Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la "raccomandazione", come fatto a sè stante, non ha un'efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento.
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Prolegomeni ad una teoria della raccomandazione giudiziaria di Rosario Russo Sommario: 1.Premessa - 2.Fenomenologia della raccomandazione – 3. Il sistema clientelare-spartitorio. 1. Premessa I magistrati ordinari sono selezionati fin dall'inizio in base al proprio merito, accertato per mezzo di un rigoroso concorso a numero chiuso. La loro carriera (trasferimenti, promozioni, sanzioni disciplinari, etc.) è regolata da rigorose norme (costituzionali, primarie, secondarie) ed è amministrata dal C.S.M., organo di rilievo costituzionale (presieduto dalla più alta Magistratura), istituito al fine di assicurare l'indipendenza (interna ed esterna) dell'Ordine giudiziario e dei magistrati. Come …
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La massima In tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di terzi, per configurare il concorso dell'extraneus nel reato deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo. (Fattispecie in cui l'intesa collusiva è stata dedotta dal fatto che il privato presentava plurime denunce con le quali sollecitava il Comune all'annullamento in autotutela del permesso di costruire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2005, n. 35661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35661 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/04/2005
Dott. AGRÒ NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO RA - Consigliere - N. 576
Dott. MILO NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 34328/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) RD NA, nato ad [...] [...];
02) FF PE, nato a [...] [...];
03) AI IO, nato a [...] [...];
04) SA EL, nato a [...] [...];
05) SS OL, nato a [...] [...];
06) CE NI, nato a [...] A MARE IL 02/01/1967;
07) DE SA LE, nato a [...] [...];
08) LO LE, nato a [...] [...];
09) AR UI, nato a [...] A MARE IL 16/06/1965;
10) GU NI, nato a [...] [...];
11) GU OL, nato a [...] A MARE IL 06/12/1953;
12) MO NI, nato a [...] [...];
13) LI NO, nato a [...] A MARE IL 25/04/1950;
14) OL LV, nato a [...] [...];
15) OM VI, nato a [...] [...];
16) OM PE, nato a [...] [...];
17) IM OS, nato a [...] A MARE IL 21/08/1971;
18) RL BA, nato a [...] [...];
19) DA CO, nato a [...] [...];
avverso la sentenza 5/1/2004 della Corte d'Appello di BA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. MILO NI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'EL G., che ha concluso:
1) annullamento senza rinvio della sentenza nella parte in cui riconosce, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ascritto a De SA HE e OL ES, la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata;
2) annullamento della sentenza nella parte che irroga a AN VI la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pp.uu. e irrogazione, a carico di questi, dell'interdizione dai pp.uu. per anni cinque;
3) rigetto, nel resto, dei ricorsi DI, LI, CE, EL, De SA, OL, TE e AT, con rideterminazione della pena per De SA e OL;
4) dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi CA, IM, IZ, AN PP, UG NI, UG OL, IA GI, FA HE, MO NI, DA RA;
Uditi i difensori: avv. FALCOLINI (per LI, IA, UG OL, DA) accoglimento dei ricorsi;
avv. PALUMBO F., in sostituzione avv. BELLINI A. (per IZ) accoglimento ricorso;
avv. PALUMBO F. (per CA, CA) accoglimento dei ricorsi;
avv. ROSELLI D. (per CE, EL) accoglimento ricorsi;
avv. ROMANELLI M. (per De SA, OL) accoglimento ricorsi;
avv. Palumbo per delega avv. Di Fonzo (per FA) accoglimento;
ricorso; avv. Gironda A. e avv. Castellaneta G. (per TE) accoglimento ricorso;
nessuno è comparso per gli altri imputati. FATTO
1 - La vicenda è polarizzata intorno all'attività criminale dell'associazione di stampo mafioso denominata "clan PA (dal nome del fondatore SA RI), che operava in BA e zone limitrofe, quali Adelfia, Bitritto, Casamassima, Molfetta. L'attività storica del clan era il contrabbando di t.l.e. e, in tempi più recenti, si era diversificata anche nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Nell'ambito della prima attività, gli associati si muovevano lungo le rotte adriatiche, dal Montenegro alle coste pugliesi, fidando su una imponente organizzazione di mezzi, quali motoscafi e veicoli blindati, e di persone che intervenivano, numerose, nelle varie operazioni e che venivano, per l'opera prestata, regolarmente retribuite da un "caposquadra".
L'associazione, secondo l'impostazione accusatoria, aveva infiltrazioni anche in istituzioni pubbliche e, in particolare, nel Comune di BA, dove tre soggetti rivestenti qualifiche pubbliche (CA, TE e Volpicella, quest'ultimo assolto e non più interessato nella presente vicenda) avrebbero svolto una funzione ausiiiatrice per favorire gli interessi dell'associazione. Al detto sodalizio-madre si erano affiancate altre due associazioni minori: una dedita specificamente al narcotraffico ed un'altra al contrabbando di t.l.e..
Le indagini, concretizzatesi in una lunga e impegnativa opera di pedinamenti, appostamenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali a carico di moltissime persone, nonché nelle dichiarazioni rese da 14 collaboratori di giustizia circa il ruolo dei vari aderenti all'organizzazione criminale, avevano evidenziato una serie di elementi di accusa a carico di numerose persone in ordine ai reati associativi e ad altri gravi illeciti connessi.
2 - Il Gup del Tribunale di BA, con sentenza 3/5/2002, all'esito del giudizio abbreviato, aveva - tra l'altro - così provveduto nei confronti degli imputati di seguito indicati, condannandoli a pene ritenute rispettivamente di giustizia:
- DI NA colpevole del reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei relativi reati- fine (capo S);
- LI PP colpevole del reato di contrabbando continuato di t.l.e., esclusa la corrispondente ipotesi associativa (capo D);
- RA NI colpevole di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei relativi reati-fine (capo D);
- De SA HE e OL TR colpevoli dei reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al narcotraffico e connessi reati-fine di spaccio di stupefacenti (capo B), unificati dal vincolo della continuazione;
- EL FA colpevole di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei relativi reati-fine (capo D);
- CA EL e TE DO colpevoli del delitto di abuso d'ufficio, così qualificata la contestazione di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso (capo A);
- IZ NT colpevole dei reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al narcotraffico, dei connessi reati-fine di spaccio di stupefacenti (capo B), di detenzione e porto illegali di armi (capo O), unificati dalla continuazione;
- CA OL colpevole reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al narcotraffico con esclusione dell'aggravante di cui al 1 comma dell'art. 74 l.s., dei connessi reati-fine di spaccio di stupefacenti (capo B), di favoreggiamento personale aggravato e continuato (capo T), unificati dal vincolo della continuazione;
- FA HE colpevole di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei relativi reati-fine (capo D);
- IA GI colpevole dei reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei connessi reati-fine di contrabbando (capo D), unificati dal vincolo della continuazione;
- UG NI colpevole dei reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e., di contrabbando (capo D), di lesioni volontarie (capi G e L), di resistenza a p.u. (capi H e M), di danneggiamento (capo I e N), unificati dal vincolo della continuazione;
- UG OL colpevole del reato di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei connessi reati-fine (capo D);
- MO NI colpevole di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al narcotraffico, dei connessi reati di spaccio (capo B), di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei connessi reati-fine (capo D), unificati dal vincolo della continuazione;
- AN VI colpevole di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi (capo B), di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. e reati connessi (capo D), di furto aggravato di blindati (capo F), di lesioni volontarie (capo G), di resistenza a p.u. (capo H), di danneggiamento (capo I), di detenzione e porto illegali di armi (capo O), illeciti tutti unificati dalla continuazione e ritenuti, inoltre, in continuazione con i fatti di cui alle sentenze 27/12/94 del Pretore di BA, 27/4/99 e 10/12/01 della Corte d'Appello di BA;
- AN PP colpevole dei tre reati associativi e connessi reati-fine (capi A, B, D), unificati dal vincolo della continuazione;
- IM OS colpevole di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei connessi reati-fine (capo D), unificati dalla continuazione;
- DA RA colpevole dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e di spaccio delle relative sostanze (capo B); assolto dal delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (capo A) per non avere commesso il fatto.
3 - La Corte d'Appello di BA, investita dai gravami degli imputati e del P.M. contro il CA, il TE, il CA, AN VI e AN PP, con sentenza 5/1/2004, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, così provvedeva:
- riduceva, nella misura concordata dalle parti ex art. 599/4 c.p.p., la pena inflitta a IZ NT, CA OL, FA HE, IA GI, UG NI, UG OL, MO NI, AN PP, AN VI, IM OS e DA RA;
- quanto a DI NA (capo S), LI PP (capo D), RA NI (capo D) e EL FA (capo D), escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 di n. 152/91, riduceva la pena ai predetti inflitta e concedeva al EL il beneficio della sospensione condizionale;
- assolveva De SA HE e OL TR dal reato associativo e dai reati-fine di cui al capo B per non avere commesso il fatto, riduceva conseguentemente, con riferimento al residuo capo A (partecipazione all'associazione di stampo mafioso), la pena inflitta ai predetti;
- confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di CA EL e TE DO.
4 - Hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati, censurando la sentenza del giudice distrettuale sotto i profili che verranno di seguito precisati ed analizzati, con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente.
DIRITTO
1 - Inammissibili, per genericità e - comunque - per manifesta infondatezza, sono i ricorsi di FA HE, IA GI, UG NI, UG OL, MO NI, AN PP e DA RA.
Tutti i predetti hanno denunciato la violazione di legge, con riferimento agli art. 129 e 599/4 c.p.p., non essendosi motivato in ordine all'eventuale sussistenza di cause di non punibilità; il FA ha lamentato anche la mancata motivazione sulla congruità della pena concordata.
Osserva la Corte che la procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599/4 c.p.p., presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice d'appello. Ne consegue che sono preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, che attengono alla pronuncia di responsabilità, e alla misura della pena inflitta, se quest'ultima è congrua e conforme a legge. Rimane logicamente salvo il potere del giudice di controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 c.p.p., ma non è necessario che di ciò sia data espressa e diffusa motivazione, proprio in considerazione del fatto che l'imputato ha rinunciato a contestare la fondatezza dell'accusa. In ogni caso, la Corte territoriale ha espressamente escluso, con riferimento alla posizione dei citati imputati, la ricorrenza dei presupposti di operatività della norma di cui all'art. 129 c.p.p. (cfr. pg. 2 della sentenza), richiamando, a conforto della postulazione d'accusa, gli elementi probatori evidenziati nella sentenza di primo grado.
Nè va sottaciuto, per altro, che la doglianza relativa alla denegata applicazione dell'art. 129 c.p.p. presuppone l'indicazione della causa specifica per la quale il giudicante avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento, nonché degli elementi a sostegno della doglianza, con l'effetto che la mancanza di tali indicazioni nei ricorsi proposti, non consentendo alcun controllo di legittimità sulla decisione impugnata, rende inammissibili i ricorsi anche per genericità.
2 - Inammissibile è pure il ricorso di EL FA, dichiarato colpevole del reato sub D. OS ha dedotto: 1) mancanza di motivazione ed erronea applicazione degli art. 268 e 438 c.p.p.: si era interpretata arbitrariamente la locuzione "iniziare a montare", di cui alla trascrizione della telefonata, come prepararsi a ricevere il carico di t.l.e. proveniente dal Montenegro;
il riferimento a CC (identificato nel EL FA) cui destinare la somma di danaro non era esatto perché la telefonata intercettata - unilateralmente rivisitata - parlerebbe di "Tanuccio", come certificato dal tea Mazzoli, sicché l'argomento attraverso il quale si era pervenuti alla sua identificazione era apodittico;
2) violazione dell'art. 133 codice penale e mancanza di motivazione sull'entità della pena, che doveva essere contenuta in limiti più equi, con concessione delle attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente in fatto, muovendosi nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione degli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate, sulla base di una asserita "rivisitazione" unilaterale delle stesse, effettuata al di fuori di ogni regola processuale e, per di più, nell'ambito del rito abbreviato, che comporta una decisione allo stato degli atti così come acquisiti in sede di indagini. Il giudice a quo, ha offerto comunque una articolata e logica spiegazione sia in ordine all'identificazione del CC col EL (estremamente sintomatica è la telefonata fatta da AR RA, il 31/1/1998, sull'utenza telefonica intestata al EL), sia in ordine al ruolo da costui concretamente spiegato in seno al sodalizio criminoso dedito al contrabbando di t.l.e..
La scelta sanzionatoria, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che - nel caso specifico - lo ha esercitato in maniera assolutamente equilibrata, contenendo la pena entro un limite assai prossimo a quello minimo edittale, sfugge a qualunque censura di legittimità. Le attenuanti generiche non possono essere chieste per la prima volta in questa sede.
3 - Non hanno pregio e devono, pertanto, essere rigettati i ricorsi di DI NA, LI PP, RA NI e IM OS.
3^ - Il DI è stato ritenuto coinvolto nell'associazione dedita al contrabbando di t.l.e., operante in Sicilia e diretta da tali La RO e Nunnari, associazione che si approvvigionava della merce per il tramite del clan mafioso RI (capo S). L'imputato, col ricorso, ha lamentato: 1) erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e difetto di motivazione, in quanto gli elementi posti in luce non provavano il suo inserimento nel sodalizio criminoso, ma - al limite - il coinvolgimento nel singolo episodio di contrabbando preso in considerazione dai giudici di merito, senza considerare che non poteva ritenersi dimostrata la disponibilità da parte sua dell'immobile nel quale fu sequestrata la partita di sigarette di contrabbando, immobile che si apparteneva alla società fallita "Europetroli" ed insisteva su area della moglie TO AR SC;
ma anche a volere ritenere che egli avesse avuto la disponibilità di fatto del capannone e ne avesse consentito l'occupazione con il quantitativo di sigarette sequestrato, non poteva semplicisticamente concludersi per il suo inserimento nell'organizzazione, in difetto della dimostrazione di un qualsiasi suo rapporto con altri associati;
2) omessa motivazione sulla mancata concessione delle pur sollecitate circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, con conseguenti riflessi favorevoli sull'entità della pena. Il primo motivo di ricorso non è idoneo a scalfire la valenza probatoria del percorso argomentativo su cui riposa la pronuncia di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo contestatogli. Ed invero, la Corte di merito ha evidenziato che il DI, il 15/4/1998, era stato seguito dai C.C. mentre a bordo della sua autovettura BMW, in compagnia di AR RA del clan "PA, percorreva la circonvallazione di Adelfia e raggiungeva il capannone- deposito sito nell'agro di quella città e appartenente alla società fallita "Europetroli s.l.r.", capannone nel quale i militari dell'Arma, unitamente ai finanzieri, facevano irruzione il giorno successivo e vi rinvenivano Kg. 1800 di t.l.e.) nonostante l'immobile fosse sotto sequestro fallimentare da oltre un anno;
che la società era amministrata, prima del fallimento, da tale Campagna, cognato del AR, il quale era uno dei soci della "Europetroli" e marito di TO AR SC, proprietaria formale dell'immobile; che, nelle prime ore del giorno 17/4/1998, erano state intercettate alcune telefonate tra il AR ed altri complici, nel corso delle quali il primo affermava che dal capannone era stato asportato il t.l.e. dai finanzieri, mostrando così tutto il suo interesse e quello dell'intero gruppo a ciò che avveniva in quel sito;
che era evidentemente riferibile al AR e ai suoi complici il t.l.e. depositato nel capannone e che il DI era coinvolto non solo nella detenzione, per avere accompagnato il primo in loco poche ore prima del sequestro (sintomo anche dell'effettiva disponibilità del capannone da parte del prevenuto), ma nello stesso reato associativo, per avere offerto la base logistica indispensabile all'attività del sodalizio, che certamente non poteva che fare affidamento su un sodale per la custodia di un così rilevante quantitativo di t.l.e.. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, che si sottrae a qualunque censura di legittimità.
Il giudice distrettuale, dopo avere escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91, ha contenuto il trattamento sanzionatorio entro limiti di equità, non censurabili in questa sede. Nè può assumere rilievo la omessa motivazione in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la relativa richiesta fu formulata nell'atto di appello in modo estremamente vago e senza alcuna indicazione in ordine alle ragioni giustificatrici.
3b - Il LI, ritenuto responsabile del delitto di contrabbando di t.l.e. (capo D) con esclusione dell'ipotesi associativa, ha lamentato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua identificazione con la persona soprannominata "scarcioff", sottolineando il difetto di una seria prova al riguardo, ponendo in rilievo che tale soprannome poteva riferirsi ad un numero indeterminato di persone e aggiungendo che nessuna prova era stata evidenziata circa la sua effettiva partecipazione alle operazioni di sbarco di t.l.e. nelle notti del 12 e del 13 novembre 1997 e che, anzi, dalla telefonata intercettata il 21/11/97 tra il EL e altro sodale emergeva che egli non si era presentato all'appuntamento.
Le censure non scalfiscono la valenza dell'apparato argomentativo posto a base della sentenza impugnata, che, innanzi tutto, giustifica la riferibilità del nomignolo "scarcioff" al LI, evocando il contenuto della telefonata 13/11/1997, intercettata tra EL e il contrabbandiere "Acciuga", nel corso della quale il primo informava il secondo che avrebbe conferito a CI scarcioff" un certo incarico, e sottolineando che, subito dopo tale telefonata, il EL aveva contattato il LI ed aveva parlato con lui personalmente. Sulla partecipazione dell'imputato alle operazioni di contrabbando, la sentenza di merito fa leva sulla intercettazione telefonica delle ore 16, 14 del 13/11/1997 tra il contrabbandiere EL e MA AS, nel corso della quale i due parlavano dello sbarco di una partita di t.l.e., avvenuto la notte precedente e diretto dal secondo, e il primo chiedeva l'elenco degli uomini che avevano partecipato all'operazione per retribuirli e in tale elenco era incluso CI scarcioff"; nonché su altra intercettazione telefonica della mattina del 13/11/1997 tra il EL e il RI, nel corso della quale il primo preavvertiva il secondo di un nuovo sbarco di t.l.e. che sarebbe avvenuto la notte successiva e lo informava che avrebbe conferito a "scarcioff" l'incarico di sorvegliare il nascondiglio dove sarebbe stato depositato provvisoriamente il t.l.e.. Trattasi di motivazione coerente e logica, idonea a dimostrare il coinvolgimento del prevenuto negli episodi di contrabbando.
Il riferimento in ricorso alla telefonata del 21/11/1997 tra il EL ed altro sodale è distonico rispetto al testo della gravata sentenza, nella quale non v'è alcun accenno a tale elemento, e non è consentita in questa sede una rilettura degli atti processuali. Per altro, il contenuto di tale telefonata, per come esposto in ricorso, non appare idoneo ad incidere sull'iter ricostruttivo della vicenda delineato dalla Corte territoriale. È il caso, infine, di precisare che il riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza, all'inserimento dell'imputato nell'associazione per delinquere è da ascriversi probabilmente ad un refuso, considerato che sin dal primo grado era stata esclusa la partecipazione del predetto all'associazione e, in difetto per altro dell'appello del P.M., il dispositivo della decisione impugnata conferma tale soluzione.
3c - Il CE, dichiarato colpevole del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. e dei connessi reati-fine (capo D), ha lamentato: 1) mancanza e illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, dovendosi - invece - escludere il suo inserimento nel sodalizio sulla scorta dei seguenti rilievi: Il AR, coordinatore in Polignano a Mare del contrabbando, per contattarlo, dovette chiedere il numero telefonico ad altra persona, circostanza questa incompatibile con la considerazione che i contrabbandieri sodali, lavorando essenzialmente tramite l'uso del telefono, dovevano essere a conoscenza dei numeri delle varie utenze di interesse;
in una telefonata, egli veniva minacciato da AN VI per non essere riuscito a farsi consegnare il corrispettivo dei blindati ed il AR, intervenendo nella conversazione, lo rassicurava dicendo: "lo so che tu in mezzo non c'entri niente, io ti ho messo in mezzo"; il AR, in altra telefonata, lo informava dello stato dell'attività del contrabbando, lamentandosi dell'andamento della stessa;
estemporanea doveva considerarsi l'iniziativa di avere interessato lui della questione dei blindati, con l'incarico di mediare tra due gruppi contrapposti;
2) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 c.p., considerato che l'unico episodio in cui egli era rimasto coinvolto non era dimostrativo della sua partecipazione alla realtà associativa, la quale implica un accordo a carattere generale e continuativo;
3) violazione dell'art. 133 c.p. e mancanza di motivazione sulla misura della pena, che doveva essere contenuta in limiti più equi, e sul diniego del beneficio della sospensione condizionale, espressamente sollecitato.
La Corte di merito ha desunto la prova a carico dell'imputato dalla seguente ricostruzione dei fatti: il 21/1/1998, era stato perpetrato il furto di tre gipponi blindati, sottoposti a sequestro e custoditi in un'autodemolizione privata, della quale era stato abbattuto un tratto del muro di recinzione;
qualche minuto dopo il furto, AR NN del clan RI, dopo essersi consultato telefonicamente con FA HE, aveva telefonato al CE per la custodia temporanea dei blindati;
il CE aveva subito dato al propria disponibilità e si era successivamente attivato per vendere due di quei gipponi ad altri malavitosi, riscuotendo il relativo prezzo, che aveva poi consegnato al AR (ved. intercettazioni telefoniche);
ciò dimostrava non una mera attività di favoreggiamento, ma il pieno inserimento del CE nell'associazione con ruolo di mero partecipe, non potendosi immaginare che il sodalizio avesse affidato compiti così delicati a persona ad esso estranea.
Trattasi di motivazione non manifestamente illogica ed immune, quindi, da vizi di legittimità.
I primi due motivi di ricorso sono in fatto e non possono trovare spazio in questa sede. Va, per altro, considerato che dal testo delle due sentenze di merito non risulta che il AR NN non fosse a conoscenza del numero dell'utenza telefonica del prevenuto. La particolare significatività della vicenda nella quale il CE fu coinvolto è altamente indicativa della organicità del medesimo al gruppo criminale e non può essere minimizzata come forma di favoreggiamento reale, tenuto soprattutto conto del fatto che l'imputato si attivò, per conto dell'associazione, a vendere due blindati e ad incassare il relativo corrispettivo.
La scelta sanzionatoria, in quanto espressione di un equilibrato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non può essere censurata sotto il profilo della legittimità. Il denunciato vizio di omessa motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è privo di rilievo, considerato che difettano i presupposti di legge per l'operatività del detto beneficio (il CE risulta avere riportato altra condanna definitiva alla pena di mesi sei di reclusione per contrabbando, con sentenza 11/4/2002 del Tribunale di BA, pena che, cumulata con quella inflitta nel presente procedimento - due anni di reclusione - supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.). 3d - IM OS, dichiarato colpevole dei reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al contrabbando di t.l.e. ed illeciti connessi (capo D), ha concordato la pena in appello ex art. 599/4 c.p.p.. Col ricorso, ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sotto i seguenti profili: a) non si era valutata la ricorrenza dei presupposti di operatività dell'art. 129 c.p.p.; b) in data 29/10/2003, aveva sollecitato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la Corte d'Appello aveva deciso solo in data 5/1/04, quindi ben oltre il termine di 10 giorni, con conseguente nullità del giudizio d'appello (art. 96 d.p.r. 115/02). Quanto al primo profilo, vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 1, con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti che hanno concordato la pena in appello. Quanto al secondo profilo, osserva la Corte che, nel caso in cui il giudice investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge, la sanzione di nullità assoluta, prevista dall'art. 96/1 d.p.r. n. 115/2002, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto;
e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. Non risulta che, nel suddetto periodo, sia stata compiuta attività processuale concretamente pregiudizievole per la difesa dell'imputato, sicché non sussiste la dedotta nullità.
4 - Ciascuno dei ricorrenti i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili va condannato al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di euro 1.000,00.
Tutti i detti ricorrenti e quelli i cui ricorsi sono rigettati vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
5 - Va semplicemente rettificato il dispositivo dell'impugnata sentenza, con riferimento alla posizione di IZ NT, il cui ricorso, col quale si è sollecitato l'annullamento della decisione per contrasto tra motivazione e dispositivo, va nel resto rigettato. Il IZ, invero, dichiarato colpevole dei reati di associazione di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di tali sostanze (capo B), di detenzione e porto illegali di armi (capo O), ha concordato in appello la pena ex art. 599/4 c.p.p. nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione (oltre alle pene accessorie), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati di cui sopra e quelli già giudicati con le sentenze irrevocabili 6/11/1996 e 16/1/1997 del Tribunale di BA.
La Corte territoriale, pur avendo ratificato l'accordo intervenuto tra le parti processuali, ha omesso di menzionare, nel dispositivo della sentenza pronunciata, la ritenuta continuazione, che pure era parte integrante del patto, tra i reati ascritti all'imputato nel presente procedimento e quelli di cui alle richiamate decisioni irrevocabili emesse nei confronti dello stesso imputato. Può procedersi alla correzione della sentenza, che non deve pertanto essere annullata. In tema di correzione di errore materiale, infatti, se - di norma - la sentenza non può essere rettificata ex art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore o un'omissione materiale ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, tuttavia, nella procedura di pena concordata ex art. 599/4 c.p.p., riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti in punto di quantificazione e di calcolo della pena, non suscettibili di essere in alcun modo alterate dal giudice, di talché in tale ipotesi è a detto verbale che deve farsi riferimento, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo, qualora non vi siano elementi per ritenere, e nella specie non ve ne sono, che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi dalle determinazioni delle parti. Ciò posto, deve quindi essere corretta ed integrata la parte dispositiva della gravata sentenza nei termini meglio specificati nel dispositivo che segue.
6 - AN VI, dichiarato colpevole dei reati contestatigli ai capi A, B, D, F, G, H, I, O, ritenuti in continuazione tra loro e con quelli di cui alle sentenze irrevocabili 27/12/94 del Pretore di BA, 27/4/99 e 10/12/01 della Corte d'Appello di BA, concordò in appello la pena ex art. 599/4 c.p.p.. La Corte di merito, ratificando l'accordo intervenuto tra le parti sulla misura della pena principale, confermava la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'imputato ha lamentato la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 29 c.p., sostenendo che, in relazione all'entità della pena base, doveva essergli applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, e ha sollecitato l'annullamento della gravata sentenza.
Osserva la Corte che deve procedersi, a norma dell'art. 619/2 c.p.p., a semplice rettifica della pena accessoria irrogata, nel senso che alla interdizione perpetua dai pubblici uffici deve essere sostituita quella temporanea di anni cinque. Va quindi disattesa la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Ed invero, la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici va calcolata con riferimento alla pena base, senza tenere conto dell'aumento per la continuazione;
inoltre, ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della detta pena accessoria, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante cioè a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (S.U. 27/5/1998, Ishaka). Nel caso in esame, la pena base inflitta all'imputato, senza tenere conto dell'aumento per la continuazione e considerata la diminuente per il rito, è inferiore a cinque anni, ma non inferiore ad anni tre di reclusione (anni 4, mesi 5 e giorni 10), il che importa, ai sensi dell'art. 29/1 seconda parte c.p., l'interdizione temporanea dai pp.uu. per anni cinque.
7 - Fondati sono i ricorsi proposti da CA EL e TE DO. A costoro era stato originariamente contestato di "avere ... aderito nel corso del tempo... ad una associazione di stampo camorristico~mafì oso operante nel quartiere Japigia ed aree limitrofe di BA ... rafforzata da pratiche di collusione con esponenti degli apparati pubblici".
La Corte di merito confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato i predetti colpevoli del delitto di abuso d'ufficio, così qualificato il fatto contestato. Rilevava, innanzi tutto, il giudice a quo che non v'era violazione dell'art. 521 c.p.p., considerato che la condotta antigiuridica ed abusiva contestata rimaneva la stessa, sia che si considerasse il favoritismo amministrativo nella prospettiva di avvantaggiare l'associazione sia che lo considerasse in quella di avvantaggiare il sodale uti singulus, nella specie tale FI, interessato alla "benevola" misurazione dell'area dell'autolavaggio da lui gestito (con distinzione tra superficie destinata al lavaggio e superficie destinata a parcheggio), al fine di determinare il relativo tributo comunale, nonché alla migliore soluzione di un abuso edilizio contestatogli. Quanto al merito, il giudice distrettuale ricostruiva come segue la vicenda e ne inferiva il giudizio di penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di abuso d'ufficio: il FI, cugino del capo clan RI SA, era pacificamente interessato al garage-autolavaggio intestato formalmente a Bux AR, all'interno del quale aveva realizzato abusivamente un muro e ciò aveva determinato un contenzioso con la proprietaria, la quale aveva interessato i vigili urbani per l'abuso edilizio posto in essere, tanto che, in data 3/2/99, era stato elevato verbale di contravvenzione a carico del FI e, nella stessa occasione, era stato evidenziato il problema attinente alla misurazione corretta dell'area ai fini dei relativi tributi comunali;
il FI, nel suo esclusivo e personale interesse e non - come originariamente prospettato - per conto del sodalizio mafioso, aveva contattato telefonicamente il maresciallo dei vigili urbani CA (intercettazione del 19/2/1999) per essere agevolato nella misurazione dell'area destinata a garage-autolavaggio e per trovare un rimedio alla contravvenzione edilizia elevatagli, ottenendo dal pubblico ufficiale assicurazione che avrebbe provveduto personalmente ad un nuovo sopralluogo e ad una misurazione "benevola" dell'area da sottoporre a tassazione, e ciò in nome della loro personale amicizia e anche perché aveva ricevuto una "raccomandazione" specifica dal consigliere comunale TE, il cui intervento nella vicenda aveva trovato conferma nell'intercettazione di altra telefonata che lo stesso aveva fatto al FI, comunicandogli di avere contattato il m.llo CA;
v'era stato quindi un nuovo sopralluogo (21/2/1999, due giorni dopo la telefonata) presso l'autolavaggio da parte, però, non del CA, ma dei vigili AR e EN, che avevano determinato l'estensione dell'area in mq. 1700 anziché mq. 1900. Il CA ha lamentato: 1) violazione della legge penale, con riferimento agli art. 125/3 e 521 c.p.p., e vizio di motivazione, essendosi violata la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, posto che v'era stata una semplicistica assimilazione del reato di abuso (ipoteticamente reato-fine) a quello associativo, nel quale si faceva generico riferimento a "pratiche di collusione con esponenti degli apparati pubblici", con l'effetto che la conclusione raggiunta era illogica e distonica rispetto alle premesse da cui si era partiti;
2) manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione del fatto di abuso, essendosi affermato che egli avrebbe istigato i vigili AR e EN a "misurare in modo errato le superfici dell'autolavaggio", nonostante la mancata contestazione di tale condotta, la cui materialità era stata posta in essere da due soggetti, che non erano stati mai sottoposti a procedimento penale per tale fatto.
Il TE, a sua volta, ha dedotto la violazione della legge penale, con riferimento agli art. 40, 43, 110, 323 c.p., e il vizio di motivazione: posto che gli autori materiali dell'abuso erano stati identificati nei due vigili urbani, AR e EN, i quali avevano effettuato le misurazioni asseritamente compiacenti e nei cui confronti non si era proceduto penalmente, non erano stati neppure delineati con certezza la condotta da lui tenuta nella vicenda e il suo concreto contributo causale nella determinazione dell'evento, ne' erano stati evidenziati gli elementi costitutivi del reato di abuso, vale a dire il vantaggio patrimoniale ingiusto per il FI, le norme di legge violate;
il semplice e generico riferimento alla raccomandazione che egli avrebbe fatto non era stato provato nei suoi reali contenuti e non se ne poteva inferire una mirata richiesta di favoritismo illegittimo per la pratica del FI. Osserva la Corte che, al di là di ogni considerazione in ordine alla correlazione tra l'imputazione contestata e il reato ritenuto, aspetto questo che sembra non avere inciso negativamente sul diritto di difesa degli imputati, i quali - con l'atto d'appello - nulla dedussero al riguardo e, anzi, svilupparono le loro argomentazioni difensive proprio in relazione al reato di abuso d'ufficio, assume carattere decisivo ed assorbente il rilievo dell'assenza, in entrambe le sentenze di merito, di un percorso argomentativo che dimostri la riconducibilità delle condotte tenute dagli imputati nel paradigma del reato di cui all'art. 323 c.p.. I giudici di merito si sono limitati ad evidenziare elementi suggestivi in apparente sintonia con la postulazione accusatoria, i quali, però, non coincidono con quelli che integrano la struttura del reato in esame. Ed invero, si sono enfatizzate la sollecitazione del FI al m.llo CA (per ottenere un trattamento di favore nella misurazione della superficie del garage-autolavaggio e per "rimediare" alla contravvenzione edilizia elevata il 3/2/1999), le assicurazioni date dal secondo al primo e la "raccomandazione" che il consigliere comunale TE avrebbe rivolto al sottufficiale dei pp.uu., sullo stesso argomento.
Devesi, innanzi tutto, rilevare che del sollecitato "rimedio" alla contravvenzione edilizia nessun altro riferimento è contenuto in sentenza circa la condotta tenuta al riguardo dal pubblico ufficiale, sicché deve presumersi che il verbale di contravvenzione elevato il 3/2/1999 abbia avuto il suo normale corso.
Quanto all'asserita misurazione "compiacente" della superficie del garage-autolavaggio gestito dal FI, la gravata sentenza chiarisce, in punto di fatto, che tale operazione non fu eseguita, come promesso, dal CA personalmente, ma dai vigili AR e EN;
aggiunge, poi, che a costoro il CA, per non esporsi direttamente, avrebbe affidato "lo specifico compito di misurare in modo errato le superfici dell'autolavaggio" e che il TE, "mediante la sua raccomandazione", avrebbe svolto un'opera di "istigazione" nei confronti del sottufficiale.
È agevole rilevare che tutto ciò non risulta supportato da alcuna specifica prova, ma da una semplice presunzione in chiave di logica accusatoria e priva di concreti contenuti. La "compiacente" misurazione della superficie del garage-autolavaggio, con distinzione tra quella destinata a parcheggio e quella destinata a lavaggio, ai fini della determinazione del tributo comunale, è soltanto asserita e non dimostrata;
nulla si dice sugli effetti concreti che tale misurazione avrebbe comportato in termini di ingiusto vantaggio patrimoniale per il FI;
nessun cenno si fa ai contenuti dell'opera d'istigazione che il TE avrebbe spiegato nei confronti del CA e a quella analoga che costui avrebbe spiegato nei confronti dei due vigili che concretamente procedettero alle operazioni di misurazione;
si parla di "raccomandazione" fatta dal TE al CA per l'esame della pratica in cui era interessato il FI e si immagina che il CA, per non esporsi personalmente, avrebbe impartito ai vigili AR e EN precise direttive per favorire il predetto FI. Posto che l'abuso d'ufficio sarebbe stato commesso dai due predetti vigili, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, e che nell'illecito avrebbero concorso - da extranei - i due ricorrenti, osserva riassuntivamente la Corte quanto segue: a) non è dato rilevare in cosa si sarebbe concretizzata la violazione di legge, considerato che la misurazione compiacente è solo affermata e non dimostrata;
b) non è indicato l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato al FI;
c) non è ravvisabile una forma di istigazione o di concorso morale nella semplice "raccomandazione" o nella mera "segnalazione", in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, considerato che la "raccomandazione" resta come fatto a sè stante, avente soltanto una relazione ma non un'efficacia causativa sulle sue conseguenze eventuali, e ciò perché il soggetto qualificato resta libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo discrezionale e personale apprezzamento in ordine alla commissione del fatto segnalato;
d) non risulta che a carico dei due vigili, unici soggetti qualificati che avrebbero in via diretta commesso l'abuso, si sia proceduto penalmente per il fatto in oggetto.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti del CA e del TE, perché il fatto loro ascritto non sussiste.
8 - CA OL, dichiarato colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (capo A), di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed illeciti connessi con esclusione dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (capo B), di favoreggiamento personale aggravato (capo T), unificati dal vincolo della continuazione, e condannato in primo grado alla pena complessiva di anni otto di reclusione, ha concordato in appello, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la pena di anni dieci di reclusione.
L'imputato ha lamentato la violazione di legge, con riferimento agli art. 125/3, 129 e 599/4 c.p.p., non essendosi motivato in ordine all'operatività di un'eventuale causa di non punibilità. Con memoria difensiva in data 2/4/2005, ha inoltre denunciato l'illegittima reformatio in peius della sentenza di primo grado, non appellata dal P.M.. Osserva la Corte che le doglianze, anche se ermeticamente e non puntualmente formulate, appaiono, per quello che si evince dal testo della impugnata sentenza, fondate. Devesi rilevare, innanzi tutto, che, contrariamente a quanto affermato nella memoria difensiva prodotta nell'interesse del prevenuto, la sentenza di primo grado, che aveva escluso l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 d.p.r. n. 309/90 contestata al capo B (avere promosso,
costituito, diretto, organizzato e finanziato l'associazione), venne - sul punto - appellata dal P.M., sicché, in tesi, era ben possibile la reformatio in peius della pronuncia di primo grado. L'impugnata sentenza, però, pur dando atto dei gravami dell'imputato e del P.M., nell'erroneo presupposto che gli unici reati addebitati al primo sarebbero quelli sub A e B, si limita a confermare la pronuncia di colpevolezza e ad applicare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, la relativa pena nella misura così come concordata, senza alcuna esplicitazione delle ragioni poste a base di tale soluzione (cfr. pgg. 7, 8 e 34 della sentenza).
Ed invero, nulla si precisa in ordine al capo T (favoreggiamento personale continuato ed aggravato), per il quale pure vi fu condanna in primo grado, e non si comprende, pertanto, se sul punto vi sia stata conferma o implicita assoluzione;
nulla si dice sulla ricorrenza dell'aggravante di cui al primo comma del richiamato art. 74, esclusa dal Gup e in relazione alla quale v'era l'appello del P.M., ne' si precisa se a tale gravame l'Organo d'accusa - in sede di patteggiamento improprio - abbia o non rinunciato, anche se dal calcolo della pena, riportato a pg. 8 della sentenza, sembrerebbe che la citata aggravante sia stata ritenuta (si è partiti, infatti, dalla pena base di venti anni di reclusione prevista dal 1 comma dell'art. 74 l.s.), senza, però, indicare le ragioni di fatto che la giustificherebbero e dalle quali non poteva prescindersi, considerato che s'imponeva (e s'impone) una penetrante analisi critica della contraria tesi sostenuta dal giudice di primo grado e una corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a quella censurata, desse ragione della scelta operata e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati;
ove vi sia stata rinuncia del P.M. all'appello, illegittima sarebbe la reformatio in peius della sentenza di primo grado, pur in presenza di accordo delle parti sulla misura della pena.
La sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del CA, deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di BA, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi ed offrire adeguata e logica motivazione della decisione che andrà ad adottare.
9 - De SA HE e OL ES, dichiarati colpevoli del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso facente capo al RI (capo A) ed assolti, per non avere commesso il fatto, dal delitto sub B, hanno lamentato, con riferimento alla pronuncia di condanna: 1) difetto di motivazione sulla loro partecipazione al sodalizio mafioso, posto che si erano ribaditi gli argomenti utilizzati in primo grado, senza tenere conto delle censure articolate nell'atto d'appello: le dichiarazioni generiche dei collaboranti non potevano ritenersi riscontrate dalle annotazioni sull'agenda rinvenuta in casa AM, non essendo stato identificato l'autore di tali annotazioni e non essendo stata individuata la finalità delle stesse;
il AM non era stato sentito sul punto e non era stato mai indagato per associazione di stampo mafioso;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta aggravante dell'associazione annata, che non poteva essere ritenuta sulla base del solo fatto che altri coimputati avevano patteggiato la pena in ordine ai reati relativi alle armi e che doveva, quanto meno, essere esclusa sotto il profilo soggettivo;
3) mancanza di motivazione sulla sollecitata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il De SA, inoltre, con altro atto di ricorso sottoscritto personalmente, ha lamentato la violazione di legge, con riferimento all'art. 89 c.p., per non essergli stata riconosciuta la diminuente del vizio parziale di mente, in quanto pacificamente affetto da psicosi schizofrenica paranoidea cronica, come accertato con regolare perizia. I ricorsi sono in parte fondati e vanno accolti nei limiti di seguito precisati. Sul coinvolgimento degli imputati nell'associazione di stampo mafioso, la sentenza di merito fa corretto governo della legge penale e da conto, in maniera adeguata e logica, degli elementi di fatto che provano l'accusa. Dal testo della decisione, invero, si evince che il De SA, identificato attraverso il nomignolo di "volpe" o "mazz mazz", e il OL, indicato col nomignolo "il gatto", erano stati additati da diversi collaboratori di giustizia come organicamente inseriti nell'associazione mafiosa sub A (clan RI), con ruoli apicali;
tali dichiarazioni, oltre ad essere convergenti tra loro, avevano trovato oggettivo riscontro nel sequestro in casa di AM LO di un'agenda di "lavoro" , sulla quale, alla pagina "sabato 8 agosto", erano elencati i componenti della commissione della quale facevano parte "volpe" e "il gatto", commissione che aveva fatto "nascere" (cioè aveva affiliato al clan) il AM;
nell'agenda vi erano due fogli sui quali erano scritte formule relative al rito dell'affiliazione; in particolare, il collaborante MI AS aveva indicato il De SA come colui che aveva il compito "di portare le ambasciate per i battesimi" per conto del clan RI e "il gatto" come un personaggio che rivestiva un ruolo rilevante nello stesso clan e che poteva effettuare "promozioni"; i collaboranti Di Pinto e LU GI avevano fatto riferimento al De SA come persona inserita nel sodalizio. Si è di fronte ad un iter motivazionale essenzialmente in fatto e non censurabile sotto il profilo della legittimità. Nè la mancata individuazione dell'autore delle annotazioni presenti sull'agenda trovata in casa AM o la mancata audizione di costui sviliscono la valenza accusatoria degli elementi di prova riconducibili a fonti diverse e tra loro convergenti. Correttamente si è ritenuta l'associazione armata. A parte che appare assai difficile ipotizzare in concreto un'organizzazione mafiosa che non disponga di armi, essendo queste, "di norma", funzionali al perseguimento degli scopi associativi, va rilevato che, nell'ambito del presente procedimento, altri coimputati nel reato associativo risultano avere avuto a disposizione armi ed essere stati condannati per entrambi gli illeciti (cfr. posizioni IZ, LO De EC, AN VI, definite non col patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ma con vera e propria sentenza di condanna). Trattasi di circostanza aggravante di natura oggettiva, che si estende automaticamente a tutti i partecipi dell'associazione, non essendo necessario che le armi appartengano o siano date in dotazione o che comunque siano detenute da tutti gli affiliati, ai quali deve essere semplicemente assicurata la disponibilità in caso di bisogno. Nè può realisticamente immaginarsi che il De SA e il OL, che rivestivano ruoli apicali in seno al sodalizio, non conoscessero o ignorassero senza colpa l'esistenza di armi.
Manifestamente illogica e stravagante è la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui nega al De SA la diminuente del vizio parziale di mente.
La Corte territoriale, infatti, pur dando atto che il predetto soffriva di ideazioni allucinanti, di disturbi della sensopercezione, di ideazione paranoide (in ricorso, si evoca la diagnosi di "psicosi schizofrenica paranoidea cronica" formulata dal perito d'ufficio), non ha valutato gli effetti di tale patologia sulla capacità d'intendere e di volere del soggetto al momento del fatto e, anzi, ha ravvisato in tale personalità paranoide "un humus fertilissimo per meglio strutturare in senso aberrante la propria personalità criminale ... perché essa non impedisce affatto di acquisire un sinistro prestigio agli occhi degli altri adepti: prima nell'adescarli alla causa del clan e poi per sorvegliarne l'attività, appunto paranoicamente, per conto del capo-clan". È evidente la "singolarità" di un tale ragionamento, che tenta di accreditare una patologia di rilievo psichiatrico addirittura come requisito particolarmente qualificante per la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso.
Assolutamente mancante è la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione i due ricorrenti avevano sollecitato con l'atto di appello. Devesi, pertanto, annullare l'impugnata sentenza nei confronti del De SA - limitatamente alla concedibilità della diminuente ex art. 89 c.p. e delle attenuanti generiche - e nei confronti del OL - limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche - con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte d'Appello di BA;
nel resto i ricorsi dei predetti vanno rigettati.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo dell'impugnata sentenza nei confronti di IZ NT, nel senso che dopo le parole "sulle aggravanti contestate" vanno inserite le parole "ritenuta la continuazione con i fatti di cui alle sentenze 6 novembre 1996 e 16 gennaio 1997 del Tribunale di BA". Rigetta nel resto il ricorso del IZ. Rettifica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta a AN VI, sostituendola con quella temporanea per anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso di AN VI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA EL e TE DO perché il fatto non sussiste. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di CA OL, di De SA HE limitatamente alla concedibilità della diminuente di cui all'art. 89 c.p. e delle attenuanti generiche, di OL ES limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di BA;
rigetta nel resto i ricorsi del De SA e del OL.
Dichiara inammissibili i ricorsi di FA HE, IA GI, UG NI, UG OL, MO NI, EL FA, AN PP e DA RA e condanna ciascuno al versamento di mille euro alla cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di DI NA, LI PP, CE NI e IM OS.
Condanna FA HE, IA GI, UG NI, UG OL, MO NI, EL FA, AN PP, DA RA, DI NA, LI PP, CE NI e IM OS al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2005