Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2008, n. 25658
CASS
Sentenza 10 giugno 2008

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Massime1

In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., deve essere privilegiato non solo quando, già sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non solo quando dagli atti acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova della colpevolezza a suo carico.

Commentario1

  • 1Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2008, n. 25658
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25658
Data del deposito : 10 giugno 2008

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