Sentenza 12 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 40293 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 15/12/2021), n.40293 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2417-2017 proposto da: A.S., rappresentato e difeso dall'avv. MAURO PILIA; – ricorrente – contro B.S., S.S., B.I., B.V., rappresentate e difese dall'avv. MAURO PRETTI; – controricorrenti – contro B.A.A.N., L.G., B.G.P., P.A., L.E.; – intimati – FALLIMENTO L.E. IN PERSONA DEL …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME00380/ 0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14623/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.754 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 07/11/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE : sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6/200 BROCCA ULDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA "-1.2 GEN 200T R. ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AMICI IL CANCELLIERE CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato STOLFA POTITO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CC4073? rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA AZIONE IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difesoin ROMA VIA UFFICIO Rilasciata copia legale 2000 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta al Sig Amer m 4547 delega in atti;
per diritti L. 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copia legale la sentenza n. 227/98 del Tribunale di INAIL al Sig. avverso per diritti 14 FEB. 2001 MACERATA, depositata il 08/05/98 R.G.N. 30/96; il IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato AMICI per delega STOLFA;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso del 22 maggio 1989 al Pretore di Pesaro IC CA, allegando di essere affetto da "grave ipoacusia percettiva bilaterale" dovuta alla sua lunga attività di operaio dipendente emigrante all'estero, occupato in un laboratorio di lavorazione di pietra e marmi, e poi di camionista autonomo, per molti anni esposto al rumore assordante dei motori Diesel quali quelli degli autotreni che conduceva, chiedeva riconoscersi la natura professionale dell'affezione con la corresponsione della relativa rendita rapportata alla accertanda percentuale di inabilità. Costituitosi il contraddittorio, 1'INAIL chiedeva il Gai to Koluy rigetto della domanda. Dopo l'espletamento della consulenza tecnica che valutava il danno nella misura del 16%, il ' Pretore con sentenza del 4 dicembre 1990 accoglieva la domanda. Dopo che su appello dell'Istituto, il Tribunale di Pesaro aveva rigettato la domanda dell'assicurato, ritenendo non provata dal CA nè la nocività dell'attività lavorativa svolta nè l'esistenza del nesso eziologico tra questa e la denunziata ipoacusia, e dopo che la NE aveva cassato tale sentenza con decisione del 23 ottobre 1995 (perchè il Tribunale di Pesaro aveva fondato il proprio convincimento sulla circostanza della professata attività 1 venatoria dedotta tardivamente e su cui, pertanto, il ricorrente non aveva potuto apprestare adeguata difesa), il Tribunale di Macerata, avanti al quale la causa era stata infine riassunta, con sentenza dell'8 maggio 1998, accoglieva il gravame proposto dall'istituto avverso la sentenza del Pretore di Pesaro e respingeva l'originaria domanda, dichiarando non dovute le spese di tutti i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in primo luogo che la sentenza con la quale la NE aveva annullato la decisione del Tribunale di Pesaro non impediva che nel giudizio di rinvio venissero nuovamente valutate le medesime risultanze istruttorie già oggetto Guito kole di valutazione nella precedente fase processuale. Orbene, la sussistenza del nesso eziologico tra rumore ed ipoacusia richiedeva una assidua e diuturna esposizione del lavoratore a livelli di rumorosità superiori a quelli normali, come determinato dal decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 (sulla "Attuazione delle direttive CEE n. 80/107, n. 82/605,n.83/477,n.86/188 e n. 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212"), mentre il CA non aveva minimamente provato le caratteristiche morbigene della 2 lavorazione svolta nè il tipo di rumore nè il livello sonoro equivalente, pur intrattenendosi sulla abbondanza del tempo di esposizione. A tale riguardo non era sufficiente fare presente che un tempo gli autotreni erano estremamente rumorosi e non confortevoli, anche perchè in definitiva l'attività di camionista era stata svolta in un tempo non eccessivamente risalente, compreso tra il 1972 ed il 1988. Ed inoltre la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile perchè preclusa, per riguardare l'attività stessa o quella successiva di coltivatore diretto, mentre era irrilevante in relazione al modo di svolgimento dell'attività venatoria essendo ragionevole che il CA in viaggio l'intera settimana Guu dden aveva potuto dedicarvisi con minima intensità. Avverso tale sentenza IC CA propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso CA IC deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e disatteso dal Tribunale di rinvio. Sostiene più specificamente che il Tribunale di Macerata si era frettolosamente sbarazzato della pronunzia di NE (Cass. 23 marzo 1996 n. 2530), affermando giustamente che 3 questa non gli precludeva un autonomo riesame nel merito lo stesso giudice aveva della controversia, ma eluso la pronunzia dei giudici di sostanzialmente legittimità laddove avevano indicato nel rinnovo della consulenza la via per acclarare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività professionale espletata, nesso eziologico già implicito nella relazione del c.t.u. svolta in primo grado. Il giudice di rinvio non poteva, in ogni caso, rigettare la domanda sul presupposto della carenza di prova del nesso causale senza previamente disporre di una nuova indagine peritale demandata ad un nuovo c.t.u., con quesiti specifici atti a dirimere ogni dubbio in ordine all'origine della lamentata ed accertata invalidità Geololobe da parte del ricorrente. Il suddetto motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Come ha correttamente osservato il Tribunale, la sentenza della NE non impediva da parte del giudice di rinvio un nuovo ed autonomo esame delle risultanze istruttorie, rimanendo precluso al suddetto giudice soltanto di tener conto di una attività (specificamente, quella venatoria) sulla quale non vi era stato un regolare contraddittorio, con conseguente limitazione del diritto di difesa dell'assicurato. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 414, 416 e 421 c.p.c. in relazione del potere- dovere del giudice nel rito del lavoro in materia di prova, e violazione dell'art. 394 c.p.c. nella parte in cui si è ritenuto dal giudice di rinvio inammissibile la prova testimoniale dedotta da esso ricorrente(art. 360 n. 3 c.p.c.). Il Tribunale di Macerata non si era avvalso dei poteri ufficiosi (nè aveva dato giustificazione di tale mancata utilizzazione) che gli competevano in merito alla ricerca della verità sul fatto controverso, e cioè sull'origine professionale (o meno) della accertata ipoacusia bilaterale. Anzi il giudice d'appello, ritenendo preclusa la prova testimoniale richiesta, aveva violato sia il disposto dell'art. 421 c.p.c., che gli consentiva NO in ogni caso di superare qualsiasi preclusione si fosse realmente avverata sia il disposto dell'art. 394 c.p.c. (in specie il terzo comma dell'art. 394 c.p.c.) perchè le nuove prove e le nuove conclusioni prese dal ricorrente si erano rese necessarie proprio sulla base della sentenza di rinvio della Corte di cassazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e 1. 30 luglio 1990 n. 212 in ordine al normale limite di rumorosità. Il Tribunale di Macerata aveva ritenuto che esso ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in via preventiva che il livello di rumorosità cui era sottoposto superasse il limite legale individuato nel d. lgs. n. 277 512 del 1991. Nel seguire tale opinione aveva però errato perchè,ai fini della costituzione di rendita INAIL, necessaria solo la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia e la professione svolta non richiedendosi ai fini della previdenza infortunistica anche l'ulteriore requisito secondo cui il livello di rumorosità debba essere superiore al limite legalmente stabilito. Del resto la norma in questione era intervenuta in epoca successiva ai fatti per cui era causa sicchè alla norma stessa non si poteva attribuire una efficacia retroattiva. Il fare dipendere il riconoscimento della rendita per malattia professionale solo dal superamento o meno del limite di rumorosità legale avrebbe portato a delle conseguenze ilo kolu!quilo ingiuste perchè suscettibili di introdurre un diverso trattamento per situazioni identiche. I due suddetti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per richiedere la soluzione di problematiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento. E' giurisprudenza costante di questa Corte che in tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.p.r. n. 1124 del 1955 (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità о la morte si 6 verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicata in tabella) il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata e comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione ed il nesso causalità tra tale malattiadi lavorazione e la L'accertamento in ordine alla eziologia denunciata. Gunbolden professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto come tale riservato al giudice di merito, è $ incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici( cfr. in tali sensi : Cass. 1 settembre 1997 n. 8271 cui adde Cass. 4 luglio 1996 n. 6094;Cass. 13 aprile 1995 n. 4223). Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale di Macerata ha osservato che l'assicurato non aveva adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante non avendo in alcun modo precisato le caratteristiche morbigene dell'attività lavorativa svolta, nè il tipo di rumore ed il livello sonoro equivalente sicchè la sua domanda di 7 non poteva essere accolta. Ne rendita professionale consegue che, se anche il giudice d'appello ha condizione essenziale per il ritenuto erroneamente professionale il riconoscimento della malattia di rumorosità, come superamento del normale limite determinato dal decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 (su cui cfr. Cass. 7 aprile 1998 n. 3584, che ha statuito come il superamento del valore di 90 dBA per il l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore di lavoro rappresenti la soglia di intollerabilità, il cui superamento comporta per il datore di lavoro particolari obblighi), non per questo può trovare accoglimento la pretesa del CA, non avendo questi è bene ribadirlo - adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente. - Nè per andare in contrario avviso vale, infine, addurre la lamentata mancata ammissione di prove testimoniali ed il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio. Ed invero il Tribunale ha evidenziato le ragioni che l'hanno indotto a non espletare la prova testimoniale ed a non esercitare i poteri istruttori, sicchè le sue determinazioni per risultare supportate da motivi del tutto corretti sul piano logico-giuridico, non sono suscettibili delle critiche che sono state mosse. Al riguardo va ricordato che in materia di controversie del lavoro, il potere di disporre anche di ufficio i mezzi 8 istruttori (tranne il giuramento decisorio) ritenuti necessari od opportuni ai fini della decisione, conferito A al giudice di merito dagli artt. 421 e 457 c.p.c., è meramente discrezionale sicchè il mancato esercizio di esso non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 15 aprile 1994 n. 3549; Cass. 25 marzo 19787 n. 2920). Alla stregua dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della natura della controversia, nessuna statuizione può essere emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non versandosi in una ipotesi di pretesa manifestamente infondato o temeraria.
P.Q.M.
spese del la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE AllarinaПлоть виборомий volu ماكسдлиго G O I I Shilli S S T G I E I I T N S N I I L V L F U IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L 7 O A S 3 O Depositata in Cancelleria V I D V I I O D 12 GEN. 2001 N V A S D oggi, Ä O O 1 N S D 1 IL COLABORATORE S A I - N DI CANCELLERIACANCELL I 8 V - S Ɑ E D L I I E N V O N I ' N L T V O S ' S E S S Ɑ O V I 9