Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35167
CASS
Sentenza 11 luglio 2005

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Integra il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.) la condotta del medico ospedaliero che altera, mediante cancellazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcune parti formate ad opera di soggetti diversi, considerato che detta cartella acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata e che le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato definitivamente formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35167
    Data del deposito : 11 luglio 2005

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