Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 6486
CASS
Sentenza 13 novembre 2003

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L'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio. Nè un eventuale interesse può essere rappresentato dal diritto dell'imputato a rimuovere il limite posto dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. per l'esercizio dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione, allorché la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata con tale formula, in quanto il giudice nell'ambito di tale procedimento ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo penale allo scopo di controllare la ricorrenza o meno dei limiti alla liquidazione della riparazione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità per carenza di interesse dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di proscioglimento dal delitto di abuso di ufficio con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" a seguito dell'intervenuta modifica della fattispecie incriminatrice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 6486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6486
    Data del deposito : 13 novembre 2003

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