Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 2
Non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano; invero l'interesse richiesto dall'art 568 comma 4 cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di interesse ad impugnare per un imputato, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il quale richiedeva la formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che, ai fini penali, le due formule producono i medesimi effetti, mentre, per quanto riguarda gli effetti civili od amministrativi della pronunzia, nessun pregiudizio era stato dedotto dal ricorrente).
Il reato di falso in atto pubblico non è concepibile con riferimento agli atti a contenuto dispositivo, in quanto essi non contengono attestazioni di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione, ma consistono in manifestazioni di volontà in ordine ad un determinato oggetto. Ciò vale anche nel caso in cui la volontà del pubblico ufficiale si sia illecitamente determinata (in tal caso, infatti, possono, semmai, ravvisarsi reati quali l'abuso di ufficio, la corruzione, la concussione od altri), non essendo concepibile, neanche in tal caso, la possibilità di false attestazioni in ordine al contenuto ed alle modalità di formazione dell'atto, in quanto esso viene necessariamente ad esistenza con le forme, i tempi e le regole individuati dalla legge, che disciplina il relativo procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva ravvisato il delitto ex art 479 cod.pen. nella redazione di una delibera di conferimento di cattedra universitaria da parte della commissione esaminatrice, sul presupposto che l'accordo tra i componenti -e quindi la volontà dell'organo- non si sarebbe manifestato nel luogo e nel momento indicati nell'atto, ma sarebbe stato il frutto di una previa intesa).
Commentario • 1
- 1. Assoluzione, le parti possono impugnare per .. formula diversa? (Cass. SSUU, 40049/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 9135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9135 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. G. Ietti Presidente del 18.6.1999
1. Dott. F. Calbi Consigliere SENTENZA
2. " P. Perrone " N. 1342
3 . " N. Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 45485/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da OC BE in Taranto il 19.12.36, ZI TO n. Novali 26.4.49, Di AG OL n. 25.4.44 a Bari CI n. 18.9.43 a Pelo del Colle
Avverso sentenza della Corte di Appello di Lecce del 28.5.98 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. Palombarini che ha concluso per rigetto dei ricorsi uditi i difensori Avv.ti Luigi Comas del foro di Cagliari per la parte civile;
G. Aricò del foro di Roma e S. Tartaro del foro di Bari per di AG;
G. Contento del foro di Bari per CI;
V. Agnone del foro di Lecce per OC;
G. Spagnuolo del foro di Bari per ZI.
In fatto ed in diritto il Tribunale di Lecce, con sentenza del. 23.4.94, assolveva con la formula perché il fatto non sussiste, OC BE, ZI TO, Di AG OL e CI MA dal reato di cui agli articoli 110, 112 e 323 cp che era stato loro contestato per avere secondo l'accusa, il OC, nella qualità di preside della facoltà di scienze bancarie dell'università di Lecce e gli altri nella loro qualità di professori della stessa università abusato del loro ufficio nell'ambito di un concorso per la cattedra di diritto internazionale privato assegnando quest'ultima al prof. ER al fine di favorirlo e prescindendo dalle domande di altri candidati e da una valutazione dei titoli di questi ultimi.
Gli stessi imputati venivano con la stessa sentenza assolti dal reato di cui all'art 479 cp loro contestato per avere in concorso tra loro e nelle qualità anzidette formato falsamente il verbale di aggiudicazione della cattedra di cui sopra.
Proponevano appello il Pubblico ministero e la parte civile. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 28.5.98, in parziale riforma della sentenza di primo grado ritenuto applicabile agli imputati l'articolo 323 cp secondo la nuova formulazione derivante dalla novella del 1997, li assolveva dal reato di abuso di ufficio in questione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Li riteneva, invece responsabili del reato di falso ideologico in atto pubblico e, esclusa l'aggravante di cui all'art 61 n.2 cp e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti per tutti ad eccezione del OC per il quale venivano ritenute equivalenti, condannava quest'ultimo alla pena di anni uno di reclusione e gli altri alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno con l'interdizione dai pubblici uffici per anni uno. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza di secondo grado i cui motivi verranno congiuntamente esposti ed esaminati, stante la sovrapponibilità delle argomentazioni svolte. Tutti gli imputati, ad eccezione dello ZI, deducono con un motivo di ricorso variamente articolato il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di applicare la norma dell'articolo 323 cp, nella nuova formulazione sopravvenuta in corso di giudizio a seguito della novella del 1997, per addivenire ad una pronunzia assolutoria con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato invece di applicare la formula perché il fatto non sussiste come aveva invece, fatto il giudice di primo grado. Secondo i ricorrenti, infatti, mancherebbero nella fattispecie loro imputata l'elemento dell'ingiusto vantaggio e quello dell'ingiusto danno dal momento che il candidato prescelto era comunque quello professionalmente più qualificato per cui l'atto amministrativo adottato non era inficiato da alcun vizio di illegittimità.
Tutti gli imputati inoltre muovono, con diverse sfumature ed argomentazioni, censure, sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza ed illogicità della motivazione, in ordine alla pronunzia di condanna emessa nei loro confronti per il reato di cui all'articolo 479 cp . In estrema sintesi i ricorrenti deducono: a) che il verbale del consiglio di facoltà del 30.9.92, con cui venne proposta l'assegnazione della cattedra di diritto internazionale privato al prof. ER, era pienamente veridico dal momento che nella riunione di cui esso fa fede si procedette effettivamente ad una valutazione dei candidati ed alla scelta di uno di essi per l'assegnazione della cattedra;
b) che la mancata apertura dei plichi costituiva una circostanza irrilevante sia perché titoli erano già stati in precedenza esaminati e sia perché tale esame non era necessario ai fini del decidere trattandosi di un trasferimento e stante la mancanza di competenza specifica dei membri del consiglio;
inoltre, da una attenta lettura del verbale non risulterebbe che esso dia atto che nel corso della seduta i titoli fossero stati esaminati. Alcuni ricorrenti infine deducono che erroneamente sarebbe stato riconosciuto il loro concorso nel reato di falso in esame. Osserva la Corte che le censure mosse alla pronunzia assolutoria per il reato di cui all'articolo 323 cp sono inammissibili per carenza di interesse. Come, infatti, più volte affermato, premesso che non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica della decisione che li riguarda, l'interesse richiesto dall'articolo 568 comma 4 cpp quale condizione di ammissibilità di una qualunque impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione della decisione assunta come pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass 4340/97; Cass 42/95; Cass 4955/96). Nel caso di specie gli effetti che produce ai fini penali la formula assolutoria "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" sono identici rispetto a quelli che produce la formula "perché il fatto non sussiste mentre per quanto concerne i diversi fini civilistici o amministrativi. nessun possibile pregiudizio è stato dedotto dai ricorrenti per cui deve concludersi per la loro carenza di interesse al ricorso. Venendo ora all'esame delle censure che concernono il reato di falso, occorre rilevare che in virtù del capo di imputazione, tale reato è stato contestato sotto due profili: il primo concerne il fatto che l'aggiudicazione della cattedra sarebbe stata in realtà decisa in precedenza ed altrove rispetto alla riunione del 30.9.92, per cui nessuna effettiva decisione sarebbe stata presa nel corso di quest'ultima; mentre il secondo riguarda la circostanza che nel verbale sarebbe stato falsamente asserito che erano stati esaminati i titoli dei candidati mentre non erano stati neppure aperti i plichi contenenti la documentazione relativa.
Per quanto concerne il primo punto occorre premettere che questa Corte ha più volte affermato il principio che non è concepibile il reato di falso ideologico negli atti a contenuto dispositivo poiché essi non contengono l'attestazione di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione ma consistono soltanto in una manifestazione di volontà in ordine ad un determinato oggetto.(Cass 6385/90; Cass 6018/92). La Corte territoriale ha a tale proposito ritenuto la sussistenza del falso ideologico assumendo che questo sarebbe consistito nel far apparire come decisa, nel corso della riunione del 30.9.92, l'aggiudicazione della cattedra di diritto internazionale privato, quando ciò era invece già avvenuto in precedenza ed in altra sede.
Tale motivazione appare non solo fondata su una erronea interpretazione della legge che regge il procedimento amministrativo in generale e di quella sul procedimento di aggiudicazione di cattedra per trasferimento, in particolare, ma appare anche affetta da manifesta illogicità.
La volontà della pubblica amministrazione sottesa alla emanazione di un atto amministrativo è infatti una volontà a carattere procedimentale che si forma nel corso delle varie fasi dello svolgersi del procedimento amministrativo e non è ipotizzabile che essa si formi in luoghi od in momenti diversi da quelli individuati dalla legge che disciplina il procedimento.
Ai fini amministrativi, dunque, il parere del consiglio di facoltà deve essere assunto, tramite l'espressione delle indicazioni dei singoli componenti il collegio al termine della apposita riunione tenuta per la valutazione dei candidati mentre nessuna rilevanza rivestono ai fini della effettiva estrinsecazione della volontà in esame le ragioni anche eventualmente illecite od illegittime, che possono avere determinato prima della data della riunione il convincimento dei singoli componenti del collegio. Queste ultime circostanze potranno semmai comportare l'invalidità dell'atto amministrativo, ovvero la commissione di reati di diverso tipo da parte dei membri del consiglio di facoltà, ma non potranno giammai far escludere che la volontà dell'organo sia stata effettivamente manifestata nel corso della riunione deputata per l'espressione del parere, poiché è solo in tale circostanza che quest'ultima poteva ai fini amministrativi, manifestarsi ed avere effetto. Nel caso di specie, premesso che è fuori discussione che la riunione del consiglio di facoltà si è effettivamente tenuta nel giorno e nelle ore riportate nel verbale e che alla stessa erano presenti i componenti dell'organo, non può contestarsi che in quell'occasione venne effettivamente espressa la volontà del consiglio, come riportato in verbale, in qualunque modo ciò avvenne perché solo in quel momento essa poteva essere manifestata ai fini delle formazione dell'atto, senza che in alcun modo potessero rilevare eventuali condizionamenti o predeterminazioni della volontà stessa. Del resto non risulta contestato nel capo di imputazione che in occasione della riunione del consiglio di facoltà non vi fu una materiale indicazione di scelta del candidato cui assegnare la cattedra sia pure tacitamente espressa, da parte dei membri del consiglio di facoltà, limitandosi la contestazione di reato ad affermare che la decisione di assegnare la cattedra era stata precedentemente presa. In relazione a ciò si rivela manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza di secondo grado, laddove asserisce che il verbale sarebbe falso nel punto in cui afferma che il consiglio deliberò all'unanimità con votazione palese l'assegnazione della cattedra al prof. ER, poiché ciò sarebbe in contrasto con le indicazioni degli stessi imputati, ma dà poi per provato che nel corso della riunione venne letta la bozza di delibera di assegnazione della cattedra predisposta dal OC, poi trasfusa nel verbale, e si concordò la veste esteriore da dare all'atto, poiché nel momento in cui si concorda sugli elementi formali di una delibera non si può non concordare tacitamente anche sul suo contenuto. Del resto la stessa Corte territoriale in un punto successivo della sentenza, ammette esplicitamente che tale espressione di volontà da parte dei membri del collegio si è verificata laddove afferma che "ove tuttavia tutti i componenti dell'organo collegiale siano stati concordi, come nell'ipotesi che ne occupa, nell'adottare una delibera contraria al vero, ovviamente rispondono tutti in concorso tra di loro del reato di falso ideologico". (pag. 57).
Deve peraltro aggiungersi che la stessa Corte territoriale ha comunque ritenuto tali circostanze non decisive ai fini della integrazione degli estremi del reato contestato, in quanto non avrebbero intaccato l'aspetto volitivo della delibera che sarebbe rimasto genuino (v. pag. 48). La Corte di appello, infatti, ha ritenuto di individuare, come già detto, gli estremi del reato di falso ideologico, "astraendosi dall'analisi del contenuto della delibera ed innalzandosi al di fuori del documento", nel fatto che l'atto era totalmente insincero in quanto serviva a dare una forma più o meno corretta ad una realtà sostanziale tutt'affatto diversa che consisteva nel fatto che l'assegnazione della cattedra era già stata decisa in precedenza.
È proprio tale valutazione che come già evidenziato, si pone in contrasto con l'articolo 479 cp che individua la falsità ideologica del pubblico ufficiale nella falsa attestazione in un atto che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Il falso ideologico si individua dunque nella falsa attestazione che si riferisce a fatti, cioè ad atti o situazioni materiali o ad eventi naturali, senza che l'accertamento sulla sua sussistenza possa estendersi ad altre circostanze e meno che mai all'aspetto volitivo dell'atto stesso. Costituisce, quindi, una vera e propria contraddizione in termini affermare, come fa la sentenza impugnata, che, in riferimento alla fattispecie criminosa contestata, la delibera risulta dalla mera lettura "quasi ineccepibile" ovvero che "procedendo ad una analisi testuale ed esegetica della delibera si perviene quasi naturalmente a negare l'esistenza di un falso" riconoscendo in sostanza che quanto in essa attestato è conforme a quanto avvenuto;
e poi affermare in virtù di accertamenti che prescindono dalle circostanze attestate dall'atto, che quest'ultimo è affetto da falsità ideologica poiché il processo formativo della volontà dell'atto si sarebbe comunque formato altrove.
Non può a questo punto non evidenziarsi che, da un punto di vista naturalistico, il processo formativo della convinzione e della volontà umana non è necessariamente istantaneo ma è un processo che si sviluppa sovente in un lungo arco temporale. Ne consegue che anche la volontà di un collegio amministrativo, ancorché necessariamente espressa come a suo tempo posto in luce, in un momento appositamente individuato dalla legge che disciplina il procedimento, può essersi formata attraverso le elaborazioni psicologiche dei membri che lo compongono in un periodo di tempo antecedente rispetto alla data di effettiva assunzione della delibera, senza che ciò possa far ritenere che l'atto che attesti tale assunzione dia luogo ad un falso ideologico.
Di qui la necessità di ribadire quanto già posto in luce in precedenza, in virtù dei principi già espressi da questa Corte, che il reato di falso ideologico non è ravvisabile negli atti a contenuto dispositivo in relazione ai quali, ove la volontà del pubblico ufficiale si sia illecitamente determinata sono semmai ravvisabili altri reati quali l'abuso d'ufficio, la corruzione, la concussione etc.
In conclusione, dunque, ed in riferimento al profilo in esame, la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non sussiste. Venendo ora ad esaminare l'altro profilo del reato di falso contestato agli imputati, che si riferisce alla falsa indicazione nel verbale dell'avvenuto esame nel corso della riunione dei titoli e della avvenuta apertura dei plichi osserva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, appare manifestamente illogica e contraddittoria in modo tale da non lasciare neppure intendere quale sia stata l'effettiva valutazione che la Corte territoriale ha dato delle circostanze in esame, poiché in punti diversi della sentenza si leggono valutazioni contrastanti in merito.
Alcune di esse sembrano ritenere integrati gli estremi del falso ideologico. Si legge infatti: "tale attestazione relativa all'attività di apertura dei plichi e di contestuale esame in quella sede dei titoli dei candidati è chiaramente falsa" (pag 48) ovvero "hanno deliberatamente affermato di aver aperto i plichi ben sapendo e vedendo che i plichi non solo non furono aperti ma che gli stessi non erano neppure presenti in aula. Peraltro i plichi del ER non esistevano affatto e ciononostante essi approvarono una delibera in cui affermavano di averli aperti ed esaminati con la coscienza e volontà di attestare falsamente un fatto contrario al vero in un documento che sapevano avere valore probatorio di quanto stava accadendo in quella sede. Ma ciò che più conta, al di là della falsità intrinseca del documento....(pag. 56) ovvero ancora "È invece quella delibera istrionescamente falsa non solo e non tanto perché i plichi non furono aperti, quando si dice che lo furono, non solo e non tanto perché si dice che la valutazione fu operata in quella sede quando fu operata prima e fuori di quella seduta ma è falsa essenzialmente...." (pag 48).
In altri punti della sentenza sono contenute invece valutazioni di segno opposto. Si legge ad esempio: "Tuttavia ai fini della affermazione in ordine alla sussistenza del reato se pure è utile una indagine svolta all'interno dell'atto per consentire l'individuazione di elementi sintomatici dell'esistenza della ipotesi criminosa contesta, la stessa non appare tuttavia decisiva, perché limitandosi l'indagine ai detti elementi si giungerebbe a ritenere che, al di là delle affermazioni non rispondenti al vero, l'atto sia comunque idoneo nel suo complesso alla funzione probatoria cui è destinato, atteso che la falsità risiederebbe solo nella parte meramente descrittiva dell'atto non intaccando l'aspetto volitivo che rimane genuino" (PAG 47). Si legge ancora: "Conclusivamente invero alla stregua di quanto fin qui esposto la falsità della delibera n. 12 del 30.9.92 non è rintracciabile nella mendacità delle singole attestazioni o singole affermazioni ivi contenute bensì nella circostanza che alcuna deliberazione fu assunta in quella sede ..." (pag 58).
Ovvero :" La delibera del consiglio di facoltà .... è quindi formalmente corretta ma è assolutamente, totalmente falsa". È sufficiente una semplice lettura comparativa dei brani riportati perché possa essere desunta icto oculi la manifesta illogicità della motivazione, conseguente ad insanabile contraddittorietà delle argomentazioni svolte in ragione delle quali non è possibile dedurre se per le circostanze della apertura dei plichi e della valutazione dei titoli la Corte ha ritenuto integrati o meno gli estremi del reato ex art 479 cp come si evince del resto dallo stesso fatto che le parti hanno fatto ricorso anche su tale punto.
Per quanto concerne poi gli aspetti che concernono l'innocuità del falso, osserva la Corte che la sentenza impugnata è incentrata esclusivamente sugli aspetti che concernono la assoluta mancanza di valutazione dei candidati nel corso della riunione del consiglio di facoltà, perché la decisione a tale proposito, sarebbe avvenuta in precedenza e non in relazione agli aspetti specifici della apertura dei plichi e della lettura dei titoli onde sotto tale aspetto si riscontra una carenza di motivazione.
Da tutto ciò deriva che la sentenza va annullata, con rinvio, ad altra sezione, della Corte d'appello di Lecce, per nuovo esame in ordine al reato di falso ideologico relativamente alle sole citate circostanze che concernono la mancata apertura dei titoli ed il mancato esame dei titoli, ferma restando la definitività della pronunzia di questa Corte in ordine alla insussistenza del reato di falso ideologico per gli aspetti che concernono l'asserito fatto che decisione fu effettuata in precedenza rispetto alla data della delibera.
Resta, altresì, rimessa al nuovo esame, da parte della corte territoriale, la valutazione in ordine al motivo di ricorso sollevato da alcuni ricorrenti circa la loro mancata partecipazione al reato per non avere sottoscritto o comunque concorso alla formazione verbale della riunione, poiché trattasi di questione logicamente successiva all'accertamento della sussistenza del reato di falso ideologico, sul quale la Corte d'appello dovrà effettuare il nuovo esame nei limiti dianzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di falso ideologico in atto pubblico, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, per nuovo esame. Dichiara inammissibili i ricorsi limitatamente al reato d'abuso d'ufficio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999