Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
Il pubblico ufficiale che, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, punibile ai sensi dell'art. 479 cod. pen.. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una delibera di una giunta comunale con la quale veniva affidato in gestione l'impianto di incenerimento, la Corte ha anche precisato che non è configurabile la falsità ideologica nella attività di acquisizione di dati presa in sé e per sé - ovvero a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia - e in quella di valutazione in senso stretto).
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2008, n. 23978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23978 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/02/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 295
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 42349/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LO SS, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10-7-2007 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
dite le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso in riferimento ai reati di falsità ideologica in atto pubblico e per l'annullamento con rinvio in relazione al reato di abuso d'ufficio;
Uditi gli avv.ti Maggi Rocco e Coppi Franco, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il difensore di Di LO SS ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 10-7- 2007, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti della predetta in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per mesi sei (con entrambi i benefici di legge), per i reati di falso ideologico in atto pubblico e di abuso di ufficio, a lei ascritti ai capi a), b), c), d) ed e) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione. In particolare la Di LO è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 110 e 479 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, per avere, quale sindaco di Taranto, al fine di commettere il reato di abuso di ufficio, falsamente affermato nella delib. giunta municipale n. 97/2000 (approvata il 14.6.2000):
- che la Convenzione che regolava i rapporti tra il Comune di Taranto ed il Concessionario prevedeva l'onere per quest'ultimo di predisporre tutti gli atti per la costituzione di una società per la gestione dell'impianto di incenerimento, mentre detta Convenzione stabiliva in realtà l'affidamento della gestione dell'impianto ad una società "mista" costituita tra la Amministrazione Comunale ed il Raggruppamento di Imprese esecutrici dell'impianto (capo a);
- che detta società era stata individuata come previsto nella procedura di gara a suo tempo attivata nel Raggruppamento di imprese che avevano ristrutturato l'impianto, mentre ciò non era avvenuto (capo b);
- che il concedente (ai sensi dell'art. 1 dello schema di convenzione) in esecuzione dell'obbligo contrattuale originariamente assunto affidava al concessionario la gestione dell'impianto di smaltimento, mentre, da un lato, il contratto di riferimento era stato risolto per diniego della relativa proroga, e, dall'altro, tale contratto non prevedeva tale obbligo, ma soltanto l'impegno da parte del raggruppamento di imprese di costituire una società mista con il Comune di Taranto per la gestione dell'impianto (capo c);
- che la società SMAL era stata cancellata, mentre la sentenza del TAR di Lecce (dichiarativa della nullità dell'atto costitutivo di detta società) non aveva ancora carattere di definitività (capo d). La Di LO è stata altresì ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 323 c.p., comma 2, per avere, attraverso la approvazione della citata delib. n. 97/2000, affidato direttamente, senza espletare alcuna procedura di gara, la gestione dell'impianto di incenerimento di R.S.U. al Raggruppamento di Imprese guidato dalla T.M.E. spa, rappresentata da Ferrara, procurando così a questi ultimi un ingiusto vantaggio di rilevante gravità, con pari ingiusto danno per il Comune di Taranto.
2 .-. Nel ricorso si deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lettera b), per mancanza ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alle contestazioni di falso ideologico capi a), b), c) e d).
Dopo avere sinteticamente ricostruito il procedimento amministrativo che aveva condotto, quale atto conclusivo, alla delib. Giunta Comunale di Taranto n. 97 del 2000, la difesa della ricorrente denuncia la impossibilità di configurare nella fattispecie in esame il contestato reato di cui all'art. 479 c.p.. A suo avviso, le condotte descritte nei capi di imputazione non costituirebbero "una falsa rappresentazione di fatti oggettivi (atti amministrativi) rispetto ai quali la delibera sarebbe destinata a provarne la verità", ma fornirebbero unicamente "L'interpretazione giuridica che la amministrazione comunale aveva ritenuto di dover fornire degli atti amministrativi ... che si erano succeduti nell'arco di dieci anni relativamente alla ristrutturazione ed alla gestione dell'inceneritore pubblico". In definitiva, non potrebbe ritenersi sussistente nel caso in esame l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 479 c.p., in quanto il falso contestato riguarderebbe non "dati di fatto", ma "una attività interpretativa che non altera la realtà oggettiva dei fatti, ma si limita a valutare il contenuto e l'efficacia di convenzioni e contratti". Da ciò deriverebbe, poi, in ogni caso la esclusione dell'elemento soggettivo del reato, non potendosi escludere "la plausibilità e la giustificazione di un errore dell'imputata sulle norme di diritto amministrativo e civile regolanti i rapporti tra Comune di Taranto, Edilfer e ATI, contenute nella convenzione e nel contratto di appalto". Anche a voler ritenere errata sul piano giuridico la interpretazione fornita dalla delibera, nessun rimprovero avrebbe potuto muoversi al sindaco, che aveva fatto legittimo affidamento su una proposta di delibera concernente questioni squisitamente tecniche (di particolare complessità), proveniente da una istruttoria corredata da tutti i pareri favorevoli degli uffici competenti. Passando all'esame analitico delle contestazioni, la difesa della Di LO puntualizza che:
- quanto al capo a), la omissione del termine "mista" nella delibera incriminata in riferimento alla società affidataria della gestione dell'impianto di incenerimento era stata originata dalla interpretazione data dalla Giunta ai relativi atti amministrativi, basata sul parere tecnico fornito da un legale (avv. Tagariello) al Comune, che aveva concluso per la nullità della clausola che prevedeva l'impegno della società esecutrice dell'inceneritore a gestire il servizio attraverso la costituzione di una società con il Comune di Taranto, se "interpretata quale fonte di obbligo giuridico per il Comune a costituire una società con un partner privato per la gestione del servizio"; tanto che l'amministrazione comunale procedente aveva successivamente ritenuto di non avere alcun obbligo di costituire una società mista ed aveva affidato la gestione dell'inceneritore alla sua azienda municipalizzata AMIU, che in seguito si era, però, rivelata incapace di svolgere il servizio;
- quanto ai capi b) e c), con la delibera incriminata il Comune aveva solo inteso rispettare gli obblighi a suo tempo assunti da Edilfer nei confronti della ATI, risultata vincente a seguito di procedura di evidenza pubblica avvenuta nel 1989 allo scopo di risolvere una situazione di emergenza determinata dal fatto che la AMIU non era stata in grado di adempiere all'incarico affidatole;
in definitiva con la delib. n. 97 del 2000 si era affidata la gestione dell'inceneritore alla ATI, guidata da EC, in quanto si era ritenuto che dal contratto di appalto fosse nato per ATI non soltanto il diritto/obbligo di ristrutturare l'inceneritore, ma anche quello di gestirlo;
- sempre in riferimento ai capi b) e c), dalla interpretazione letterale della clausola contrattuale che obbligava il Raggruppamento di imprese a costituire una società mista con il Comune per la gestione dell'impianto doveva desumersi che tale obbligo incombeva soltanto sul citato Raggruppamento, mentre per il Comune vi era un diritto potestativo, che lo stesso Comune aveva già deciso (con l'affidamento della gestione alla AMIU, deciso dalla precedente amministrazione) di non esercitare;
d'altra parte la mancata proroga della convenzione con EDILFER, non poteva travolgere gli obblighi contrattuali assunti dal Comune di Taranto con RTI, dal momento in cui questo si era aggiudicato la gara di appalto.
- quanto al capo d), nell'affermare nella delibera che la società SMAL era stata cancellata, ci si sarebbe semplicemente adeguati alla sentenza del TAR, che al momento della delibera era "valida ed efficace" e non era stata neanche sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa della Di LO eccepisce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lettera b), per mancanza ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla contestazione di abuso di ufficio capo e). In particolare, si ribadisce che la sentenza impugnata si limiterebbe ad offrire una interpretazione degli atti amministrativi in questione diversa da quella contenuta nella delib. n. 97, facendo da ciò derivare la violazione di legge necessaria per la sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p.. A parte il fatto che, a fronte della convinzione della legittimità delle argomentazioni giuridiche poste alla base della delibera contestata, non vi sarebbe stata alcuna consapevolezza di commettere una violazione di legge allo scopo di arrecare a RTI un vantaggio ingiusto.
3 .-. In via preliminare deve rilevarsi che i reati ascritti a Di LO SS (commessi alla data della delib. n. 97/2000, e cioè il 14-6-2000) non sono a tutt'oggi estinti per prescrizione, in quanto alla data del 14-12-2007 (alla quale si sarebbe verificato l'effetto estintivo ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p., nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005) devono aggiungersi i periodi di sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputata o del suo difensore, calcolati ai sensi dell'art. 159 c.p.p., come sostituito dalla citata L. n. 251 del 2005. Il computo di tali periodi, pur effettuato con i nuovi criteri di calcolo fissati dalla L. n. 251 del 2005, comporta la scadenza del termine di prescrizione in una data (10 marzo 2008) successiva alla presente decisione.
4.-. La prima questione posta dalla ricorrente concerne sostanzialmente la configurabilità del reato previsto dall'art. 479 c.p. in una ipotesi come quella in esame, in cui enunciati valutativi confluiscono nel contenuto dell'atto formato dal pubblico agente. Si sostiene da parte della ricorrente che nel caso di specie non sussisterebbe l'elemento oggettivo del contestato reato di cui all'art. 479 c.p., in quanto le condotte descritte nei capi di imputazione non costituirebbero "una falsa rappresentazione di fatti oggettivi", ma si sostanzierebbero unicamente in interpretazioni giuridiche di atti amministrativi, fornite dalla amministrazione comunale. In particolare, esaminando analiticamente le contestazioni, la difesa della Di LO ha puntualizzato che: quanto al capo a), la omissione del termine "mista" nella delibera incriminata (in riferimento alla società affidataria della gestione dell'impianto di incenerimento) sarebbe stata originata dalla interpretazione data dalla Giunta ai relativi atti amministrativi, basata su un parere tecnico fornito da un legale al Comune;
quanto ai capi b) e c), con la delibera incriminata il Comune avrebbe solo inteso rispettare obblighi precedentemente assunti, essendosi ritenuto che dal contratto di appalto fosse nato per ATI non soltanto il diritto/obbligo di ristrutturare l'inceneritore, ma anche quello di gestirlo;
sempre in riferimento ai capi b) e c), dalla interpretazione letterale della relativa clausola contrattuale sarebbe insorto in capo al Comune un diritto potestativo, che lo stesso Comune aveva già deciso (con l'affidamento della gestione alla AMIU, deciso dalla precedente amministrazione) di non esercitare;
quanto al capo d), nell'affermare in delibera che la società SMAL era stata cancellata, ci si sarebbe semplicemente adeguati ad una sentenza del TAR.In buona sostanza nella delibera incriminata ci si troverebbe in presenza di giudizi di valore che sarebbero comunque incongruenti con il modello legale, atteso il carattere soggettivo di questo tipo di proposizioni, e, quindi, la impossibilità di verificare la falsità o la verità dell'enunciato. In definitiva, nella fattispecie non potrebbe ravvisarsi il reato contestato, in quanto la condotta di falso ideologico esprimerebbe quel dato strutturale per cui solo gli enunciati dichiarativi o constatativi possono dirsi veri o falsi, mentre gli argomenti, i ragionamenti ("le interpretazioni") possono solo essere validi o invalidi, migliori o peggiori, ma non veri o falsi.
5 .-. In realtà una parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza escludono che i giudizi di valore possano dirsi falsi (Cass., sez. 5, 15 giugno 1982, Marasca;
Cass., sez. 5, 27 gennaio 1983, Giannelli;
Cass., sez. 5, 9 luglio 1987, Maggisano;
Cass., sez. 2, 18 aprile 1989, Potestio). In senso contrario si è rilevato che la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore appartiene a un determinato indirizzo filosofico, mentre, in effetti, non esiste asserzione, anche la più ovvia e là più banale, in cui non sia implicito un giudizio. E infatti, movendo dall'interpretazione dell'art. 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione), si è constatato che le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico anche in enunciati valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, nell'art. 2629 c.c. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società).
Questa problematica è stata recentemente ed ex professo affrontata da altra Sezione di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3552 del 09/02/1999, Rv. 213363, Andronico ed altri), che, pur avendo ritenuto non infondata la tesi tradizionale secondo la quale solo gli enunciati constatativi o descrittivi possono dirsi veri o falsi, ha chiarito che tale affermazione implica una definizione esclusivamente logica, e non anche epistemologica, della verità: una definizione, cioè, che vuole solo indicare le condizioni logiche perché un enunciato possa dirsi vero o falso, senza pretendere di fornire un criterio per stabilire quando un enunciato sia vero e quando sia falso. Nella consapevolezza che il significato degli enunciati dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, la Corte ha puntualizzato che gli enunciati valutativi possono, a seconda dei casi, assolvere a funzioni diverse. In particolare, quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi. Così avviene, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, per i bilanci di esercizio e per le altre comunicazioni delle società commerciali cui si riferisce l'art. 2621 c.c., perché gli artt. 2423 bis e 2426 c.c. determinano i criteri di valutazione che gli amministratori devono adottare nella redazione di tali atti informativi. Quando faccia riferimento a criteri predeterminati, infatti, la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento. Sicché è un palese errore logico, benché molto ricorrente, sia considerare le valutazioni informative solo come fatti, anziché anche come rappresentazioni di fatti, sia confondere le valutazioni informative con quelle destinate a esprimere mere propensioni o gusti o atteggiamenti personali, che possono dirsi sincere o insincere, non vere o false.
Nella sentenza citata questa Corte ha altresì chiarito che un'ulteriore possibile complicazione del problema deriva, d'altro canto, dal fatto che gli enunciati valutativi vengono sovente posti a conclusione di argomentazioni intese a esibirne una ragionevole giustificazione. Un argomento è costituito, infatti, da un gruppo di proposizioni di cui una sia supposta conseguire dalle altre: le prime due proposizioni sono dette premesse, la terza conclusione. Un argomento non può essere vero o falso, ma solo valido o invalido, migliore o peggiore. Vere o false possono essere, invece, tutte le proposizioni che lo compongono. Mentre, però, la falsità o la verità delle premesse e la validità o l'invalidità dell'argomento sono rispettivamente indipendenti (si possono avere argomenti validi con premesse false e argomenti invalidi con premesse vere), l'eventuale falsità della conclusione dipende o dalla falsità di una delle premesse o dall'invalidità dell'argomento. Ciò significa che, riducendosi la falsità della conclusione o alla falsità di una delle premesse o alla invalidità dell'argomento, quando ci troviamo in presenza di un gruppo di proposizioni delle quali una sia in funzione di conclusione, noi diciamo che vi è un falso se la falsità delle conclusioni dipende dalla falsità delle premesse, mentre diciamo che vi è un errore se la falsità delle conclusioni dipende dalla invalidità dell'argomento. In questi stessi limiti può, quindi, dirsi falso anche l'enunciato valutativo che sia posto a conclusione di un argomento: esso è un enunciato falso, se sono false le premesse dalle quali è desunto;
è una valutazione errata se la sua inattendibilità dipende solo dall'invalidità dell'argomento. Può dirsi falso, pertanto, l'enunciato valutativo che contraddica criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili: e infatti la giurisprudenza ritiene punibili a norma dell'art. 479 c.p. le false attestazioni di idoneità alla guida (Cass., sez. 6, 6 aprile 1993, Mennillo, Cass., sez. 5, 13 dicembre 1993, Agostinelli) ovvero di "sana e robusta costituzione fisica" (Cass., sez. 1, 11 ottobre 1994, Torresi) rilasciate dai sanitari competenti. Come può dirsi falso l'enunciato valutativo posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false attestazioni: e, infatti, la giurisprudenza ritiene configurabile la falsità ideologica quando il pubblico ufficiale esprima la sua valutazione sulla base di un'ispezione o di una visita sanitaria in realtà non compiuta (Cass., sez. 5, 10 aprile 1972, Stelo, Cass., sez. 6, 16 aprile 1973, Mattei, Cass., sez. 5, 22 ottobre 1981, Biasini, Cass., sez. 5, 18 dicembre 1991, Morroni, Cass., sez. 6, 18 marzo 1992, Francia); ovvero quando sia falsa l'attestazione degli elementi di fatto (descrizione di sintomi, indicazione dei risultati di analisi strumentali, età.) posti a base della conclusione diagnostica formulata dal medico (Cass., sez. 6, 24 maggio 1977, Coluccia, Cass., sez. 5, 16 febbraio 1981, Grassi). 6 .-. Questi principi sono stati sostanzialmente riaffermati nella successiva giurisprudenza di legittimità. Così, ad esempio, si è precisato che è configurabile il reato di falso di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
nelle valutazioni estimative - contenute nella perizia giurata dinanzi al cancelliere - che attribuiscano al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale, trattandosi di enunciati valutativi che si fondano su premesse contenenti false attestazioni (Sez. 5, Sentenza n. 6244 del 14/01/2004, Rv. 228076, P.M. in proc. Bongioannini); e si è stabilito che gli atti redatti da una commissione medica incaricata di accertare lo stato di invalidità civile eventualmente presente nelle persone sottoposte al suo esame, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, attestano i risultati degli accertamenti da lui compiuti e possono integrare delitto di falsità ideologica, ex art. 479 c.p., non avendo rilievo il fatto che si tratti di diagnosi implicanti valutazioni, dal momento che, anche la valutazione, quando rappresenti falsamente la realtà, può esser falsa (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, Rv. 215744, Moro G.).
7 .-. Del resto la estraneità della valutazione dal paradigma normativo discende dalle sue stesse caratteristiche, sprovvista com'è di contenuti riproduttivi e di funzioni di documentazione. Mentre, infatti, la rappresentazione è attività "neutra", la valutazione, quando sia veramente tale, implica sempre una interpretazione dei dati della realtà: essa non tende a riprodurre l'accaduto, perché, di regola, è preordinata - mediante l'accostamento di un fatto a determinati parametri - a svelare dati o valori, ricavati dalla complessità, consistenza e posizione del fatto medesimo. Va però tenuto presente che la formazione di un giudizio di valore richiede lo svolgimento di una serie di attività collegate, sicché è opportuno che l'interprete verifichi la riconducibilità di queste ultime alla fattispecie del falso ideologico. Tali attività sono state individuate prima di tutto nella acquisizione di dati (la raccolta e selezione dei dati necessari al giudizio effettuata dall'agente incaricato di svolgere una valutazione) e nella rappresentazione dei dati medesimi, che individua il momento successivo in cui l'agente fissa i risultati acquisiti nel documento con il quale rappresenta il procedimento valutativo. Si tratta di operazioni che di regola precedono l'attività valutativa in senso stretto, ove l'agente elabora i dati, verificandoli o accostandoli con altri attraverso strumenti a contenuto scientifico, al fine di esprimere un giudizio conclusivo. Ciò non può non avere conseguenze in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., in quanto la attività di rappresentazione dei dati è chiaramente in grado di rivestire i caratteri di tipicità che individuano il delitto di falso ideologico. In definitiva, il pubblico ufficiale che, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato, dichiari, per esempio, di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie certamente una falsa attestazione. Ne deriva che il reato di cui all'art. 479 c.p. ben può sussistere nella ipotesi in cui l'agente, dopo avere raccolto alcuni dati a fini valutativi, rappresenti in modo difforme dal vero lo svolgimento di tale attività. Al contrario non sembrano poter rientrare in detta fattispecie criminosa la attività di acquisizione di dati presa in sè e per sè (a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia) e quella di valutazione in senso stretto. Trattandosi di attività inerenti alla elaborazione del giudizio è evidente che, fuori dalla ipotesi in cui la loro rappresentazione diverga dal vero "fattuale", esse, non costituendo un momento certificatorio ed essendo sprovviste di contenuti asseverativi, esprimono "giudizi", che non si pongono rispetto alla realtà in termini di esistenza/inesistenza, come i fatti indicati nell'art. 479 c.p.. 8 .-. A questi criteri si sono dichiaratamente attenuti i giudici del merito nel caso in esame;
e, quindi, non sussistono i vizi denunciati in ricorso. In particolare, la Corte di Appello di Lecce ha chiarito che:
- La cancellazione giuridica della società Smal, affermata nella delibera incriminata, non rispondeva a verità, dato che alla data del 14-6-2000 detta società era esistente e pienamente operativa nella realtà giuridica, quanto meno perché resisteva in un giudizio amministrativo ancora pendente, promosso da una ditta concorrente nella gestione dei rifiuti solidi urbani. A parte il fatto che si trattava di società, costituita da AMIU con capitale maggioritario pubblico, che aveva in corso altri contratti relativi alla gestione dei rifiuti, come era ben noto al sindaco Di LO.
- Dagli atti risultava che il Raggruppamento di Imprese con capofila EC (che nel 1988 si era aggiudicato la gara per la esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di incenerimento) era stato scelto anche come gestore dello stesso impianto. Ne derivava la falsità della delibera nella parte in cui si affermava che la individuazione del gestore era avvenuta nella procedura di gara attivata a suo tempo.
- La falsa affermazione in delibera che la Convenzione che regolava i rapporti tra il Comune di Taranto ed il Concessionario prevedeva l'onere per quest'ultimo di predisporre tutti gli atti per la costituzione di una società per la gestione dell'impianto di incenerimento (mentre detta Convenzione stabiliva in realtà l'affidamento della gestione dell'impianto ad una società "mista" costituita tra la Amministrazione Comunale ed il Raggruppamento di Imprese esecutrici dell'impianto) non era imputabile ad errore o a cattiva interpretazione, ma costituiva un chiaro espediente per affidare direttamente ad un privato, senza la preventiva e necessaria procedura di gara ad evidenza pubblica, imposta dalla legge, la gestione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani di proprietà comunale. Al contrario il richiamo, conformemente al vero, del contenuto della citata Convenzione nella delib. n. 97, con il suo chiaro riferimento ad una società a capitale misto, non sarebbe stato funzionale al conseguimento del risultato.
Ne deriva che nella delibera in questione si è fatto riferimento a situazioni presupposte e a dati raccolti non realmente esistenti nei termini descritti nell'atto, termini necessari per la adozione dell'atto stesso. Si è cosi attestata in un atto pubblico una situazione di fatto non conforme a verità, e cioè, il pubblico ufficiale, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato, ha dichiarato di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero ha affermato di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti. I dati raccolti a fini valutativi sono, quindi, stati rappresentati in modo difforme dal vero, poggiando su di essi l'atto deciso.
9 .-. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento all'elemento oggettivo del contestato reato di abuso di ufficio. Le argomentazioni svolte al punto che precede smentiscono l'assunto della ricorrente, in base al quale nella sentenza impugnata ci si sarebbe limitati ad offrire una interpretazione degli atti amministrativi in questione diversa da quella contenuta nella delib. n. 97, facendo da ciò derivare la violazione di legge necessaria per la sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p.. Come si è visto, nel caso di specie sono state proprio le rappresentazioni in delibera di alcuni dati in modo difforme dal vero a rendere possibile l'affidamento diretto ad un privato della gestione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani di proprietà comunale, senza la preventiva e necessaria procedura di gara ad evidenza pubblica, imposta dalla legge.
10 .-. Il ricorso è, invece, fondato in riferimento all'elemento psicologico dei reati. È pur vero che l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico consiste nel dolo generico, vale a dire nella consapevolezza e volontarietà della falsa attestazione, non essendo richiesto, per la sua sussistenza, ne' l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi. Tuttavia i giudici di merito hanno motivato la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputata unicamente in base al fatto che la delibera incriminata conteneva asserti obiettivamente non veritieri, senza in alcun modo verificare se le falsità fossero effettivamente conosciute e volute dall'imputata o non fossero, invece, dovute ad una sua leggerezza o a cattive informazioni ricevute in ordine a problematiche di grande complessità, a negligenti applicazioni di prassi amministrative o a eccessivi decisionismi in momenti non privi di criticità. Nè a dimostrare l'esistenza in capo alla Di LO della volontarietà e della consapevolezza delle false attestazioni è sufficiente il richiamo, operato nella sentenza censurata, alle modalità con le quali l'imputata portò in giunta e fece approvare la proposta di delibera, trattandosi di circostanze suscettibili anche di diverse spiegazioni (la difficoltà del momento e l'urgenza di risolvere il problema) e che di per sè non escludono la buona fede dell'agente. La complessità del tema e la lunga e difficilissima precedente gestione rendono illogica la conclusione della Corte di Appello in ordine al fatto che "bastava una sommaria lettura di quella proposta di delibera e dei riferimenti ad altri provvedimenti amministrativi in essa contenuti ... per rendersi conto ... di come con essa si perseguisse non già l'interesse pubblico, ma esclusivamente il vantaggio economico di una impresa commerciale". In presenza di una delibera concernente questioni squisitamente tecniche (di estrema complessità), proveniente da una istruttoria corredata da tutti i pareri favorevoli degli uffici competenti, si impone un approfondimento motivazionale in ordine alla sussistenza in capo ad un sindaco neoeletto della piena consapevolezza delle falsità. Anche in riferimento al reato di abuso di ufficio, nessun elemento è stato indicato dai giudici di merito in ordine alla esistenza del dolo intenzionale, richiesto dall'art. 323 c.p.. 11 .-. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, che provvedere a colmare le riscontrate lacune motivazionali in ordine alla sussistenza nella fattispecie in esame dell'indispensabile elemento psicologico. I Giudici di merito provvederanno altresì a rivalutare la ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i due reati di falso ideologico e di abuso di ufficio, anche alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez, U, Sentenza n. 35488 del 28/06/2007, Rv. 236868, Scelsi e altro).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008