Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2009, n. 27917
CASS
Sentenza 6 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formula - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né derivano incidenze pregiudizievoli e l'interesse all'impugnazione non sussiste ove si risolva in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia e sia, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento.

Commentario1

  • 1Diffamazione: il giornalista non risponde per le dichiarazione dell’intervistato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2009, n. 27917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27917
Data del deposito : 6 maggio 2009

Testo completo