Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
Anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva o narrativa in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui, nella delibera di aggiudicazione di un appalto pubblico per la manutenzione di presidii ospedalieri, si era dato falsamente atto dell'avvenuta consultazione dell'albo dei fornitori delle Unità sanitarie locali).
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2004, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/10/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1497
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 009598/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM RA IO, N. IL 12/12/1941;
avverso SENTENZA del 15/01/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TR AN LU è stato accusato, nella sua qualità di amministratore straordinario della USL n. 4 di Cosenza e Presidente della commissione aggiudicatrice di un appalto di manutenzione di presidi ospedalieri, dei reati di turbativa d'asta, falso in atto pubblico, abuso in atti di ufficio continuato e truffa in relazione ad una vicenda che si concluse con la aggiudicazione dell'appalto indicato alla SECOP s.r.l., della quale era amministratore tale Occhiuto.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza emessa in data 13 marzo 2002, condannava il TR per il delitto di falso, sia pure circoscritto ad una sola affermazione contenuta nella delibera incriminata, dichiarava la estinzione per prescrizione per una ipotesi di abuso in atti di ufficio ed assolveva il TR da tutti gli altri reati contestati.
Per quel che qui interessa il falso ideologico veniva individuato nel fatto che nel verbale del 12 gennaio 1993, con il quale si individuavano le ditte che avrebbero partecipato alla gara per licitazione privata, si affermava, contrariamente al vero, che era stato consultato l'albo dei fornitori USL.
Il Tribunale, tra l'altro, affermava, un po' troppo sbrigativamente, che trattandosi di falso ideologico non fosse necessario verificare la utilità o meno del falso.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 15 gennaio 2004, dopo avere precisato che tale ultima affermazione del Tribunale era errata, spiegava che il falso era ravvisabile e che non era da ritenersi innocuo perché comunque l'atto si era inserito nell'iter procedimentale dando maggiore credibilità di correttezza all'atto compiuto;
confermava, infine, la decisione di primo grado anche con riferimento al proscioglimento per prescrizione dal delitto di abuso, rilevando che dagli atti non emergeva assolutamente con evidenza la estraneità del TR alla contestazione in questione. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione AN LU TR che deduceva la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Spiegava il ricorrente che intanto, rilevato l'errore nel quale era caduto il Tribunale a proposito del falso innocuo, la Corte di merito avrebbe dovuto assolvere l'imputato.
In secondo luogo insisteva perché il falso fosse ritenuto inutile e non dannoso dal momento che un atto deliberativo, come è quello in discussione, deve rappresentare la volontà dell'Ente ed è falso se tale volontà tradisca;
ebbene nel caso di specie la volontà dell'Ente era certamente di invitare alla gara le ditte che in effetti sono state invitate.
Inoltre è carente di motivazione la affermata circostanza che l'albo dei fornitori non sia stato consultato.
La motivazione è stata ritenuta dal ricorrente insufficiente anche con riferimento al proscioglimento per estinzione per prescrizione dal delitto di abuso in atti di ufficio. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
I motivi posti a fondamento del ricorso proposto da AN LU TR sono manifestamente infondati ed anzi alcuni si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.
Il primo rilievo è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha rilevato una motivazione erronea del Tribunale su un aspetto della vicenda, ma ha ritenuto la decisione adottata corretta. In siffatta situazione la Corte di merito doveva, come ha fatto, integrare o anche sostituire la motivazione del giudice di primo grado ritenuta non corretta, ma non avrebbe potuto assolvere l'imputato avendo ritenuto la decisione di condanna, anche se per motivi in parte diversi, giusta e corretta.
Manifestamente infondato è anche il rilievo concernente la esclusione della innocuità del falso per irrilevanza della attestazione ritenuta contraria al vero. Va detto subito che la tesi del ricorrente che trattandosi di atto dispositivo non sarebbe configurabile il delitto contestato è errata.
Infatti anche nell'atto dispositivo, che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto, è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva o narrativa in esso contenuta e, più precisamente, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, della esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto per il compimento dell'atto (vedi SS.UU. 3 febbraio 1995, Proietti ed altri, in Cass. Pen. 1995, 1816).
Nel caso di specie presupposto di legittimità dell'atto deliberativo, perché imposto da una norma regolamentare, era che fosse stato consultato l'albo dei fornitori USL, prima di invitare le ditte alla partecipazione alla gara per licitazione privata. Ebbene nella parte narrativa del verbale incriminato si è dato atto del compimento di un atto - consultazione dell'albo dei fornitori USL -, che, invece, non era stato compiuto.
Come ha correttamente spiegato la Corte di merito tale consultazione era prescritta per garantire la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione;
si trattava, quindi, di un adempimento prescritto per la legittimità dell'atto.
Non si trattava di un adempimento soltanto formale, ma di valore anche sostanziale, perché evidentemente la Pubblica Amministrazione voleva che venissero valutati i requisiti delle ditte già selezionate ed inserite nell'albo dei fornitori ed eventualmente convocate per la partecipazione alla gara. Nel caso di specie, invece, nessuna ditta facente parte del suddetto albo è stata invitata alla gara e, quindi, non si può dire che la inadempienza non abbia prodotto effetti pratici e non abbia influito sulla determinazione della Pubblica Amministrazione.
La falsa attestazione serviva, come accertato dai giudici di merito, evidentemente proprio per mascherare l'inadempimento e le conseguenze dello stesso.
A ciò aggiungasi che l'avere falsamente attestato di avere seguito tutto l'iter procedimentale prescritto dalla legge e dai regolamenti ha conferito all'atto assunto una patente di legittimità che ovviamente non meritava, proprio perché il suddetto iter non era stato rispettato.
Nel contesto sommariamente descritto assolutamente corretta e logicamente motivata appare, quindi, la motivazione della sentenza impugnata con la quale è stata negata la inutilità e la non dannosità del falso commesso.
Generica, oltre che manifestamente infondata, è la censura concernente la carente motivazione della sentenza impugnata relativa al fatto che effettivamente l'albo non fosse stato consultato. Il rilievo, peraltro, si risolve anche in una censura di merito della decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile perché è stata contestata soltanto la insufficiente motivazione e non la mancanza assoluta della stessa. La doglianza è anche generica perché il ricorrente si è limitato a denunciare il preteso vizio, ma non ha indicato specificamente in che cosa esso consistesse.
La stessa è manifestamente infondata perché la Corte di merito, con molta precisione, ha esaminato il materiale probatorio ed ha accertato che effettivamente l'attestazione era falsa, in quanto l'albo non era stato consultato.
La Corte ha chiarito che già il giudice di primo grado aveva indicato gli elementi che consentivano di ritenere non avvenuta la consultazione, che tale circostanza in realtà non era stata contestata dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado e che la oggettiva sussistenza del falso era altresì dimostrata dalla circostanza che nessuna delle dieci ditte invitate era inserita nell'albo predetto, pur essendo state invitate ditte il cui oggetto sociale era del tutto diverso rispetto a quello dell'appalto. Si tratta, come è evidente, di valutazioni di merito, che, siccome sono sorrette da una motivazione logica e congrua, non sono censurabili in sede di legittimità.
I motivi con i quali è stata contestata la motivazione della sentenza impugnata relativa ai reati per i quali in primo grado era stata pronunciata sentenza di proscioglimento per essere gli stessi estinti per prescrizione sono del tutto generici, oltre che manifestamente infondati.
La Corte di merito ha, infatti, spiegato che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per una assoluzione nel merito dell'appellante, ed attuale ricorrente, ex articolo 129 comma 2^ c.p.p. perché non era evidente dagli atti la prova della estraneità
dello stesso ai fatti in contestazione.
In effetti da tutta la motivazione sviluppata a proposito del falso, di cui prima si è detto, è emerso proprio l'esatto contrario, ovvero il coinvolgimento dell'imputato anche nei fatti per i quali vi è stata declaratoria di estinzione per prescrizione. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005