO, medici fiduciari degli enti privati di patronato, tutti imputati di aver falsamente attestato l'esistenza o l'aggravamento di silicosi o di altre tecnopatie polmonari in casi in cui la malattia era invece esclusa dai dati anamnestici e clinici e dai referti radiologici. I giudici d'appello, peraltro, prosciolsero alcuni degli stessi imputati da talune delle imputazioni per le quali v'era stata decisione di condanna in primo grado;
e nella motivazione della sentenza diedero atto di aver omesso la necessaria pronuncia di proscioglimento in relazione ad alcune delle imputazioni ascritte all'imputata PI RO e in relazione alle residue imputazioni ascritte all'imputato deceduto AN NO.
2. Ricorrono per cassazione SE DR, LM ON, PI RO, GI MA, VO AT e il difensore di AN NO.
2.1- SE DR propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che erroneamente i giudici del merito abbiano qualificato come atti pubblici i pareri non vincolanti espressi nel verbali delle visite collegiali eseguite da un medico dell'Istituto e da un medico del patronato, pur avendo riconosciuto che si trattava di atti non previsti da alcuna norma giuridica, in quanto espressioni di una prassi considerata addirittura contra legem.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che giudizi diagnostici e valutazioni cliniche siano stati inammissibilmente qualificati come false attestazioni, mentre una valutazione può essere considerata errata ma non falsa. Aggiunge che, quand'anche volesse considerarsi configurabile una falsità di tali valutazioni diagnostiche, essa dovrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 480 c.p., che punisce il falso ideologico in certificazioni.
2.2- LM ON propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d'appello, in quanto sottoscritta dal solo presidente del collegio, senza attestazione della sua eventuale qualità di estensore della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 476 c.p. in una duplice prospettiva. Lamenta innanzitutto che i giudici del merito abbiano ritenuto falsa la sua diagnosi di aggravamento nell'anno 1979 della silicosi dell'assistito Violante, pur avendo riconosciuto che non erano false analoghe diagnosi espresse dal dr. SE DR nei confronti dello stesso assistito per gli anni 1976 e 1977. Lamenta in secondo luogo che siano stati considerati pubblici i verbali delle visite collegiali, nonostante sia pacifico che si trattasse di atti non autoritativi, non previsti da alcuna norma giuridica, formati con il concorso di un medico privato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 479 c.p. in luogo dell'art. 480 c.p., sostenendo che nel caso in esame mancano gli elementi necessari per l'applicazione della prima norma, vale a dire la falsa attestazione che un fatto è stato compiuto dal pubblico ufficiale o è avvenuto in sua presenza ovvero la falsa attestazione della ricezione di dichiarazioni o l'omessa attestazione di dichiarazioni ricevute. E aggiunge che, secondo la giurisprudenza, le false valutazioni sono punibili appunto come false certificazioni.
2.3- PI RO propone sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, sottoscritta dal solo presidente senza indicazione della sua eventuale qualità di estensore della motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per il riconosciuto contrasto tra dispositivo e motivazione, evidenziando altresì numerose altre contraddizioni del discorso giustificativo della decisione.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, lamentando che i pareri medici collegiali siano stati considerati atti pubblici pur non essendo ne' vincolanti ne' costitutivi o modificativi di diritti, in quanto non previsti da nessuna norma giuridica.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione sulle ragioni del ritenuto concorso del medico privato con il medico pubblico nella redazione dei pareri collegiali e sulla configurabilità del dolo.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione di legge lamentando che i fatti non siano stati qualificati come falsità in certificazioni.
Con il sesto motivo, infine, la ricorrente denuncia mancanza di motivazione in Ordine all'entità della pena, determinata in dieci mesi di reclusione senza alcuna indicazione delle sanzioni specificamente riferibili al reato base e agli altri unificati nella continuazione, con la conseguenza di un necessario annullamento, almeno per la correzione delle "sviste" riconosciute dallo stesso estensore della motivazione.
2.4- GI MA propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici del merito si siano acriticamente adeguati al parere dei periti medico legali, i quali hanno valutato come determinante la dimostrazione radiologica nella diagnosi della silicosi, senza considerare che la legge n. 780 del 1975 ha esplicitamente abrogato l'art. 142 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che a tale parametro faceva esclusivo riferimento ai fini della definizione giuridica di tale patologia professionale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici del merito abbiano qualificato come atto pubblico il parere collegiale che per prassi veniva espresso dai medici dell'Istituto e dei patronati, senza peraltro alcuna efficacia vincolante.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo che un giudizio diagnostico o una valutazione clinica possono essere considerati errati, ma non falsi;
sicché non è applicabile l'art. 479 c.p. che punisce la falsa attestazione di un fatto. Aggiunge che almeno si sarebbe dovuto qualificare i fatti come falso in certificazioni, in conformità con la giurisprudenza di legittimità.
Con il quarto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento psicologico e sul concorso dei medici privati nel reato proprio del pubblico ufficiale, lamentando che i giudici del merito si siano limitati a poche laconiche affermazioni apodittiche.
2.5- VO AT propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che sia stato considerato atto pubblico un parere collegiale privo di base normativa e di efficacia vincolante.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la motivazione sul dolo è laconica e contraddittoria, in particolare con riferimento alle diagnosi relative all'assistito EL per il 1984, ritenuta falsa benché attributiva di un grado di invalidità inidoneo al riconoscimento della pensione, e per il 1985, ritenuta falsa nonostante l'assoluzione dall'imputazione contestata per la successiva diagnosi del 1986.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta che il reato non sia stato qualificato come falsità in certificato, benché si riferisse ad attestazioni estranee all'attività del pubblico ufficiale.
2.6- Il difensore del defunto AN NO, che lamenta in via principale la mancata assoluzione nel merito dell'imputato e conclude, comunque, per il proscioglimento per morte del reo.
3. Deve previminarmente essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore dell'imputato deceduto AN NO. Infatti, nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e d'impugnazione successivamente proposta dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, l'impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, risultando interrotto, all'atto della presentazione della dichiarazione d'impugnazione, il rapporto che legava il difensore all'imputato in vita (Cass., sez. I, 5 aprile 1993, Pescatore). L'inammissibilità dell'impugnazione, peraltro, non esime la Corte dal rilevare d'ufficio l'inesistenza giuridica della decisione di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato già deceduto. Sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nel confronti di AN NO, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato (Cass., sez. I, 14 dicembre 1988, Di Scala, Cass., sez. IV, 29 gennaio 1998, Ceraldi). Ciò posto, i motivi dei ricorsi degli altri imputati vanno esaminati distintamente, secondo l'ordine logico della rispettiva rilevanza. 3.1- Deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per incompletezza della sua sottoscrizione, denunciata dai ricorrenti LM ON, PI RO, VO AT.
Risulta, invero, dagli atti che all'udienza del 19 febbraio 1998 la relazione della causa nel giudizio d'appello fu svolta dal presidente del collegio (fl. 246); e poiché nel testo della motivazione si dà più volte atto della coincidenza tra relatore ed estensore della motivazione, ne consegue che non sussiste la dedotta nullità, in quanto è indiscusso che la sentenza è validamente sottoscritta dal presidente del collegio che ne abbia steso la motivazione. In realtà ciò che rileva ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della motivazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione. E, d'altro canto, quando viene denunciata in cassazione la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto;
sicché, se la denuncia è d'incompletezza della sottoscrizione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione deve compiere direttamente gli accertamenti di fatto necessari alla decisione su tale eccezione.
3.2 I ricorrenti SE DR e GI MA sostengono che non sia configurabile una falsità nelle diagnosi mediche e nelle valutazioni cliniche, che possono essere considerate errate ma non false.
In realtà una parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza escludono che i giudizi di valore possano dirsi falsi (Cass., sez. V, 15 giugno 1982, Marasca;
Cass., sez. V, 27 gennaio 1983, Giannelli;
Cass., sez. V, 9 luglio 1987, Maggisano;
Cass., sez. II, 18 aprile 1989, Potestio). In senso contrario si è rilevato che la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore appartiene a un determinato indirizzo filosofico, mentre, in effetti, non esiste asserzione, anche la più ovvia e la più banale, in cui non sia implicito un giudizio. E infatti, movendo dall'interpretazione dell'art.373 c.p. (falsa perizia o interpretazione), si è constatato che le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico anche in enunciati valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, nell'art.2629 c.c. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società).
Tuttavia, non è infondata la tesi tradizionale secondo la quale solo gli enunciati constatativi o descrittivi possono dirsi veri o falsi. Ma deve essere chiaro che questa affermazione implica una definizione esclusivamente logica, e non anche epistemologica, della verità: una definizione, cioè, che vuole solo indicare le condizioni logiche perché un enunciato possa dirsi vero o falso, senza pretendere dì fornire un criterio per stabilire quando un enunciato sia vero e quando sia falso. Benché una tale impostazione consenta di rimanere del tutto neutrali rispetto al problema filosofico della conoscenza, la questione dello status logico degli enunciati valutativi ha, peraltro, animato a lungo una disputa: tra coloro che li ritenevano in ogni caso e tutti riducibili a una sola delle due categorie degli enunciati (constatativi o direttivi) e coloro che, invece, lì consideravano appartenenti a un tertium genus.
Oggi, nella consapevolezza che il significato degli enunciati dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, si ritiene che gli enunciati valutativi possano assolvere a funzioni diverse. L'enunciato "IZ è un fallito" può significare l'espressione di un sentimento di disapprovazione per la vita di un soggetto: e in quanto tale non è predicabile di falsità o verità; ma può anche significare la verificabile constatazione che IZ è stato dichiarato insolvente dal tribunale fallimentare competente. L'enunciato "questo è un buon vino" ha significati ben diversi a seconda se provenga da un commensale che intenda esprimere un suo gusto personale ovvero da un perito, incaricato di accertare, ad esempio, il grado di metanolo presente nel liquido.
In particolare, quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi. Così avviene, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, per i bilanci di esercizio e per le altre comunicazioni delle società commerciali cui si riferisce l'art.2621 c.c., perché gli art. 2423 bis e 2426 c.c. determinano i criteri di valutazione che gli amministratori devono adottare nella redazione di tali atti informativi.
Quando faccia riferimento a criteri predeterminati, infatti, la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento. Sicché è un palese errore logico, benché molto ricorrente, sia considerare le valutazioni informative solo come fatti, anziché anche come rappresentazioni di fatti, sia confondere le valutazioni informative con quelle destinate a esprimere mere propensioni o gusti o atteggiamenti personali, che possono dirsi sincere o insincere, non vere o false.
Un'ulteriore possibile complicazione del problema deriva, d'altro canto, dal fatto che gli enunciati valutativi vengono sovente posti a conclusione di argomentazioni intese a esibirne una ragionevole giustificazione.
Un argomento è costituito, infatti, da un gruppo di proposizioni di cui una sia supposta conseguire dalle altre: le prime due proposizioni sono dette premesse, la terza conclusione. Un argomento non può essere vero o falso, ma solo valido o invalido, migliore o peggiore. Vere o false possono essere, invece, tutte le proposizioni che lo compongono.
Mentre, però, la falsità o la verità delle premesse e la validità o l'invalidità dell'argomento sono rispettivamente indipendenti (si possono avere argomenti validi con premesse false e argomenti invalidi con premesse vere), l'eventuale falsità della conclusione dipende o dalla falsità di una delle premesse o dall'invalidità dell'argomento.
Ciò significa che, riducendosi la falsità della conclusione o alla falsità di una delle premesse o alla invalidità dell'argomento, quando ci troviamo in presenza di un gruppo di proposizioni delle quali una sia in funzione di conclusione, noi diciamo che vi è un falso se la falsità delle conclusioni dipende dalla falsità delle premesse, mentre diciamo che vi è un errore se la falsità delle conclusioni dipende dalla invalidità dell'argomento. In questi stessi limiti può, quindi, dirsi falso anche l'enunciato valutativo che sia posto a conclusione di un argomento: esso è un enunciato falso, se sono false le premesse dalle quali è desunto;
è una valutazione errata se la sua inattendibilità dipende solo dall'invalidità dell'argomento.
Può dirsi falso, pertanto, l'enunciato valutativo che contraddica criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili: e infatti la giurisprudenza ritiene punibili a norma dell'art. 479 c.p. le false attestazioni di idoneità alla guida (Cass., sez. VI, 6 aprile 1993, Mennillo, Cass., sez. V, 13 dicembre 1993, Agostinelli) ovvero di "sana e robusta costituzione fisica" (Cass., sez. I, 11 ottobre 1994, Torresi) rilasciate dai sanitari competenti. Come può dirsi falso l'enunciato valutativo posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false attestazioni: e, infatti, la giurisprudenza ritiene configurabile la falsità ideologica quando il pubblico ufficiale esprima la sua valutazione sulla base di un'ispezione o di una visita sanitaria in realtà non compiuta (Cass., sez. V, 10 aprile 1972, Stelo, Cass., sez. VI, 16 aprile 1973, Mattei, Cass., sez. V, 22 ottobre 1981, Biasini, Cass., sez. V, 18 dicembre 1991, Morroni, Cass., sez. VI, 18 marzo 1992, Francia);
ovvero quando sia falsa l'attestazione degli elementi di fatto (descrizione di sintomi, indicazione dei risultati di analisi strumentali, etc..) posti a base della conclusione diagnostica formulata dal medico (Cass., sez. VI, 24 maggio 1977, Coluccia, Cass., sez. V, 16 febbraio 1981, Grassi). A questi criteri si sono dichiaratamente attenuti i giudici del merito nel caso in esame;
e, quindi, non sussiste la dedotta violazione di legge.
3.3- Tutti i ricorrenti lamentano che i pareri collegiali siano stati qualificati come atti pubblici, benché adottati solo per prassi, senza alcuna efficacia vincolante e con il concorso anche di soggetti privati, sostenendo che tutt'al più questi atti avrebbero potuto essere qualificati come certificazioni.
In realtà nel codice penale sono denominati "atti pubblici" tutti i documenti provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Quella di "atto pubblico", però, è una nozione che, nella legge come nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, si presenta con un duplice profilo di ambiguità, perché viene adoperata per indicare, in una prospettiva, ora il documento ora l'atto documentato, nell'altra, ora tutti i documenti pubblici ora solo quelli oggetti dei reati previsti dall'art.476 comma 1 e dall'art. 479 in relazione all'art.476 comma 1 c.p. Quando si pone l'esigenza di definire l'atto pubblico rispetto alla scrittura privata, tutelata dall'art.485 c.p., il riferimento è solo al documento, senza alcuna considerazione per la natura e per gli effetti dell'atto documentato. Si afferma, allora, che la nozione penalistica di "atto pubblico" è più ampia di quella delineata dagli art. 2699 e 2700 c.c. (Cass., sez.V, 5 maggio 1976, Di Falco), sicché, ai fini penali, è "atto pubblico" ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni: anche quando si tratti di atti di corrispondenza, esterna (Cass., sez.V, 19 maggio 1967, Cutolo, Cass., sez. V, 11 novembre 1997, Marinone) o interna (Cass., sez.V, 6 novembre 1984, Orsini), o, comunque, di atti interni alla P.A. (Cass., sez.V, 6 novembre 1980, Alfieri, Cass., sez. VI, 21 marzo 1996, Bruno, Cass., sez. V, 26 marzo 1997, Lombardozzi), non tassativamente previsti dalla legge (Cass., sez. VI, 12 gennaio 1996, Macrì: "costituisce atto pubblico, tutelato come tale dalla disciplina sulle falsità documentali, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione"), purché rientranti nell'ambito delle funzioni genericamente attribuite al pubblico ufficiale (Cass., sez. V, 30 aprile 1996, Ferrara, Cass., sez. V, 14 maggio 1997, Coletti). Si rende, invece, necessaria una considerazione per la natura e per gli effetti dell'atto documentato, quando occorre distinguere le diverse specie di atti che, come oggetti materiali, caratterizzano le falsità in atti pubblici fidefacenti, in certificati e autorizzazioni amministrative ovvero in copie e attestati di atti. Sicché, la nozione di atto pubblico in senso stretto, quale oggetto dei reati previsti dagli artt.476 comma 1 e 479-476 comma 1 c.p., è residuale, comprendendo tutti quei documenti pubblici che non siano rappresentativi di atti definibili come "atti pubblici fidefacenti" (art.476 comma 2 c.p.), come "certificati" o "autorizzazioni amministrative" (art.477 e 480 c.p.) e come "attestati del contenuto di atti" (art.478 C.P.). Con riferimento alla distinzione tra certificato e atto pubblico, questa Corte, in un'importante sentenza delle Sezioni Unite, individuò tre indirizzi giurisprudenziali(Cass., sez. un., 10 ottobre 1981, Di Carlo). Il primo assumeva a criterio di distinzione gli effetti dell'atto, che sarebbero costitutivi nell'atto pubblico, dichiarativi nel certificato (Cass., sez.V, 1 marzo 1979, Califano). Il secondo indicava quale criterio distintivo l'oggetto dell'atto, considerando atto pubblico quello che attesta fatti appartenenti alla sfera di attività o di percezione del pubblico ufficiale, certificato quello rappresentativo di fatti che risultino ND (Cass., sez.V, 6 luglio 1983, Vitello). Un terzo indirizzo, eclettico, combinava entrambi i criteri descritti e fu ritenuto preferibile dalla citata sentenza delle sezioni unite, che, peraltro, non ha risolto i contrasti giurisprudenziali in materia. Peraltro, anche la dottrina, come la giurisprudenza, è divisa. Secondo alcuni, che si richiamano al secondo degli indirizzi giurisprudenziali citati, il criterio distintivo è nell'oggetto dell'atto, sicché il certificato "contiene un'attestazione di fatti, i quali, seppure conosciuti dal pubblico ufficiale, non si sono verificati alla sua presenza". Secondo altri il carattere distintivo del certificato è nella sua natura "derivativa", contrapposta a quella "originaria" degli atti pubblici in senso stretto, giacché documenta "una situazione già giuridicamente costituita", in quanto già consacrata in una "pratica" di ufficio.
Più correttamente, ciò che caratterizza il certificato, secondo la dottrina del diritto amministrativo, è la riproduzione non solo del contenuto, ma anche dell'efficacia di una atto già compiuto e documentato. E la necessità che il certificato esprima una conoscenza già documentata come pertinente a un ufficio rende, innanzitutto, evidente l'inaccettabilità della tesi dottrinale e giurisprudenziale che vi ricomprende anche le attestazioni di fatti oggetto di una conoscenza personale del pubblico ufficiale, acquisita anteriormente alla redazione dell'atto (Cass., sez.VI, 17.1.1983, Medas).
Quanto agli effetti giuridici dell'atto, non è la loro natura costitutiva o dichiarativa a distinguere l'atto pubblico in senso stretto dal certificato, bensì la loro preesistenza (certificato) o la loro novità (atto pubblico), dato che il certificato, quale atto derivativo, non produce effetti giuridici suoi propri, ma riproduce solo quelli dell'atto che necessariamente presuppone. Ciò riconosce anche una parte della giurisprudenza, allorché afferma che sono atti pubblici in senso stretto alcuni atti formalmente derivativi, ma sostanzialmente originari, "in quanto, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti da altri documenti, comprovano e rappresentano a loro volta un fatto giuridico nuovo avente una propria autonomia, nonché effetti giuridici propri" (Cass., sez.V, 26.5.1983, Piraino). È il caso degli atti di comunicazione (Cass., sez.V, 15.4.1983, Moccia) o di notificazione (Cass., sez.I, 4.12.1984, Pretore), che, pur essendo formalmente derivativi in quanto riproducano l'atto presupposto, hanno una propria distinta e autonoma efficacia giuridica. Sicché, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni (Cass.,sez.V, 17 novembre 1993, Martusciello;
Cass., sez. V, 21 febbraio 1995, Calami, Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, Giglio):
a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente.
Nel caso in esame, non v'è dubbio che gli atti di cui si discute provenivano da un pubblico ufficiale e attestavano i risultati di accertamenti medici da lui compiuti.
Nè rileva la giurisprudenza civile, richiamata dai ricorrenti, che ne esclude ogni efficacia probatoria o, comunque, ogni efficacia esterna, perché si tratta comunque di atti sulla base dei quali, in mancanza di contestazioni, l'Inail attribuisce il diritto alla prestazione previdenziale. Sicché devono essere qualificati atti pubblici, benché fossero solo interlocutori, perché, come s'è detto, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che non solo i provvedimenti, ma anche gli atti interni, come i pareri, sono tutelati dall'art. 479 c.p. (Cass., sez. V, 30 maggio 1990, Belleri, Cass., sez. V, 18 ottobre 1984, Masiero). Non ha rilievo, invero, il fatto che alle visite e alle diagnosi mediche partecipasse anche un medico del patronato, perché l'inserimento di un soggetto privato nel procedimento era destinato ad accrescere l'attendibilità delle attestazioni, ma non ne escludeva certamente la necessaria provenienza dal pubblico ufficiale e tantomeno l'oggettivo collegamento all'esercizio delle sue funzioni pubbliche. 3.4- I ricorrenti PI RO e GI MA denunciano omessa motivazione sulle ragioni del ritenuto concorso del medico privato con il medico pubblico nella redazione dei pareri collegiali e sulla configurabilità del dolo.
Quanto al concorso va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso (Cass., sez. V, 5 dicembre 1980, Gelardi, Cass., sez. V, 15 novembre 1983, Santambrogio). E nel caso in esame dall'intera motivazione della sentenza impugnata si desume come i giudici del merito abbiano incensurabilmente considerato determinante l'apporto dei medici del patronato all'attività dei medici dell'Inail in relazione alla comune finalità di attestare falsamente l'esistenza delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Istituto.
D'altro canto la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento psicologico non può essere ridotta alla sola affermazione che "i medici vollero ciò che fecero". Ma va rapportata al ribadito convincimento dei giudici dei merito circa il contrasto manifesto tra le false diagnosi e i dati oggettivi di cui i medici pubblici e privati disponevano. E poiché nella dimostrazione di tale contrasto sono impegnate le motivazioni esibite dai giudici sia di primo sia di secondo grado, con argomentazioni in larga misura plausibili, non può certo ritenersi configurabile il denunciato difetto di giustificazione della decisione impugnata. 3.5- I ricorrenti LM ON, PI RO, GI MA e VO AT deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'accertamento in concreto dell'esistenza delle falsità contestate.
Il discorso di GI MA è di carattere generale, perché il ricorrente lamenta che i giudici del merito si siano acriticamente adeguati al parere dei periti medico legali, i quali hanno valutato come determinante la dimostrazione radiologica nella diagnosi della silicosi, senza considerare che la legge n. 780 del 1975 ha esplicitamente abrogato l'art. 142 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che a tale parametro faceva esclusivo riferimento ai fini della definizione giuridica di tale patologia professionale.
Si tratta, però, di deduzione infondata.
Con l'abrogazione dell'art. 142 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 3 della legge n. 780 del 1975, infatti, ha inteso solo eliminare ogni definizione giuridica della malattia, demandando alla responsabilità professionale dei medici la diagnosi di questa patologica, ma non ha affatto escluso la determinante rilevanza diagnostica dei referti radiologici. Tanto vero che, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, gli stessi consulenti di parte degli imputati riconobbero la correttezza dell'impostazione generale della perizia d'ufficio.
Infondate sono anche le censure di LM ON e di VO AT, che lamentano la contraddittorietà della decisione d'appello nella parte in cui, per lo stesso assistito, considera falsa la diagnosi relativa a un anno pur avendo considerato veridiche le diagnosi relative agli anni precedenti o successivi. Queste censure, invero, si fondano su un'errata interpretazione della sentenza impugnata, che ha escluso la falsità anche in alcuni casi in cui i periti avevano accertato l'inadeguatezza delle diagnosi contestate, perché i giudici d'appello hanno ritenuto che il contrasto tra le valutazioni degli imputati e i dati documentali o anamnestici non fosse così stridente da consentire di escluderne la riferibilità a un errore involontario anziché a una consapevole falsità. Come chiariscono i giudici d'appello, quindi, si tratta di un'applicazione dichiaratamene "elastica" e in bonam partem dei criteri di valutazione suggeriti dai periti, nella quale non è possibile individuare alcuna contraddizione. Nè è contraddittorio il riconoscimento della falsità di una diagnosi attributiva di un grado di invalidità inidoneo al riconoscimento della prestazione assistenziale, perché, nella ricostruzione dei giudici del merito, quella diagnosi era comunque difforme dai dati oggettivi e preludeva al riconoscimento del diritto all'assistenza avvenuto in occasione della visita successiva.
Fondati sono, invece, i rilievi di PI RO, laddove la ricorrente lamenta che il riconosciuto contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello non ha avuto ne' può avere riscontri correttivi della misura della pena, irrogata anche per reati che nella motivazione della loro sentenza gli stessi giudici d'appello hanno ritenuto insussistenti.
È noto che, secondo una risalente giurisprudenza, è il dispositivo a prevalere sulla motivazione in caso di contrasto tra queste due parti della sentenza (Cass., sez. IV, 21 aprile 1971, Zito, Cass., sez. I, 12 marzo 1992, Ceravolo). Sicché, quando sia denunciato come causa di erroneità o di incertezza del contenuto della decisione, tale contrasto può essere inquadrato "nello schema del vizio di contraddittorietà della motivazione" (Cass., sez. V, 13 gennaio 1978, Bartomioli, Cass., sez. V, 19 febbraio 1974, Amorelli). Nel caso in esame, pertanto, deve rilevarsi un vizio di giustificazione della sentenza impugnata rispetto a quelle imputazioni per le quali vi fu in dispositivo una pronuncia di condanna incompatibile con le conclusioni assolutorie della motivazione. E, poiché non è possibile scindere l'unitaria determinazione della pena irrogata, per individuarne le parti riferibili alle incoerenti pronunce di condanna, deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'intero capo della sentenza relativo alla posizione di PI RO.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN NO, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di PI RO, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal difensore di AN NO.
Rigetta i ricorsi proposti da SE DR, LM ON, GI MA e VO AT, che condanna al pagamento in solido delle spese del procedimento e al versamento della somma di L. 500.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999