Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2013, n. 37314
CASS
Sentenza 29 maggio 2013

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Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.

Commentari2

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    Giorgio Filippo Alfonso · https://www.studiocataldi.it/ · 9 marzo 2017

    Avv. Giorgio Filippo Alfonso - Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cartella clinica ha natura di atto pubblico si sensi e per gli effetti degli artt. 2699 ss. cc., per cui "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale (qualificazione soggettiva che assume dunque il medico redigente n.d.r.) che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Natura giuridica, contenuti e valore probatorio. Le conseguenze penalistiche e civilistiche della violazione dell'obbligo di fedele compilazione e tenuta della cartella clinica …

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  • 2La diagnosi nel certificato medico è un atto pubblico fidefaciente
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    “Il medico ospedaliero che completi con una annotazione, ancorché vera, un certificato medico già redatto, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, commette reato di falso in atto pubblico, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale”. Cass. Pen. Sez. V, sentenza 15 settembre – 9 novembre 2015, n. 44874. Falsum est quidquid in veritate non est sed pro vero adseveratur (PAULUS, Sent. 25,3) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2013, n. 37314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37314
Data del deposito : 29 maggio 2013

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