Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., deve essere privilegiato non solo quando, già sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non solo quando dagli atti acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova della colpevolezza a suo carico.
Commentario • 1
- 1. Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2008, n. 25658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25658 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
2 5658/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 58 QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/06/2008
SENTENZA N.86771 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 000713/2008 2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
"} 3. Dott. PALLA STEFANO
4.Dott. DUBOLINO PIETRO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/08/1954 1) CI OL
N. IL 21/10/1955 2) ALAIMO VINCENZO
avverso SENTENZA del 27/04/2007
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PALLA STEFANO
che ha concluso per l rilento dei ribiz
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE
AN LA e Alaimo CE ricorrono, e mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della
Corte di appello di Palermo in data 27.4.07 con la quale, in riforma di quella assolutoria emessa dal
Tribunale di Palermo in data 20.9.04, è stato dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per essere il reato di cui agli artt.81 cpv., 469 c.p. estinto per intervenuta prescrizione.
Deducono i ricorrenti violazione dell'art.606 comma 1 lett.e) c.p.p. in quanto la corte di merito ha ravvisato la ricorrenza della causa estintiva del reato senza operare la dovuta ricognizione sull'eventualità della pronuncia assolutoria, essendo stata la colpevolezza degli imputati già esclusa in primo grado, per cui i giudici di secondo grado avevano operato una 'reformatio in pejus' in assenza di qualsivoglia argomentazione in ordine alla configurabilità del reato a carico dei prevenuti.
Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il ricorso è fondato.
Il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 cpv. c.p.p., si impone non solo quando, in presenza di una causa estintiva del reato, già sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza, per cui, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, deve essere privilegiata la pronuncia di proscioglimento nel merito, non solo quando dagli atti già acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova di colpevolezza a suo carico (Cass., sez.V, 18 gennaio 2005, n.17382, in
C.E.D. Cass., n.231567).
Nel caso di specie, quindi, tanto più in presenza di una pronuncia assolutoria di primo grado, la corte di appello sarebbe potuta addivenire alla declaratoria di prescrizione dei reati ascritti agli odierni ricorrenti solo all'esito di un positivo accertamento della loro responsabilità in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv., 469 c.p., loro ascritto, in caso contrario dovendo trovare conferma la sentenza assolutoria emessa - perché il fatto non sussiste - dal tribunale.
1 LSenonchè, è del tutto mancante con conseguente violazione del disposto di cui alla lett.e)
dell'art.606 comma 1 c.p.p. - la motivazione della corte territoriale in ordine alla addebitabilità dei fatti di reato ai due imputati, essendo la Corte palermitana addivenuta alla riforma della sentenza di primo grado, con applicazione della causa estintiva della prescrizione, senza un previo giudizio circa la attribuibilità a AN LA e a Alaimo CE del reato loro ascritto, essendosi limitata in motivazione la corte di appello a ritenere la fattispecie contestata estinta per la maturata prescrizione>.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo per nuovo giudizio.
Roma, 10 giugno 2008
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE estensore
Steface Pane
Depositata in Cancelleria
24
Roma, li IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
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