Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2013, n. 28289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28289 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 06/06/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1777
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 43922/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GI, nato a [...], il [...];
D'AL AN, nato a [...], il [...];;
avverso la sentenza del 30/1/2012 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile del provvedimento impugnato;
uditi per gli imputati gli avv. Casale Giuseppe, Lorenzo Di Gennaro e Guido De Rossi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2012 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CO GI e D'AL AN per l'intervenuta prescrizione del reato di violenza privata loro contestato in concorso, confermando invece le statuizioni civili adottate dal giudice di prime cure.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambe gli imputati.
2.1 Il ricorso, presentato a mezzo del proprio difensore, di D'AL AN articola due motivi. Con il primo deduce la violazione degli artt. 125 e 573 c.p.p. e il difetto assoluto di motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili, evidenziando come la Corte territoriale, richiamando in maniera non pertinente la giurisprudenza civile di legittimità, abbia dichiaratamente rinunziato ad esaminare (e conseguentemente a confutare) i motivi d'appello a tal fine sulla base di un presunto principio di inefficacia extrapenale nel giudizio di danno della pronunzia penale di proscioglimento per prescrizione. Con il secondo il ricorrente denuncia analoghi vizi motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dei presupposti per l'eventuale proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 lamentando che i giudici d'appello si siano limitati ad argomentare in maniera apodittica in merito all'affermata insussistenza di tali presupposti, senza sostanzialmente confutare le articolate obiezioni svolte con i motivi d'appello sulla configurabilità del reato in contestazione.
2.2 Il ricorso presentato personalmente da CO GI muove censure in tutto analoghe, contestando la mancata considerazione degli argomenti svolti nei motivi d'appello in grado di evidenziare la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito, nonché l'omessa motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili.
3. Con memoria depositata il 18 aprile 2013 il difensore del Comune di San Severo, costituitosi parte civile nel procedimento di merito, chiede il rigetto del ricorso del CO, rilevando l'assenza dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato e l'irrilevanza dell'eventuale situazione di incertezza probatoria evocata con il suo ricorso ai fini della legittimità della declaratoria di prevalenza della causa estintiva adottata dalla Corte territoriale.
4. Con memoria trasmessa il 24 maggio 2013 il difensore del CO ribadisce per un verso l'omesso esame dei motivi d'appello ai fini della conferma delle statuizioni civili ed altresì il difetto di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai fini penali ex art. 129 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale identità delle censure proposte, sono fondati e devono essere dunque accolti.
2. La Corte territoriale, come lamentato dai ricorrenti, ha ritenuto di non dover esaminare i motivi d'appello proposti dagli imputati, se non ai limitati fini segnati dall'art. 129 c.p.p. e nonostante l'intervenuta condanna in primo grado degli stessi al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, sulla base della supposta inefficacia nel giudizio di danno della sentenza di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato.
Evidente risulta pertanto l'errore di diritto commesso dai giudici baresi, i quali hanno sostanzialmente ignorato il chiaro disposto dell'art. 578 c.p.p.. Ed infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 (ex multis Sez. 6, n. 3284/10 del 25 novembre 2009, Mosca, Rv. 245876). Illegittimamente, dunque, la sentenza ha omesso di confutare compiutamente i motivi d'appello ai fini della conferma delle statuizoni civili e del tutto impropriamente la Corte territoriale ha invece evocato, a sostegno della propria tesi, il principio affermato da Sez. Un. civ., n. 1768 del 26 gennaio 2011, Rv. 616366, atteso che lo stesso concerne l'ipotesi in cui l'azione risarcitoria non venga esercitata nel processo penale, ma nella sua sede propria, posto che solo in tal caso si pone la questione dei limiti dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile.
3. Fondate risultano altresì le doglianze dei ricorrenti in merito all'esclusione dei presupposti per l'applicazione della regola di giudizio contenuta nell'art. 129 c.p.p., comma 2, affidata dalla Corte territoriale alla tanto laconica, quanto apodittica considerazione che "il contenuto complessivo della sentenza impugnata" non avrebbe consentito di prospettare l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito degli imputati. Le Sezioni Unite hanno infatti avuto modo di precisare che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273). In tal senso deve dunque ritenersi che il giudice d'appello, una volta chiamato ad esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non possa esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d'appello proposti dall'imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito non solo con riguardo al parametro dell'evidenza della prova d'innocenza o dell'assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma altresì in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio. E ciò in quanto, una volta venute meno le esigenze di economia processuale che legittimano le regole poste dall'art. 129 c.p.p. in ragione dei doveri di cognizione posti dal successivo art. 578, non v'è più ragione perché il giudice non tenga conto anche ai fini penali degli esiti della valutazione compiuta ai sensi della disposizione da ultima menzionata, come precisato in motivazione dalla citata sentenza Tettmanti, nonché da Sez. 4, n. 14863 del 3 febbraio 2004, Micucci, Rv. 228597 e Sez. 4, n. 33309 del 8 luglio 2008, Rizzato, Rv. 241962, al cui indirizzo il Collegio ritiene di aderire.
Nel caso di specie la Corte territoriale si è dunque sottratta, in conseguenza dell'errata convinzione di non dover motivare in ordine alla conferma delle statuizioni civili, dal procedere alla precisa confutazione dei motivi d'appello e dunque, anche ai limitati fini tracciati dall'art. 129 c.p.p., la motivazione sui presupposti che legittimavano la declaratoria di prevalenza della rilevata causa estintiva deve ritenersi sostanzialmente omessa.
4. La sentenza deve dunque essere annullata, tanto ai fini penali che a quelli civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che si atterrà ai principi in precedenza fissati. Nella condivisione del più recente orientamento espresso in proposito da questa Corte, il rinvio deve peraltro essere inteso come effettuato al giudice penale, atteso che, quando il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini della pur disposta conferma delle statuizioni civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (Sez. 3, n. 26863 del 6 giugno 2012, Lovaglio, Rv. 254054; Sez. 3, n. 26863 del 6 giugno 2012, Lovaglio, Rv. 254054; Sez. 5, n. 42135 del 15 luglio 2011, Roccheggiani, Rv. 251707).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013