Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 9135
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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Non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano; invero l'interesse richiesto dall'art 568 comma 4 cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di interesse ad impugnare per un imputato, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il quale richiedeva la formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che, ai fini penali, le due formule producono i medesimi effetti, mentre, per quanto riguarda gli effetti civili od amministrativi della pronunzia, nessun pregiudizio era stato dedotto dal ricorrente).

Il reato di falso in atto pubblico non è concepibile con riferimento agli atti a contenuto dispositivo, in quanto essi non contengono attestazioni di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione, ma consistono in manifestazioni di volontà in ordine ad un determinato oggetto. Ciò vale anche nel caso in cui la volontà del pubblico ufficiale si sia illecitamente determinata (in tal caso, infatti, possono, semmai, ravvisarsi reati quali l'abuso di ufficio, la corruzione, la concussione od altri), non essendo concepibile, neanche in tal caso, la possibilità di false attestazioni in ordine al contenuto ed alle modalità di formazione dell'atto, in quanto esso viene necessariamente ad esistenza con le forme, i tempi e le regole individuati dalla legge, che disciplina il relativo procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva ravvisato il delitto ex art 479 cod.pen. nella redazione di una delibera di conferimento di cattedra universitaria da parte della commissione esaminatrice, sul presupposto che l'accordo tra i componenti -e quindi la volontà dell'organo- non si sarebbe manifestato nel luogo e nel momento indicati nell'atto, ma sarebbe stato il frutto di una previa intesa).

Commentario1

  • 1Assoluzione, le parti possono impugnare per .. formula diversa? (Cass. SSUU, 40049/08)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 9135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9135
Data del deposito : 18 giugno 1999

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