Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formula - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né derivano incidenze pregiudizievoli e l'interesse all'impugnazione non sussiste ove si risolva in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia e sia, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: il giornalista non risponde per le dichiarazione dell’intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2009, n. 27917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27917 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/05/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 978
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 3733/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME NC, nato il [...];
avverso la Sentenza del 23.6.2008 resa dal Giudice di Pace di Montebelluna;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Per la difesa sono presenti gli avv. SANANDREA Fabio del Foro di Roma che deposita nomina come difensore di fiducia dell'imputato e l'avv. COMI Vincenzo di Roma in difesa della Parte Civile;
L'avv. COMI, riportandosi alle conclusione esposte nella memoria in atti, chiede sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato;
L'avv. SANANDREA insiste per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO
Tratto a giudizio avanti il Giudice di Pace di Montebelluna, quale responsabile di ingiuria in danno di LO BB, costituitosi parte civile, NC ME era assolto con la formula perché il fatto non sussiste, con richiamo all'art. 530 cpv. c.p. e con declaratoria di compensazione delle spese.
Del che si duole con ricorso il ME eccependo:
- l'inosservanza della legge processuale attesa la inconciliabilità della formula "perché il fatto non sussiste" con il richiamo all'art. 530 cpv. c.p.p.;
- l'inosservanza della legge processuale attesa la mancata condanna del querelante alla rifusione alle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato essendovi obbligo del giudice al riguardo. È anche pervenuta memoria della Parte Civile mediante cui si segnala la pervicace volontà persecutoria del ME, sfornita di ragioni in fatto.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il primo mezzo non è sonetto da alcun interesse processualmente rilevante. Non vi è, infatti, interesse (condizione di ammissibilità di qualsiasi gravame) dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ne' segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato. Manca interesse in ogni impugnativa in cui sia espressa una pretesa meramente teorica ed astratta sull'esattezza giuridica alla pronuncia o, comunque non possa condurre ad alcuna modificazione degli effetti del provvedimento stesso, poiché dall'assoluzione con formula prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2 non deriva nessuna incidenza pregiudizievole dalla medesima.
Il secondo motivo è infondato. A seguito della C. Cost. 18/93 la condanna alla rifusione alle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato non è automaticamente conseguente al proscioglimento di questi. Essa può essere adottata solo quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato sia ascrivibile a colpa del querelante, hi tal caso, è necessaria una valutazione di merito rimessa al potere discrezionale del giudice, potere che il Giudice di Pace ha esercitato, corredando la propria decisione con adeguata giustificazione. È priva di sostegno, pertanto, la lettura fornita al riguardo dal ricorso.
Da tanto discende sia il rigetto del ricorso sia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009