Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2008, n. 23978
CASS
Sentenza 13 febbraio 2008

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Il pubblico ufficiale che, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, punibile ai sensi dell'art. 479 cod. pen.. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una delibera di una giunta comunale con la quale veniva affidato in gestione l'impianto di incenerimento, la Corte ha anche precisato che non è configurabile la falsità ideologica nella attività di acquisizione di dati presa in sé e per sé - ovvero a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia - e in quella di valutazione in senso stretto).

Commentario1

  • 1Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2008, n. 23978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23978
Data del deposito : 13 febbraio 2008

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