Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
L'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio. Nè un eventuale interesse può essere rappresentato dal diritto dell'imputato a rimuovere il limite posto dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. per l'esercizio dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione, allorché la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata con tale formula, in quanto il giudice nell'ambito di tale procedimento ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo penale allo scopo di controllare la ricorrenza o meno dei limiti alla liquidazione della riparazione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità per carenza di interesse dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di proscioglimento dal delitto di abuso di ufficio con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" a seguito dell'intervenuta modifica della fattispecie incriminatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AN Francesco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1834
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 041628/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. - AR OR, nato in [...] il [...];
2. - ER RO, nato in [...] l'[...];
3. - IS EP, nato in [...] il [...];
4. - NT ON, nato in [...] il [...];
5. - AV MA BR, nato in [...] il [...];
6. - LO OR, nato in [...] il [...];
7. - LO OR VI, nato in [...] il [...];
8. - TI RO, nato in [...] il [...];
9. - AN OR, nato in [...] il [...];
10. - RA OV AT, nato in [...] il [...];
11. - BO BR, nato in [...] il [...];
12. - SO EP, nato in [...] il [...];
13. - CI GI, nato in [...] l'[...];
14. - NO CA, nato in [...] il [...];
contro la sentenza pronunciata, il 5 luglio 2002, dalla Corte d'appello di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano;
Lette le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Favalli, che ha concluso, dopo rettifica dell'originaria richiesta a seguito delle controdeduzioni dei difensori dei ricorrenti, per l'inammissibilità del ricorso Di AN US, CI LU, e OR GE ed il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati;
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'appello di Palermo, con sentenza 5 luglio 2002, decidendo sulle impugnazioni proposte avverso la decisione 20 luglio 2001 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, accoglieva in parte gli appelli di VA TR, GE IN, UE TR e, inoltre:
- dichiarava inammissibile per carenza d'interesse, l'appello proposto da CO UN, EL US, GE IN, BA ZO, LO AT TO, CI NI, LO AT, VA TR, CI AN TA e NN TT in ordine ai delitti di abuso d'ufficio di cui ai capi c) e h) per i quali la sentenza de qua aveva dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- dichiarava inammissibile, per carenza d'interesse, l'appello proposto da EL US avverso il capo e), relativo ai delitti di turbata libertà degli incanti, in essi ricompresi i fatti contestati come abuso d'ufficio per i quali vi era stato non luogo a procedere perché i fatti non costituiscono reato;
- dichiarava inammissibile, per carenza d'interesse, l'appello proposto da NN TT, CO AT, LL ER, OR GE, CI LU, AN US, VA IO UN di cui al capo d), limitatamente al reato di falso in atto pubblico, tenuto conto dell'assorbimento in fatto di tale reato in quello di truffa aggravata, delitto, per il quale, poi, era dichiarata, applicate le attenuanti generiche, l'estinzione del reato per prescrizione;
- confermava, infine, nel resto la sentenza impugnata e, ad integrazione del dispositivo della stessa dichiarava non luogo a procedere nei confronti di VA IO UN in ordine al delitto di abuso d'ufficio a lui ascritto al capo n. 3 della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte territoriale ha delineato il quadro probatorio posto a fondamento delle ipotesi accusatorie ed utilizzato dal giudice per l'udienza preliminare per le pronunce di proscioglimento adottate in relazione ai singoli capi e con distinte formule.
Quanto alla decisione di non luogo a procedere nei confronti di CO UN , EL US, GE IN, LO AT TO, LO AT, VA TR , RA AN TA EL US dal delitto di abuso d'ufficio, nelle diverse articolazioni delle ipotesi accusatorie riferite ai singoli e definiti episodi, perché il fatto non previsto dalla legge come reato, la Corte di merito ha ritenuto inammissibili le impugnazioni proposte per carenza d'interesse. Al pari inammissibile ha ritenuto l'impugnazione proposta da EL US contro il non luogo a procedere per il delitto di abuso e di turbata libertà degli incanti, come articolati nei capi 41 e 42 della rubrica perché il fatto non costituisce reato.
La decisione di proscioglimento dal delitto di abuso con la formula "perché il fatto non è previsto come reato", era dovuta alla considerazione che l'intervenuta modifica della fattispecie incriminatrice de qua richiedeva per la configurazione dell'abuso d'ufficio la violazione di una norma di legge o di regolamento, che nella caso in esame per il giudice di prime cure non era ravvisabile. Mentre, il non luogo a procedere, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", nei confronti di EL US in ordine ai delitti di turbativa degli incanti di cui al capo 42, in esso ricompreso il delitto di abuso indicato al capo 41, era fondato sulla considerazione che non vi fossero prove certe in ordine all'effettiva induzione delle imprese ad opera dell'imputato ad abbassare le offerte per la percezione di premi di produzione od altro. La Corte ha rilevato la mancanza d'interesse all'impugnazione e, per tal motivo, l'inammissibilità della stessa, sulla considerazione che solo nell'ipotesi in cui ci si dolga di un concreto pregiudizio derivante - quale effetto primario e diretto - dal provvedimento impugnato, può dirsi sussistente l'interesse ad impugnare richiesto dall'ordinamento, mentre sarebbero inammissibili tutte le censure con le quali, come nel caso in esame, si contesta l'adozione di formule quali il fatto non è previsto dalla legge come reato o non costituisce reato che si vorrebbero sostituite con quelle "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso".
In proposito, si osserva che si tratta di formule del tutto sovrapponibili perché ciascuna darebbe conto della mancanza del rilievo penale dei singoli comportamenti che di per sè sola sarebbe sufficiente ad escludere, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, l'esclusione di interesse ad ottenere una diversa definizione del processo e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.
La Corte rileva, ancora, che gli appellanti non avrebbero dimostrato alcun concreto interesse ad una diversa formula che, anche a volere aderire ad altro indirizzo giurisprudenziale, potrebbe rendere ammissibile l'impugnazione proposta.
Inammissibili, per la Corte di merito, anche gli appelli proposti da CO AT, VA IO UN, AN US, CI LU e OR GE in ordine ai delitti di falso ad essi contestati ed assorbiti nei delitti truffa per i quali, con l'applicazione delle attenuanti generiche, è stata dichiarata l'estinzione. In proposito, si rileva che l'impugnazione sarebbe stata presentata a causa di una non corretta interpretazione delle decisione del giudice dell'udienza preliminare che per tali ipotesi non avrebbe dichiarato l'estinzione per prescrizione - peraltro non verificatasi per il mancato decorso del termine di prescrizione per essi previsto - bensì avrebbe ricondotto tali comportamenti, come risulterebbe dal dispositivo della decisione de qua, nell'ambito del delitto di truffa aggravata, che così diversamente definito in fatto, è stato dichiarato estinto per prescrizione, previa applicazione delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, con specifico riferimento all'ipotesi di truffa aggravata, confermava le statuizione del giudice dell'udienza preliminare in ordine alla declaratoria di estinzione e alla insussistenza di un proscioglimento nel merito, mettendo in risalto il quadro probatorio complessivo che dava conto della ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato, del coinvolgimento dei dipendenti e dei funzionari e dei dirigenti NE, con i titolari delle imprese appaltatrici, nonché degli elementi dai quali senza possibilità di dubbio sarebbe derivato - proprio mediante gli infedeli criteri di liquidazione della natura dei terreni oggetto di scavo e dell'entità degli stessi - un danno per l'NE ed un vantaggio per le predette imprese appaltatici. Gli elementi di prova avrebbero fornito un quadro di consistenza tale da sostenere l'accusa in giudizio, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo richiesto per delitto di truffa, poiché avrebbero reso evidente che l'entità delle misurazioni dei lavori di scavo per conto dell'NE non sarebbe stata determinata da una erronea valutazione, bensì dovuta "...alla consapevole e deliberata assunzione di infedeli criteri di valutazione e misurazione da parte di coloro che a tanto erano preposti, in aderenza a specifiche direttive in tal senso ricevute dai dirigenti e funzionari loro sopraordinati...". La perizia tecnica diretta, disposta per accertare la rispondenza dei dati riportati sui libretti in cui era annotato l'andamento dei lavori, assumerebbe anch'esso elemento di prova utile ai fini della decisione adottata. Qui, la Corte di merito supera alcune perplessità del giudice di prime cure e ritiene l'accertamento tecnico elemento anch'esso idoneo a dimostrare la situazione dei terreni e, disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici di parte, pone, da un lato, in risalto, la particolare situazione dei terreni oggetto già di precedenti interventi per l'esistenza di opere di urbanizzazione e, dall'altro, che l'accertamento peritale avrebbe dovuto costituire soltanto un elemento di riscontro a quanto riferito da tecnici e dirigenti NE e dagli stessi imprenditori. Quanto ai dirigenti NE coinvolti nella vicenda, la Corte ha specificato che il loro coinvolgimento a titolo di "...concorso nelle truffe realizzate ai danni dell'NE non è stato ipotizzato per aver impartito, per singoli contratti, istruzioni specifiche relative ai criteri di misurazioni da adottarsi in merito o per aver omesso, in relazione ai singoli contratti, specifici controlli, bensì quello di aver impartito, in virtù delle posizioni apicali ricoperte, direttive con le quali si diramavano infedeli modalità di interpretazione dei prezziari nazionali in vigore, con la piena consapevolezza che esse sarebbero state applicate su tutti i contratti appaltati per la propria zona di competenza, fino a quando non fossero state smentite da differenti direttive ...". L'ipotizzato apporto causale del gruppo dirigenziale, secondo il giudice d'appello, sarebbe stato "...quello relativo ad aver apprestato un mezzo - le indicazioni impartite, in virtù della propria posizione gerarchica, rivolte agli uffici sott'ordinati deputati alle misurazioni - che ebbe a contribuire causalmente nella commissione delle singole truffe, avvenute tutte mediante l'applicazione, nella misurazione dei singoli, specifici, lavori, da parte dei dipendenti e funzionari NE a ciò preposti, delle direttive illecite ricevute...". E, poi, conclude la Corte ponendo in risalto che "...coloro che si assumono essere gli esecutori materiali delle truffe, e cioè i tecnici che provvedevano alla misurazione dei lavori, ebbero a giustificare proprio nelle direttive impartite da CO, EL e GE i falsi criteri adottati, senza che in atti vi sia alcun elemento di fatto che contraddica concretamente tali dichiarazioni...".
Con specifico riferimento alla estinzione per prescrizione del delitto di corruzione per atto d'ufficio, in tal modo diversamente qualificato l'originaria più grave imputazione, la Corte d'appello respinge le doglianze di CI LU, soffermandosi sulla qualità di pubblico ufficiale del dipendente NE operante nel settore degli appalti pubblici ed al quale sarebbero stati "...affidati compiti di constatare e certificare l'entità dei lavori svolti mediante la redazione dei libretti di misura che, unitamente ai connessi prospetti contabili, costituivano il presupposto..." per il riconoscimento e la liquidazione delle somme in favore delle imprese. Il giudice d'appello ha, inoltre, precisato che le risultanze processuali, costituite da dichiarazioni e missive acquisite agli atti, avrebbero dimostrato che non si trattava di regalie d'uso distribuite a tutti dipendenti, bensì che "...le consegne fossero effettuate in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, per retribuirne i favori, in piena aderenza alle funzioni esercitate...".
2. - Propongono ricorso, mediante i rispettivi difensori, CO AT, UE TR, EL US, GE IN, VA IO UN, LO AT, LO AT TO, VA TR, MA AT, RA NI TA, CO UN, AN US, CI LU e OR GE, e, in particolare, deducono:
2.1. CO AT:
che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe ritenuto inammissibile l'appello nel capo riguardante il delitto di falso e confermato la decisione del g.u.p. in punto di dichiarazione di estinzione del reato di truffa per prescrizione, anziché pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel merito;
che la sentenza impugnata avrebbe, in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 129, comma 2, c.p.p. e agli artt. 110, 81 cpv., 640 cpv. n. 1 c.p., escluso la sussistenza degli elementi richiesti per un proscioglimento nel merito, anziché una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonostante le risultanze dell'accertamento compiuto in sede di incidente probatorio circa la difficoltà di accertamenti sulla consistenza dei terreni interessati ai lavori avrebbero dovuto comportare l'insussistenza della falsità del contenuto dei libretti sui quali erano state annotate le formazioni rocciose e non una conferma dell'artificiosità dei rilievi;
che le proposizioni argomentative poste a fondamento della decisione sarebbero illogiche e comunque incomplete, poiché le risultanze processuali avrebbero fornito la prova dell'insussistenza del danno per l'NE e del vantaggio per le imprese appaltatrici e che, in ogni caso, il vantaggio non avrebbe potuto essere rappresentato da i modestissimi donativi ricevuti in occasione delle festività;
che del tutto carente sarebbe la motivazione sotto il profilo dell'elemento psicologico richiesto per la configurazione del delitto de quo.
2.2. UE TR:
che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha confermato, nonostante la sussistenza di elementi che avrebbero dimostrato la sua estraneità ai fatti, la declaratoria di estinzione del reato di truffa aggravata;
che la diversità della sua posizione rispetto a quella degli altri imputati non sarebbe stata del tutto considerata dal giudice d'appello il quale si sarebbe limitato a porre in risalto la non evidenza dell'innocenza in rapporto alla connotazione meramente processuale della sentenza di non luogo a procedere;
che egli non avrebbe mai svolto compiti di contabilizzazione di lavori non rientranti nelle funzioni di capo ufficio progetti e lavori ad esso, circostanza che sarebbe confermata dalla documentazione acquisita dalla quale non risulterebbe alcuna sua firma;
che la prova della sua estraneità sarebbe fornita anche dalla memoria prodotta da altro coimputato e dalle dichiarazioni rese da altri funzionari NE coinvolti nella vicenda.
Con successiva memoria, il difensore di UE TR replica alla requisitoria del Procuratore Generale, richiamando i punti oggetto di ricorso e le ragioni poste a fondamento delle censure.
2.3. EL US:
che la sentenza impugnata sarebbe nulla violazione di legge ex art. 606 b) e per difetto di motivazione in relazione agli artt. 124, 190, 568 e 571 c.p.p. oltre che in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) c.p.p.;
che la Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la decisione del giudice dell'udienza preliminare per carenza di interesse, nonostante la indicazione di molteplici circostanze poste a fondamento del concreto ed attuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, quali la costituzione di parte civile e le pretese risarcitorie avanzate;
che egli avrebbe avuto uno specifico e concreto interesse ad ottenere una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto rispetto alle formule perché il fatto non costituisce reato, in ordine ai delitti di turbativa degli incanti cui al capo 42, in esso ricompreso il delitto di abuso indicato al capo 41, ed il fatto non previsto dalla legge come reato in ordine al delitto di abuso d'ufficio;
che sarebbe mancata una complessiva valutazione dell'impostazione accusatoria concernente le regole delle gare d'appalto per i lavori NE, basato sull'offerta al ribasso del valore punto;
che la sentenza impugnata conterrebbe vistose carenze e contraddizioni motivazionali in riferimento al contributo causale fornito agli imputati, dipendenti NE ed imprenditori, mentre una corretta valutazione degli apporti probatori lo avrebbe escluso da ogni coinvolgimento tenuto conto della mancanza di documenti dai quali avrebbe potuto desumersi direttive illecite impartite ai dipendenti;
che sarebbe stato riconosciuto un valore diverso agli atti della Commissione NE la quale avrebbe rilevato soltanto comportamenti negligenti della dirigenza palermitana, senza sollevare accuse di collusione;
che il rispetto del contraddittorio avrebbe dovuto imporre un esame di tutte le direttive, del quale la Corte avrebbe dovuto dare conto in motivazione, impartite dal ricorrente e dalle quali sarebbe emersa l'insussistenza dell'asseverata acquiescenza alle presunte infedeli contabilizzazioni.
Con una memoria integrativa il difensore di US EL controdeduce alla requisitoria del Procuratore Generale e rileva:
che non vi sarebbe stato alcun onere da parte del ricorrente di fornire la prova di un interesse ad impugnare una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per ottenere una formula ampiamente liberatoria quale quella dell'insussistenza del fatto e, laddove tale onere dovesse esserci, tale prove risulterebbe dagli atti processuali e dalla costituzione di una parte civile che chiederebbe il risarcimento dei danni;
che l'interesse sarebbe, oltre che economico e relativo alla reintegra della propria onorabilità e integrità morale, anche processuale, tenuto conto che l'insussistenza dei fatti de quibus farebbe cadere l'intero impianto accusatorio;
che la requisitoria del Procuratore Generale non conterebbe riferimenti ad altre imputazioni ascritte a EL per le quali il ricorrente reitera tutte le proprie precedenti deduzioni e formula richiesta di contraddittorio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.;
che, come reiteratamente posto in risalto nelle memorie e nei motivi di ricorso, la contabilizzazione dei lavori non sarebbe stata di competenza di EL bensì dei capi zona e, sotto tale profilo, denunciava ancora una volta, la lacunosa trascrizione delle deposizioni di LL, la mancata presa in considerazione della peculiare posizione aziendale di EL, l'insussistenza di motivi di risentimento da parte dei tecnici nei confronti di EL, la relazione ispettiva Dal Pozzo della quale la Corte di merito avrebbe reso una errata lettura ed interpretazione, la relazione della commissione d'inchiesta, le deposizioni degli ingg. RU e IO, la mancata considerazione delle direttive impartite dal ricorrente e dei controlli dallo stesso disposti;
che dalla documentazione descritta in memoria risulterebbero evidenti la regolarità delle direttive impartite per la classificazione dei terreni, e la conformità di esse alle disposizioni ricevute dalla sede centrale e la esecuzione di numerosi controlli di natura sistematica disposti da EL e tutto ciò avrebbe dovuto comportare il non luogo a procedere per insussistenza dei fatti e non per prescrizione;
che, reiterate le conclusioni di annullamento della sentenza impugnata e di proscioglimento per tutti reati con formula ampia, il ricorrente richiedeva la trattazione del processo nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.. 2.4. GE IN:
che la Corte di merito avrebbe confermato il non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione, senza tenere conto degli elementi che avrebbero dovuto condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. per non avere commesso il fatto;
che l'applicazione delle attenuanti generiche ed il non luogo a procedere per prescrizione avrebbe dovuto comportare da parte del giudice dell'udienza preliminare una accurata ed adeguata disamina degli elementi comprovanti la sussistenza dei fatti, valutazione che avrebbe dovuto precedere l'applicazione della causa estintiva e che avrebbe dovuto essere congruamente esposta in motivazione;
che la motivazione sarebbe del tutto carente e non darebbe affatto conto delle ragioni del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda come dirigente che avrebbe impartito le direttive sulle modalità di misurazione dei lavori e che del tutto apodittiche sarebbero le affermazioni circa direttive verbali impartite da GE all'epoca del suo rientro a Palermo;
che non risulterebbero valutati i documenti che fornirebbero la prova dell'assoluta estraneità di GE, in quanto egli all'epoca prestava il proprio servizio in altra zona rispetto a quella cui farebbero riferimento i fatti oggetto dell'imputazione e che le prove documentali smentirebbero del tutto le dichiarazioni interessate dei tecnici e avrebbero dovuto comportare una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti;
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente replica alla requisitoria del Procuratore Generale con la quale si è concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo i punti specifici di ricorso, richiamando quanto già sostenuto a sostegno dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sottolineando che la formula di non luogo a procedere richiesta sarebbe quella "per non avere commesso il fatto".
2.5. VA IO:
che il giudice d'appello avrebbe acriticamente fatto proprie le conclusioni poste a fondamento della decisione di estinzione del reato per prescrizione, senza compire alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di elementi in base ai quali pervenire ad una soluzione nel merito;
che erronea sarebbe stata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse perché sarebbe stato del tutto evidente l'interesse di VA ad ottenere la assoluzione nel merito rispetto ad una sentenza di prescrizione del reato;
che dalle stesse sentenze di merito risulterebbe evidente la mancanza di prova di un coinvolgimento di VA nella vicenda ed il ricorso alla regola di prevalenza della assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.. Con successiva memoria, il difensore di VA IO UN replica alla requisitoria del Procuratore Generale, richiamando i punti oggetto di ricorso e le ragioni poste a fondamento delle censure.
2.6. LO AT:
che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione di legge sostanziale e processuale nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse in punto di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al delitto di abuso d'ufficio, nonché nella parte relativa alla conferma della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato di truffa aggravata, previa applicazione delle attenuanti generiche;
che il giudice d'appello avrebbe immotivatamente disatteso la richiesta di proscioglimento, formulata con i motivi d'appello, dal delitto di abuso d'ufficio per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato ed avrebbe dichiarato inammissibile l'appello proposto, in tal modo confermando il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per carenza d'interesse, nonostante vi fosse una situazione soggettivamente tutelata configurante un preciso interesse ad ottenere la diversa formula di proscioglimento;
che l'interesse alla diversa formula sarebbe riconducibile al conseguimento della riparazione per ingiusta detenzione per la parte di custodia cautelare sofferta prima dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice;
che nel caso in esame vi sarebbe stato un concreto interesse collegato ad una posizione soggettiva rilevante tutelata dall'ordinamento, tenuto conto che sarebbe del tutto incoerente ritenere insussistente l'interesse ad impugnare laddove il diritto all'equa riparazione possa sorgere a seguito della riforma di una pronuncia di merito piuttosto che dall'annullamento di un provvedimento cautelare come affermato, a tale ultimo riguardo, dalle Sezioni unite di questa Corte;
che non vi sarebbe alcun onere dell'imputato di indicare le ragioni dell'interesse ad impugnare, tenuto conto che l'interesse ad impugnare costituirebbe un elemento del diritto di impugnazione e non il contenuto dell'impugnazione e per tale motivo l'accertamento di tale interesse sarebbe compito del giudice dell'impugnazione;
che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere nel merito dovrebbe essere imposta, allorché ricorra una causa estintiva del reato, non soltanto quando l'innocenza risulti a prima vista, ma anche quando la stessa sia la conclusione logico giuridica dell'esame degli atti;
che, dopo le modifiche apportate alla disciplina de qua, la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto dovrebbe essere pronunciata anche in presenza di una prova contraddittoria ed insufficiente e ciò, in particolare, quando la declaratoria di estinzione per prescrizione è preceduta dal riconoscimento delle attenuanti generiche;
che la sentenza impugnata rendeva evidenti contraddittorietà e carenze del quadro probatorio con specifico riferimento agli esiti degli accertamenti tecnici d'ufficio i quali, sebbene se ne riconoscano le ambiguità e i limiti, sono posti a fondamento della decisione senza peraltro tenere conto delle perizie di parte apoditticamente disattese e senza rendere ragione della diversa valutazione rispetto a quella del giudice di primo grado;
che le ambiguità ed i limiti dell'accertamento tecnico avrebbero dovuto indurre il giudice d'appello a considerarlo del tutto neutro ai fini probatori, non potendo, come invece riportato in motivazione, neanche essere utilizzato, in ragione delle intrinseche incertezze rilevate, quale riscontro ad altre risultanze processuali;
che mancherebbe ogni specifico riferimento alle ragioni per le quali LO sarebbe stato favorito attraverso le misurazioni dei lavori effettuati e quali elementi sarebbero emersi dalle dichiarazioni acquisite nei suoi confronti e, pertanto, l'unico dato utilizzato sarebbe stato la perizia di cui nella stessa sentenza si parrebbe in evidenza la inidoneità probatoria.
2.7. LO AT TO:
che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione di legge sostanziale e processuale nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse in punto proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al delitto di abuso d'ufficio nonché nella parte relativa alla conferma della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato di truffa aggravata, previa applicazione delle attenuanti generiche.
I motivi di ricorso di LO AT TO sono pressoché speculari a quelli posti a fondamento dell'impugnazione proposta da LO AT.
2.8. VA TR:
che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione di legge sostanziale e processuale nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse in punto proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al delitto di abuso d'ufficio;
che il giudice d'appello avrebbe immotivatamente disatteso la richiesta di proscioglimento, formulata con i motivi d'appello, dal delitto di abuso d'ufficio per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato ed avrebbe dichiarato inammissibile l'appello proposto, in tal modo confermando il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per carenza d'interesse, nonostante vi fosse una situazione soggettivamente tutelata configurante un preciso interesse ad ottenere la diversa formula di proscioglimento;
che l'interesse alla diversa formula sarebbe riconducibile al conseguimento della riparazione per ingiusta detenzione, tenuto conto che la statuizione di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato preclude, ex art. 314, comma quinto, c.p.p. il diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione per la parte di custodia cautelare sofferta prima dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice;
che nel caso in esame vi sarebbe stato un concreto interesse collegato ad una posizione soggettiva rilevante tutelata dall'ordinamento, tenuto conto che sarebbe del tutto incoerente ritenere insussistente l'interesse ad impugnare laddove il diritto all'equa riparazione possa sorgere a seguito della riforma di una pronuncia di merito piuttosto che dall'annullamento di un provvedimento cautelare come affermato, a tale ultimo riguardo, dalle Sezioni unite di questa Corte;
che non vi sarebbe alcun onere dell'imputato di indicare le ragioni dell'interesse ad impugnare, tenuto conto che l'interesse ad impugnare costituirebbe un elemento del diritto di impugnazione e non il contenuto dell'impugnazione e per tale motivo l'accertamento di tale interesse sarebbe compito del giudice dell'impugnazione;
che l'esistenza di un interesse ad una diversa formula discenderebbe, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico che legittima l'impugnazione allorché l'imputato miri ad evitare conseguenze extrapenali ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli;
che l'interesse di VA TR ad ottenere una decisione che nel merito sancisse la sua assoluta estraneità avrebbe dovuto trovare fondamento nella considerazione dell'accoglimento dell'appello nella parte relativa al suo coinvolgimento nella truffa e del proscioglimento con la formula per non avere commesso il fatto, decisione con la quale sarebbe stato riconosciuto l'inesistenza in punto di fatto della condotta che aveva altresì determinato l'addebito, a titolo concorsuale, del reato di abuso d'ufficio.
2.9. MA AT:
che la sentenza impugnata - nella parte in cui confermava la decisione emessa dal giudice dell'udienza preliminare di non luogo a procedere per il delitto di truffa aggravata perché estinto per prescrizione una volta concesse le attenuanti generiche - sarebbe nulla per violazione di legge sostanziale e per difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e travisamento del fatto;
che il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto dei motivi di gravame con i quali, per un verso, si sarebbe evidenziato come l'accertamento peritale disposto in sede di incidente probatorio avesse chiaramente smentito l'impostazione accusatoria secondo cui nei contratti oggetto di contestazione la roccia contabilizzata sarebbe stata praticamente inesistente e, per altro verso, si era criticato l'operato del giudice dell'udienza preliminare nel limitare la diversità di valutazione della condotta di MA soltanto rispetto ad alcuni contratti e si era censurato il discrimine tra le condotte lecite ed illecite effettuato anche alla luce delle dichiarazioni rese da MA in sede di interrogatorio di garanzia alle quali il giudice di prime cure avrebbe attribuito valore confessorio, in tal modo travisandone il reale contenuto;
che il giudice d'appello avrebbe motivato la propria decisione con proposizioni argomentative del tutto contraddittorie e illogiche, ponendo a fondamento della sua decisione le risultanze della perizia tecnica che per l'incertezza dei risultati conseguiti non avrebbero potuto costituire prova di sussistenza dei fatti, mentre avrebbero dovuto imporre una sentenza di non luogo procedere con formula ampiamente liberatoria;
che, dopo avere attribuito ai risultati peritali un valore di conferma dell'assunto accusatorio ed avere negato validità agli elementi di segno contrario addotti dalle consulenze di parte e riconosciuto agli accertamenti tecnici l'elemento in base al quale sarebbe stato operato il distinguo tra condotte lecite ed illecite, la Corte d'appello avrebbe smentito tali affermazioni riconoscendo che tale accertamento avrebbe fornito mero riscontro tecnico ad una pluralità di elementi di prova;
che la Corte di merito avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese da MA nel corso del suo interrogatorio, in tal modo confermando il travisamento che di esse avrebbe fatto il giudice di prime cure col riconoscere alle stesse un significato confessorio, contrariamente a quanto risulterebbe dalla lettura di tali dichiarazioni riportate in parte qua nei motivi di ricorso;
che con riferimento al margine di imperizia e di negligenza riconosciuto nella sentenza di non luogo a procedere, si deduce che il ricorrente, incaricato di seguire per la zona di Palermo numerosi contratti di appalto ed altrettanti cantieri in corso d'opera, oltre a dovere fare riferimento, per la classificazione dei terreni, ad una normativa emanata dall'NE assolutamente inadeguata ed equivoca, non sarebbe stato in possesso di alcuna competenza tecnico/scientifica specifica, ne tantomeno sarebbe stato adeguatamente preparato dalla società con specifici corsi di formazione;
che le risultanze processuali non avrebbero fornito prove meritevoli essere vagliate in sede dibattimentale, che fossero anche soltanto potenzialmente idonee a dimostrare che i presunti ed indimostrati errori di contabilizzazione sarebbero dipesi da una consapevole e deliberata assunzione di infedeli criteri di valutazione.
2.10. RA NI TA:
che la sentenza impugnata - nella parte in cui confermava la decisione emessa dal giudice dell'udienza preliminare di non luogo a procedere per il delitto di truffa aggravata perché estinto per prescrizione una volta concesse le attenuanti generiche - sarebbe nulla per violazione di legge sostanziale e per difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e travisamento del fatto;
che il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto dei motivi di gravame con i quali, per un verso, si sarebbe evidenziato come l'accertamento peritale disposto in sede di incidente probatorio avesse chiaramente smentito l'impostazione accusatoria secondo cui nei contratti oggetto di contestazione la roccia contabilizzata sarebbe stata praticamente inesistente e, per altro verso, si era criticato l'operato del giudice dell'udienza preliminare nel limitare la diversità di valutazione della condotta di RA rispetto ad alcuni contratti in ordine ai quali era stata affermata la sua assoluta estraneità e censurato il discrimine tra le condotte lecite ed illecite effettuato anche alla luce delle dichiarazioni rese da RA in sede di interrogatorio di garanzia alle quali il giudice di prime cure avrebbe attribuito valore confessorio travisandone il reale contenuto;
che il giudice d'appello avrebbe motivato la propria decisioni con proposizioni argomentative del tutto contraddittorie e illogiche, ponendo a fondamento della sua decisione le risultanze della perizia tecnica che per l'incertezza dei risultati conseguiti non avrebbero potuto costituire prova di sussistenza dei fatti e avrebbero dovuto invece, imporre una sentenza di non luogo procedere con formula ampiamente liberatoria.
I motivi di ricorso di RA AN TA sono, nel resto, pressoché speculari a quelli posti a fondamento dell'impugnazione proposta da MA AT.
2.11. CO UN:
che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione di legge sostanziale e processuale nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse in punto proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al delitto di abuso d'ufficio, nonché nella parte relativa alla conferma della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato di truffa aggravata, previa applicazione delle attenuanti generiche;
che l'inammissibilità dell'appello sarebbe contrario alle disposizioni processuali in materia di impugnazione e, in particolare, alla norma di cui al comma 2 dell'art. 593 c.p.p. secondo cui l'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto;
che la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato non sarebbe sovrapponibile a quelle ampiamente liberatorie di merito, fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, tenuto conto che, anche se il fatto non riveste rilievo penale, esso potrebbe essere fonte di responsabilità in altri settori dell'ordinamento ed è sovente soggetto ad un giudizio di riprovazione morale;
che la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara estinto il reato di truffa per prescrizione ed esclude la sussistenza di ragioni per un proscioglimento nel merito, non conterebbe riferimenti specifici alla posizione di CO UN, limitandosi a riportare sinteticamente alcune delle ragioni poste a fondamento dell'appello in base alle quali si concludeva per l'assoluta estraneità dell'imputato ai fatti contestati ed ignorando del tutto quanto con essi rappresentato circa l'infondatezza dell'accusa;
che la posizione di UN CO sarebbe stata del tutto immotivatamente assimilata a quella di EL e GE e ciò avrebbe comportato la carenza di ogni sostegno argomentativo alle diversità di rilievi posti a sostegno della estraneità di CO ai fatti ascritti anche agli altri dirigenti NE;
che proprio la diversità di posizione rispetto agli altri imputati ed in alcuni casi la confusione delle diverse posizioni dei dirigenti avrebbero costituito il tema principale dei motivi di censura alla decisione del giudice dell'udienza preliminare;
che gli elementi ai quali la sentenza farebbe riferimento per confermare l'ipotesi di concorso nei delitti ascritti agli altri dirigenti sarebbero smentiti dalla documentazione fornita, quale quella relativa alla riunione dirigenziale del 1991, della quale CO avrebbe contestato nei motivi d'appello le finalità della stessa accreditate dalla sentenza di primo grado e da quella impugnata, nonostante fossero smentite dal verbale della stessa riunione dal quale risulterebbe la partecipazione alla riunione di tutte le imprese operanti in Sicilia e non soltanto di quelle indicate nei capi di imputazioni;
che nessun riferimento vi sarebbe ai controlli avviati nel settembre 1992 da CO per verificare la regolarità della notevole variabilità della percentuale di roccia di alcuni cantieri, iniziativa che consentì di adottare i primi provvedimenti;
che nessun rilievo sarebbe stato dato alla documentazione ispettiva interna ed ai riconoscimenti attribuiti che i superiori di CO gli avrebbe riconosciuto per il lavoro compiuto nella scoperta di tutte le irregolarità relative ai lavori;
che la sentenza d'appello sarebbe del tutto carente nell'esame di tali circostanze oggetto di specifici motivi d'appello e, peraltro, del tutto illogica e contraddittoria là dove non ne esamina il significato alla luce delle altre risultanze processuali che con esse sarebbero inconciliabili, come al pari inconciliabile sarebbe il mancato coinvolgimento di Massa con le valutazioni positive da costui espresse in favore di CO.
Con successiva memoria, il difensore di CO UN ha replicato alla requisitoria del Pubblico Ministero sul punto relativo all'interesse ad impugnare, illegittimamente ritenuto insussistente dalla Corte di merito nonostante l'interesse ad eliminare il pregiudizio che la formula il fatto non è previsto come reato, anziché una formula ampia di proscioglimento nel merito, arrecherebbe alla posizione di CO ai fini della responsabilità civile e disciplinare oltre che per gli affetti derivanti dalla custodia cautelare sofferta. Quanto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la difesa reitera le doglianze già formulate con il ricorso, sottolineando la mancata considerazione di dati probatori certi ai fini del proscioglimento nel merito prospettati con i motivi d'appello. Infine, propongono ricorso, con un unico atto, 12. AN US, 13. CI LU e 14. OR GE e deducono:
che la sentenza impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione e violazione di legge processuale nella parte relativa alla conferma della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato di truffa aggravata, previa applicazione delle attenuanti generiche, nonché per CI anche con riferimento alla estinzione per prescrizione del reato di corruzione per atto d'ufficio;
che la sentenza impugnata avrebbe palesemente violato l'art. 425 c.p.p., nella parte in cui attribuirebbe al giudice dell'udienza preliminare ampi poteri di accertamento ed il dovere di prosciogliere nel merito allorché le prove siano contraddittorie ed insufficienti, anziché pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato;
che la motivazione della sentenza impugnata dimostrerebbe la superficialità delle valutazioni operate dalla Corte di merito che, sovvertendo la decisione del primo giudice circa il valore probatorio della perizia, farebbe retrocedere il valore della perizia a mero riscontro di un quadro indiziario generico, incentrato su un capzioso collage di parti delle dichiarazioni da cui acriticamente sarebbe stato tratto il convincimento di quel minimo livello di accreditamento dell'ipotesi accusatoria, senza peraltro effettuare alcuna indagine di attendibilità delle dichiarazioni;
che l'avere affermato un ruolo meramente esecutivo dei tecnici i quali si sarebbero attenuti alle direttive dei dirigenti sarebbe in contraddizione con la conclusione che gli stessi abbiano agito autonomamente per commettere il delitto di truffa loro ascritto;
che la Corte di merito, travisando la censura contenuta nei motivi d'appello a proposito dell'impossibilità di ritenere le asserite false annotazioni sui libretti tali da configurare oggettivamente gli artifici e raggiri richiesti per la truffa, avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le impugnazioni proposte avverso le statuizioni in ordine ai delitti di falso contenute nella sentenza di primo grado, statuizioni delle quali non sarebbe stata richiesta alcuna modifica da parte degli appellanti;
che la mancata considerazione della oggettiva inesistenza della falsità delle annotazioni renderebbe nulla la sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione;
che manifestamente illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui, riproducendo le proposizioni argomentative del giudice di primo grado, non distinguerebbe le singole posizioni di ciascun imputato rispetto alle asserite false contabilizzazioni riguardanti specifici contratti di appalto, in tal modo omettendo di valutare le singole condotte;
che del tutto illogica e comunque carente sarebbe la motivazione relativa al mancato proscioglimento di CI LU con formula ampia di merito, nonostante le precise censure proposte al riguardo con i motivi di appello circa la qualità di pubblico ufficiale dell'imputato sia la sussistenza del reato di corruzione in presenza di regalie d'uso date per le festività natalizie;
che la disciplina di natura pubblicistica dell'attività svolta dall'NE non avrebbe potuto essere tale da trasformare ogni suo dipendente in pubblico ufficiale senza tenere conto in concreto della specifica attività svolta dal dipendente.
La costituita parte civile ha presentato memorie con le quali conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.
In tal modo riassunti, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Occorre, preliminarmente, rilevare che priva di fondamento è la richiesta di trattazione del ricorso nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., formulata dal difensore di EL US, in quanto l'ultimo comma dell'art. 428 c.p.p. stabilisce che la Corte di Cassazione decide sul ricorso in Camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611 c.p.p.. Tale ultima disposizione, prevede che se non è diversamente stabilito, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore Generale e sulle memorie delle parti senza intervento dei difensori.
2. - I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito specificate in relazione ai distinti capi della sentenza impugnata oggetto di censura.
Le questioni possono essere distinte per omogeneità di trattazione in relazione ai singoli punti posti all'esame di questa Corte. 2.1. - Manifesta infondatezza della censura relativa all'inammissibilità dell'appello proposto da CO AT, EL US, LO AT, LO AT TO, VA TR, CO UN contro il capo della sentenza di non luogo a procedere in ordine al delitto di abuso d'ufficio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché della censura di EL US relativa all'inammissibilità dell'appello proposto contro il capo della sentenza di non luogo a procedere in ordine al delitto di turbata libertà degli incanti, in esso ricompreso il delitti di abuso d'ufficio, perché il fatto non costituisce reato. Non è da revocare in dubbio che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il Pubblico Ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. un., 13 dicembre 1995, Timpani, rv. 203093). Un principio di diritto in virtù del quale si impone il corretto inquadramento della quaestio iuris che la specifica impugnazione proposta intende rimuovere.
È tale il significato della recente decisione delle Sezioni unite 30 ottobre 2003, n. 13, Calò ed altri, con la quale si è ritenuto - componendo un contrasto giurisprudenziale - che l'imputato assolto con formula ampiamente liberatoria "per non avere commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., non è legittimato a proporre appello, anche incidentale, avverso la relativa sentenza per carenza d'interesse all'impugnazione. L'unica eccezione a tale regola di ordine generale è costituita, secondo la decisione in parola, dall'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza "dibattimentale" che sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 c.p.p., le situazioni giuridiche coinvolgenti il medesimo soggetto in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli articoli 652 e 653 dello stesso codice.
L'inammissibilità, dunque, discende ex lege dalle disposizioni coinvolte nella parte in cui riconoscono efficacia di giudicato alle statuizioni di cui si compone il decisum ed agli accertamenti compiuti nel corso del giudizio penale.
Ne consegue, anzitutto, che è la statuizione contenuta nel dispositivo che rileva ai fini dell'interesse, anche se la motivazione "...sia ritenuta dall'imputato per talune parti pregiudizievole, per apprezzamenti, negativi sulla sua personalità e per perplessità sulla sua innocenza, ovvero insoddisfacente per non avere tenuto conto di elementi di prova favorevoli e decisivi, essendo selezionati soltanto quelli sufficienti a giustificare il proscioglimento...".
Il principio di diritto enunciato riguarda le sentenze rese all'esito di dibattimento e trova il suo fondamento giuridico - oltre che nell'art. 593, comma 2, c.p.p. secondo cui "l'imputato non può appellare la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto" - anche negli articoli 652 comma 1, e 653, comma 1, c.p.p.. L'uno, infatti, conferisce efficacia di giudicato "nel giudizio civile o amministrativo di danno" ad una "sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento" perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;
l'altro, riconosce la medesima efficacia ad una "sentenza irrevocabile di assoluzione" per una delle due formule, pronunciata non soltanto in dibattimento, ma anche - dopo le modifiche introdotte con legge n. 97 del 2001 - all'esito di giudizio abbreviato. Il sistema si completa ed esaurisce con l'art. 654 c.p.p., che per il suo precetto non può che costituire deroga alla norma dell'art. 593, comma 2, c.p.p.. In tal caso, ha efficacia di giudicato "in altri giudizi civili o amministrativi", entro i limiti tracciati dalla stessa norma, l'accertamento di un fatto materiale contenuto in una sentenza di "assoluzione", indipendentemente dalla formula, pronunciata a seguito di dibattimento.
Come noto, la sentenza di non luogo a procedere, indipendentemente dalla formula, non ha alcuna efficacia di giudicato neanche nei limiti segnati dall'art. 654 c.p.p.. Ne consegue che, salva l'allegazione da parte dell'imputato di specifiche situazioni concrete, l'interesse ad appellare una sentenza di non luogo a procedere è di regola escluso dall'ordinamento perché le norme in rassegna escludono che il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Eccezione a tale regola di carattere generale è costituita dall'art. 129, comma 2, c.p.p. per la violazione del dovere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, anziché di estinzione del reato, allorché dagli atti risulti "evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato" (si veda sul punto C.cost. n. 300 del 1991 e n. 362 del l991). Dunque, la sentenza di non luogo a procedere adottata con le formule ampiamente liberatorie - quali il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non previsto dalla legge come reato o, ancora, il fatto non costituisce reato - indicate nell'art. 425 c.p.p. non può essere di regola appellata dall'imputato.
Del resto, è principio pacifico che l'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste". Invero, egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, neanche sul piano morale, dalla applicazione della diversa formula, atteso che il fatto addebitatogli, anche se sussistente ed a lui ascrivibile, rientra ormai nell'ambito di un comportamento penalmente non rilevante e quindi lecito (Sez. 5^, 18 novembre 1999, Simionato, rv. 265193; Sez. 5^, 18 giugno 1999, Lecci, rv. 213963). Peraltro, la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" assicura una assoluta stabilità alla sentenza di non luogo a procedere rispetto alla formule altre due formule di merito. Infatti, la "sopravvenienza di nuove prove" è riferibile, oltre che giuridicamente giustificabile, soltanto per una formula di merito e, dunque, la revoca ex artt. 434 ss. c.p.p. di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato è, sotto il profilo logico e giuridico, non ammessa ex lege. Alcuni ricorrenti deducono che l'interesse all'appello avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente in relazione alla condizione posta dal quinto comma dell'art. 314 nella parte in cui stabilisce che, "quando con la sentenza ...è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è ...escluso per quella parte di custodia sofferta prima della abrogazione medesima". Indipendentemente dalla considerazione della genericità del situazione di fatto dedotta, la questione è priva di fondamento giuridico.
Una deroga a tale sistema - è di tutta evidenza - non può essere rappresentata dal diritto di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata con la formula perché il fatto non è più previsto come reato costituisce titolo per l'azione de qua. Il limite posto dal quinto comma dell'art. 314, allorché la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata con tale formula, non è condizione dell'azione di riparazione, bensì limite interno di tale giudizio, nel cui ambito il giudice ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo penale allo scopo di controllare la ricorrenza o meno dei limiti alla liquidazione della riparazione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, Sez. un. 13 dicembre 1995, Sarnataro rv. 203638, sebbene riferita al limite posto dall'ultima parte del comma 1 del citato articolo 314). È del tutto diversa e distinta la questione riferita all'interesse ad ottenere una pronuncia di insussistenza di indizi che il comma secondo dell'art. 314 c.p.p. individua come titolo indispensabile per proporre l'azione di riparazione.
Corretta, dunque, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale.
Del resto, l'irrevocabilità del non luogo a procedere "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", preclude - al pari di quanto accade per le cause estintive del reato(Sez. 1^, 7 luglio 1994, Boiani, rv. 199579) - che questa Corte possa disporre un annullamento con rinvio per rinnovare la valutazione di merito, potendo soltanto esprimersi ex actis su una eventuale ed "evidente" insussistenza dei fatti o, comunque, una non ascrivibilità degli stessi agli imputati. Esame ex actis che non può che avere esito del tutto negativo, tenuto conto che ad una mera "constatazione" non vi è l'evidenza richiesta per modificare la formula di non luogo a procedere.
Conclusione identica riguarda l'ulteriore motivo di ricorso di EL in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, relativamente all'imputazione di turbata libertà degli incanti.
La chiarezza e la linearità di tale quadro normativo depone per la manifesta infondatezza della doglianza.
Infine, anche se per tale questione vi sarebbero state precisazioni di alcuni ricorrenti in ordine alle ragioni dell'articolazione del motivo, deve dichiararsi inammissibile la censura alla sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto inammissibile l'appello nel capo riguardante il delitto di falso che, il giudice di prime cure aveva ritenuto di assorbire nel delitto di truffa aggravata. La questione è, come correttamente inquadrata dal giudice d'appello, priva di giuridico fondamento. La condotta, ab origine diversamente qualificata come un diverso ed autonomo reato, è stata ricondotta, sotto il profilo storico-fattuale e giuridico, nell'ambito dell'elemento materiale del delitto di truffa e, in tal modo, è stata ritenuta, implicitamente, insussistente come ulteriore delitto. Pertanto, l'impugnazione volta a censurare le valutazioni compiute in ordine al delitto di truffa, in esso assorbite le annotazioni false da intendere modalità degli artifici e raggiri, involge ed assorbe anche tale aspetto.
Corretta risulta essere la soluzione adottata al riguardo dalla Corte e, così, manifestamente infondata risulta essere la questione posta. 2.2. - Altrettanto manifestamente infondata la censura relativa alla declaratoria di estinzione del reato di truffa aggravata, anziché di proscioglimento per insussistenza del fatto, proposta da CO AT, UE TR, EL US, GE IN, VA IO UN, LO AT, LO AT TO, VA TR, MA AT, RA AN TA, CO UN, AN US, CI LU e OR GE nonché della censura di CI LU relativa alla declaratoria di estinzione del delitto di corruzione di cui all'art. 318 c.p.. Occorre, pertanto, preliminarmente precisare che le questioni proposte dai predetti ricorrenti non possono che essere oggetto di esame in sede di legittimità se non nei limiti imposti dalla già pronunciata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In presenza, infatti, della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di apprezzamento (Sez. 6^, 25 novembre 1998, P.G. in proc. Maccan, rv. 212320).
La valutazione del giudice d'appello in proposito, una volta preclusa ogni valutazione circa l'applicazione delle attenuanti generiche, non avrebbe potuto che essere limitata ad una mera "constatazione" degli elementi eventualmente risultanti dagli atti idonei ad escludere l'esistenza del fatto.
Ne consegue che nel giudizio di legittimità il controllo del vizio di motivazione su tale decisione deve tenere conto dei limiti entro cui il giudice di merito deve giustificare la propria "constatazione" delle risultanze processuali, tanto che la Corte di Cassazione, qualora riscontri il vizio di motivazione della sentenza e risulti "evidente" - senza la mediazione di un apprezzamento delle prove - una ragione di proscioglimento nel merito, pronuncia l'annullamento senza rinvio.
Tale conclusione consegue al principio di diritto secondo cui all'applicazione di causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva (Sez. 1^, 7 luglio 1994, Boiani, rv. 199579). Altro criterio di giudizio che, nei limiti del sindacato riconosciuto dall'ordinamento a questa Corte, è quello collegato ai poteri di accertamento del giudice dell'udienza preliminare in ordine all'operatività del secondo comma dell'art. l29 c.p.p.. Questa Corte ha già affermato in precedenti pronunce che la sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 c.p.p., anche dopo le modifiche recate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua natura
"processuale", destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero;
ne consegue che in presenza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall'altro, di una causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel merito (Sez. 6^, 6 aprile 2000, Pacifico, rv. 220751). I motivi di ricorso degli imputati, oltre ad avere ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della manifesta illogicità, sono volti ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda processuale anche attraverso una rinnovata lettura delle risultanze processuali che si assumono non esaminate dal giudice d'appello o comunque non correttamente valutate.
La sentenza impugnata fornisce, invece, un'adeguata e coerente ricostruzione della vicenda e il discorso giustificativo - come nelle parti significative è stato riportato nel ritenuto in fatto - non è di per sè tale da risultare ictu oculi illogico e carente nei limiti dei parametri imposti ad una valutazione che non può andare oltre ad una "constatazione" che possa rendere evidenti elementi idonei ad escludere la sussistenza dei fatti, non potendosi più mettere in discussione l'immediata operatività della causa estintiva per prescrizione una volta divenuto irrevocabile il punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche.
Analoga la conclusione sul ricorso di CI relativo alla declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di corruzione di cui all'art. 318 c.p.. Come riportato nel ritenuto in fatto, la Corte ha adeguatamente considerato la questione relativa alle concrete funzioni di certificazione svolte da CI nell'ambito dei poteri di controllo attribuiti ad un ente appaltante l'esecuzione opere pubbliche. Si tratta di questione di diritto risolta correttamente alla stregua di quanto affermato da questa Corte per altri enti trasformati in società sottoposte alla disciplina privatistica, nonostante che l'attività avesse continuato ad avere ad oggetto servizi di natura pubblica, quali l'amministrazione postale (Sez. 6^ 8 marzo 2001, Di Bartolo, rv. 2189039) e l'ente ferrovie dello Stato (Sez. 1^, 22 giugno 2000, Aalam rv. 217952). Anche in punto di fatto, la sentenza fornisce una adeguata motivazione in ordine alle ragioni dei donativi effettuati, tale da escludere ogni evidenza idonea a giustificare l'assoluzione nel merito rispetto alla estinzione del reato per prescrizione. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e gli imputati, a norma dell'art. 616 c.p.p., vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, anche al versamento ciascuno di una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004