Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2002, n. 25928
CASS
Sentenza 21 marzo 2002

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Massime1

Il ricorso proposto avverso sentenza di assoluzione emessa ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, anche in caso di prova insufficiente o contraddittoria, priva il destinatario di ogni concreto ed apprezzabile interesse al conseguimento di una sentenza più favorevole, in quanto la statuizione conclusiva già adottata non può essere modificata anche qualora sia acquisita la prova positiva della sua innocenza.

Commentario1

  • 1Il Capo della polizia non istigò alla falsa testimonianza dopo il G8 (Cass. 20656/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2002, n. 25928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25928
Data del deposito : 21 marzo 2002

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