Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
Il punto della sentenza relativo alla declaratoria di falsità è appellabile dall'imputato anche in caso di proscioglimento, posto che l'art. 537 commi terzo e quarto cod. proc. pen. istituisce una regola particolare rispetto a quella dell'art. 593 comma secondo cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16506 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 21/04/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 606
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 26614/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DI RO SA, nata il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 25/05/2005 dalla Corte d'appello di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. SAbetta Cesqui, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 15.7.2004 il Tribunale di Roma assolveva per non avere commesso il fatto SA Di SE dal reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p., a lei contestato con riferimento alla falsificazione del testamento olografo di NI Di ER, pubblicato il 28.7.1998, dichiarando la falsità del testamento e ordinandone la cancellazione.
2. Proponeva appello l'imputata assolta censurando la dichiarazione di falsità e chiedendo l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata.
La Corte d'appello con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibile il gravame ex art. 593 c.p.p., comma 2. 3. Propone ricorso SA Di SE, per mezzo del suo difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 593 c.p.p., comma 2, e la violazione dell'art. 537 c.p.p.. 4. Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 537 c.p.p., commi 3 e 4, il punto della sentenza relativo alla pronuncia sulla falsità è sempre impugnabile con i mezzi previsti (in astratto) per il capo relativo all'imputazione cui accede detta pronuncia, anche in caso di proscioglimento. Come esattamente rileva la ricorrente il tenore testuale della norma non consente dubbi sul fatto che essa istituisce una regola particolare rispetto a quella dell'art. 593 c.p.p., comma 2, che andava applicata nel caso in esame, in cui l'impugnazione verteva appunto sulla pronunzia di falsità; salva, ovviamente, ogni valutazione sull'ammissibilità del gravame sotto diversi (e non rilevati) profili.
5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006