Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3552
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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Nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e d'impugnazione successivamente proposta dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, l'impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, risultando interrotto, all'atto della presentazione della dichiarazione d'impugnazione, il rapporto che legava il difensore all'imputato in vita.

In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.

Quando viene denunciata in cassazione la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto; sicché, se la denuncia è d'incompletezza della sottoscrizione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione deve compiere direttamente gli accertamenti di fatto necessari alla decisione su tale eccezione. (Nella fattispecie, la sentenza fu redatta dal presidente del Collegio che la sottoscrisse. Rigettando l'eccezione di nullità sollevata sul presupposto della mancanza della firma del Presidente anche in qualità di estensore la Corte ha affermato che in realtà ciò che rileva ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della motivazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione).

In materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla P.A., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della Pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a certificazioni e attestazioni, compiute da medici di enti privati di patronato, in ordine all'esistenza o all'aggravamento di silicosi o di altre patologie polmonari in casi in cui la malattia era invece esclusa dai dati anamnestici, e clinici, e dai referti radiologici).

In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere falsi. Sicché, nell'ambito di contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità: ciò in quanto, laddove il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione (enunciati pacificamente falsificabili, quantunque, rispetto a tali categorie della conoscenza logica, esso dipende in maggior misura dal grado di specificità dei criteri di relazione). Ne consegue, pertanto, che può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3552
Data del deposito : 9 febbraio 1999

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