Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2013, n. 28289
CASS
Sentenza 6 giugno 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2013, n. 28289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28289
Data del deposito : 6 giugno 2013

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